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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/08/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. difesa dall'Avv Bruno Meoli Parte_1
Attrice
Contro
, difesa dallAvv Domenico Ielo CP_1
E
difesa dall'Avv Tralli Andrea Controparte_2
Convenuta
La con atto di citazione notificato alla chiedeva che venisse Controparte_3 CP_1 accertata è dichiarata la sua responsabilità, in ordine agli eventi lesivi connessi o conseguenti all'evento franoso del 2 febbraio 2015, con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di euro 1.836 386,91, o nella diversa misura accertata, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo e spese legali con attribuzione al difensore antistatario.
Rappresentava di essere titolare di un impianto di produzione di conglomerati cementizi sito in Lioni-Avellino, posto sul piazzale antistante la cava di estrazione di materiale pietroso di proprietà della società già che nei terreni a valle di questo piazzale era CP_4 CP_5 ubicato un'ulteriore impianto di frantumazione e recupero di inerti sempre di proprietà della
[...]
CP_3
Più in particolare, rappresentava che nel mese di febbraio 2015 un evento franoso, innescatosi a monte dei beni di proprietà della società e, precisamente, sul versante Parte_1 occupato dalla cava della provocava lo scivolamento a valle di ingenti quantità di CP_4 detriti, invadendo sia il piazzale che i terreni occupati dai macchinari degli impianti danneggiandoli gravemente, ed in parte, distruggendoli, in particolare causando anche l'invasione della proprietà della ed in particolare dei piazzali nei quali si trovavano macchinari attrezzature ed Controparte_6 impianti.
La società calcestruzzi a seguito dell'evento franoso individuava le cause della frana, specificamente nei lavori di realizzazione e di successivo consolidamento del metanodotto denominato “Mediterraneo Italia” da parte della società , già Rete Gas spa. CP_1
Secondo la prospettazione di parte attrice tali lavori alteravano l'equilibrio del rilievo sovrastante i terreni di proprietà dell'attrice innescando un lento ed inesorabile fenomeno franoso culminato nell'evento del 2015.
Nella rappresentazione dei fatti, evidenziava che la società Snam rete gas, avviava nel
Comune di Lioni, i lavori di realizzazione del metanodotto, denominato “Mediterraneo Italia” mediante la posa in opera di tubi del diametro di 1.200 mm, posizionati ad una profondità media di 1,5 m;
che il tracciato scelto dalla per l'attraversamento nel Comune di Lioni, prevedeva CP_1 il passaggio sul rilievo alla località Oppido balzata, situato a monte dell'area di coltivazione della cava di proprietà della società posto a pochi metri dalla sorgente denominata CP_4
<>, in tal modo interessando la riserva idrogeologica da cui la stessa era alimentata.
La scelta progettuale secondo l'assunto dell'attrice era tecnicamente sbagliata poiché alterava l'equilibrio di un rilievo già alterato da interventi antropici e rilevanti quali la presenza di una cava, producendo instabilità sui pendii.
Anche negli anni successivi la , allo scopo di porre rimedio al suo errato intervento, CP_1 provvedeva ad ulteriori lavori con l'effetto di destabilizzare il versante già compromesso così da innescare una serie di fenomeni franosi, l'ultimo dei quali interessava l'impianto della società calcestruzzi.
Più in particolare nel 2003, aveva già effettuato lavori di consolidamento del manufatto da essa realizzato, con un rafforzamento della trincea, effettuando un profondo scavo che intercettava la falda acquifera che alimentava la sorgente della Fontana dello zingaro.
Ed infatti, quest'ultima, a seguito dei lavori eseguiti dalla , risultava definitivamente CP_1 prosciugata a dimostrazione del fatto che il flusso idrico era stato deviato.
A seguito delle indagini, che portarono ad un procedimento penale RG 532/05, parte attrice, poneva risalto a delle dichiarazioni raccolte e risultanti dal verbale di informazioni.
Il fenomeno franoso aveva interessato un appesantimento del terreno che si era riempito d'acqua determinando, sul versante opposto ossia, quello su cui insisteva la cava di proprietà della società un primo evento costituito dallo scivolamento a valle di una consistente CP_5 quantità di detriti, di rocce calcaree ed argillose, tipiche del serbatoio idrogeologico che alimentava la Fontana dello Zingaro.
Anche a seguito di tale fenomeno si verificava, sul versante opposto a quello coltivato dalla società un ulteriore cedimento anche sul lato della cava di proprietà della società CP_5 esponente.
Ravvisato il nesso di causalità fra i lavori di costruzione e consolidamento del metanodotto e l'evento franoso del 2015, come da perizia redatta dal prof che aveva anche Controparte_7 assistito agli eventi verificatisi fin dal 2003, chiedeva per l'appunto, a seguito dell'evento franoso del
2015, la condanna al risarcimento dei danni subiti, qualificata l'attività della come pericolosa CP_1 ai sensi dell'articolo 2050 codice civile, o in via subordinata, l'articolo 2043 c.c., attesa la evidente colpevolezza della società , in particolare, nelle effettuazioni di tagli nel terreno e lungo pendi CP_1 già interessati da attività di coltivazione della cava;
per la modifica dello scorrimento delle acque e la realizzazione di tagli indiscriminati di piante il tutto svolto con imprudenza e di colpa grave.
La società calcestruzzi, infine, esponeva che i danni erano particolarmente rilevanti, in particolare, aveva dovuto provvedere alla rimozione del materiale della frana per il recupero del piazzale attraverso uno sbancamento per una profondità di circa 35/ 40 m.
Ai fini del ripristino dell'area aveva dovuto smontare gli impianti per la produzione di conglomerati cementizi e di frantumazione di quelli andati distrutti.
Inoltre per il ripristino degli impianti al fine di riprendere la propria attività avrebbe dovuto acquistare un nuovo impianto per la produzione di calcestruzzo ed un altro per la frantumazione dei materiali inerti, cosicché il valore per il nuovo acquisto doveva essere determinato in ragione del prezzo per l'acquisto di equivalenti macchinari nuovi.
Infine, a causa della frana aveva subito anche un fermo produzione, con gravi danni per non poter far fronte, in termini di redditività, dare seguito alle numerose richieste di forniture.
A sostegno della domanda, produceva;
verbale delle indagini difensive;
verbali di sommarie informazioni., perizia di parte del prof perizie di parte della dottoressa Controparte_7 Per_1
e ingegnere .
[...] Persona_2
Si costituiva con un'ampia comparsa di costituzione e risposta la che contestava CP_1 integralmente la domanda, ponendo rilievo sulla circostanza, che si era svolto un precedente giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi, intesi ad ottenere il risarcimento dei danni, conseguenti all'evento franoso del 2003.
In particolare il giudizio, basato su una esaustiva consulenza tecnica, si era concluso con sentenza passata in giudicato che aveva escluso ogni responsabilità del costruttore del metanodotto.
Contrastava la domanda sul presupposto che parte l'attrice chiedeva il risarcimento sui medesimi fatti posti a base dell'azione promossa dal Signor nel 2004, allora proprietario Parte_2 dei fondi coinvolti dagli eventi franosi del dicembre 2003, supportando la domanda con una perizia stragiudiziale, redatta dal medesimo tecnico che, nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, aveva assistito quale consulente tecnico di parte la Iuliano S.r.l. (oggi Rising
House S.r.l.), ovverosia la società proprietaria della cava;
Eccepiva, quanto richiesto evidenziando una grave forma di abuso del processo e nel processo, rappresentato dall'uso abnorme, distorto e anomalo del processo, rimettendo in discussione quanto già deciso, contestando la documentazione depositata dalla parte attrice qualche giorno prima della sua costituzione, ledendo il diritto di difesa.
Ripercorreva nel suo atto tutte le fasi di realizzazione del metanodotto per il trasporto del gas, dai giacimenti algerini fino alla centrale di , realizzato nel 1983; che nel 2003 a causa Pt_3 di forti piogge si verificava una frana, provocando danni in un tratto della infrastruttura;
che in conseguenza di ciò, effettuava una serie di interventi finalizzati alla riparazione e messa in sicurezza della condotta, definitivamente culminati in un metanodotto denominato Mediterraneo Italia di circa
2300 m., che non aveva interessato l'area di pertinenza della società attrice.
Rappresentava che la frana si era sviluppata nella cava della società (oggi Controparte_5
Rising Hous) estendendosi fino ai terreni attraversati dal metanodotto danneggiandosi per un tratto di circa 400 metri;
che già la Snam Rete gas aveva provveduto ad un costante monitoraggio, messa in sicurezza e ripristino delle normali condizioni di trasportabilità, attività che si era conclusa nel marzo 2005, attraverso la realizzazione della variante definitiva del metanodotto Mediterraneo Italia di circa 2300m.
In via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta , per carenza della titolarità, custodia e gestione del metanodotto CP_1
Mediterraneo Italia, per effetto della cessione alla controllata Snam Rete Gas, il ramo d'azienda relativo a tutta l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, con conseguente trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti all'attività del ramo, tra cui anche le attività relative alla costruzione e gestione del metanodotto.
Contestava anche la domanda promossa ex art. 2050 c,c, poiché la parte non aveva prodotto alcuna prova sul nesso di causalità, sulle condotte attive o omissive della convenuta
, poiché già la sentenza definitiva resa all'esito del precedente giudizio vertente sui medesimi CP_1 fatti posti a fondamento dell'odierna azione giudiziale, avevano escluso ogni relazione di causa- effetto tra la realizzazione e la presenza del metanodotto Mediterraneo Italia in località Oppido
Balzata e gli eventi franosi.
Contestava la domanda anche in merito alla carenza di prova del danno sia nell'an sia nel quantum
Chiedeva, quindi, la condanna per lite temeraria in conseguenza di violazione del divieto di abuso del processo e nel processo, con valutazione equitativa.
Chiedeva lo spostamento dell'udienza per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, in virtù di polizza n. 311-000000764 del 31 maggio 2017; oltre Controparte_2 alla condanna alle spese ed onorari del giudizio.
Nel corso del giudizio, con ordinanza veniva autorizzata la chiamata in causa della CP
, che si costituiva in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta;
in via
[...] preliminare, eccepiva la nullità della chiamata in causa del terzo ex art. 164 comma 3 c.p.c. per mancanza degli avvertimenti previsti ex art. 163 c.p.c., con fissazione di nuova udienza.
Richiamava, tuttavia, concordemente tutte le fasi progettuali svolte dalla per la CP_1 realizzazione del metanodotto.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, escussi i testi ed ammessa CTU tecnica;
a seguito del deposito della stessa veniva fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con provvedimento del giorno 8.04.2025.
Motivi della decisione.
La domanda va rigettata. In via preliminare, stante la richiesta formulata dalla difesa di parte attrice a verbale di udienza del 14.12.2022 e reiterata nei successivi verbali di trattazione scritta, si ritiene di rigettare la stessa di rinnovo della CTU, per come articolata nel predetto atto difensivo, ritenendo detto adempimento istruttorio irrilevante alla luce dell'esito dell'odierno giudizio e delle risultanze probatorie e documentali acquisite.
Ancora, preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione avanzata con comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta di nullità della citazione ai sensi dell'art. Controparte_2
164 c.p.c. (in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. di chiamata in causa della ) con riferimento CP_1 al contenuto della domanda.
Sul punto in base alla ragione più liquida, va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. 08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ..." (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n.
1160/2025 del 11-06-2025).
In ossequio al criterio di cui sopra, si esamina principalmente la domanda assolutamente sfornita di ogni prova;
ed infatti le domande attoree vanno respinte in quanto non provate nei presupposti fattuali, cosi che anche le contestazioni espresse sotto tale profilo dalla difesa della convenuta e della della , attengono, oltre che alla mancanza del nesso di CP_1 Controparte_2 causalità anche alla manchevolezza sul piano dell'onere probatorio gravante sul soggetto, in questo caso la che intendere avanzare la propria pretesa, ritenuta carente in punto di Parte_1 allegazione nella prospettazione offerta.
In via preliminare, atteso che la parte attrice ha documentato attraverso la perizia di parte, con allegata una visura catastale la titolarità del piazzale della calcestruzzi, invaso e danneggiato dalla frana, va evidenziato un aspetto basilare, per chi intende ottenere il risarcimento dei danni sui beni di titolarità, ossia che la titolarità del diritto, fatto valere in giudizio, rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Chi promuove un giudizio non solo deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della relativa legittimazione) ma deve anche provare di essere il titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte.
Inoltre il Giudice può rilevare la inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. La parte attrice, infatti, non ha fornito prova della legittimazione attiva;
sul punto non si trova, oggettivamente, alcun riscontro di documentazione attestante il diritto di proprietà della titolarità del piazzale della interessato dalla invasione dei detriti della frana. Controparte_6
L'indicata circostanza determina, di conseguenza, la mancanza di prova anche riguardo alla legittimazione ad causam. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 16.02.2016
n. 2951, hanno lucidamente affermato il principio secondo il quale:
< elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti.
….Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di quel diritto. 42. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43.Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento>>.
Nel corso del giudizio l'indicata circostanza non è emersa;
inoltre, di scarso rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda, assume la visura allegata all'elaborato peritale di parte attrice.
Sul punto è ben noto il principio, proprio in merito alla visura per immobile, che il catasto
è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984); “L'intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto fa sorgere solo una presunzione de facto sulla veridicità di queste risultanze, la proprietà, in quanto diritto reale, non può in assenza di altri e più qualificati elementi e in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provata in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, in quanto, fungono da semplici indizi” ordinanza Cassazione Civile n. 5136 del 22.02.2019).
La richiamata visura catastale non costituisce prova della titolarità di un bene, non avendo effetti giuridici, gli elementi forniti contrastano con i presupposti normativi e giuridici di acquisto della proprietà.
L'altro aspetto da valutare resta quello afferente i danni subiti agli impianti.
Al di là della fondatezza o meno degli assunti attorei, il tenore delle difese nei rispettivi atti, lascia intendere chiaramente, rispetto alle doglianze e le ragioni poste a fondamento delle domande avanzate dalla in dipendenza dei fatti per cui è causa, una specifica e copiosa Parte_1 posizione proprio sui fatti e sulle domande attoree, sia da parte della che dalla , CP_1 Controparte_2 che in molti aspetti convergono. Preliminarmente, la domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2050 cc. come richiamato dalla parte attrice.
Orbene, rileva il Tribunale che – ancor prima di disquisire sull'applicabilità del tipo di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. – in applicazione dei principi generali in tema di distribuzione dell'onere probatorio, ai fini della configurabilità della responsabilità del danneggiante per i danni causati in conseguenza di un fatto lesivo, principio cardine di ogni azione è che l'onere di provare il danno ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
Sennonché, il danneggiato deve fornire, non solo la dimostrazione del fatto costitutivo del danno e dell'entità del danno stesso ma anche, e soprattutto, del rapporto di causalità, che fa discendere da quello specifico evento il paventato danno subìto.
Detto altrimenti, il danno subìto deve essere ascrivibile, in modo specifico e inequivoco, alla circostanza-evento dedotta, secondo l'analitico schema della consequenzialità causa-effetto: tale onere probatorio non può non attribuirsi in capo al danneggiato, a nulla rilevando l'applicabilità della specifica disciplina dettata dall'art 2050 c.c., in tema di “Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose”; così Cass. 4590/2020 “Il paradigma di questa fattispecie di responsabilità [ex art. 2050 c.c., ndr] per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro: l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e
l'evento dannoso (v., ancora tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez. 3, 22 settembre 2014 n.
19872: "In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra
l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicchè va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso."); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sè cagionante il danno
(cfr. Cass. sez. 3, 22 luglio 2016 n. 1513, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez.
3, 5 gennaio 2010 n. 23).
E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale, naturalmente, è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonchè, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, "per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.", non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, "dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano”).
Sul punto, rileva il Tribunale, che dagli atti del giudizio non emerge in alcun modo quali siano stati i danni effettivi lamentati dalla società attrice, né tantomeno la stessa ha fornito la prova circa l'incidenza che la costruzione del metanodotto sia direttamente correlato al fenomeno franoso con effetti sull'asserito danneggiamento dei propri impianti.
Parte attrice afferma di aver subito danni all'impianto per la frantumazione di conglomerati cementizi e di frantumazione, senza però produrre prova documentale di esborsi sostenuti al fine dello smontaggio e smaltimento, ma più specificamente, ha evidenziato la possibilità, ai fini del recupero, di dover sostenere costi, di futura demolizione tramite l'ausilio di mezzi meccanici, di futuro smaltimento dei rifiuti;
dei costi da sostenere per l'acquisto di un nuovo impianto per la produzione di calcestruzzo.
Anche per le opere di ripristino come dettagliatamente evidenziato a pag 11 dell'atto di citazione non vi è prova alcune delle fatture di riferimento di ogni singola attività, nè di ogni altro atto equipollente idoneo a scalfire le granitiche disposizioni normative in tema di onere della prova.
La domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo del bene, collegato alla "perdita" ovvero di "mancato guadagno, collegati alla lesione dell'interesse protetto per il tramite del nesso di causalità” non va accolta, poichè l'invocato pregiudizio collegato al mancato godimento dell'immobile è del tutto privo di specifica allegazione, oltre che di prova, e quindi non può trovare riconoscimento
Per il danno in termini di redditività, la parte non ha fornito prova di aver ricevuto richieste di forniture successivamente all'evento del 2015 e che a seguito del diniego delle stesse sia determinato un calo della redditività, limitandosi ad una elencazione di svariate attività.
Sotto diverso profilo, peraltro, non si ravvisa neppure una coincidenza temporale tra l'evento dannoso dedotto ed i lavori eseguiti dalla . CP_1
Invero, non vi è correlazione fra i danni richiamati in atti e l'asserita attività pericolosa posta in essere dalla . CP_1
Sul punto, si evidenzia ancora che, alla luce del disposto di cui all'art 2050 c.c. "per attività pericolose, debbono intendersi non solo quelle previste dalla legge di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento o dalle varie leggi speciali aventi per scopo la prevenzione dei sinistri e la tutela della pubblica incolumità, ma anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate, abbiano una pericolosità intrinseca o relativa ai mezzi di lavoro impiegati"; “Le attività pericolose a cui si riferisce l'art. 2050 c.c. non sono soltanto quelle previste dalla legge, ovvero quelle previste dalle varie leggi speciali a prevenzione di sinistri ed a tutela della pubblica incolumità, ma anche quelle altre che, pur non essendo specificate, abbiano una pericolosità intrinseca o in relazione ai mezzi di lavoro impiegati"; Cass. 31.3.67, n. 746, in Rep. foro it., 1967,260; Cass. 10.11.71, n. 3213, in
Mass. giust. civ., 1971, 1726; Cass. 8.4.78, n. 1629, in Resp. civ. prev., 1978, 856; Cass. 20.7.1993,
n. 8069, in Giust. civ., 1994, 1037 e ss;
Cass. 11.11.1987, n. 8304; Cass. 8.6.85, n. 3445, in Rep. gen. i 1985, 82:" Per l'esercizio di un'attività pericolosa occorre che essa sia qualificata tale da specifiche norme dettate per prevenire sinistri o tutelare la pubblica incolumità ovvero che la pericolosità sia insita nella natura delle cose maneggiate o nelle caratteristiche dei mezzi adoperati"
e da ultimo Cass. 5341/98: "Sono dunque da considerare pericolose ai sensi della norma non solo le attività espressamente qualificate tali da specifiche norme di legge, bensì anche tutte quelle altre che, indipendentemente da qualsiasi previsione normativa rivelino in concreto una notevole pericolosità, intrinsecamente o in relazione ai mezzi di lavoro adoperati"; Per quanto concerne la giurisprudenza di merito vedi Trib. La Spezia 14.4.66 in Arch. resp. civ., 1967, 151; App. Venezia
10.7.73, in Rep. it., 1973, II, 183; App. Milano 16.1.73, in Dir e pratica nell'assicurazione, 1973,
815: "In assenza di disposizioni di legge che rechino una specificazione o un elenco tassativo delle attività pericolose cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., vanno qualificate come tali, non soltanto quelle menzionate nella legge di pubblica sicurezza, nel relativo regolamento ovvero in altre leggi speciali poste a salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche quelle altre attività che presentino una pericolosità intrinseca, per le modalità ed i mezzi con cui vengono esplicate".
Infine, La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 18 febbraio 2015, n. 10131 ha ricordato che per attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c., si intendono non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati.
Ne consegue che grava sempre sul danneggiato dimostrare che si sia trattata di attività pericolosa, circostanza non emersa, ma nel contesto degli atti di causa, l'attività compiuta dalla
è semplicemente di lavori di costruzione e consolidamento del metanodotto denominato CP_1
“Mediterraneo Italia”.
Nella complessità dell'indagine, di particolare importanza assume la consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. geologo , alla quale interamente si rimanda. Persona_3
Il geologo, quindi, con l'ausilio di rilievi satellitari e del rilievo eseguito con un drone, ha riportato le immagini satellitari che vanno dagli anni1985 fino al 2019 e, a seguire, quelle eseguite mediante l'utilizzo di un drone nel sopralluogo del 03/05/2022.
Attraverso questa verifica, ha evidenziato che l'areale ove è presente anche l'impianto della nell'arco di oltre 30 anni, è stato oggetto di un profondo cambiamento Controparte_6 geomorfologico da ricondurre alle intense attività di cava che sono ancora in atto, ritenendo che fra le cause di innesco di un fenomeno franoso, l'escavazione di un pendio per l'estrazione dei materiali di cava è elemento predisponente alla instabilità del pendio stesso.
Nel contempo, ha ritenuto opportuno ricercare e accertare lo stato di pericolosità e la sua classificazione.
Attraverso i dati riportati nella sua perizia, ossia quelli estratti dalla cartografia tematica dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), importante strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana nei Piani di Assetto Idrogeologico, ha potuto appurare, nell'area dove è presente l'impianto “sia la presenza di una deformazione gravitativa Parte_1 profonda di versante ( DGPV), ossia un fenomeno franoso che coinvolge il sistema crinaleversante- fondovalle, sia un rischio frane da molto elevato a elevato nell'area di più stretto interesse. La figura che segue ben ne evidenzia i contorni e la relativa pericolosità. Quanto riportato ben evidenzia e dimostra che siamo in presenza di aree la cui utilizzazione deve essere ben valutata e monitorata e dove sono attesi eventi di dissesto di una certa rilevanza. A questo si aggiunga che la vecchia condotta è stata rimossa nel 2004 e veniva trasferita lungo un percorso alternativo al fine di evitare che altri fenomeni di dissesto ne potessero alterare la funzionalità. La conclusione, allo stato dei fatti, è che il metanodotto, relativamente al fenomeno franoso avvenuto nel 2015 e per quanto presente agli atti, non ha causato modifiche sullo stato dei luoghi, né ha determinato l'innesco del fenomeno franoso”.
In definitiva, il pericolo dedotto dalla parte attrice, di fenomeni franosi è da ricercare altrove e non certo nell'attività monitorata della convenuta , laddove nel 2004 ha rimosso la vecchia CP_1 condotta e trasferita lungo un percorso alternativo, né il metanodotto ha causato modifiche sullo stato dei luoghi, né è stata causa dell'ulteriore frana del 2015.
Piuttosto, il pericolo è da ricondurre alle intese attività di cava che sono ancora in atto, ritenendo tale attività, ossia l'escavazione di un pendio per l'estrazione dei materiali di cava fra le cause di innesco di un fenomeno franoso.
Come accertato dal CTU in risposta al terzo e quarto quesito disposto dal Giudice, la CP_1 ha adottato tutte le misure nell'area a rischio frane trasferendo la vecchia condotta fin dal 2004 in un'altra area, dando prova dell'assenza del nesso di causalità con l'evento del 2015 e di aver adottato le misure idonee ad evitare ogni pericolo nell'area.
Prova che non è stata fornita da parte attrice né è delegabile alle risultanze testimoniali, né peraltro con verbale di sommarie informazioni e verbale di pregresse indagini difensive.
L'importanza e rilevanza delle questioni sottoposte richiedono certamente dei dati che vanno comprovati documentalmente.
Va pertanto disattesa la domanda attorea fondata sull'invocata responsabilità ex art. 2050
c.c. non ricorrendone i presupposti nella fattispecie in esame. Quanto all'altro titolo di responsabilità allegato dalla società attrice, ovvero la responsabilità ex art. 2043 c.c., nessun dubbio che fosse suo onere, conformemente ai principi generali, fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, ovvero:
a) il fatto illecito;
b) l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente;
c) il nesso di causalità tra fatto illecito e il danno subito;
d) la colpa dell'autore della condotta lesiva.
Infatti, al danneggiato che chieda di essere risarcito incombe un preciso onere di allegazione e prova che non si risolve nella mera indicazione dell'esistenza di un danno, ma richiede da parte del danneggiato, la specificazione di quale sia la concreta condotta colposa o dolosa ascrivibile al danneggiante e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Tale onere non può dirsi assolto nel caso di specie.
Ad avviso della scrivente nella condotta dell'impresa convenuta non si ravvisano gli estremi di un comportamento colposo civilisticamente rilevante ex art. 2043 c.c.
Importanza rilevante assume anche la sentenza emessa dal dott Vincenzo Beatrice, sempre circoscritta alle medesime causalità ,che ha escluso ogni nesso eziologico fra gli eventi del 2003 ed il presunto comportamento colposo della , posto che non risulta allegata ancora prima che CP_1 provata la violazione da parte dell'impresa convenuta di comuni norme di prudenza nell'esecuzione delle opere eseguite.
A tal fine, non si ritengono decisive le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, circa la concomitanza temporale tra i lavori eseguiti dall'impresa convenuta e l'asserita eliminazione della
“Fontana dello Zingaro”
La circostanza che non esiste più la fontana, successivamente ai lavori eseguiti, non è di per sé indicativa della sussistenza di un nesso causale immediato e diretto tra il danno e i lavori eseguiti, peraltro avvenimenti riferiti al 2003, non più ricollegati all'evento in questione essendo stata limitata l'attività di indagine da parte del CTU alla frana del 2015.
Spese di lite
Le spese si compensano atteso il rilievo di ufficio della mancanza di documentazione idonea attestante titolarità dell'area della Parte_1
Si compensano per il principio della ragione più liquida fra e , peraltro non più CP_1 Controparte_2 coltivata dal terzo chiamato in causa.
Infine non va accolta la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria poichè non vi è prova che parte attrice abbia agito con malafede e colpa grave, atteso che, si è resa necessaria una consulenza tecnica che, nella complessità dell'indagine, ha definitivamente chiarito, ad avviso del
Tribunale, la totale estraneità della agli eventi franosi richiamati dalla CP_1 Parte_1
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte attrice, per cui anche su tale profilo vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Compensa interamente le spese del giudizio fra le parti per come esposto in motivazione.
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Avellino il 30.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. difesa dall'Avv Bruno Meoli Parte_1
Attrice
Contro
, difesa dallAvv Domenico Ielo CP_1
E
difesa dall'Avv Tralli Andrea Controparte_2
Convenuta
La con atto di citazione notificato alla chiedeva che venisse Controparte_3 CP_1 accertata è dichiarata la sua responsabilità, in ordine agli eventi lesivi connessi o conseguenti all'evento franoso del 2 febbraio 2015, con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di euro 1.836 386,91, o nella diversa misura accertata, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo e spese legali con attribuzione al difensore antistatario.
Rappresentava di essere titolare di un impianto di produzione di conglomerati cementizi sito in Lioni-Avellino, posto sul piazzale antistante la cava di estrazione di materiale pietroso di proprietà della società già che nei terreni a valle di questo piazzale era CP_4 CP_5 ubicato un'ulteriore impianto di frantumazione e recupero di inerti sempre di proprietà della
[...]
CP_3
Più in particolare, rappresentava che nel mese di febbraio 2015 un evento franoso, innescatosi a monte dei beni di proprietà della società e, precisamente, sul versante Parte_1 occupato dalla cava della provocava lo scivolamento a valle di ingenti quantità di CP_4 detriti, invadendo sia il piazzale che i terreni occupati dai macchinari degli impianti danneggiandoli gravemente, ed in parte, distruggendoli, in particolare causando anche l'invasione della proprietà della ed in particolare dei piazzali nei quali si trovavano macchinari attrezzature ed Controparte_6 impianti.
La società calcestruzzi a seguito dell'evento franoso individuava le cause della frana, specificamente nei lavori di realizzazione e di successivo consolidamento del metanodotto denominato “Mediterraneo Italia” da parte della società , già Rete Gas spa. CP_1
Secondo la prospettazione di parte attrice tali lavori alteravano l'equilibrio del rilievo sovrastante i terreni di proprietà dell'attrice innescando un lento ed inesorabile fenomeno franoso culminato nell'evento del 2015.
Nella rappresentazione dei fatti, evidenziava che la società Snam rete gas, avviava nel
Comune di Lioni, i lavori di realizzazione del metanodotto, denominato “Mediterraneo Italia” mediante la posa in opera di tubi del diametro di 1.200 mm, posizionati ad una profondità media di 1,5 m;
che il tracciato scelto dalla per l'attraversamento nel Comune di Lioni, prevedeva CP_1 il passaggio sul rilievo alla località Oppido balzata, situato a monte dell'area di coltivazione della cava di proprietà della società posto a pochi metri dalla sorgente denominata CP_4
<>, in tal modo interessando la riserva idrogeologica da cui la stessa era alimentata.
La scelta progettuale secondo l'assunto dell'attrice era tecnicamente sbagliata poiché alterava l'equilibrio di un rilievo già alterato da interventi antropici e rilevanti quali la presenza di una cava, producendo instabilità sui pendii.
Anche negli anni successivi la , allo scopo di porre rimedio al suo errato intervento, CP_1 provvedeva ad ulteriori lavori con l'effetto di destabilizzare il versante già compromesso così da innescare una serie di fenomeni franosi, l'ultimo dei quali interessava l'impianto della società calcestruzzi.
Più in particolare nel 2003, aveva già effettuato lavori di consolidamento del manufatto da essa realizzato, con un rafforzamento della trincea, effettuando un profondo scavo che intercettava la falda acquifera che alimentava la sorgente della Fontana dello zingaro.
Ed infatti, quest'ultima, a seguito dei lavori eseguiti dalla , risultava definitivamente CP_1 prosciugata a dimostrazione del fatto che il flusso idrico era stato deviato.
A seguito delle indagini, che portarono ad un procedimento penale RG 532/05, parte attrice, poneva risalto a delle dichiarazioni raccolte e risultanti dal verbale di informazioni.
Il fenomeno franoso aveva interessato un appesantimento del terreno che si era riempito d'acqua determinando, sul versante opposto ossia, quello su cui insisteva la cava di proprietà della società un primo evento costituito dallo scivolamento a valle di una consistente CP_5 quantità di detriti, di rocce calcaree ed argillose, tipiche del serbatoio idrogeologico che alimentava la Fontana dello Zingaro.
Anche a seguito di tale fenomeno si verificava, sul versante opposto a quello coltivato dalla società un ulteriore cedimento anche sul lato della cava di proprietà della società CP_5 esponente.
Ravvisato il nesso di causalità fra i lavori di costruzione e consolidamento del metanodotto e l'evento franoso del 2015, come da perizia redatta dal prof che aveva anche Controparte_7 assistito agli eventi verificatisi fin dal 2003, chiedeva per l'appunto, a seguito dell'evento franoso del
2015, la condanna al risarcimento dei danni subiti, qualificata l'attività della come pericolosa CP_1 ai sensi dell'articolo 2050 codice civile, o in via subordinata, l'articolo 2043 c.c., attesa la evidente colpevolezza della società , in particolare, nelle effettuazioni di tagli nel terreno e lungo pendi CP_1 già interessati da attività di coltivazione della cava;
per la modifica dello scorrimento delle acque e la realizzazione di tagli indiscriminati di piante il tutto svolto con imprudenza e di colpa grave.
La società calcestruzzi, infine, esponeva che i danni erano particolarmente rilevanti, in particolare, aveva dovuto provvedere alla rimozione del materiale della frana per il recupero del piazzale attraverso uno sbancamento per una profondità di circa 35/ 40 m.
Ai fini del ripristino dell'area aveva dovuto smontare gli impianti per la produzione di conglomerati cementizi e di frantumazione di quelli andati distrutti.
Inoltre per il ripristino degli impianti al fine di riprendere la propria attività avrebbe dovuto acquistare un nuovo impianto per la produzione di calcestruzzo ed un altro per la frantumazione dei materiali inerti, cosicché il valore per il nuovo acquisto doveva essere determinato in ragione del prezzo per l'acquisto di equivalenti macchinari nuovi.
Infine, a causa della frana aveva subito anche un fermo produzione, con gravi danni per non poter far fronte, in termini di redditività, dare seguito alle numerose richieste di forniture.
A sostegno della domanda, produceva;
verbale delle indagini difensive;
verbali di sommarie informazioni., perizia di parte del prof perizie di parte della dottoressa Controparte_7 Per_1
e ingegnere .
[...] Persona_2
Si costituiva con un'ampia comparsa di costituzione e risposta la che contestava CP_1 integralmente la domanda, ponendo rilievo sulla circostanza, che si era svolto un precedente giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi, intesi ad ottenere il risarcimento dei danni, conseguenti all'evento franoso del 2003.
In particolare il giudizio, basato su una esaustiva consulenza tecnica, si era concluso con sentenza passata in giudicato che aveva escluso ogni responsabilità del costruttore del metanodotto.
Contrastava la domanda sul presupposto che parte l'attrice chiedeva il risarcimento sui medesimi fatti posti a base dell'azione promossa dal Signor nel 2004, allora proprietario Parte_2 dei fondi coinvolti dagli eventi franosi del dicembre 2003, supportando la domanda con una perizia stragiudiziale, redatta dal medesimo tecnico che, nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, aveva assistito quale consulente tecnico di parte la Iuliano S.r.l. (oggi Rising
House S.r.l.), ovverosia la società proprietaria della cava;
Eccepiva, quanto richiesto evidenziando una grave forma di abuso del processo e nel processo, rappresentato dall'uso abnorme, distorto e anomalo del processo, rimettendo in discussione quanto già deciso, contestando la documentazione depositata dalla parte attrice qualche giorno prima della sua costituzione, ledendo il diritto di difesa.
Ripercorreva nel suo atto tutte le fasi di realizzazione del metanodotto per il trasporto del gas, dai giacimenti algerini fino alla centrale di , realizzato nel 1983; che nel 2003 a causa Pt_3 di forti piogge si verificava una frana, provocando danni in un tratto della infrastruttura;
che in conseguenza di ciò, effettuava una serie di interventi finalizzati alla riparazione e messa in sicurezza della condotta, definitivamente culminati in un metanodotto denominato Mediterraneo Italia di circa
2300 m., che non aveva interessato l'area di pertinenza della società attrice.
Rappresentava che la frana si era sviluppata nella cava della società (oggi Controparte_5
Rising Hous) estendendosi fino ai terreni attraversati dal metanodotto danneggiandosi per un tratto di circa 400 metri;
che già la Snam Rete gas aveva provveduto ad un costante monitoraggio, messa in sicurezza e ripristino delle normali condizioni di trasportabilità, attività che si era conclusa nel marzo 2005, attraverso la realizzazione della variante definitiva del metanodotto Mediterraneo Italia di circa 2300m.
In via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta , per carenza della titolarità, custodia e gestione del metanodotto CP_1
Mediterraneo Italia, per effetto della cessione alla controllata Snam Rete Gas, il ramo d'azienda relativo a tutta l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, con conseguente trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti all'attività del ramo, tra cui anche le attività relative alla costruzione e gestione del metanodotto.
Contestava anche la domanda promossa ex art. 2050 c,c, poiché la parte non aveva prodotto alcuna prova sul nesso di causalità, sulle condotte attive o omissive della convenuta
, poiché già la sentenza definitiva resa all'esito del precedente giudizio vertente sui medesimi CP_1 fatti posti a fondamento dell'odierna azione giudiziale, avevano escluso ogni relazione di causa- effetto tra la realizzazione e la presenza del metanodotto Mediterraneo Italia in località Oppido
Balzata e gli eventi franosi.
Contestava la domanda anche in merito alla carenza di prova del danno sia nell'an sia nel quantum
Chiedeva, quindi, la condanna per lite temeraria in conseguenza di violazione del divieto di abuso del processo e nel processo, con valutazione equitativa.
Chiedeva lo spostamento dell'udienza per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, in virtù di polizza n. 311-000000764 del 31 maggio 2017; oltre Controparte_2 alla condanna alle spese ed onorari del giudizio.
Nel corso del giudizio, con ordinanza veniva autorizzata la chiamata in causa della CP
, che si costituiva in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta;
in via
[...] preliminare, eccepiva la nullità della chiamata in causa del terzo ex art. 164 comma 3 c.p.c. per mancanza degli avvertimenti previsti ex art. 163 c.p.c., con fissazione di nuova udienza.
Richiamava, tuttavia, concordemente tutte le fasi progettuali svolte dalla per la CP_1 realizzazione del metanodotto.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, escussi i testi ed ammessa CTU tecnica;
a seguito del deposito della stessa veniva fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con provvedimento del giorno 8.04.2025.
Motivi della decisione.
La domanda va rigettata. In via preliminare, stante la richiesta formulata dalla difesa di parte attrice a verbale di udienza del 14.12.2022 e reiterata nei successivi verbali di trattazione scritta, si ritiene di rigettare la stessa di rinnovo della CTU, per come articolata nel predetto atto difensivo, ritenendo detto adempimento istruttorio irrilevante alla luce dell'esito dell'odierno giudizio e delle risultanze probatorie e documentali acquisite.
Ancora, preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione avanzata con comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta di nullità della citazione ai sensi dell'art. Controparte_2
164 c.p.c. (in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. di chiamata in causa della ) con riferimento CP_1 al contenuto della domanda.
Sul punto in base alla ragione più liquida, va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. 08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ..." (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n.
1160/2025 del 11-06-2025).
In ossequio al criterio di cui sopra, si esamina principalmente la domanda assolutamente sfornita di ogni prova;
ed infatti le domande attoree vanno respinte in quanto non provate nei presupposti fattuali, cosi che anche le contestazioni espresse sotto tale profilo dalla difesa della convenuta e della della , attengono, oltre che alla mancanza del nesso di CP_1 Controparte_2 causalità anche alla manchevolezza sul piano dell'onere probatorio gravante sul soggetto, in questo caso la che intendere avanzare la propria pretesa, ritenuta carente in punto di Parte_1 allegazione nella prospettazione offerta.
In via preliminare, atteso che la parte attrice ha documentato attraverso la perizia di parte, con allegata una visura catastale la titolarità del piazzale della calcestruzzi, invaso e danneggiato dalla frana, va evidenziato un aspetto basilare, per chi intende ottenere il risarcimento dei danni sui beni di titolarità, ossia che la titolarità del diritto, fatto valere in giudizio, rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Chi promuove un giudizio non solo deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della relativa legittimazione) ma deve anche provare di essere il titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte.
Inoltre il Giudice può rilevare la inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. La parte attrice, infatti, non ha fornito prova della legittimazione attiva;
sul punto non si trova, oggettivamente, alcun riscontro di documentazione attestante il diritto di proprietà della titolarità del piazzale della interessato dalla invasione dei detriti della frana. Controparte_6
L'indicata circostanza determina, di conseguenza, la mancanza di prova anche riguardo alla legittimazione ad causam. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 16.02.2016
n. 2951, hanno lucidamente affermato il principio secondo il quale:
< elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti.
….Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di quel diritto. 42. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43.Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento>>.
Nel corso del giudizio l'indicata circostanza non è emersa;
inoltre, di scarso rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda, assume la visura allegata all'elaborato peritale di parte attrice.
Sul punto è ben noto il principio, proprio in merito alla visura per immobile, che il catasto
è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984); “L'intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto fa sorgere solo una presunzione de facto sulla veridicità di queste risultanze, la proprietà, in quanto diritto reale, non può in assenza di altri e più qualificati elementi e in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provata in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, in quanto, fungono da semplici indizi” ordinanza Cassazione Civile n. 5136 del 22.02.2019).
La richiamata visura catastale non costituisce prova della titolarità di un bene, non avendo effetti giuridici, gli elementi forniti contrastano con i presupposti normativi e giuridici di acquisto della proprietà.
L'altro aspetto da valutare resta quello afferente i danni subiti agli impianti.
Al di là della fondatezza o meno degli assunti attorei, il tenore delle difese nei rispettivi atti, lascia intendere chiaramente, rispetto alle doglianze e le ragioni poste a fondamento delle domande avanzate dalla in dipendenza dei fatti per cui è causa, una specifica e copiosa Parte_1 posizione proprio sui fatti e sulle domande attoree, sia da parte della che dalla , CP_1 Controparte_2 che in molti aspetti convergono. Preliminarmente, la domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2050 cc. come richiamato dalla parte attrice.
Orbene, rileva il Tribunale che – ancor prima di disquisire sull'applicabilità del tipo di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. – in applicazione dei principi generali in tema di distribuzione dell'onere probatorio, ai fini della configurabilità della responsabilità del danneggiante per i danni causati in conseguenza di un fatto lesivo, principio cardine di ogni azione è che l'onere di provare il danno ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
Sennonché, il danneggiato deve fornire, non solo la dimostrazione del fatto costitutivo del danno e dell'entità del danno stesso ma anche, e soprattutto, del rapporto di causalità, che fa discendere da quello specifico evento il paventato danno subìto.
Detto altrimenti, il danno subìto deve essere ascrivibile, in modo specifico e inequivoco, alla circostanza-evento dedotta, secondo l'analitico schema della consequenzialità causa-effetto: tale onere probatorio non può non attribuirsi in capo al danneggiato, a nulla rilevando l'applicabilità della specifica disciplina dettata dall'art 2050 c.c., in tema di “Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose”; così Cass. 4590/2020 “Il paradigma di questa fattispecie di responsabilità [ex art. 2050 c.c., ndr] per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro: l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e
l'evento dannoso (v., ancora tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez. 3, 22 settembre 2014 n.
19872: "In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra
l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicchè va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso."); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sè cagionante il danno
(cfr. Cass. sez. 3, 22 luglio 2016 n. 1513, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez.
3, 5 gennaio 2010 n. 23).
E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale, naturalmente, è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonchè, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, "per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.", non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, "dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano”).
Sul punto, rileva il Tribunale, che dagli atti del giudizio non emerge in alcun modo quali siano stati i danni effettivi lamentati dalla società attrice, né tantomeno la stessa ha fornito la prova circa l'incidenza che la costruzione del metanodotto sia direttamente correlato al fenomeno franoso con effetti sull'asserito danneggiamento dei propri impianti.
Parte attrice afferma di aver subito danni all'impianto per la frantumazione di conglomerati cementizi e di frantumazione, senza però produrre prova documentale di esborsi sostenuti al fine dello smontaggio e smaltimento, ma più specificamente, ha evidenziato la possibilità, ai fini del recupero, di dover sostenere costi, di futura demolizione tramite l'ausilio di mezzi meccanici, di futuro smaltimento dei rifiuti;
dei costi da sostenere per l'acquisto di un nuovo impianto per la produzione di calcestruzzo.
Anche per le opere di ripristino come dettagliatamente evidenziato a pag 11 dell'atto di citazione non vi è prova alcune delle fatture di riferimento di ogni singola attività, nè di ogni altro atto equipollente idoneo a scalfire le granitiche disposizioni normative in tema di onere della prova.
La domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo del bene, collegato alla "perdita" ovvero di "mancato guadagno, collegati alla lesione dell'interesse protetto per il tramite del nesso di causalità” non va accolta, poichè l'invocato pregiudizio collegato al mancato godimento dell'immobile è del tutto privo di specifica allegazione, oltre che di prova, e quindi non può trovare riconoscimento
Per il danno in termini di redditività, la parte non ha fornito prova di aver ricevuto richieste di forniture successivamente all'evento del 2015 e che a seguito del diniego delle stesse sia determinato un calo della redditività, limitandosi ad una elencazione di svariate attività.
Sotto diverso profilo, peraltro, non si ravvisa neppure una coincidenza temporale tra l'evento dannoso dedotto ed i lavori eseguiti dalla . CP_1
Invero, non vi è correlazione fra i danni richiamati in atti e l'asserita attività pericolosa posta in essere dalla . CP_1
Sul punto, si evidenzia ancora che, alla luce del disposto di cui all'art 2050 c.c. "per attività pericolose, debbono intendersi non solo quelle previste dalla legge di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento o dalle varie leggi speciali aventi per scopo la prevenzione dei sinistri e la tutela della pubblica incolumità, ma anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate, abbiano una pericolosità intrinseca o relativa ai mezzi di lavoro impiegati"; “Le attività pericolose a cui si riferisce l'art. 2050 c.c. non sono soltanto quelle previste dalla legge, ovvero quelle previste dalle varie leggi speciali a prevenzione di sinistri ed a tutela della pubblica incolumità, ma anche quelle altre che, pur non essendo specificate, abbiano una pericolosità intrinseca o in relazione ai mezzi di lavoro impiegati"; Cass. 31.3.67, n. 746, in Rep. foro it., 1967,260; Cass. 10.11.71, n. 3213, in
Mass. giust. civ., 1971, 1726; Cass. 8.4.78, n. 1629, in Resp. civ. prev., 1978, 856; Cass. 20.7.1993,
n. 8069, in Giust. civ., 1994, 1037 e ss;
Cass. 11.11.1987, n. 8304; Cass. 8.6.85, n. 3445, in Rep. gen. i 1985, 82:" Per l'esercizio di un'attività pericolosa occorre che essa sia qualificata tale da specifiche norme dettate per prevenire sinistri o tutelare la pubblica incolumità ovvero che la pericolosità sia insita nella natura delle cose maneggiate o nelle caratteristiche dei mezzi adoperati"
e da ultimo Cass. 5341/98: "Sono dunque da considerare pericolose ai sensi della norma non solo le attività espressamente qualificate tali da specifiche norme di legge, bensì anche tutte quelle altre che, indipendentemente da qualsiasi previsione normativa rivelino in concreto una notevole pericolosità, intrinsecamente o in relazione ai mezzi di lavoro adoperati"; Per quanto concerne la giurisprudenza di merito vedi Trib. La Spezia 14.4.66 in Arch. resp. civ., 1967, 151; App. Venezia
10.7.73, in Rep. it., 1973, II, 183; App. Milano 16.1.73, in Dir e pratica nell'assicurazione, 1973,
815: "In assenza di disposizioni di legge che rechino una specificazione o un elenco tassativo delle attività pericolose cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., vanno qualificate come tali, non soltanto quelle menzionate nella legge di pubblica sicurezza, nel relativo regolamento ovvero in altre leggi speciali poste a salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche quelle altre attività che presentino una pericolosità intrinseca, per le modalità ed i mezzi con cui vengono esplicate".
Infine, La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 18 febbraio 2015, n. 10131 ha ricordato che per attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c., si intendono non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati.
Ne consegue che grava sempre sul danneggiato dimostrare che si sia trattata di attività pericolosa, circostanza non emersa, ma nel contesto degli atti di causa, l'attività compiuta dalla
è semplicemente di lavori di costruzione e consolidamento del metanodotto denominato CP_1
“Mediterraneo Italia”.
Nella complessità dell'indagine, di particolare importanza assume la consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. geologo , alla quale interamente si rimanda. Persona_3
Il geologo, quindi, con l'ausilio di rilievi satellitari e del rilievo eseguito con un drone, ha riportato le immagini satellitari che vanno dagli anni1985 fino al 2019 e, a seguire, quelle eseguite mediante l'utilizzo di un drone nel sopralluogo del 03/05/2022.
Attraverso questa verifica, ha evidenziato che l'areale ove è presente anche l'impianto della nell'arco di oltre 30 anni, è stato oggetto di un profondo cambiamento Controparte_6 geomorfologico da ricondurre alle intense attività di cava che sono ancora in atto, ritenendo che fra le cause di innesco di un fenomeno franoso, l'escavazione di un pendio per l'estrazione dei materiali di cava è elemento predisponente alla instabilità del pendio stesso.
Nel contempo, ha ritenuto opportuno ricercare e accertare lo stato di pericolosità e la sua classificazione.
Attraverso i dati riportati nella sua perizia, ossia quelli estratti dalla cartografia tematica dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), importante strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana nei Piani di Assetto Idrogeologico, ha potuto appurare, nell'area dove è presente l'impianto “sia la presenza di una deformazione gravitativa Parte_1 profonda di versante ( DGPV), ossia un fenomeno franoso che coinvolge il sistema crinaleversante- fondovalle, sia un rischio frane da molto elevato a elevato nell'area di più stretto interesse. La figura che segue ben ne evidenzia i contorni e la relativa pericolosità. Quanto riportato ben evidenzia e dimostra che siamo in presenza di aree la cui utilizzazione deve essere ben valutata e monitorata e dove sono attesi eventi di dissesto di una certa rilevanza. A questo si aggiunga che la vecchia condotta è stata rimossa nel 2004 e veniva trasferita lungo un percorso alternativo al fine di evitare che altri fenomeni di dissesto ne potessero alterare la funzionalità. La conclusione, allo stato dei fatti, è che il metanodotto, relativamente al fenomeno franoso avvenuto nel 2015 e per quanto presente agli atti, non ha causato modifiche sullo stato dei luoghi, né ha determinato l'innesco del fenomeno franoso”.
In definitiva, il pericolo dedotto dalla parte attrice, di fenomeni franosi è da ricercare altrove e non certo nell'attività monitorata della convenuta , laddove nel 2004 ha rimosso la vecchia CP_1 condotta e trasferita lungo un percorso alternativo, né il metanodotto ha causato modifiche sullo stato dei luoghi, né è stata causa dell'ulteriore frana del 2015.
Piuttosto, il pericolo è da ricondurre alle intese attività di cava che sono ancora in atto, ritenendo tale attività, ossia l'escavazione di un pendio per l'estrazione dei materiali di cava fra le cause di innesco di un fenomeno franoso.
Come accertato dal CTU in risposta al terzo e quarto quesito disposto dal Giudice, la CP_1 ha adottato tutte le misure nell'area a rischio frane trasferendo la vecchia condotta fin dal 2004 in un'altra area, dando prova dell'assenza del nesso di causalità con l'evento del 2015 e di aver adottato le misure idonee ad evitare ogni pericolo nell'area.
Prova che non è stata fornita da parte attrice né è delegabile alle risultanze testimoniali, né peraltro con verbale di sommarie informazioni e verbale di pregresse indagini difensive.
L'importanza e rilevanza delle questioni sottoposte richiedono certamente dei dati che vanno comprovati documentalmente.
Va pertanto disattesa la domanda attorea fondata sull'invocata responsabilità ex art. 2050
c.c. non ricorrendone i presupposti nella fattispecie in esame. Quanto all'altro titolo di responsabilità allegato dalla società attrice, ovvero la responsabilità ex art. 2043 c.c., nessun dubbio che fosse suo onere, conformemente ai principi generali, fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, ovvero:
a) il fatto illecito;
b) l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente;
c) il nesso di causalità tra fatto illecito e il danno subito;
d) la colpa dell'autore della condotta lesiva.
Infatti, al danneggiato che chieda di essere risarcito incombe un preciso onere di allegazione e prova che non si risolve nella mera indicazione dell'esistenza di un danno, ma richiede da parte del danneggiato, la specificazione di quale sia la concreta condotta colposa o dolosa ascrivibile al danneggiante e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Tale onere non può dirsi assolto nel caso di specie.
Ad avviso della scrivente nella condotta dell'impresa convenuta non si ravvisano gli estremi di un comportamento colposo civilisticamente rilevante ex art. 2043 c.c.
Importanza rilevante assume anche la sentenza emessa dal dott Vincenzo Beatrice, sempre circoscritta alle medesime causalità ,che ha escluso ogni nesso eziologico fra gli eventi del 2003 ed il presunto comportamento colposo della , posto che non risulta allegata ancora prima che CP_1 provata la violazione da parte dell'impresa convenuta di comuni norme di prudenza nell'esecuzione delle opere eseguite.
A tal fine, non si ritengono decisive le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, circa la concomitanza temporale tra i lavori eseguiti dall'impresa convenuta e l'asserita eliminazione della
“Fontana dello Zingaro”
La circostanza che non esiste più la fontana, successivamente ai lavori eseguiti, non è di per sé indicativa della sussistenza di un nesso causale immediato e diretto tra il danno e i lavori eseguiti, peraltro avvenimenti riferiti al 2003, non più ricollegati all'evento in questione essendo stata limitata l'attività di indagine da parte del CTU alla frana del 2015.
Spese di lite
Le spese si compensano atteso il rilievo di ufficio della mancanza di documentazione idonea attestante titolarità dell'area della Parte_1
Si compensano per il principio della ragione più liquida fra e , peraltro non più CP_1 Controparte_2 coltivata dal terzo chiamato in causa.
Infine non va accolta la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria poichè non vi è prova che parte attrice abbia agito con malafede e colpa grave, atteso che, si è resa necessaria una consulenza tecnica che, nella complessità dell'indagine, ha definitivamente chiarito, ad avviso del
Tribunale, la totale estraneità della agli eventi franosi richiamati dalla CP_1 Parte_1
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte attrice, per cui anche su tale profilo vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Compensa interamente le spese del giudizio fra le parti per come esposto in motivazione.
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Avellino il 30.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore