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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANTONIO GIUSTINIANI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
BARBIERI
- Resistente –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei con Controparte_1 CP_2
addebito al marito per violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, disporsi l'affidamento esclusivo della FI minore alla madre, con collocamento presso la stessa, alla quale Per_1
assegnare la casa coniugale e consentendo al padre la frequentazione della FI solo con modalità protette due giorni alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 18,30, week and e giorni festivi esclusi e con divieto di pernottamento e prevedendo a carico del padre il versamento di un assegno periodico di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della FI minore, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida del CNF.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduceva che: - nell'anno 2019 iniziava la frequentazione con il sig. e dalla relazione sentimentale tra le Parti nasceva Controparte_1
la FI il 1 aprile 2020 e la famiglia fissava la propria residenza in LL, Località Per_1
Faimali n. 48 presso l'immobile di proprietà della Ricorrente, pur continuando la stessa a vivere in provincia di Milano ove lavorava.; - le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 21 giugno 2021 presso il Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n.2 Parte I, in regime di separazione dei beni;
- nel luglio
2022, rilevava la gestione di un bar a Lugagnano Val d'Arda abbandonando il lavoro in provincia di Milano per trasferirsi definitivamente a LL;
- la vita coniugale ed affettiva fra i coniugi si deteriorava, a causa del comportamento del marito che le faceva mancare il sostegno affettivo,
morale e materiale e che talvolta teneva un atteggiamento aggressivo nei confronti della Ricorrente che in data 29 febbraio 2024 si decideva a sporgere denuncia nei confronti del marito avanti i
Carabinieri di Lugagnano val d'Arda; - a seguito della denuncia, la Procura della Repubblica di
Piacenza apriva un procedimento penale ex art.572 c.p. a carico di nei Controparte_1
confronti del quale il GIP dott. Riganti disponeva l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla moglie ed alla FI ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla per Pt_1
motivi di lavoro, studio e di svago e di comunicare con la moglie e la FI che era sempre stata accudita in via esclusiva della Ricorrente e dai nonni materni.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti pagina 2 di 7 l'udienza del 16 luglio 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, nonché termine al Resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo di pronunciare la separazione personale Controparte_1
dei coniugi con addebito alla moglie di disporre l'affidamento condiviso della minore
[...]
ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre in LL (PC) Località Per_2
Faimali n. 48 e di disciplinare il diritto di frequentazione padre-FI alle seguenti condizioni:
“durante la settimana il padre potrà vedere la FI due giorni la settimana dalle 16,00 all'uscita dalla scuola fino alle 19,00; previo accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé Per_1 anche per la cena fino alle ore 21,00 con l'onere quindi di riaccompagnarla entro tale ora al domicilio della madre;
il padre potrà tenere presso di sé a fine settimana alternati il Per_1
sabato dalle ore 10,00 alle ore 21,00 la prima settimana e la domenica dalle ore 10,00 alle ore
21,00 la seconda settimana, e così nelle settimane a seguire in via alternata;
graduale inserimento di pernottamenti infrasettimanali e nei fine settimana presso l'abitazione del padre a decorrere dal compimento del quinto anno di età della minore;
nel periodo estivo, dalla fine della scuola sino all'inizio del successivo anno scolastico, potrà trascorrere due settimane anche non Per_1
consecutive con il padre, da concordare entro il 30.06 di ogni anno;
nelle festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà alternativamente la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, e un periodo continuativo corrispondente alla metà degli ulteriori giorni a disposizione ad anni alterni (dal 26.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01); con analoga suddivisione delle vacanze pasquali alternando la festività della Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo tra i due genitori, e comunque garantendo tra gli stessi un'equa suddivisione del periodo di vacanza con modalità da determinarsi preventivamente compatibilmente con le esigenze della FI” ed infine si rendeva disponibile a versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee guida del CNF.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente deduceva di aver sempre supportato, agevolato, condiviso e sostenuto anche economicamente ogni iniziativa della moglie e ogni progetto di vita comune, tanto che si faceva carico della ristrutturazione della casa di LL (PC), con opere ed interventi di ristrutturazione e di manutenzione interna e di sistemazione delle aree esterne alla casa;
che contrariamente a quanto dichiarato dalla moglie, la crisi coniugale originava dalla relazione extraconiugale intrapresa dalla Ricorrente nell'agosto-settembre 2023; di essere un padre pagina 3 di 7 affettuoso e attento alle esigenze della FI e con riferimento al procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia della moglie, che con ordinanza del 15 aprile 2024, il GIP dott. Riganti riduceva l'estensione delle misure cautelari in essere poiché risultavano “affievolite le esigenze cautelari con riferimento alla posizione della FI minore”, autorizzando il a CP_1
intrattenere contatti con la FI minore ed eliminando le prescrizioni di non avvicinarsi alla moglie e di non comunicare con la stessa.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 16 luglio 2024, le
Parti, assistite dai rispettivi Difensori, dopo ampia discussione, dichiaravano di avere raggiunto un accordo provvisorio, come da foglio allegato e dalle stesse sottoscritto e chiedevano al Tribunale di disporre in conformità allo stesso;
sicché, il Giudice delegato, in via temporanea ed urgente,
autorizzava i a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e CP_2 disponeva in conformità all'accordo provvisorio raggiunto dalle Parti, rinviando la causa per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 21 novembre 2024, successivamente rinviata, su istanza congiunta delle Parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, all'udienza del 12 dicembre 2024, in occasione della quale il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla separazione ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FI , Persona_2
così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse della minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in ordine a tale aspetto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità all'Accordo raggiunto dalle Parti, così decide:
- autorizza i coniugi e a vivere separati, liberi ognuno di Controparte_1 Parte_1 scegliersi la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 4 di 7 - assegna alla Ricorrente la casa coniugale sita in LL (PC) Località Faimali n. 48 di proprietà della stessa che la abiterà con la FI minore Per_1
- dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento della Minore presso l'abitazione materna, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone a carico del padre il versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal novembre 2025, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- dispone che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga percepito da Parte_1
nella misura del 100%;
- dispone che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo le Linee guida per la regolamentazione delle modalità dii mantenimento dei figli elaborate dal
Consiglio Nazionale Forense;
- disciplina, secondo quanto concordato dalle Parti, il diritto di visita padre-FI nel modo seguente: potrà vedere e tenere con sé la FI ogni settimana il Controparte_1 Per_1 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 18,30 allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, avendosi cura di precisare che, il martedì ed il venerdì la FI minore cenerà con il papà, pertanto, il rientro presso l'abitazione della mamma avverrà, per dette giornate, entro le ore 20,30; previo accordo tra i genitori, la sera del venerdì
coincidente con i fine settimana di spettanza della madre il padre potrà riaccompagnare Per_1 presso l'abitazione della madre entro le ore 22,00; nel periodo estivo, dalla chiusura dell'attività scolastica ed il giorno di Natale e Pasqua, il rientro previsto per le ore 20,30 sarà dilatato alle ore
22,00; il padre potrà tenere presso di sé a fine settimana alternati (intesi sabato e Per_1
domenica della medesima settimana) il sabato dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e la bambina cenerà con il papà (nel periodo delle vacanze scolastiche estive il rientro presso l'abitazione della mamma sarà alle 22,00) che la riaccompagnerà entro tale ora al domicilio della madre e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,30; sempre nei fine settimana alternati di spettanza del padre, nel periodo delle vacanze scolastiche estive potrà cenare con il papà che riaccompagnerà la FI Per_1 pagina 5 di 7 presso l'abitazione materna entro le ore 22,00; a decorrere dal mese di ottobre 2025, nei soli fine settimana alternati di spettanza del padre, la FI la notte tra il sabato e la domenica Per_1
potrà, pernottare presso il papà; a decorrere dal compimento del sesto anno di età e dunque dal 1
aprile 2026, la FI potrà pernottare presso il padre anche infrasettimanalmente, solo un Per_1
giorno durante la settimana, ovvero il martedì ed il padre accompagnerà a scuola la Per_1
mattina del mercoledì, oltre alla notte del sabato nei week end di spettanza del padre;
nel periodo estivo, dalla fine della scuola sino all'inizio del successivo anno scolastico, potrà Per_1
trascorrere due settimane con il padre, anche non consecutive con i seguenti orari dalle 10 del mattino alle ore 22,00 allorquando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna e due settimane con la madre;
il predetto periodo sarà da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, mentre alternativamente ogni anno, il mese di luglio o il mese di agosto trascorrerà un mese (dal giorno 1 al giorno 30 del Per_1
mese) al mare con i nonni materni in località Cropani Marina (CZ) presso la casa di vacanze di proprietà di questi ultimi;
durante tale periodo il padre, ove ciò sia per lui possibile, potrà ivi recarsi per stare con la FI;
nelle festività natalizie e pasquali, la Minore trascorrerà la Vigilia sempre con la madre e il giorno di Natale con il padre (presso il quale verrà pertanto portata dalla madre entro le ore 10,30 per fare rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22,00),e un periodo continuativo corrispondente alla metà degli ulteriori giorni a disposizione ad anni alterni -
(dal 26.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01; nella settimana spettante al padre gli orari saranno dalle
10.00 del mattino con rientro entro le ore 21.00 a decorrere dal mese di ottobre 2025 Per_1
pernotterà presso il padre la sera del 31.12 negli anni in cui tale data ricadrà nel periodo di spettanza del padre) ed analogamente verranno suddivise le vacanze pasquali, alternando la festività della Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo tra i due genitori;
i genitori si impegnano comunque a garantire un'equa suddivisione tra di loro dei periodi di vacanza con modalità da preventivamente determinarsi compatibilmente con le esigenze della FI;
per quando la bambina inizierà la scuola dell'obbligo i genitori, si impegnano a rivedere le condizioni di visita, limitatamente ai giorni ed agli orari, al fine di consentire ad il regolare svolgimento dei Per_1
compiti e delle restanti attività scolastiche;
in caso di mancato accordo ogni genitore sarà libero di rivolgersi al competente Magistrato;
i genitori potranno sempre partecipare ed assistere, anche al di fuori dei giorni e degli orari di loro spettanza, a eventi scolastici, recite, saggi, eventi sportivi ai quali prenda parte la FI con impegno reciproco di informare l'altro genitore della Per_1
celebrazione di tali eventi, comunicando tempestivamente luogo, giorno ed ora di svolgimento;
nel pagina 6 di 7 caso in cui la minore fosse malata il diritto di visita del padre sarà sospeso fino a guarigione avvenuta e se dovesse capitare in giorni spettanti all'altro genitore tali giorni non sono recuperabili, salvo diversi accordi;
resta inteso che in caso di malattia o convalescenza di che si Per_1
protraggano oltre i tre giorni, compatibilmente con le condizioni di salute della Minore, il padre potrà comunicare e vedere la FI tramite videochiamata;
- dà atto del rilascio da parte dei Coniugi del reciproco assenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità in favore della FI minore;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 14 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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