Articolo 3 della Legge 11 giugno 1967, n. 476
Articolo 2
Versione
18 luglio 1967
Art. 3.
La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera b) dell'articolo 1, sara' coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 luglio 1967