TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/10/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 480/2025
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Olivi n. 38, come da procura allegata al ricorso;
parte ricorrente -
Contro
:
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore dell' , rappresentato e difeso, ai Controparte_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv.
TE ZA e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4. Controparte_3
parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
“Piaccia alla S.V.III.ma condannare il in persona del Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore di di tutte le indennità sostitutive di CP_4 Parte_1
ferie non godute per i periodi indicati in ricorso, per un totale di € 7.144,92, nei limiti della
prescrizione decennale, ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia oltre al
pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei di stipendio fino al
saldo ex art. 429 3° cpc. e rivalutazione monetaria;
condannare, ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile
1952, n. 218, l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute
previdenziali e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento dei contributi
previdenziali a carico della ricorrente. Vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore
dell'avvocato antistatario.”
PER PARTE RESISTENTE:
“In via principale: Rigettare il ricorso avversario per le altre istanze perché infondato sia in fatto
che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c. In subordine
applicare la prescrizione quinquennale del diritto vantato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente e notificato in data 18 aprile 2025, la signora
[...]
adiva l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla Pt_1
corresponsione dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente con plurimi contratti a tempo determinato, sia fino al 30 giugno sia per supplenze brevi, durante gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2022/2023. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità della prassi con cui l'amministrazione scolastica considerava il personale docente precario in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Allegava
che tale prassi violava la normativa europea (Direttiva 2003/88/CE) e i principi elaborati dalla Corte
di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto all'indennità
- 2 - Tribunale di Treviso
sostitutiva non poteva essere negato qualora il datore di lavoro non avesse preventivamente e formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, con espresso avviso delle conseguenze del mancato godimento. Quantificava il proprio credito in complessivi € 7.144,92 e sosteneva l'applicabilità del termine di prescrizione decennale.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale eccepiva in via Controparte_1
preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per gli anni scolastici dal 2014/2015
al 2018/2019. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
L'amministrazione resistente sosteneva la piena legittimità del proprio operato, rilevando come la normativa nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012, imponesse la fruizione delle ferie da parte del personale docente durante i periodi di sospensione delle lezioni,
senza necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore.
Argomentava, inoltre, che la chiarezza di tale normativa escludeva la necessità di un ulteriore onere informativo a carico del datore di lavoro, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti,
ponendo così a carico del lavoratore l'onere di provare di essere stato impossibilitato a fruire delle ferie per documentate esigenze di servizio.
La causa, stante il suo carattere documentale, veniva quindi trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute una natura mista, risarcitoria e retributiva, conseguentemente ritenendo, in ragione di tale duplice natura, “...prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” a cui deve essere “assicurata la
più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale” (cfr. Cass., Sez. L., sent. n.
- 3 - Tribunale di Treviso
3021/2020). Essendo il ricorso stato notificato in data 18/04/2025 per crediti maturati al termine degli anni scolastici a partire dal 2014/2015, il suddetto termine non può ritenersi spirato.
Nel merito, la domanda della ricorrente è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito espressi.
La questione di fondo della presente decisione verte sull'interpretazione della normativa relativa alle ferie del personale docente e sul conseguente onere della prova. La giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. L, n. 15258/2024) è consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in
giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere
di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate”. Tale principio assume rilievo decisivo quando la legge stessa individua specifici periodi destinati alla fruizione delle ferie.
Per gli anni scolastici dedotti in giudizio, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 1,
comma 54, della legge n. 228/2012, il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di
istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative”.
Tale norma, applicabile a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ha introdotto una disciplina speciale e unitaria per tutto il personale docente, superando e disapplicando, a far data dal 1°
settembre 2013, le precedenti e più favorevoli clausole contrattuali previste per i docenti a tempo determinato (come l'art. 19 del CCNL 2006/2009).
Il tenore letterale della norma, attraverso l'uso del modo indicativo presente (“fruisce”), esprime la chiara volontà del legislatore di destinare ex lege tali periodi (quali le vacanze natalizie e pasquali, i c.d. “ponti” e gli altri giorni specificamente individuati con apposite delibere di approvazione del calendario scolastico della Giunta Regionale) al godimento delle ferie.
- 4 - Tribunale di Treviso
Ciò fonda una presunzione di fruizione, che non richiede l'attivazione del tradizionale meccanismo di domanda e autorizzazione, in quanto la collocazione temporale del riposo è già definita dalla fonte primaria.
In un tale contesto, incombe sul lavoratore che neghi tale fruizione l'onere di fornire la prova contraria, e cioè di aver effettivamente prestato servizio in detti giorni su specifica richiesta dell'amministrazione.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto alcuna prova in tal senso, né l'ha specificamente allegato.
Pertanto, deve ritenersi che, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascun anno di riferimento, ella abbia regolarmente fruito di tali giorni di riposo a titolo di ferie e, per tali giorni, non abbia quindi maturato alcun diritto all'indennità sostitutiva.
È fondamentale, a questo punto, operare una netta distinzione tra i giorni di sospensione delle lezioni (quali, essenzialmente, le vacanze natalizie e pasquali) e il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.
Tale ultimo periodo non può essere ricompreso nella nozione di sospensione, in quanto appare evidentemente illogico parlare di sospensione di un'attività (le lezioni) che, in realtà, è già
terminata. Inoltre, la stessa norma (art. 1, co. 54, L. 228/2012) che impone la fruizione automatica delle ferie esclude espressamente da tale regime i giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, attività che, di norma, si collocano proprio nel periodo successivo al termine delle lezioni. In tale periodo, il docente non può essere considerato automaticamente collocato in ferie, ma rimane in servizio e a disposizione dell'Amministrazione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento. Di conseguenza, per essere considerato in ferie in questo specifico periodo, è necessaria una sua esplicita richiesta.
Al contrario, per i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario regionale, vige l'automatismo legale sopra descritto, con la conseguente presunzione di fruizione del riposo.
- 5 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a una generica allegazione, sostenendo di essere rimasta a disposizione, senza tuttavia specificare né provare quali mansioni avrebbe svolto, né se tali attività siano state richieste dal dirigente scolastico proprio nei giorni di sospensione delle lezioni. Tale generica affermazione non è idonea a superare la presunzione legale di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione.
La domanda attorea risulta quindi fondata unicamente con riguardo ai giorni di ferie che residuano una volta decurtati, dal totale maturato, i suddetti periodi di fruizione automatica. L'art. 5, comma 8,
del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012, autorizza infatti espressamente la monetizzazione, proprio con specifico ed esclusivo riguardo al personale docente a tempo determinato, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Nel caso di specie, risulta dallo stato matricolare della odierna ricorrente che la medesima non ha mai fruito di alcun giorno di congedo per ferie, ma solo dei seguenti periodi di assenza:
Anno Scolastico 2015/2016: 4 giorni (dal 26/11/2015 al 27/11/2015 2 giorni per malattia;
13/01/2016: 1 giorno per permesso non retribuito;
31/05/2016: 1 giorno per permesso non retribuito per concorso);
Anno Scolastico 2022/2023: 8 giorni (dal 08/11/2022 al 10/11/2022: 3 giorni per malattia;
dal
28/11/2022 al 30/11/2022: 3 giorni per malattia;
dal 01/12/2022 al 02/12/2022: 2 giorni per malattia).
La pretesa della ricorrente nemmeno non può essere accolta per la parte relativa ai giorni di riposo per le festività soppresse.
La disciplina di tali riposi, contenuta nell'art. 1 della legge n. 937/1977 e nell'art. 14 del CCNL
2006/2009, è radicalmente diversa da quella delle ferie, essendo ivi previsto che tali giornate di riposo siano fruite “a richiesta degli interessati”, tenendo conto delle esigenze di servizio. Manca,
quindi, quell'automatismo di fruizione che caratterizza le ferie.
- 6 - Tribunale di Treviso
Tale rilievo riflette la diversa natura di tali istituti: infatti, mentre le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, le giornate di riposo in esame hanno un fondamento diverso, perché
correlate a determinate festività civili e religiose. Esse non hanno quindi una funzione compensativa della prestazione lavorativa, ma piuttosto sostitutiva di solennità non più attualmente previste.
Tale diversa natura giustifica un regime giuridico differente e meno garantito, laddove le festività
soppresse rappresentano un beneficio aggiuntivo, non coperto dalla protezione rafforzata del diritto europeo, per il quale è legittima la previsione contrattuale che ne impone la fruizione entro l'anno scolastico di riferimento, a pena di decadenza in assenza di una specifica richiesta.
La direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo per festività soppresse, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro.
Non v'è dubbio, pertanto, che la tutela minima di quattro settimane di ferie garantita dal diritto dell'Unione (Direttiva 2003/88/CE) non si estenda a questi particolari giorni di riposo aggiuntivi,
che rimangono disciplinati esclusivamente dalla normativa interna.
In ragione di quanto appena esposto, si ritiene che il calcolo dell'indennità eventualmente spettante a parte ricorrente debba essere effettuato escludendo le festività soppresse e, conseguentemente,
sulla scorta dello stesso prospetto prodotto da parte ricorrente e verificati i giorni di sospensione delle attività didattiche (non coincidenti con domeniche o altre festività) previste in ciascun anno scolastico dalle relative delibere di giunta regionale reperibili da così Controparte_5
svolto:
2014/2015 Parte_2
Ferie maturate: 3,5 giorni
- 7 - Tribunale di Treviso
Giorni di sospensione non festivi nel periodo maggio-giugno: 0
Indennità spettante: 3,5 giorni × € 53,68 = € 187,88.
2015/2016 Parte_2
Ferie maturate: 20,7 giorni giorni di sospensione non festivi: 16 giorni
Differenza: 4,7 giorni
Retribuzione giornaliera: € 53,89
Indennità spettante: 4,7 giorni * € 53,89 = € 253,28
2016/2017 Parte_2
Ferie maturate: 25,3 giorni giorni di sospensione non festivi: 17 giorni
Differenza: 8,3 giorni
Retribuzione giornaliera: € 54,32
Indennità spettante: 8,3 giorni * € 54,32 = € 450,86
ANNO 2017/2018 Parte_2
Ferie maturate: 25,9 giorni giorni di sospensione non festivi: 17 giorni
Differenza: 8,9 giorni
Retribuzione giornaliera: € 55,95
Indennità spettante: 8,9 giorni * € 55,95 = € 497,96
ANNO 2018/2019 Parte_2
Ferie maturate: 26,4 giorni giorni di sospensione non festivi: 18 giorni
Differenza: 8,4 giorni
Retribuzione giornaliera: € 56,47
- 8 - Tribunale di Treviso
Indennità spettante: 8,4 giorni * € 56,47 = € 474,35
2022/2023 Parte_2
Ferie maturate: 26,1 giorni giorni di sospensione non festivi: 19 giorni
Differenza: 7,1 giorni
Retribuzione giornaliera: € 58,61
Indennità spettante: 7,1 giorni * € 58,61 = € 416,13
l'importo totale dovuto è pari a € 2.280,46, oltre interessi legali con decorrenza dal momento di insorgenza di ciascuna obbligazione risarcitoria, ossia dalla data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine in ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa.
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti eccedenti i periodi di sospensione delle lezioni per gli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.280,46, oltre interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, co. 1 secondo la decorrenza indicata in motivazione e sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Treviso, 24/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 480/2025
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (c.f. ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Olivi n. 38, come da procura allegata al ricorso;
parte ricorrente -
Contro
:
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore dell' , rappresentato e difeso, ai Controparte_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv.
TE ZA e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4. Controparte_3
parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
“Piaccia alla S.V.III.ma condannare il in persona del Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore di di tutte le indennità sostitutive di CP_4 Parte_1
ferie non godute per i periodi indicati in ricorso, per un totale di € 7.144,92, nei limiti della
prescrizione decennale, ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia oltre al
pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei di stipendio fino al
saldo ex art. 429 3° cpc. e rivalutazione monetaria;
condannare, ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile
1952, n. 218, l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute
previdenziali e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento dei contributi
previdenziali a carico della ricorrente. Vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore
dell'avvocato antistatario.”
PER PARTE RESISTENTE:
“In via principale: Rigettare il ricorso avversario per le altre istanze perché infondato sia in fatto
che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c. In subordine
applicare la prescrizione quinquennale del diritto vantato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente e notificato in data 18 aprile 2025, la signora
[...]
adiva l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla Pt_1
corresponsione dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente con plurimi contratti a tempo determinato, sia fino al 30 giugno sia per supplenze brevi, durante gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2022/2023. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità della prassi con cui l'amministrazione scolastica considerava il personale docente precario in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Allegava
che tale prassi violava la normativa europea (Direttiva 2003/88/CE) e i principi elaborati dalla Corte
di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto all'indennità
- 2 - Tribunale di Treviso
sostitutiva non poteva essere negato qualora il datore di lavoro non avesse preventivamente e formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, con espresso avviso delle conseguenze del mancato godimento. Quantificava il proprio credito in complessivi € 7.144,92 e sosteneva l'applicabilità del termine di prescrizione decennale.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale eccepiva in via Controparte_1
preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per gli anni scolastici dal 2014/2015
al 2018/2019. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
L'amministrazione resistente sosteneva la piena legittimità del proprio operato, rilevando come la normativa nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012, imponesse la fruizione delle ferie da parte del personale docente durante i periodi di sospensione delle lezioni,
senza necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore.
Argomentava, inoltre, che la chiarezza di tale normativa escludeva la necessità di un ulteriore onere informativo a carico del datore di lavoro, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti,
ponendo così a carico del lavoratore l'onere di provare di essere stato impossibilitato a fruire delle ferie per documentate esigenze di servizio.
La causa, stante il suo carattere documentale, veniva quindi trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute una natura mista, risarcitoria e retributiva, conseguentemente ritenendo, in ragione di tale duplice natura, “...prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” a cui deve essere “assicurata la
più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale” (cfr. Cass., Sez. L., sent. n.
- 3 - Tribunale di Treviso
3021/2020). Essendo il ricorso stato notificato in data 18/04/2025 per crediti maturati al termine degli anni scolastici a partire dal 2014/2015, il suddetto termine non può ritenersi spirato.
Nel merito, la domanda della ricorrente è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito espressi.
La questione di fondo della presente decisione verte sull'interpretazione della normativa relativa alle ferie del personale docente e sul conseguente onere della prova. La giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. L, n. 15258/2024) è consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in
giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere
di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate”. Tale principio assume rilievo decisivo quando la legge stessa individua specifici periodi destinati alla fruizione delle ferie.
Per gli anni scolastici dedotti in giudizio, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 1,
comma 54, della legge n. 228/2012, il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di
istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative”.
Tale norma, applicabile a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ha introdotto una disciplina speciale e unitaria per tutto il personale docente, superando e disapplicando, a far data dal 1°
settembre 2013, le precedenti e più favorevoli clausole contrattuali previste per i docenti a tempo determinato (come l'art. 19 del CCNL 2006/2009).
Il tenore letterale della norma, attraverso l'uso del modo indicativo presente (“fruisce”), esprime la chiara volontà del legislatore di destinare ex lege tali periodi (quali le vacanze natalizie e pasquali, i c.d. “ponti” e gli altri giorni specificamente individuati con apposite delibere di approvazione del calendario scolastico della Giunta Regionale) al godimento delle ferie.
- 4 - Tribunale di Treviso
Ciò fonda una presunzione di fruizione, che non richiede l'attivazione del tradizionale meccanismo di domanda e autorizzazione, in quanto la collocazione temporale del riposo è già definita dalla fonte primaria.
In un tale contesto, incombe sul lavoratore che neghi tale fruizione l'onere di fornire la prova contraria, e cioè di aver effettivamente prestato servizio in detti giorni su specifica richiesta dell'amministrazione.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto alcuna prova in tal senso, né l'ha specificamente allegato.
Pertanto, deve ritenersi che, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascun anno di riferimento, ella abbia regolarmente fruito di tali giorni di riposo a titolo di ferie e, per tali giorni, non abbia quindi maturato alcun diritto all'indennità sostitutiva.
È fondamentale, a questo punto, operare una netta distinzione tra i giorni di sospensione delle lezioni (quali, essenzialmente, le vacanze natalizie e pasquali) e il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.
Tale ultimo periodo non può essere ricompreso nella nozione di sospensione, in quanto appare evidentemente illogico parlare di sospensione di un'attività (le lezioni) che, in realtà, è già
terminata. Inoltre, la stessa norma (art. 1, co. 54, L. 228/2012) che impone la fruizione automatica delle ferie esclude espressamente da tale regime i giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, attività che, di norma, si collocano proprio nel periodo successivo al termine delle lezioni. In tale periodo, il docente non può essere considerato automaticamente collocato in ferie, ma rimane in servizio e a disposizione dell'Amministrazione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento. Di conseguenza, per essere considerato in ferie in questo specifico periodo, è necessaria una sua esplicita richiesta.
Al contrario, per i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario regionale, vige l'automatismo legale sopra descritto, con la conseguente presunzione di fruizione del riposo.
- 5 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a una generica allegazione, sostenendo di essere rimasta a disposizione, senza tuttavia specificare né provare quali mansioni avrebbe svolto, né se tali attività siano state richieste dal dirigente scolastico proprio nei giorni di sospensione delle lezioni. Tale generica affermazione non è idonea a superare la presunzione legale di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione.
La domanda attorea risulta quindi fondata unicamente con riguardo ai giorni di ferie che residuano una volta decurtati, dal totale maturato, i suddetti periodi di fruizione automatica. L'art. 5, comma 8,
del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012, autorizza infatti espressamente la monetizzazione, proprio con specifico ed esclusivo riguardo al personale docente a tempo determinato, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Nel caso di specie, risulta dallo stato matricolare della odierna ricorrente che la medesima non ha mai fruito di alcun giorno di congedo per ferie, ma solo dei seguenti periodi di assenza:
Anno Scolastico 2015/2016: 4 giorni (dal 26/11/2015 al 27/11/2015 2 giorni per malattia;
13/01/2016: 1 giorno per permesso non retribuito;
31/05/2016: 1 giorno per permesso non retribuito per concorso);
Anno Scolastico 2022/2023: 8 giorni (dal 08/11/2022 al 10/11/2022: 3 giorni per malattia;
dal
28/11/2022 al 30/11/2022: 3 giorni per malattia;
dal 01/12/2022 al 02/12/2022: 2 giorni per malattia).
La pretesa della ricorrente nemmeno non può essere accolta per la parte relativa ai giorni di riposo per le festività soppresse.
La disciplina di tali riposi, contenuta nell'art. 1 della legge n. 937/1977 e nell'art. 14 del CCNL
2006/2009, è radicalmente diversa da quella delle ferie, essendo ivi previsto che tali giornate di riposo siano fruite “a richiesta degli interessati”, tenendo conto delle esigenze di servizio. Manca,
quindi, quell'automatismo di fruizione che caratterizza le ferie.
- 6 - Tribunale di Treviso
Tale rilievo riflette la diversa natura di tali istituti: infatti, mentre le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, le giornate di riposo in esame hanno un fondamento diverso, perché
correlate a determinate festività civili e religiose. Esse non hanno quindi una funzione compensativa della prestazione lavorativa, ma piuttosto sostitutiva di solennità non più attualmente previste.
Tale diversa natura giustifica un regime giuridico differente e meno garantito, laddove le festività
soppresse rappresentano un beneficio aggiuntivo, non coperto dalla protezione rafforzata del diritto europeo, per il quale è legittima la previsione contrattuale che ne impone la fruizione entro l'anno scolastico di riferimento, a pena di decadenza in assenza di una specifica richiesta.
La direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo per festività soppresse, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro.
Non v'è dubbio, pertanto, che la tutela minima di quattro settimane di ferie garantita dal diritto dell'Unione (Direttiva 2003/88/CE) non si estenda a questi particolari giorni di riposo aggiuntivi,
che rimangono disciplinati esclusivamente dalla normativa interna.
In ragione di quanto appena esposto, si ritiene che il calcolo dell'indennità eventualmente spettante a parte ricorrente debba essere effettuato escludendo le festività soppresse e, conseguentemente,
sulla scorta dello stesso prospetto prodotto da parte ricorrente e verificati i giorni di sospensione delle attività didattiche (non coincidenti con domeniche o altre festività) previste in ciascun anno scolastico dalle relative delibere di giunta regionale reperibili da così Controparte_5
svolto:
2014/2015 Parte_2
Ferie maturate: 3,5 giorni
- 7 - Tribunale di Treviso
Giorni di sospensione non festivi nel periodo maggio-giugno: 0
Indennità spettante: 3,5 giorni × € 53,68 = € 187,88.
2015/2016 Parte_2
Ferie maturate: 20,7 giorni giorni di sospensione non festivi: 16 giorni
Differenza: 4,7 giorni
Retribuzione giornaliera: € 53,89
Indennità spettante: 4,7 giorni * € 53,89 = € 253,28
2016/2017 Parte_2
Ferie maturate: 25,3 giorni giorni di sospensione non festivi: 17 giorni
Differenza: 8,3 giorni
Retribuzione giornaliera: € 54,32
Indennità spettante: 8,3 giorni * € 54,32 = € 450,86
ANNO 2017/2018 Parte_2
Ferie maturate: 25,9 giorni giorni di sospensione non festivi: 17 giorni
Differenza: 8,9 giorni
Retribuzione giornaliera: € 55,95
Indennità spettante: 8,9 giorni * € 55,95 = € 497,96
ANNO 2018/2019 Parte_2
Ferie maturate: 26,4 giorni giorni di sospensione non festivi: 18 giorni
Differenza: 8,4 giorni
Retribuzione giornaliera: € 56,47
- 8 - Tribunale di Treviso
Indennità spettante: 8,4 giorni * € 56,47 = € 474,35
2022/2023 Parte_2
Ferie maturate: 26,1 giorni giorni di sospensione non festivi: 19 giorni
Differenza: 7,1 giorni
Retribuzione giornaliera: € 58,61
Indennità spettante: 7,1 giorni * € 58,61 = € 416,13
l'importo totale dovuto è pari a € 2.280,46, oltre interessi legali con decorrenza dal momento di insorgenza di ciascuna obbligazione risarcitoria, ossia dalla data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine in ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa.
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti eccedenti i periodi di sospensione delle lezioni per gli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.280,46, oltre interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, co. 1 secondo la decorrenza indicata in motivazione e sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Treviso, 24/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 -