TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10252 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42837/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42837/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ON Parte_1 C.F._1
IN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ON IN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ON IN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ON IN
OPPONENTI / ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SOLA VITO, elettivamente domiciliato in Via Ugo De Carolis 31 00136 Roma presso il difensore avv. SOLA VITO
OPPOSTO / CONVENUTO
, CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 6471/2021, emesso dal Tribunale di CP_1
Roma in data 31 marzo 2021, depositato il 6 aprile 2021, nella procedura monitoria RG
13782/2021e notificato in data 17 maggio 2021, con il quale si ingiungeva ai Sigg.ri e il pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 CP_2
€10.698,84, a titolo di saldo finale lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato oltre la somma di euro 730,00 per compensi, ed € 145,50 per esborsi, con gli interessi dalla domanda. ordinari e straordinari oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Avverso il predetto decreto, proponevano opposizione e , Parte_1 Parte_2
deducendo 'in via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge per tutte le ragioni esposte;
accertare e dichiarare, nel merito che le somme ingiunte agli odierni opponenti con il decreto opposto non sono dovute dagli stessi per le considerazioni ed eccezioni tutte, in fatto ed in diritto, esposte in premessa e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo numero 6471 /2021 del Tribunale di
Roma emesso contro e con ogni conseguente Parte_1 Parte_2
provvedimento; in via subordinata, qualora non venga accolta la superiore eccezione disporre la chiamata in garanzia e manleva del sig. (CF CP_2
), precedente proprietario, nonché legittimo ed unico debitore C.F._3
nei confronti del , in prosieguo, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata e per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare che unico e legittimo debitore nei confronti del Condominio è il sig. CP_2
precedente proprietario, manlevando in ogni caso gli odierni opponenti da
[...]
qualsivoglia pretesa nei loro confronti da parte del Condominio;
in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
pagina 3 di 6 onorari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. oltre al rimborso delle spese generali, iva e cap, come per legge.
Con decreto pubblicato il 14.09.2021, è stata autorizzata la chiamata in causa ex art. 269
CPC dell'alienante, il quale non si è costituito nel giudizio, rimanendo CP_2
contumace. Con provvedimento assunto all'udienza del 16.03.2022, le parti sono state demandate alla mediazione;
con successivo provvedimento riservato del 14.09.2022, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con provvedimento dello 07.08.2023 all'udienza del 13.12.2023, udienza da tenersi in forma scritta;
con ordinanza del 27.10.2024, a seguito dell'udienza cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
il presente giudizio deve essere risolto sulla scorta dell'art. 63 disp di att al CC., che non esclude la responsabilità del condomino subentrante in 'solido con l'alienante per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente', a nulla valendo la circostanza della alienazione, rilevando, invece, ai fini dell'insorgenza del vincolo, la data della delibera del riparto dei lavori straordinari, secondo ordinanza della Cassazione del 2017.
Quindi, il debito non si estingue in seguito alla vendita dell'unità immobiliare prima della data di approvazione di lavori condominiali, né risulta che gli odierni opponenti o il precedente proprietario abbia adempiuto al pagamento dovuto, con ciò dedudendosi che l'opposizione non risulta comunque fondata su prova scritta e non risulta che siano stati provati elementi di modificazione / estinzione dell'obbligazione degli opponenti.
Posto ciò, deve essere richiamato il contenuto dell'atto di compravendita intercorso tra le parti odierne, al paragrafo 7), concordando che l'onere delle spese di natura pagina 4 di 6 condominiale sono a carico della parte venditrice nonostante siano deliberate successivamente alla stipula della vendita;
sempre nello stesso articolo, le parti fanno salvo il richiamo delle disposizioni di cui all'art. 63 disp. Att al cc che invece prevede la solidarietà tra acquirente ed alienante. Ne consegue che non può non darsi prevalenza a tale norma e quindi non può escludersi la responsabilità solidale degli opponenti;
con ciò dovendosi rivedere il provvedimento di rigetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel corso del giudizio odierno, melius re perpensa.
Si aggiunga altresì, che la data in cui sorge il vincolo per gli acquirenti è quella nella quale è stata emessa la delibera di riparto, risalente, ex actis, al 07.11.2013, mentre le delibere precedenti, effettivamente, sono meramente programmatiche e non vincolanti almeno con riferimento all'onere delle spese a carico dei condomini, prevendo unicamente il conferimento all'amministratore di scegliere delle ditte cui affidare l'incarico.
Con riferimento alla posizione del terzo chiamato, rimasto contumace, lo stesso, destinatario dell'azione monitoria, non ha avanzato opposizione né per l'appunto si è costituito nel presente giudizio, non svolgendo, quindi, alcuna domanda di contrasto a quella del creditore ingiungente, il quale è onerato della prova degli elementi costituitivi del credito ai sensi degli artt. 63 e ss disp. Di att al CC. Ne segue che il ha CP_1
rivolto la propria domanda ai soli opponenti odierni ed ha precisato negli scritti difensivi che la posizione del terzo, , è ai fini di cui al presente giudizio indifferente. Ne CP_2
segue che la domanda di manleva non può essere accolta tenuto conto del tenore delle richieste creditorie rivolte ai soli opponenti acquirenti.
Eventualmente per quanto di ragione, le parti potranno rivalersi sul terzo promuovendo un diverso ed autonomo giudizio.
Da quanto sin qui osservato, l'opposizione deve essere respinta;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e pagina 5 di 6 della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 6471/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2021, depositato il
6 aprile 2021, nella procedura monitoria RG 13782/2021e notificato in data 17 maggio 2021
b) Condanna altresì gli opponenti, e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rimborsare alla parte opposta, il le Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
c) Spese compensate tra tutte le altri parti, opponenti ed opposto, nonché terzo chiamato.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
NT HE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42837/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ON Parte_1 C.F._1
IN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ON IN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ON IN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ON IN
OPPONENTI / ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SOLA VITO, elettivamente domiciliato in Via Ugo De Carolis 31 00136 Roma presso il difensore avv. SOLA VITO
OPPOSTO / CONVENUTO
, CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 6471/2021, emesso dal Tribunale di CP_1
Roma in data 31 marzo 2021, depositato il 6 aprile 2021, nella procedura monitoria RG
13782/2021e notificato in data 17 maggio 2021, con il quale si ingiungeva ai Sigg.ri e il pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 CP_2
€10.698,84, a titolo di saldo finale lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato oltre la somma di euro 730,00 per compensi, ed € 145,50 per esborsi, con gli interessi dalla domanda. ordinari e straordinari oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Avverso il predetto decreto, proponevano opposizione e , Parte_1 Parte_2
deducendo 'in via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge per tutte le ragioni esposte;
accertare e dichiarare, nel merito che le somme ingiunte agli odierni opponenti con il decreto opposto non sono dovute dagli stessi per le considerazioni ed eccezioni tutte, in fatto ed in diritto, esposte in premessa e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo numero 6471 /2021 del Tribunale di
Roma emesso contro e con ogni conseguente Parte_1 Parte_2
provvedimento; in via subordinata, qualora non venga accolta la superiore eccezione disporre la chiamata in garanzia e manleva del sig. (CF CP_2
), precedente proprietario, nonché legittimo ed unico debitore C.F._3
nei confronti del , in prosieguo, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata e per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare che unico e legittimo debitore nei confronti del Condominio è il sig. CP_2
precedente proprietario, manlevando in ogni caso gli odierni opponenti da
[...]
qualsivoglia pretesa nei loro confronti da parte del Condominio;
in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
pagina 3 di 6 onorari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. oltre al rimborso delle spese generali, iva e cap, come per legge.
Con decreto pubblicato il 14.09.2021, è stata autorizzata la chiamata in causa ex art. 269
CPC dell'alienante, il quale non si è costituito nel giudizio, rimanendo CP_2
contumace. Con provvedimento assunto all'udienza del 16.03.2022, le parti sono state demandate alla mediazione;
con successivo provvedimento riservato del 14.09.2022, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con provvedimento dello 07.08.2023 all'udienza del 13.12.2023, udienza da tenersi in forma scritta;
con ordinanza del 27.10.2024, a seguito dell'udienza cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
il presente giudizio deve essere risolto sulla scorta dell'art. 63 disp di att al CC., che non esclude la responsabilità del condomino subentrante in 'solido con l'alienante per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente', a nulla valendo la circostanza della alienazione, rilevando, invece, ai fini dell'insorgenza del vincolo, la data della delibera del riparto dei lavori straordinari, secondo ordinanza della Cassazione del 2017.
Quindi, il debito non si estingue in seguito alla vendita dell'unità immobiliare prima della data di approvazione di lavori condominiali, né risulta che gli odierni opponenti o il precedente proprietario abbia adempiuto al pagamento dovuto, con ciò dedudendosi che l'opposizione non risulta comunque fondata su prova scritta e non risulta che siano stati provati elementi di modificazione / estinzione dell'obbligazione degli opponenti.
Posto ciò, deve essere richiamato il contenuto dell'atto di compravendita intercorso tra le parti odierne, al paragrafo 7), concordando che l'onere delle spese di natura pagina 4 di 6 condominiale sono a carico della parte venditrice nonostante siano deliberate successivamente alla stipula della vendita;
sempre nello stesso articolo, le parti fanno salvo il richiamo delle disposizioni di cui all'art. 63 disp. Att al cc che invece prevede la solidarietà tra acquirente ed alienante. Ne consegue che non può non darsi prevalenza a tale norma e quindi non può escludersi la responsabilità solidale degli opponenti;
con ciò dovendosi rivedere il provvedimento di rigetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel corso del giudizio odierno, melius re perpensa.
Si aggiunga altresì, che la data in cui sorge il vincolo per gli acquirenti è quella nella quale è stata emessa la delibera di riparto, risalente, ex actis, al 07.11.2013, mentre le delibere precedenti, effettivamente, sono meramente programmatiche e non vincolanti almeno con riferimento all'onere delle spese a carico dei condomini, prevendo unicamente il conferimento all'amministratore di scegliere delle ditte cui affidare l'incarico.
Con riferimento alla posizione del terzo chiamato, rimasto contumace, lo stesso, destinatario dell'azione monitoria, non ha avanzato opposizione né per l'appunto si è costituito nel presente giudizio, non svolgendo, quindi, alcuna domanda di contrasto a quella del creditore ingiungente, il quale è onerato della prova degli elementi costituitivi del credito ai sensi degli artt. 63 e ss disp. Di att al CC. Ne segue che il ha CP_1
rivolto la propria domanda ai soli opponenti odierni ed ha precisato negli scritti difensivi che la posizione del terzo, , è ai fini di cui al presente giudizio indifferente. Ne CP_2
segue che la domanda di manleva non può essere accolta tenuto conto del tenore delle richieste creditorie rivolte ai soli opponenti acquirenti.
Eventualmente per quanto di ragione, le parti potranno rivalersi sul terzo promuovendo un diverso ed autonomo giudizio.
Da quanto sin qui osservato, l'opposizione deve essere respinta;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e pagina 5 di 6 della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 6471/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2021, depositato il
6 aprile 2021, nella procedura monitoria RG 13782/2021e notificato in data 17 maggio 2021
b) Condanna altresì gli opponenti, e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rimborsare alla parte opposta, il le Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
c) Spese compensate tra tutte le altri parti, opponenti ed opposto, nonché terzo chiamato.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
NT HE
pagina 6 di 6