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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1506/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAIANI CRISTINA ERNESTINA, domiciliataria come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1)dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al SI. per CP_1 Parte_1 CP_1 violazione dei doveri matrimoniali;
2)assegnare la casa coniugale di Lissone via XX settembre n. 69, di proprietà della ricorrente, alla SI.ra e Pt_1 collocare la figlia minorenne presso la madre;
Per_1
3)disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con possibilità del padre di vedere Per_1 Parte_1 la bambina, previo accordo con la madre, e solo ed esclusivamente alla presenza della madre o di familiari materni;
4)stabilire nella somma di €700,00 l'entità dell'importo mensile che il SI. dovrà versare alla SI.ra , CP_1 Pt_2 per dodici mensilità, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne da versarsi entro il 5 del Per_1 mese con decorrenza dalla data della domanda, con rivalutazione Istat dal 2024;
pagina 1 di 4 5) porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per la figlia da versarsi alla madre, secondo le Per_1 modalità stabilite dalla Linee Guida firmate il 07.05.2018 tra Tribunale di Monza e Ordine Avvocati di Monza, da ritenersi qui integralmente riportate;
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore alla presentazione del ricorso evidenziato l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. II. ha chiesto l'addebito della separazione al marito per l'abbandono ingiustificato della Parte_1 casa coniugale nel 2020 mentre si trovava in stato di gravidanza.
Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte di che si è allontanato improvvisamente dalla casa coniugale mentre la moglie CP_1 era in stato di gravidanza, senza fornire alcun recapito e facendole mancare il proprio supporto in un momento particolarmente delicato. Secondo giurisprudenza consolidata l'abbandono improvviso della casa coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che si è allontanato provi che tale decisione è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge oppure in una situazione di irreversibile crisi del rapporto (ex multis Cass. Civ. 11792/21). Tale prova non è stata fornita e neppure dagli atti di causa emergono elementi da cui desumere una preesistente grave crisi coniugale.
Va dunque accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
III. Quanto alla figlia nata nel 2021, va confermato il provvedimento di affidamento in via Per_1
“superesclusiva” alla madre assunto nell'ordinanza presidenziale, essendosi il padre reso di fatto irreperibile e contattando solo sporadicamente la moglie per avere notizie della figlia, senza dare indicazioni sul luogo ove si trovi, presumibilmente all'estero e non provvedendo in alcun modo al mantenimento della minore. Alla madre va altresì attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle questioni fondamentali relative alla figlia (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio documenti) e ciò al fine di evitare che al genitore affidatario sia impedito di assumere le decisioni più rilevanti nell'interesse della minore. La minore continuerà ad essere collocata presso l'abitazione della madre, unico genitore che si occupa adeguatamente della minore. Nell'interesse di il padre, ove manifesti la volontà di incontrarla, potrà farlo solo in presenza Per_1 della madre o di persona di fiducia della stessa.
IV. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, va assegnata alla medesima, nella sua qualità di genitore affidatario della figlia minore.
V. Tenuto conto della ridotta capacità lavorativa concreta di che prima di rendersi CP_1 irreperibile non ha mai svolto attività lavorative qualificate, il concorso al mantenimento della figlia viene confermato nell'importo già stabilito nell'ordinanza presidenziale di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche relative alla frequentazione della scuola pubblica. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente alla ricorrente nella sua qualità CP_2 di genitore affidatario.
pagina 3 di 4 VI. Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduzione della causa e decisoria limitatamente alla precisazione delle conclusioni), in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di al quale è CP_1 stata addebitata la separazione.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1 CP_ I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico di Pt_1 CP_1
[...]
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune d Lissone per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3 parte I anno 2016) III. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre che potrà assumere autonomamente Per_1 le decisioni inerenti residenza, salute, educazione, istruzione e rilascio documenti della figlia;
IV. Assegna la casa coniugale, sita in Lissone Via XX settembre 69, a;
Parte_1 V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di Euro 200,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche relative alla frequentazione della scuola pubblica, previa consegna della relativa documentazione giustificativa;
VI. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente a;
CP_2 Parte_1
VII. Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 2800,00 CP_1 Parte_1 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 gennaio 2024.
Il Presidente est. Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1506/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAIANI CRISTINA ERNESTINA, domiciliataria come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1)dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al SI. per CP_1 Parte_1 CP_1 violazione dei doveri matrimoniali;
2)assegnare la casa coniugale di Lissone via XX settembre n. 69, di proprietà della ricorrente, alla SI.ra e Pt_1 collocare la figlia minorenne presso la madre;
Per_1
3)disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con possibilità del padre di vedere Per_1 Parte_1 la bambina, previo accordo con la madre, e solo ed esclusivamente alla presenza della madre o di familiari materni;
4)stabilire nella somma di €700,00 l'entità dell'importo mensile che il SI. dovrà versare alla SI.ra , CP_1 Pt_2 per dodici mensilità, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne da versarsi entro il 5 del Per_1 mese con decorrenza dalla data della domanda, con rivalutazione Istat dal 2024;
pagina 1 di 4 5) porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per la figlia da versarsi alla madre, secondo le Per_1 modalità stabilite dalla Linee Guida firmate il 07.05.2018 tra Tribunale di Monza e Ordine Avvocati di Monza, da ritenersi qui integralmente riportate;
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore alla presentazione del ricorso evidenziato l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. II. ha chiesto l'addebito della separazione al marito per l'abbandono ingiustificato della Parte_1 casa coniugale nel 2020 mentre si trovava in stato di gravidanza.
Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte di che si è allontanato improvvisamente dalla casa coniugale mentre la moglie CP_1 era in stato di gravidanza, senza fornire alcun recapito e facendole mancare il proprio supporto in un momento particolarmente delicato. Secondo giurisprudenza consolidata l'abbandono improvviso della casa coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che si è allontanato provi che tale decisione è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge oppure in una situazione di irreversibile crisi del rapporto (ex multis Cass. Civ. 11792/21). Tale prova non è stata fornita e neppure dagli atti di causa emergono elementi da cui desumere una preesistente grave crisi coniugale.
Va dunque accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
III. Quanto alla figlia nata nel 2021, va confermato il provvedimento di affidamento in via Per_1
“superesclusiva” alla madre assunto nell'ordinanza presidenziale, essendosi il padre reso di fatto irreperibile e contattando solo sporadicamente la moglie per avere notizie della figlia, senza dare indicazioni sul luogo ove si trovi, presumibilmente all'estero e non provvedendo in alcun modo al mantenimento della minore. Alla madre va altresì attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle questioni fondamentali relative alla figlia (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio documenti) e ciò al fine di evitare che al genitore affidatario sia impedito di assumere le decisioni più rilevanti nell'interesse della minore. La minore continuerà ad essere collocata presso l'abitazione della madre, unico genitore che si occupa adeguatamente della minore. Nell'interesse di il padre, ove manifesti la volontà di incontrarla, potrà farlo solo in presenza Per_1 della madre o di persona di fiducia della stessa.
IV. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, va assegnata alla medesima, nella sua qualità di genitore affidatario della figlia minore.
V. Tenuto conto della ridotta capacità lavorativa concreta di che prima di rendersi CP_1 irreperibile non ha mai svolto attività lavorative qualificate, il concorso al mantenimento della figlia viene confermato nell'importo già stabilito nell'ordinanza presidenziale di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche relative alla frequentazione della scuola pubblica. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente alla ricorrente nella sua qualità CP_2 di genitore affidatario.
pagina 3 di 4 VI. Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduzione della causa e decisoria limitatamente alla precisazione delle conclusioni), in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di al quale è CP_1 stata addebitata la separazione.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1 CP_ I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico di Pt_1 CP_1
[...]
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune d Lissone per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3 parte I anno 2016) III. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre che potrà assumere autonomamente Per_1 le decisioni inerenti residenza, salute, educazione, istruzione e rilascio documenti della figlia;
IV. Assegna la casa coniugale, sita in Lissone Via XX settembre 69, a;
Parte_1 V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di Euro 200,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche relative alla frequentazione della scuola pubblica, previa consegna della relativa documentazione giustificativa;
VI. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente a;
CP_2 Parte_1
VII. Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 2800,00 CP_1 Parte_1 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 gennaio 2024.
Il Presidente est. Laura Gaggiotti
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