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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2068 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato in [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Colnago del Foro di Monza e domiciliata presso il suo studio in Baranzate (MI) via Pordenone n. 6,
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato pagina 1 di 6
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
avverso l'Ordinanza n. 5021/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 10.6.2024, comunicata via pec in data 11.6.2024, nella causa civile n. 10133/2023 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale: annullare il decreto di rigetto n.5021/2024 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata Immigrazione Dr.ssa Mazzoleni e conseguentemente il decreto di rigetto avente n. di protocollo n. 0511059 ed emesso il 3.11.2022 dal Questore della Provincia di Milano in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. e notificato al ricorrente il 30.1.2023; Numero_1 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presuposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso anche temporaneo al signor Pt_1
in qualità di figlio di soggetto regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato italiano;
riserve e salvezze illimitate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario e delle conclusioni ivi rassegnate per le ragioni esposte;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano;
con vittoria delle spese e dei compensi di lite;
pagina 2 di 6 in via istruttoria ci si oppone alla ammissione delle nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”
Il P.G ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Ricorso iscritto a ruolo il 10.7.2024 il sig. ha impugnato l'ordinanza Parte_1 del Tribunale Milano RG 10133/2023 emessa il 10.6.2024 e comunicata il 11.6.2024 che ha respinto, a spese compensate, il ricorso proposto avverso il decreto di rigetto n. 0511059/2023 della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Milano e notificato il
30.1.2023.
Il Tribunale ha così riassunto la vicenda allegata dal ricorrente:
fatto pacifico che il ricorrente sia titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari n. Numero_1 rilasciato il 10.9.2020 e scaduto il 17.6.2022 e che lo stesso ne abbia chiesto il rinnovo il 19.5.2022;
fatto documentato che il ricorrente sia rimasto assente dal territorio italiano dal 6.1.2021 al 21.11.2021, dal 5.12.2021 al 18.5.2022 e dal 21.5.2022 al 29.6.2022, che l'assenza si è prolungata oltre il massimo previsto dall'art 13 co.4 DPR 394/1999 (per un periodo continuativo di oltre sei mesi (permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno) o periodo continuativo superiore alla metà della durata per permessi soggiorno di durata almeno biennale), salvo gravi e comprovati motivi o per necessità di adempiere obblighi militari;
parte ricorrente ha dedotto di essere trattenuto così a lungo in Egitto per seguire le lezioni della facoltà di psicologia a cui era iscritto e la circostanza è stata provata documentalmente come iscritto alla facoltà anno accademico 2021/2022 primo anno e 2022/2023 secondo anno;
avrebbe potuto iscriversi alla facoltà italiane e pertanto appare provato che abbia dato prevalenza al proprio progetto formativo piuttosto che alle esigenze di unità familiare, peraltro rispetto alle quali nulla è stato provato, rispetto ai rapporti di elementi di dipendenza trattandosi di padre e figlio, rapporto diverso dalle relazioni prettamente emotive.
Ha rigettato e compensato le spese.
Ha proposto appello il sig. che censura l'ordinanza per i seguenti motivi: Parte_1 suo padre lavora stabilmente;
il ricorrente in Italia ha da subito cercato lavoro e dal 19.9.2022 veniva assunto come operaio del settore pulizia artigianato dalla ditta “Falco srl” di Milano con contratto a tempo determinato scaduto il 30.10.2022 e regolarmente stipendiato;
dal 4.11.2022 iniziava a lavorare come muratore con contratto a tempo determinato rinnovato fino al 31.3.2023 poi trasformato in data
1.7.2023 in contratto a tempo indeterminato con stipendio di € 1800 al mese;
pagina 3 di 6 non avrebbe potuto iscriversi in Italia anche a seguito dei problemi di lingua;
appaino integrativi di gravi motivi ex lege e subirebbe un grave pregiudizio in caso di perdita del diritto richiesto in quanto lavora regolarmente e la sua famiglia è in Italia e il permesso di soggiorno non richiede la convivenza e non è applicabile l'art 19 dlgs 286/98 il quale tratta delle disposizioni di carattere umanitario ma applicabile una interpretazione più larga del concetto di famiglia.
All'udienza del 19.11.2024 la Corte verificata la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso e decreto introduttivi al , ne disponeva la notifica assegnando i relativi termini Parte_2 processuali alle parti e rinviava all'udienza del 7.1.2025.
Il si è costituito in data 22.12.2024 per chiedere il rigetto dell'appello per inammissibilità e CP_1 infondatezza.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 25.7.2024, confermato con ordinanza 19.11.2024, verificato il non avvenuto deposito di Note scritte da parte de entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente la Corte accerta l'inammissibilità del presente appello per tardività della sua proposizione.
L'impugnazione è stata introdotta con Ricorso, anziché con atto di citazione, iscritto a ruolo il
10.7.2024, nei 30 giorni dall'avvenuta comunicazione in data 11.6.2024 dell'ordinanza impugnata e la
Corte con decreto del 25.7.2024 fissava l'udienza del 19 novembre 2024, disponendone la trattazione scritta.
Alla udienza del 19 novembre 2024 la Corte non riscontrava, stante la mancata costituzione del
, nel fascicolo il deposito da parte appellante della prova dell'avvenuta notifica al Parte_2
del Ricorso e del decreto 25.7.2024 di questa Corte con cui era stata fissata Parte_2
l'udienza del 19.11.2024 per la discussione del fascicolo.
Pertanto, la Corte fissava un rinvio al 7 gennaio 2025, confermando la modalità di trattazione scritta di cui al decreto 25.7.2024, disponendo che parte attrice procedesse alla notifica al Parte_2
del verbale di udienza e del ricorso introduttivo entro 7 giorni assegnando a parte resistente il termine di giorni 30 per la costituzione in giudizio.
In data 25.11.2024 parte appellante ha depositato gli esiti della notifica al Parte_2
avvenuta in data 25.11.2024, comprovando così di non aver in precedenza regolarmente instaurato il contraddittorio con parte appellata, che si è costituita in data 22.12.2024.
pagina 4 di 6 Trattasi di notifica e successiva costituzione non utile a sanare l'irregolare introduzione della presente impugnazione.
E' indubbio che trattasi di impugnazione soggetta alla disciplina dell'art 702 quater riguardando l'Ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 10.6.2024 a definizione del procedimento RG
10133/2023 introdotto con ricorso depositato il 27.2.2023, in applicazione dell'art 35 co.1 e 4 del dlsg
149/2022 “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto
a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”; “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli 283,434,436 bis, 437 e
438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
L'art 281 terdecies cpc è norma inserita nel libro II titolo I capo III – quater (del procedimento semplificato di cognizione) e non attiene alla disciplina delle impugnazioni contenute nel libro secondo titolo III capi I e II indicati al co. 4 dell'art 35 del dlsg 149/2022, inoltre del resto il primo grado si è
concluso con l'emissione di una ordinanza a definizione di un giudizio di rito sommario e non di una sentenza a definizione del giudizio semplificato introdotto dalla riforma, imponendo la prosecuzione del giudizio in appello ai sensi della normativa previgente ovvero dell'art 702 quater cpc in applicazione dell'art 35 co.1 dlgs 149/2022.
La Corte ravvisa che, in ogni caso, malgrado la correttezza della motivazione espressa dal Tribunale di
Milano in riferimento al rigetto della domanda 19.5.2020 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato il 10.9.2020 e in scadenza il 17.6.2022, l'ordinanza impugnata deve essere confermata per inammissibilità dell'appello.
Stante il rigetto dell'appello va disposta a carico di parte appellante ai sensi dell'art 91 cpc la rifusione a parte appellata delle spese di lite nella misura come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, scaglione valore indeterminato di bassa complessità
pagina 5 di 6 con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.
4. per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di
[...]
protezione internazionale, il 10.6.2024 nella causa civile n. 10133/2023 R.G., così dispone:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2.condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e accessori di legge.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato in [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Colnago del Foro di Monza e domiciliata presso il suo studio in Baranzate (MI) via Pordenone n. 6,
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato pagina 1 di 6
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
avverso l'Ordinanza n. 5021/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 10.6.2024, comunicata via pec in data 11.6.2024, nella causa civile n. 10133/2023 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale: annullare il decreto di rigetto n.5021/2024 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata Immigrazione Dr.ssa Mazzoleni e conseguentemente il decreto di rigetto avente n. di protocollo n. 0511059 ed emesso il 3.11.2022 dal Questore della Provincia di Milano in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. e notificato al ricorrente il 30.1.2023; Numero_1 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presuposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso anche temporaneo al signor Pt_1
in qualità di figlio di soggetto regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato italiano;
riserve e salvezze illimitate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario e delle conclusioni ivi rassegnate per le ragioni esposte;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano;
con vittoria delle spese e dei compensi di lite;
pagina 2 di 6 in via istruttoria ci si oppone alla ammissione delle nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”
Il P.G ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Ricorso iscritto a ruolo il 10.7.2024 il sig. ha impugnato l'ordinanza Parte_1 del Tribunale Milano RG 10133/2023 emessa il 10.6.2024 e comunicata il 11.6.2024 che ha respinto, a spese compensate, il ricorso proposto avverso il decreto di rigetto n. 0511059/2023 della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Milano e notificato il
30.1.2023.
Il Tribunale ha così riassunto la vicenda allegata dal ricorrente:
fatto pacifico che il ricorrente sia titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari n. Numero_1 rilasciato il 10.9.2020 e scaduto il 17.6.2022 e che lo stesso ne abbia chiesto il rinnovo il 19.5.2022;
fatto documentato che il ricorrente sia rimasto assente dal territorio italiano dal 6.1.2021 al 21.11.2021, dal 5.12.2021 al 18.5.2022 e dal 21.5.2022 al 29.6.2022, che l'assenza si è prolungata oltre il massimo previsto dall'art 13 co.4 DPR 394/1999 (per un periodo continuativo di oltre sei mesi (permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno) o periodo continuativo superiore alla metà della durata per permessi soggiorno di durata almeno biennale), salvo gravi e comprovati motivi o per necessità di adempiere obblighi militari;
parte ricorrente ha dedotto di essere trattenuto così a lungo in Egitto per seguire le lezioni della facoltà di psicologia a cui era iscritto e la circostanza è stata provata documentalmente come iscritto alla facoltà anno accademico 2021/2022 primo anno e 2022/2023 secondo anno;
avrebbe potuto iscriversi alla facoltà italiane e pertanto appare provato che abbia dato prevalenza al proprio progetto formativo piuttosto che alle esigenze di unità familiare, peraltro rispetto alle quali nulla è stato provato, rispetto ai rapporti di elementi di dipendenza trattandosi di padre e figlio, rapporto diverso dalle relazioni prettamente emotive.
Ha rigettato e compensato le spese.
Ha proposto appello il sig. che censura l'ordinanza per i seguenti motivi: Parte_1 suo padre lavora stabilmente;
il ricorrente in Italia ha da subito cercato lavoro e dal 19.9.2022 veniva assunto come operaio del settore pulizia artigianato dalla ditta “Falco srl” di Milano con contratto a tempo determinato scaduto il 30.10.2022 e regolarmente stipendiato;
dal 4.11.2022 iniziava a lavorare come muratore con contratto a tempo determinato rinnovato fino al 31.3.2023 poi trasformato in data
1.7.2023 in contratto a tempo indeterminato con stipendio di € 1800 al mese;
pagina 3 di 6 non avrebbe potuto iscriversi in Italia anche a seguito dei problemi di lingua;
appaino integrativi di gravi motivi ex lege e subirebbe un grave pregiudizio in caso di perdita del diritto richiesto in quanto lavora regolarmente e la sua famiglia è in Italia e il permesso di soggiorno non richiede la convivenza e non è applicabile l'art 19 dlgs 286/98 il quale tratta delle disposizioni di carattere umanitario ma applicabile una interpretazione più larga del concetto di famiglia.
All'udienza del 19.11.2024 la Corte verificata la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso e decreto introduttivi al , ne disponeva la notifica assegnando i relativi termini Parte_2 processuali alle parti e rinviava all'udienza del 7.1.2025.
Il si è costituito in data 22.12.2024 per chiedere il rigetto dell'appello per inammissibilità e CP_1 infondatezza.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 25.7.2024, confermato con ordinanza 19.11.2024, verificato il non avvenuto deposito di Note scritte da parte de entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente la Corte accerta l'inammissibilità del presente appello per tardività della sua proposizione.
L'impugnazione è stata introdotta con Ricorso, anziché con atto di citazione, iscritto a ruolo il
10.7.2024, nei 30 giorni dall'avvenuta comunicazione in data 11.6.2024 dell'ordinanza impugnata e la
Corte con decreto del 25.7.2024 fissava l'udienza del 19 novembre 2024, disponendone la trattazione scritta.
Alla udienza del 19 novembre 2024 la Corte non riscontrava, stante la mancata costituzione del
, nel fascicolo il deposito da parte appellante della prova dell'avvenuta notifica al Parte_2
del Ricorso e del decreto 25.7.2024 di questa Corte con cui era stata fissata Parte_2
l'udienza del 19.11.2024 per la discussione del fascicolo.
Pertanto, la Corte fissava un rinvio al 7 gennaio 2025, confermando la modalità di trattazione scritta di cui al decreto 25.7.2024, disponendo che parte attrice procedesse alla notifica al Parte_2
del verbale di udienza e del ricorso introduttivo entro 7 giorni assegnando a parte resistente il termine di giorni 30 per la costituzione in giudizio.
In data 25.11.2024 parte appellante ha depositato gli esiti della notifica al Parte_2
avvenuta in data 25.11.2024, comprovando così di non aver in precedenza regolarmente instaurato il contraddittorio con parte appellata, che si è costituita in data 22.12.2024.
pagina 4 di 6 Trattasi di notifica e successiva costituzione non utile a sanare l'irregolare introduzione della presente impugnazione.
E' indubbio che trattasi di impugnazione soggetta alla disciplina dell'art 702 quater riguardando l'Ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 10.6.2024 a definizione del procedimento RG
10133/2023 introdotto con ricorso depositato il 27.2.2023, in applicazione dell'art 35 co.1 e 4 del dlsg
149/2022 “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto
a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”; “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli 283,434,436 bis, 437 e
438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
L'art 281 terdecies cpc è norma inserita nel libro II titolo I capo III – quater (del procedimento semplificato di cognizione) e non attiene alla disciplina delle impugnazioni contenute nel libro secondo titolo III capi I e II indicati al co. 4 dell'art 35 del dlsg 149/2022, inoltre del resto il primo grado si è
concluso con l'emissione di una ordinanza a definizione di un giudizio di rito sommario e non di una sentenza a definizione del giudizio semplificato introdotto dalla riforma, imponendo la prosecuzione del giudizio in appello ai sensi della normativa previgente ovvero dell'art 702 quater cpc in applicazione dell'art 35 co.1 dlgs 149/2022.
La Corte ravvisa che, in ogni caso, malgrado la correttezza della motivazione espressa dal Tribunale di
Milano in riferimento al rigetto della domanda 19.5.2020 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato il 10.9.2020 e in scadenza il 17.6.2022, l'ordinanza impugnata deve essere confermata per inammissibilità dell'appello.
Stante il rigetto dell'appello va disposta a carico di parte appellante ai sensi dell'art 91 cpc la rifusione a parte appellata delle spese di lite nella misura come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, scaglione valore indeterminato di bassa complessità
pagina 5 di 6 con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.
4. per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di
[...]
protezione internazionale, il 10.6.2024 nella causa civile n. 10133/2023 R.G., così dispone:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2.condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e accessori di legge.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 6 di 6