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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5102 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, rimessa in decisione al
Collegio con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marano (NA), Corso Europa n. 278, presso lo studio dell'avv. Raffaele Chianese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con note depositate in data 11.03.2025, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso per separazione personale e pertanto pronunziare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e collocare gli stessi presso il domicilio della madre. Assegnare la casa coniugale
1 sita in Qualiano (NA), Via Nino Bixio n. 32 alla madre. Disporre a carico del padre
l'assegno di mantenimento per i due figli minori in euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie andranno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il COA degli Avvocati di
Napoli Nord il 25/10/2019. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti per cui nessun mantenimento e l'un l'altro dovuto. Accogliere e rendere esecutivo il piano genitoriale redatto dal ricorrente relativamente ai rapporti tra gli ex coniugi ed i figli, ritualmente depositato in atti unitamente al ricorso introduttivo del giudizio. Emettere ogni altro provvedimento del caso. Condannare la resistente contumace al pagamento delle spese ed onorari di giudizi”.
Il PM in data 10.07.2025 apponeva il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2023 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 21.07.2007 con e che dalla loro unione erano CP_1 nati due figli - (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
17.05.2012) -, deduceva che il matrimonio negli ultimi anni si era rivelato infelice per colpa della resistente che aveva imposto la presenza stabile nella casa coniugale di una sua amica, con conseguente lesione della privacy familiare e continui litigi tra i coniugi;
per cui, dopo circa tre anni e mezzo di convivenza forzata con tale persona estranea al nucleo familiare, era stato costretto ad allontanarsi da casa ed ad andare a vivere presso l'abitazione di sua madre al fine di evitare di far degenerare la già complessa situazione familiare nell'interesse primario dei figli.
Relativamente alla situazione reddituale, il ricorrente dichiarava di essere operaio presso il percependo una retribuzione mensile di euro 1.300,00, oltre CP_2 all'assegno unico per i figli, e che la sig.ra lavorava come CP_1 collaboratrice domestica;
che la casa coniugale era condotta in locazione a far data dal
01.06.2010 con canone, da lui pagato sino a quel momento, di euro 530,00 mensili;
di aver contratto in corso di matrimonio un finanziamento per far fronte alle esigenze familiari con rata mensile di euro 259,90 a scadere il 20/12/2027.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “1)
Disporre i provvedimenti necessari ed urgenti connessi alla precitata istanza ex art.
473 bis 15 c.p.c.. relativamente ai rapporti genitori-figli 2) Pronunziare la separazione personale tra i coniugi con addebito di colpa in capo alla moglie SI.ra CP_1
per le motivazioni innanzi precisate. 3) Autorizzare i coniugi a vivere
[...]
2 separatamente, con reciproco rispetto e nei domicili e residenze che ciascuno di essi liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni. 4)
Assegnare la casa coniugale sita in Qualiano (NA), alla Via Nino Bixio n. 32, con ogni mobile ed arredo, alla SI.ra che l'abiterà con tutti e due i figli CP_1 minorenni e 5) Disporre che lo istante SI. versi Per_1 Per_2 Parte_1 alla SI.ra , che svolge lavori saltuari e pertanto economicamente CP_1 autosufficiente, entro il giorno 05 ogni mese, la somma di € 600,00 quale proprio contributo per il mantenimento dei suddetti figli minori, oltre all'assegno unico dei figli che percepirà la SI.ra . 6) Porre a carico di entrambi i coniugi nella CP_1 misura del 50%, che devono essere rimborsate al coniuge anticipante dietro semplice richiesta e contestuale esibizione di documentazione fiscale giustificativa, le spese medico–specialistiche non coperte da S.S.N., spese odontoiatriche, terapeutiche, nonché le spese per il miglior sviluppo psicofisico dei figli. 7) Accogliere e rendere esecutivo il piano genitoriale redatto dal ricorrente relativamente ai rapporti tra gli ex coniugi ed i figli. 8) Emettere ogni altro provvedimento del caso 9) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Con provvedimento del 12.06.2023 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti e veniva altresì disposto il monitoraggio del complessivo nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Qualiano, che depositavano relazione in atti in data
26.06.2023.
All'udienza del 20.10.2023, stante l'assenza della resistente, si procedeva all'ascolto del solo ricorrente e si dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
di seguito, con ordinanza del 15.11.2023, il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti :“- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori, ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...]_1 Per_2 il 17.05.2012), in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre e con diritto/dovere di visita ai minori da parte di Parte_1 alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Qualiano per come disposto in parte motiva;
- dispone il monitoraggio da parte dei detti Servizi Sociali circa il complessivo nucleo familiare, nonché sulle condizioni di vita dei figli minori e che i detti Servizi
Sociali depositino in atti, entro il termine del 30.01.2024, dettagliata relazione economico-socio-ambientale sul nucleo familiare, in merito all'andamento degli incontri padre-figli alla presenza dei SS ed in generale sui rapporti dei figli con entrambi i genitori;
- pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1 mensilmente a per il mantenimento dei figli, la complessiva somma di CP_1
3 euro 600,00 ( 300,00 euro per ciascun figlio) da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla parte resistente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite”.
In via istruttoria, con il medesimo provvedimento, il Giudice delegato rigettava la prova orale richiesta da parte ricorrente per i motivi ivi dettagliatamente indicati e disponeva l'ascolto della figlia . Per_1
In data 01.12.2023 i Servizi Sociali del Comune di Qualiano evidenziavano che il secondo incontro tra e i minori non si era tenuto per il Parte_1 comportamento oppositivo dei minori ed inoltre in data 17.01.2024 relazionavano sulle preoccupazioni delle parti in causa per i figli, che avevano molto risentito della separazione, ed in particolare per che, a seguito di uno svenimento fuori Per_1 scuola per aver fumato cannabis, era stata portata presso l'Ospedale di Giugliano in
Campania, ove i medici avevano riscontrato una eccessiva magrezza (cfr. relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Qualiano, depositate in data 1.12.2023 ed in data
17.01.2024).
Con provvedimento del 17.01.2024, alla luce delle relazioni sopra indicate, il Giudice delegato invitava le parti a far intraprendere ai minori un percorso di supporto psicologico, suggerito dai Servizi Sociali del Comune di Qualiano, ed anticipava l'udienza fissata per l'ascolto della minore alla data 01.02.2024. Per_1
A tale udienza, dunque, al termine dell'ascolto della minore, il difensore di parte ricorrente chiedeva di fissare l'udienza di discussione finale con conferma dei provvedimenti accessori già assunti. Sciogliendo la riserva ivi assunta, il Giudice delegato sollecitava i Servizi Sociali del Comune di Qualiano a depositare agli atti la relazione già richiesta, e fissava udienza per il prosieguo in data 17.09.2024.
I Servizi Sociali di Qualiano depositavano la propria relazione in data 12.09.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito del deposito degli scritti conclusionali da parte del ricorrente, assegnata in decisione al
Collegio.
Questioni preliminari.
4 In via preliminare va dichiarata la contumacia in giudizio di che, CP_1 seppur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita (cfr notifica depositata in atti in data 30.06.2023).
Inoltre, il Collegio rileva di nulla dover disporre sulla domanda proposta dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale in favore di genitore convivente CP_1 con la prole, in assenza di domanda proposta dalla stessa, rimasta contumace in giudizio.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito avanzata dal ricorrente.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente nei confronti di si evidenzia che la pronuncia CP_1 invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, non risultano provati - tenuto anche conto dell'inammissibilità della prova articolata sul punto da parte ricorrente, per i motivi specificamente indicati dal Giudice delegato nell'ordinanza del 15.11.2023 - comportamenti addebitabili alla sig.ra che possano aver CP_1 determinato, quale causa efficiente, la crisi del matrimonio.
5 Ne consegue che va pronunciata la separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c. e va rigettata la domanda di addebito avanzata dal ricorrente ai danni della resistente.
Sull'affidamento e sul collocamento prevalente dei figli delle parti in causa,
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Per_1 Per_2 nonché sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Relativamente all'affidamento dei figli delle parti in causa, e , Per_1 Per_2 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.;
6 sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse situazioni pregiudizievoli per i minori, e , tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
Va pertanto confermato quanto previsto in corso di giudizio dal Giudice delegato in merito all'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con residenza privilegiata degli stessi presso quella della madre, in forza della situazione ad oggi consolidatasi.
Relativamente ai rapporti del padre con i figli, dalle relazioni dei Servizi Sociali del
Comune di Qualiano ( in particolare dalla relazione depositata in data 1.12.2023 e dalla relazione depositata in data 12.09.2024), nonché dalle dichiarazioni rese in udienza da (cfr. verbale di udienza dell'1.02.2024), si evince la sussistenza Per_1 di rapporto difficoltoso tra padre e figli, per cui vanno invitate le parti a far proseguire ai minori i percorsi psicologici, già intrapresi (al fine di aiutarli a gestire il carico della separazione tra i genitori ed a ormai prossima alla maggiore Per_1 età, di trovare un equilibrio psicofisico) e va confermata la previsione di incontri dei minori con il padre alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di
Qualiano, da svolgere in ambienti neutri al fine di favorire la prosecuzione degli stessi, demandando ai detti Servizi Sociali ogni aspetto relativo alla loro organizzazione.
Sull'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della prole.
Al riguardo il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
7 Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - onere non assolto dal ricorrente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente in capo al ricorrente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Sul punto, considerata l'età dei minori ( 17 e 13 anni) e le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza sulla situazione reddituale delle parti ( all'udienza del
20.10.2023 il ricorrente ha dichiarato: Io lavoro al in macelleria, e CP_2 guadagno circa 1200,00 euro al mese;
sto continuando a pagare ogni mese il canone di locazione della casa coniugale di 500,00 euro, oltre onere condominiali, ed in più verso a mia moglie ogni mese 190,00 euro che corrispondono alla metà dell'assegno unico, che percepisco tutto io. Ho un finanziamento in corso per spese familiari di euro 262,90 mensili, in più pago la bolletta del telefono di casa ed il pulmino a mia figlia per la scuola, di 70,00 euro al mese. Mia moglie lavora come collaboratrice domestica e prende circa 600,00 euro al mese. Sono disponibile a dare 600,00 euro di mantenimento per i miei figli ogni mese, ma ovviamente non a pagare in aggiunta anche il canone di locazione della casa coniugale”), ritiene il
Collegio equo confermare a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente quale contributo per il mantenimento dei figli la complessiva somma di euro
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla resistente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del
8 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulle spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la contumacia in giudizio di (nata a [...] il CP_1
16.10.1986);
b) Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi, (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata Napoli il 16.10.1986);
c) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 nei confronti di CP_1
d) Dispone l'affidamento dei figli minori, (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori in forma condivisa Per_2 con residenza privilegiata dei minori presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione di con i figli nei termini di cui in parte motiva, da Parte_1 intendersi in questa sede interamente trascritti;
e) Invita le parti a far proseguire ad entrambi i figli i percorsi di sostegno psicologico già in essere;
f) Pone a carico di , a decorrere dall'introduzione del presente Parte_1 giudizio, l'assegno di euro 600,00 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto Per_2 oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto a entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante CP_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con
9 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile),
(atto n 136, Parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2007);
h) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
i) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5102 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, rimessa in decisione al
Collegio con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marano (NA), Corso Europa n. 278, presso lo studio dell'avv. Raffaele Chianese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con note depositate in data 11.03.2025, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso per separazione personale e pertanto pronunziare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e collocare gli stessi presso il domicilio della madre. Assegnare la casa coniugale
1 sita in Qualiano (NA), Via Nino Bixio n. 32 alla madre. Disporre a carico del padre
l'assegno di mantenimento per i due figli minori in euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie andranno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il COA degli Avvocati di
Napoli Nord il 25/10/2019. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti per cui nessun mantenimento e l'un l'altro dovuto. Accogliere e rendere esecutivo il piano genitoriale redatto dal ricorrente relativamente ai rapporti tra gli ex coniugi ed i figli, ritualmente depositato in atti unitamente al ricorso introduttivo del giudizio. Emettere ogni altro provvedimento del caso. Condannare la resistente contumace al pagamento delle spese ed onorari di giudizi”.
Il PM in data 10.07.2025 apponeva il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2023 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 21.07.2007 con e che dalla loro unione erano CP_1 nati due figli - (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
17.05.2012) -, deduceva che il matrimonio negli ultimi anni si era rivelato infelice per colpa della resistente che aveva imposto la presenza stabile nella casa coniugale di una sua amica, con conseguente lesione della privacy familiare e continui litigi tra i coniugi;
per cui, dopo circa tre anni e mezzo di convivenza forzata con tale persona estranea al nucleo familiare, era stato costretto ad allontanarsi da casa ed ad andare a vivere presso l'abitazione di sua madre al fine di evitare di far degenerare la già complessa situazione familiare nell'interesse primario dei figli.
Relativamente alla situazione reddituale, il ricorrente dichiarava di essere operaio presso il percependo una retribuzione mensile di euro 1.300,00, oltre CP_2 all'assegno unico per i figli, e che la sig.ra lavorava come CP_1 collaboratrice domestica;
che la casa coniugale era condotta in locazione a far data dal
01.06.2010 con canone, da lui pagato sino a quel momento, di euro 530,00 mensili;
di aver contratto in corso di matrimonio un finanziamento per far fronte alle esigenze familiari con rata mensile di euro 259,90 a scadere il 20/12/2027.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “1)
Disporre i provvedimenti necessari ed urgenti connessi alla precitata istanza ex art.
473 bis 15 c.p.c.. relativamente ai rapporti genitori-figli 2) Pronunziare la separazione personale tra i coniugi con addebito di colpa in capo alla moglie SI.ra CP_1
per le motivazioni innanzi precisate. 3) Autorizzare i coniugi a vivere
[...]
2 separatamente, con reciproco rispetto e nei domicili e residenze che ciascuno di essi liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni. 4)
Assegnare la casa coniugale sita in Qualiano (NA), alla Via Nino Bixio n. 32, con ogni mobile ed arredo, alla SI.ra che l'abiterà con tutti e due i figli CP_1 minorenni e 5) Disporre che lo istante SI. versi Per_1 Per_2 Parte_1 alla SI.ra , che svolge lavori saltuari e pertanto economicamente CP_1 autosufficiente, entro il giorno 05 ogni mese, la somma di € 600,00 quale proprio contributo per il mantenimento dei suddetti figli minori, oltre all'assegno unico dei figli che percepirà la SI.ra . 6) Porre a carico di entrambi i coniugi nella CP_1 misura del 50%, che devono essere rimborsate al coniuge anticipante dietro semplice richiesta e contestuale esibizione di documentazione fiscale giustificativa, le spese medico–specialistiche non coperte da S.S.N., spese odontoiatriche, terapeutiche, nonché le spese per il miglior sviluppo psicofisico dei figli. 7) Accogliere e rendere esecutivo il piano genitoriale redatto dal ricorrente relativamente ai rapporti tra gli ex coniugi ed i figli. 8) Emettere ogni altro provvedimento del caso 9) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Con provvedimento del 12.06.2023 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti e veniva altresì disposto il monitoraggio del complessivo nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Qualiano, che depositavano relazione in atti in data
26.06.2023.
All'udienza del 20.10.2023, stante l'assenza della resistente, si procedeva all'ascolto del solo ricorrente e si dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
di seguito, con ordinanza del 15.11.2023, il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti :“- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori, ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...]_1 Per_2 il 17.05.2012), in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre e con diritto/dovere di visita ai minori da parte di Parte_1 alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Qualiano per come disposto in parte motiva;
- dispone il monitoraggio da parte dei detti Servizi Sociali circa il complessivo nucleo familiare, nonché sulle condizioni di vita dei figli minori e che i detti Servizi
Sociali depositino in atti, entro il termine del 30.01.2024, dettagliata relazione economico-socio-ambientale sul nucleo familiare, in merito all'andamento degli incontri padre-figli alla presenza dei SS ed in generale sui rapporti dei figli con entrambi i genitori;
- pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1 mensilmente a per il mantenimento dei figli, la complessiva somma di CP_1
3 euro 600,00 ( 300,00 euro per ciascun figlio) da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla parte resistente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite”.
In via istruttoria, con il medesimo provvedimento, il Giudice delegato rigettava la prova orale richiesta da parte ricorrente per i motivi ivi dettagliatamente indicati e disponeva l'ascolto della figlia . Per_1
In data 01.12.2023 i Servizi Sociali del Comune di Qualiano evidenziavano che il secondo incontro tra e i minori non si era tenuto per il Parte_1 comportamento oppositivo dei minori ed inoltre in data 17.01.2024 relazionavano sulle preoccupazioni delle parti in causa per i figli, che avevano molto risentito della separazione, ed in particolare per che, a seguito di uno svenimento fuori Per_1 scuola per aver fumato cannabis, era stata portata presso l'Ospedale di Giugliano in
Campania, ove i medici avevano riscontrato una eccessiva magrezza (cfr. relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Qualiano, depositate in data 1.12.2023 ed in data
17.01.2024).
Con provvedimento del 17.01.2024, alla luce delle relazioni sopra indicate, il Giudice delegato invitava le parti a far intraprendere ai minori un percorso di supporto psicologico, suggerito dai Servizi Sociali del Comune di Qualiano, ed anticipava l'udienza fissata per l'ascolto della minore alla data 01.02.2024. Per_1
A tale udienza, dunque, al termine dell'ascolto della minore, il difensore di parte ricorrente chiedeva di fissare l'udienza di discussione finale con conferma dei provvedimenti accessori già assunti. Sciogliendo la riserva ivi assunta, il Giudice delegato sollecitava i Servizi Sociali del Comune di Qualiano a depositare agli atti la relazione già richiesta, e fissava udienza per il prosieguo in data 17.09.2024.
I Servizi Sociali di Qualiano depositavano la propria relazione in data 12.09.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito del deposito degli scritti conclusionali da parte del ricorrente, assegnata in decisione al
Collegio.
Questioni preliminari.
4 In via preliminare va dichiarata la contumacia in giudizio di che, CP_1 seppur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita (cfr notifica depositata in atti in data 30.06.2023).
Inoltre, il Collegio rileva di nulla dover disporre sulla domanda proposta dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale in favore di genitore convivente CP_1 con la prole, in assenza di domanda proposta dalla stessa, rimasta contumace in giudizio.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito avanzata dal ricorrente.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente nei confronti di si evidenzia che la pronuncia CP_1 invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, non risultano provati - tenuto anche conto dell'inammissibilità della prova articolata sul punto da parte ricorrente, per i motivi specificamente indicati dal Giudice delegato nell'ordinanza del 15.11.2023 - comportamenti addebitabili alla sig.ra che possano aver CP_1 determinato, quale causa efficiente, la crisi del matrimonio.
5 Ne consegue che va pronunciata la separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c. e va rigettata la domanda di addebito avanzata dal ricorrente ai danni della resistente.
Sull'affidamento e sul collocamento prevalente dei figli delle parti in causa,
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Per_1 Per_2 nonché sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Relativamente all'affidamento dei figli delle parti in causa, e , Per_1 Per_2 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.;
6 sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse situazioni pregiudizievoli per i minori, e , tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
Va pertanto confermato quanto previsto in corso di giudizio dal Giudice delegato in merito all'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con residenza privilegiata degli stessi presso quella della madre, in forza della situazione ad oggi consolidatasi.
Relativamente ai rapporti del padre con i figli, dalle relazioni dei Servizi Sociali del
Comune di Qualiano ( in particolare dalla relazione depositata in data 1.12.2023 e dalla relazione depositata in data 12.09.2024), nonché dalle dichiarazioni rese in udienza da (cfr. verbale di udienza dell'1.02.2024), si evince la sussistenza Per_1 di rapporto difficoltoso tra padre e figli, per cui vanno invitate le parti a far proseguire ai minori i percorsi psicologici, già intrapresi (al fine di aiutarli a gestire il carico della separazione tra i genitori ed a ormai prossima alla maggiore Per_1 età, di trovare un equilibrio psicofisico) e va confermata la previsione di incontri dei minori con il padre alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di
Qualiano, da svolgere in ambienti neutri al fine di favorire la prosecuzione degli stessi, demandando ai detti Servizi Sociali ogni aspetto relativo alla loro organizzazione.
Sull'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della prole.
Al riguardo il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
7 Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - onere non assolto dal ricorrente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente in capo al ricorrente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Sul punto, considerata l'età dei minori ( 17 e 13 anni) e le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza sulla situazione reddituale delle parti ( all'udienza del
20.10.2023 il ricorrente ha dichiarato: Io lavoro al in macelleria, e CP_2 guadagno circa 1200,00 euro al mese;
sto continuando a pagare ogni mese il canone di locazione della casa coniugale di 500,00 euro, oltre onere condominiali, ed in più verso a mia moglie ogni mese 190,00 euro che corrispondono alla metà dell'assegno unico, che percepisco tutto io. Ho un finanziamento in corso per spese familiari di euro 262,90 mensili, in più pago la bolletta del telefono di casa ed il pulmino a mia figlia per la scuola, di 70,00 euro al mese. Mia moglie lavora come collaboratrice domestica e prende circa 600,00 euro al mese. Sono disponibile a dare 600,00 euro di mantenimento per i miei figli ogni mese, ma ovviamente non a pagare in aggiunta anche il canone di locazione della casa coniugale”), ritiene il
Collegio equo confermare a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente quale contributo per il mantenimento dei figli la complessiva somma di euro
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla resistente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del
8 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulle spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la contumacia in giudizio di (nata a [...] il CP_1
16.10.1986);
b) Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi, (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata Napoli il 16.10.1986);
c) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 nei confronti di CP_1
d) Dispone l'affidamento dei figli minori, (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori in forma condivisa Per_2 con residenza privilegiata dei minori presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione di con i figli nei termini di cui in parte motiva, da Parte_1 intendersi in questa sede interamente trascritti;
e) Invita le parti a far proseguire ad entrambi i figli i percorsi di sostegno psicologico già in essere;
f) Pone a carico di , a decorrere dall'introduzione del presente Parte_1 giudizio, l'assegno di euro 600,00 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto Per_2 oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto a entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante CP_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con
9 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile),
(atto n 136, Parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2007);
h) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
i) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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