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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nata a [...] il [...]. c.f. C.F._1 Parte_2
, residenti a [...], rappresentati e difesi, giusta procura C.F._2 in atti del primo grado, dall'avv. Giuseppe Spadaro (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria Via Muratori Domenico 45 presso lo studio degli avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico Polimeni, domicilio digitale eletto PEC
APPELLANTI Email_1 contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 subentrata ex lege a c.f. , amministrazione Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ) ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata ope legis presso i suoi uffici siti in Reggio Calabria via del Plebiscito
n. 15, PEC APPELLATA Email_2
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 627/2019 pubblicata il 27/05/2019,
Repert. n. 698/2019 del 29/05/2019, resa in procedimento R.G. n. 1272/2016.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti appellanti precisavano le conclusioni così concludendo “si precisano le conclusioni
1 riportandosi al contenuto di tutti gli atti e verbali di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, insistendo – come detto sopra – per l'ammissione di CTU tecnico contabile
e si chiede, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, CP_2 [...]
adiva il Tribunale di Locri chiedendo volersi: “1) Dichiarare l'inefficacia ex Controparte_2 art. 2091 c.c. nei confronti della società quale Agente Controparte_2 della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria, del seguente atto a titolo gratuito: A)
Costituzione di fondo patrimoniale del 31.05.2012, numero di repertorio 9426, numero di raccolta 6295, trascritto all'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria il 25.06.2012, Registro
Generale n. 11393, Registro particolare 9502, per Notaio con la quale il Persona_1 signor nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), in uno con il proprio coniuge, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
06.03.1969 (c.f. ), coniuge, in regime di separazione dei beni, C.F._2 costituivano il predetto fondo patrimoniale in cui destinavano i seguenti beni immobili: di proprietà di ciascun coniuge per quote uguali e indivise: 1) In Comune di Palizzi, località
Citrà: piena proprietà di un fondo rustico di natura vigneto di seconda classe, della superficie catastale di metri quadrati novecentocinquanta (950), confinante con Statale 106, Acquedotto
Cassa per il Mezzogiorno, proprietà e proprietà , salvi altri: riportato Per_2 Persona_3 in catasto Terreni, al foglio di mappa 60, particella 152, di Ha.
0.09.50 R.D. e 9.81 R.A.4,91; di proprietà esclusiva del coniuge 2) in Comune di Palizzi, località Parte_1
Sant'Elia, Via Cabina, Tenuta Baronale Jò – S.Elia: piena e intera proprietà di un fabbricato destinato ad attività agricole, a doppia elevazione oltre seminterrato, con annessa corte di pertinenza esclusiva sulla quale insiste un antico fabbricato rurale, già destinato a deposito attrezzi ed a semplice elevazione, in pietrame, oggi fatiscente, di fatto inutilizzabile con la copertura a tetto diruta (denunziato in Catasto urbano come unità collabente). Detta consistenza immobiliare fabbricati e corte annessa- occupante una superficie complessiva di metri quadrati 2.600 (duemilaseicento), confina nell'insieme con detta via Cabina, con strada
Comunale e con IU Palizzi, salvi altri: è riportata in Catasto Fabbricati di Palizzi al
2 foglio di mappa 55, con la particella 58 e i subalterni:- 4 (via Cabina- PT-1-S1 Categoria D/10
– Rendita euro 6.358,00; - 5 (Via Cabina – PT – unità Collabente); - 3 (via Cabina PT bene
Comune non censibile), per i motivi sopra esposti. B) Ordinare all'Agenzia del Territorio,
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, Servizio di pubblicità immobiliare, di eseguire tutte le formalità di legge, in relazione all'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In parte narrativa precisava sussistere un credito tributario nei confronti del convenuto Pt_1 pari ad € 1.502.778,19, iscritto a ruolo, come da allegato estratto di ruolo in atti, che l'atto dispositivo era posteriore al sorgere del credito, posto che lo stesso si riferiva agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011, e che le cartelle n.
09420110018853666000 e n. 0942012000404248600, portanti un credito pari a complessivi
Euro 110.323,15, erano state rispettivamente notificate in data 18.07.2011 ed in data 14.02.2012 precedentemente al ruolo.
Si costituivano parti convenute per resistere alla domanda, rilevare la mancata conoscenza del credito in data precedente alla costituzione del fondo e la circostanza che il credito era contestato, e concludevano chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) Preliminarmente, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella da cui deriva l'azione revocatoria de qua, essendo evidente che il Giudice Tributorio deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa. 2)
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta , Parte_2
per i motivi rappresentati in narrativa;
3) Dichiarare ed accertare l'infondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2091 c.c. nei confronti della Società Controparte_2
quale Agente della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria;
4) Per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU al fine di accertare l'erroneità dei conteggi e le duplicazioni di addebiti che hanno determinato il credito vantato da nei confronti di CP_2 Parte_1
ed in relazione al quale viene proposta l'azione de qua. Con vittoria di spese e
[...] competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Con pronuncia impugnata il giudice di prime cure, rigettata la richiesta di sospensione e le eccezioni preliminari sollevate, riteneva sussistere tutti i presupposti per l'azione revocatoria ed, in accoglimento della domanda, così statuiva: “dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei
3 confronti della dell'atto di costituzione di fondo CP_2 Controparte_2
patrimoniale stipulato a ministero Notaio dott. in data 31.05.2012, rep. n. Persona_1
9426 e racc. n. 6295, trascritto il 26.06.2012 ai n. 11393/9502 presso l'Agenzia del Territorio
- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria, con cui e Parte_1
conferivano nel suddetto fondo patrimoniale i seguenti beni immobili: Parte_2
a) di proprietà di ciascun coniuge per quote uguali e indivise:
- Comune di Palizzi, località Citrà, Catasto Terreni: foglio 60, particella 152, di Ha.0.09.50
R.D. e 9.81 R.A.4,91;
b) di proprietà esclusiva del coniuge Parte_1
- Comune di Palizzi, località Sant'Elia, Via Cabina, Tenuta Baronale Jò – S.Elia: Catasto
Fabbricati: foglio 55, particella 58, subalterni 4 (via Cabina- PT-1-S1 Categoria D/10 –
Rendita euro 6.358,00), 5 (Via Cabina – PT – unità Collabente), 3 (via Cabina PT bene Comune non censibile);
2. ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 21.424,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Avverso l'indicata pronuncia proponevano gravame le parti convenute in primo grado eccependone l'erroneità con più motivi di impugnazione, in specie:
a) per avere il giudice di primo grado ritenuto sussistere un litisconsorzio necessario tra i coniugi, anche con riferimento al coniuge non debitore, respingendo l'eccezione della Pt_2 secondo cui ella, siccome coniuge non debitore in regime di separazione dei beni, non sarebbe legittimata passiva nel presente giudizio avente ad oggetto la revocatoria di fondo patrimoniale;
b) per aver rigettato la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo pendente altro procedimento innanzi alla magistratura tributaria;
c) per non essere stata ammessa CTU o ulteriori mezzi istruttori;
d) per non aver dichiarato l'infondatezza della domanda per insussistenza del credito vantato da , non avendo l'appellante ricevuto le notifiche di gran parte delle cartelle e non CP_2 avendo la società di riscossione titolo per agire senza notifica di cartelle ed avvisi di accertamento per crediti relativi agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e
2011;
e) per aver erroneamente accertato l'esistenza dell'eventus damni, di fatto inesistente;
4 f) per non aver dichiarato l'inesistenza dell'elemento soggettivo, attesa la mancata conoscenza delle cartelle e delle posizioni vantate.
Censuravano, quindi, la pronuncia di primo grado per: “1) Illogicità, incoerenza e contraddittorietà dell'iter decisionale - vizio di motivazione riguardo alle decisioni sulle eccezioni preliminari” con riferimento ai punti a) e b); 2) “Difetto di motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori”, con riferimento alla richiesta di CTU; 3) “Illogicità
e difetto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza del credito vantato da – CP_2 difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione non essendo titolare dei crediti vantati nella domanda revocatoria”; 4) erroneità della decisione impugnata laddove sono stati ritenuti sussistenti i requisiti dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto in capo al debitore.
Previa proposizione di istanza di sospensione, gli appellanti instavano, quindi, per la riforma della pronuncia appellata e chiedevano alla Corte di voler: “Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta , per i motivi rappresentati in Parte_2 narrativa;
Dichiarare ed accertare l'infondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2091 c.c. nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore;
Per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU al fine di accertare l'erroneità dei conteggi e le duplicazioni di addebiti che hanno determinato il credito vantato da nei CP_2 confronti di ed in relazione al quale viene proposta l'azione de qua, Parte_1 nonché verificare la diminuzione della pretesa avversaria a seguito dell'adesione dell'appellante alla procedura di definizione agevolata delle pendenze fiscali e tributarie, come detto in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Parte appellata veniva convenuta per l'udienza del 10.03.2020.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24 settembre 2020, pronunciandosi sulle istanze delle parti appellanti, il Collegio, in diversa composizione, rigettava quanto richiesto precisando a supporto di ritenere: - “non meritevole di accoglimento l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non essendo questa dotata di esecutività in ragione della sua natura costitutiva e non di condanna”; - “non ravvisabile prima facie, ad una delibazione sommaria, l'erroneità evidente della pronuncia impugnata e non essendo ravvisabile conseguentemente il fumus boni juris”; - “non meritevole di accoglimento l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la querela di falso nonché della definizione dei procedimenti tributari relativi
a cartelle esattoriali riguardanti somme costituenti il credito in questione, in ragione della
5 mancanza di pregiudizialità del giudizio di querela di falso e dei procedimenti tributari rispetto alla presente controversia”; - “non necessario disporsi la ctu sollecitata dall'appellante”.
Si costituiva parte appellata con atto depositato il 27.11.2020 per resistere al gravame e chiederne il rigetto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellata in quanto dedotta per la prima volta in appello, Controparte_1
l'infondatezza di tutte le avversarie eccezioni, domande e difese.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile in quanto manifestamente infondato, ovvero infondato e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese. Si chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in quanto non ricorrono i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. stante la preclusione dell'art. 395 c.p.c.”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, con decreto del 24.09.2023 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito.
Per l'udienza del 01.07.2024 le parti appellanti depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. come spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019,
13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024).
6 La Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'appello deve contenere gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, individuando i punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, indicando il contenuto e la portata delle relative censure e la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, precisando che il dettato normativo non deve essere inteso in modo formalistico, per cui è sufficiente allegare le ragioni specifiche per le quali il giudice avrebbe violato o erroneamente applicato i principi di legge indicati anche per contenuto.
Detti elementi sono individuabili nell'atto in esame, in cui sono indicate le parti della pronuncia appellate e sono descritti gli argomenti diretti a dimostrare l'erroneità della pronuncia gravata, ponendo questo giudicante in condizione di comprendere il tenore delle censure proposte nonché la domanda formulata, per cui l'eccezione appare infondata.
Nel merito l'appello è infondato e viene rigettato, con conferma della pronuncia impugnata.
In particolare, per quanto attiene le eccezioni preliminari proposte dagli appellanti, si osserva che il motivo di gravame relativo al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.c. è rimasto assorbito dal rigetto della analoga istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio intervenuto con ordinanza di questa Corte prima richiamata.
Al riguardo, la richiesta non è stata riproposta in precisazione delle conclusioni e non è stata invocata la revoca dell'ordinanza indicata né si è argomentato sulla sua eventuale erroneità.
Inoltre, l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria e la circostanza che la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, attesa la funzione cautelare di quest'ultima volta a preservare la garanzia patrimoniale del debitore in vista di un'eventuale esecuzione forzata, costituisce ius receptum cui anche questo giudice aderisce.
Si precisa, inoltre, che le parti appellanti non hanno dato atto dell'attualità della pendenza del contenzioso dinanzi al giudice tributario o dell'esito della definizione, e quindi al perdurare dell'interesse all'istanza.
Infondate sono, altresì, le eccezioni attinenti alla carenza di legittimità delle rispettive parti, ed già , come sollevata dagli appellanti e Pt_2 Controparte_4 CP_2 la censura in merito alla mancata ammissione di CTU.
In specie, è infondato l'appello proposto avverso la parte della pronuncia di primo grado in cui
è stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , coniuge Parte_2 non debitore ed in regime di separazione dei beni, proposto sull'assunto che ella, non essendo
7 titolare del debito ed in regime di separazione dei beni, non debba rispondere con il proprio patrimonio dei debiti contratti dal coniuge.
Sul punto la sentenza di primo grado merita piena conferma poiché è stato mutuato l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, precisandosi che << si osserva che, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (in terminis, Cass.,
Sez. III, 03/08/2017, n. 19330). Detto principio si pone sulla scia del consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare in più occasioni che “la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 cod. civ., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio” (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2012, n.
1242; nello stesso senso, si vedano anche: Cass., Sez. III, 18/10/2011, n. 21494 e Cass., Sez. I,
13/07/2006, n. 15917). Per le anzidette ragioni, ben illustrate dalla S.C., resta pertanto del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano, anche il tipo di regime patrimoniale scelto dai coniugi>>.
Ad ulteriore dimostrazione, si rileva che l'orientamento indicato è consolidato, recepito da questa Corte e ribadito anche in pronuncia Cassazione 24/03/2023 n. 8447, secondo cui la legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca di un fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi stante la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito e sussistendo, anche rispetto al coniuge non proprietario, un interesse alla partecipazione al giudizio, in quanto lo stesso è comunque beneficiario dei frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (parimenti cfr. Cass. n. 5768/2022 e Cass.
8 n. 1242/2012). La citata ordinanza 8447 del 2023 richiama e riporta anche la pronuncia Cass.
n. 19330/2017 già recepita dal giudice di prime cure, confermando quanto ivi statuito.
Analogamente, a mero titolo esemplificativo, in ordinanza 23/04/2025 n. 10672 la Suprema
Corte ha affermato che “è nitido l'insegnamento di Cass. sez. 3, ord. 5768/2022, per cui la legittimazione passiva comunque sussiste, essendo tale coniuge beneficiario dei relativi frutti;
conforme è stata Cass. sez. 3, ord. 8447/2023 (e cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 19319/2023)”.
Poiché l'obiettivo dell'azione revocatoria è rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto con cui i beni sono stati sottratti alla sua garanzia patrimoniale, quindi il fondo nella sua interezza, consentendo al creditore di aggredire esecutivamente i beni che vi sono stati conferiti come se il vincolo non fosse mai stato apposto, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, ed incidendo il giudizio su tutti i beneficiari del fondo, il fondamento di detta legittimazione passiva necessaria risiede nella natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale con un diritto di godimento a favore dell'altro coniuge non proprietario, e nella conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito.
Il fondo patrimoniale, inoltre, è un istituto che trascende gli aspetti meramente proprietari per coinvolgere gli interessi di entrambi i coniugi, anche in regime di separazione dei beni, come indicato anche dalla Cassazione n. 5768/2022.
Sussiste, pertanto, il litisconsorzio necessario di entrambi i coniugi della nonostante uno dei beni appartenga solo all'altro ed il credito vantato sia solo verso il diverso coniuge.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione e del relativo motivo di appello.
Viene disatteso anche il motivo di impugnazione attinente all'eccepito “Difetto di motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori”, con riferimento alla richiesta di CTU, come da istanza riproposta anche nel presente grado.
In appello si rileva l'importanza della CTU al fine di verificare “la dovutezza delle somme a garanzia delle quali la Ex AL (oggi ) ha agito in Controparte_5 revocazione”.
In relazione all'istanza il giudice di primo grado ha rilevato come nel giudizio di revocazione in esame non doveva procedersi all'accertamento del credito, anche chiarendo che quanto di diverso deciso in sentenza “comporta l'assorbimento (per irrilevanza / superfluità) delle istanze istruttorie insistite dalle parti convenute in sede di precisazione delle conclusioni senza diverse od ulteriori argomentazioni difensive, il cui rigetto deve dunque essere confermato. Di conseguenza dev'essere rigettata la reiterata istanza con cui la parte convenuta ha chiesto
9 disporsi C.T.U. diretta ad accertare l'erroneità dei conteggi e le duplicazioni di addebiti operate da ”. CP_2
Si precisa che l'istanza è stata riproposta nel presente grado ed è stata rigettata con ordinanza indicata depositata il 29.09.2020, nonché con ordinanza datata 12.07.2024, con la quale si è ulteriormente così provveduto “rigetta la richiesta di ammissione di CTU confermando quanto disposto in ordinanza del 29.09.2020”, e in memoria conclusionale non si è ulteriormente dedotto nè è stata richiesta la revoca di quanto disposto.
Non si ravvedono, altresì, motivi per diverse determinazioni considerato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente anche un credito eventuale, litigioso o sottoposto a condizione, per cui l'accertamento del credito nel giudizio revocatorio è meramente incidentale, essendo sufficiente l'allegazione di una mera ragione di credito ovvero di una semplice aspettativa creditizia, così da potersi ammettere l'azione anche con riferimento ai crediti controversi.
La CTU, inoltre, non può essere utilizzata per indagini esplorative o per supplire alla deficienza delle allegazioni di parte sull'eventuale inesistenza del credito ed in sentenza impugnata si è precisato che detta attività era anche “preclusa dalla mancata produzione, da parte dei convenuti, dell'intera documentazione – intimazione di pagamento e cartelle ad essa sottese – dai quali si evincerebbero gli errori contabili denunziati dalla parte convenuta”.
La questione viene, comunque, esaminata anche unitamente al merito, attenendo alla natura dell'azione di revocatoria del fondo patrimoniale, come indicato in sentenza appellata.
Una pari valutazione unitaria deve essere disposta in relazione alla ulteriore eccezione sollevata dagli appellanti in merito al difetto di legittimazione attiva all'azione revocatoria dell'agente della riscossione per non essere titolare dei crediti vantati nella domanda revocatoria.
In relazione a ciò si rigetta l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata da parte appellata poiché quanto rilevato riguarda una mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato, essendo stato dedotto anche in primo grado sia il difetto di titolarità sostanziale del rapporto e di potere ad agire di per essere il credito asseritamente “sorto anni dopo la costituzione CP_2 dell'impugnato fondo patrimoniale, essendo state, le relative notifiche, effettuate successivamente al 31/05/2012, data di costituzione del fondo patrimoniale” sia che Pt_1 non aveva “alcun debito con all'atto della costituzione del fondo, effettuata CP_2 nell'immediatezza dell'acquisto all'asta dei beni che lo compongono, né controparte è stata in
10 grado di provare il contrario”, con specifica censura della pronuncia sul punto come da capo
4) e capo III dell'atto di impugnazione.
La disamina della questione investe anche la produzione successivamente intervenuta nel corso del presente giudizio.
Ebbene, deve premettersi la piena condivisione, poiché conforme a pacifico principio di diritto, della parte della sentenza di primo grado punto 2.2 in cui si è indicato che “per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili” e “La actio pauliana, poi, è legittimamente esercitabile anche a tutela del credito litigioso o contestato, essendo sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente. Del resto, anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. S.U. n. 9440/2004 e Cass. n. 5246/2006)”, da cui deriva a generale conferma dell'ammissibilità dell'azione.
Ne consegue, come già indicato, che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, in tal caso dovendosi verificare unicamente la sussistenza di una mera ragione o aspettativa di credito, anche se contestata, non essendo necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi e di una specifica quantificazione del credito poiché l'azione in esame non mira alla condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro, ma a dichiarare l'inefficacia di un atto che può comportare un pregiudizio alle ragioni creditorie, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore.
È, pertanto, ammissibile l'azione ex art. 2901 c.c. anche sulla base della presenza di un credito eventuale, inteso come credito litigioso o sub iudice, oggetto di contestazione in separato giudizio, poiché anche tale credito abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (in tal senso anche Cass. n. 15275/2023).
Nel caso in esame, la sussistenza di una “ragione o aspettativa di credito” è dimostrata dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti.
11 In primis, in atti di causa si indica la pendenza di un giudizio in primo grado (R.g.n. 5099/2016
Sez. 6) e successivamente in appello RGA 857.2019 dinanzi la Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria, con sospensione del procedimento al 2019, se pur producendo le parti appellanti unicamente un ricorso introduttivo dal quale emerge trattasi di ricorso
“avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2016 90062499 46/000, notificata all'indirizzo del ricorrente in data 21.06.2016 dalla AL Sud S.p.A. di Reggio Calabria, per esigere il pagamento della riscossione di un credito di €. 1.538.982,79”, e non la pronuncia di primo grado o l'atto di appello al fine di comprenderne il contenuto. Non risulta, inoltre, che il giudizio di appello proposto dallo , pendente contro l' , sia Pt_1 Controparte_4 stato definito.
In primo grado era stato, comunque, prodotto estratto di ruolo comprendente: - ruolo anno 2011
NR. 0000299 cartella n. 09420110018853666 000 notificata il 18.07.2011 relativa a tribuni dovuti per gli anni 2004, 2005 e 2006 per € 57,660,56; ruolo anno 2012 nr. 0000032 cartella
09420120004042486 000, notifica del 14.02.2012, relativa a tributi anni 2004, 2005 e 2006 per
€ 52.662,59; anno 2012 NR. 0550137 cartella 09420120018059917 000 notificata il 31.07.2012
e relativa a tributi 2008; ruolo anno 2013 NR. 0250213 cartella 09420130030630058 000 notificata il 27.02.2014 relativa a tributi 2010, per € 3.083,15; anno 2013 NR 0550012 cartella
09420130007307375 000 notificata nel 2013 relativa a tributo 2009 per € 10.014,32; anno 2013
NR. 0250192 cartella 09420130021655962 000 notificata il 25.11.2013 relativa a tributi anno
2009 per € 24.736,62; anno 2014 NR 0250399 cartella 094201400311799821, notificata il
2015, di € 1.858,77 e relativa a tributi 2011; anno 2014 NR 0000454 cartella
09420140026462025 notificata nel 2015 relativa a tributi 2011 per € 34.781,48; ruolo 2015 nr.
NR. 0803021, avviso di accertamento esecutivo per anno 2009 per € 648.576,94 notificato il
2014; ruolo per accertamento esecutivo notificato il 2014 relativo ad anno 2008 per €
556.878,79; ruolo per accertamento esecutivo notificato il 2015 relativo ad anno 2010 per €
107.655,03; cartella 09420110018853666000 notificata il 2011 per somme dovute nel 2004,
2005 e 2006 per € 42.607,12; cartella notificata il 2011 09420110028927182000 per somme dovute nel 2005 e 2006; cartella notificata il 14.02.2012 per somme dovute negli anni 2004,
2005 e 2006, n. 09420120004042486000, per € 43.663,42; cartella del 2013 n.
09420130007307375000 relativa anni 2009 per € 8.451,56; cartelle per tributi sospesi. Il tutto per un totale indicato in € 1.502.778,19.
In relazione a due di dette posizioni, vi è produzione nel 2024 di sentenza n. 275/2023 pubbl. il
06/05/2023 RG n. 1241/2019, di cui non risulta in passaggio in giudicato, con la quale si è
12 accertata la falsità delle sottoscrizioni riportate nei soli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento n. 09420120004042486000 e n. 09420120006124676000.
In primo grado, come indicato in sentenza, è stata prodotta adesione del 19.04.2017 alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, c.d.
“Rottamazione cartelle” per un debito di € 45.799,38 e nel 2024 vi è produzione di richiesta di ulteriore richiesta di definizione agevolata del 21.06.2023 per 19 posizioni relative a complessive € 45.780,92, di cui è indicato residuare il credito non definito di € 32.256,21.
Non vi è prova, quindi, che non esista posizione creditoria, anzi complessivamente deve dedursi la pendenza di posizioni debitorie del dott. . Pt_1
Ne deriva l'esistenza di una legittima aspettativa di credito tale da giustificare l'azione revocatoria.
In merito, si rigetta l'appello anche nella parte in cui si è contestato che alla data della costituzione del fondo patrimoniale, 31.05.2012, non sussistessero i crediti in capo ad CP_2 per cui si è agito, precisandosi che detti debiti sorgevano in capo all'ente titolare e confermandosi la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che <la "anteriorità" del credito rispetto all'atto dispositivo "pregiudizievole" deve essere sempre riscontrata riferendosi al suo "momento genetico", anziché al giorno della relativa "esteriorizzazione" od addirittura
a quella del suo accertamento in giudizio, e, quindi, nel caso dei crediti di natura tributaria o comunque derivante da violazioni fiscali, occorre avere riguardo non al tempo della notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'iscrizione a ruolo del debito, bensì al periodo d'imposta cui sia iscritto il credito>> per cui <il credito è sorto anteriormente all'atto impugnato (rogito in data 31.05.2012), come risulta dagli estratti di ruolo in atti, da cui si evince che il credito tributario risale ai periodi di imposta 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010,
2011>>, avendo fatto buon uso di principi di diritto che sono condivisi dalla giurisprudenza, anche indicata, e da questa Corte, atteso che costituisce principio generale che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile e trattandosi di debiti riferiti a tributi e somme non versate negli anni precedenti alla costituzione del fondo.
Il credito tributario si determina, infatti, con riferimento agli anni di imposta e non del successivo accertamento, per cui un atto dispositivo compiuto dopo la chiusura di un periodo d'imposta per il quale sussiste un debito tributario, ma prima della notifica del relativo atto impositivo, è da considerarsi posteriore al sorgere della posizione debitoria.
13 Nell'ipotesi in esame i debiti erano dovuti con riferimento agli anni di maturazione e percezione dei redditi per i quali e sui quali erano state calcolate le imposte poi oggetto di accertamenti fiscali.
In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto che “Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione” ( Cass. 09/04/2019, n. 9798), ed ancora che “Ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta”, come statuito da Cass Sez. 3 Ordinanza n. 30737 del 26/11/2019, in cui si è precisato anche che l'anno di insorgenza del credito rileva anche in considerazione della circostanza secondo cui l'azione revocatoria può essere fondata anche su una aspettativa di credito, perciò non essendo determinante il momento della liquidità ed esigibilità con notifica di relativa cartella.
La sentenza di primo grado merita, quindi, conferma anche in merito.
L'appello è, inoltre, infondato nella parte in cui si eccepisce la mancanza di titolarità del credito in capo ad che, invece, era legittimata a esperire l'azione revocatoria ordinaria anche CP_2 prima della notifica delle cartelle di pagamento e dell'iscrizione a ruolo dei crediti poiché la legittimazione si fonda sulla mera esistenza di una "ragione di credito", che sorge prima degli atti formali della riscossione, come prima indicato.
L'azione revocatoria può, infatti, considerarsi a tutela del credito, ed il potere di agire deriva dalla specifica previsione normativa, ovvero dall' art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, della Legge n. 311/2004 secondo cui l'agente può
"promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", come confermato anche dalla Cassazione in diverse pronunce, tra cui la citata sentenza n. 30737 del 2019, con la quale si è chiarito che il legislatore ha adottato numerosi interventi volti ad accentuare la natura pubblicistica del sistema di riscossione ed a riconoscere e rafforzare il profilo unitario dell'amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente.
In senso conforme, tra le altre, da ultimo si è espressa la Cassazione con Ord. Sez. 3 Num.
10548 Anno 2025, in cui si è affermato che “Il riconoscimento, normativamente previsto dal
14 primo comma dell'art. 49, della possibilità da parte del concessionario della riscossione di avvalersi dell'azione revocatoria si muove nella direzione sopra indicata, in quanto con tale strumento il legislatore ha chiaramente inteso rafforzare innanzitutto i poteri dell'agente della riscossione ai fini del contrasto al fenomeno della evasione da riscossione, considerato che
l'effetto rilevante derivante da tale azione, se accolta, è proprio quello di consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti e, dunque, di consentire il recupero, totale o parziale, del credito tributario iscritto a ruolo”.
Se pur l' o l'ente specifico sia il titolare del credito nella fase di Controparte_4 accertamento, la legge conferisce, quindi, all'agente della riscossione una legittimazione autonoma a esperire le azioni conservative, inclusa la revocatoria, proprio in virtù del suo ruolo nel procedimento di riscossione.
L'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento sono, pertanto, atti che attengono alla successiva fase di riscossione esecutiva e non costituiscono il momento genetico del diritto di credito da tutelare, che, per come già esposto risale all'anno in cui il tributo era dovuto.
Quanto indicato rileva anche ai fini del rigetto delle eccezioni di mancanza di “eventus damni” in relazione alla stessa , fondata sull'erroneo assunto della mancanza di titolarità prima CP_2 indicata, e di asserita mancanza di conoscenza in capo allo dell'esistenza di debiti in Pt_1 favore di , dovendosi, invece, gli elementi detti considerarsi in rapporto alla posizione CP_2 in essere in capo agli enti titolari e non ad . CP_2
Per quanto attiene l'eventus damni ha adempiuto agli oneri posti a suo carico, dovendo CP_2 limitarsi ad indicare l'atto dispositivo che in sè ha determinato una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, in quanto nella costituzione del fondo patrimoniale, tale prova è in re ipsa, trattandosi di atto che sottrae i beni conferiti all'azione esecutiva dei creditori.
Per integrare l''eventus damni, è, infatti, sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile, quale atto idoneo a rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, elemento evidente dagli atti di causa.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure lo ha collegato alla natura dell'atto posto in essere, precisando che la costituzione del fondo patrimoniale “ha comportato un evidente nocumento per la garanzia patrimoniale, ai sensi dell'art. 2740 c.c., non essendo dubitabile la maggior difficoltà di esazione coattiva conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale sui beni immobili in esso fatti confluire”, ed anche detta statuizione non merita riforma.
15 Era, invece, onere del debitore che voleva sottrarsi agli effetti di tale azione, e non della parte convenuta come erroneamente asserito in appello, dimostrare che il patrimonio residuo aveva consistenza tale da poter soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
In conformità, la Suprema Corte ha più volte confermato che incombe sul convenuto, il quale eccepisca la mancanza dell'eventus damni, di provare l'insussistenza del rischio e concretamente dimostrare che nonostante l'atto oggetto di revocatoria il patrimonio residuo ha valore e caratteristiche tali da assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà (ex multis cfr. Cass. n. 16221/19).
La costituzione del fondo patrimoniale, vincolando un bene e sottraendolo alla libera disponibilità, infatti, rappresenta per sua natura una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore con conseguente limitazione della garanzia patrimoniale, anche non essendo stata fornita prova che all'esito della costituzione del fondo fossero residuati nel patrimonio altri beni aggredibili, idonei a soddisfare le aspettative creditorie.
Infine, in relazione alla accertata mancata regolare notifica regolare delle due cartelle prima indicate e della successiva notifica delle cartelle per i debiti ulteriori, nonché della eccepita titolarità del credito in capo ad , lamentano gli appellanti la inesistenza della “scientia CP_2 damni”.
La censura viene rigettata poichè, come prima indicato, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è successivo e non anteriore al sorgere del credito, a differenza di quanto eccepito dai convenuti.
La conoscenza, inoltre, riguarda non la posizione contro ma della posizione tutta. CP_2
Come pacifico, al fine di integrare la “scienza damni” è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Integrando, infatti, il fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito, occorre la semplice conoscenza in capo al debitore del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.
Essa può essere provata per presunzioni, rilevando la qualità di soggetto tenuto alle dichiarazioni fiscali ed al pagamento dei relativi oneri.
Considerato, pertanto, che l'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si realizza il presupposto d'imposta, ovvero al termine del relativo periodo di imposta, ed attesa l'entità del credito portato dal ruolo, la consapevolezza dell'esistenza del debito deve riguardare il momento
16 del mancato adempimento degli oneri fiscali e delle relative scadenze, e può ragionevolmente presumersi che lo non poteva non essere a conoscenza della tenutezza al versamento Pt_1 delle imposte dovute e, quindi, dei debiti tributari accumulati nel tempo, per cui è presumibile che fosse a conoscenza del danno anche potenziale creato con la costituzione del fondo patrimoniale.
La conoscibilità o conoscenza del debito erariale può, inoltre, essere presunta dal fatto stesso di non aver adempiuto alle proprie obbligazioni tributarie, riconosciute anche corrette nella parte in cui ha aderito alle rottamazioni.
A ciò si aggiunge che l'atto notarile non si ravvedono specifiche ragioni per la costituzione del fondo, oltre la destinazione propria a far fronte ai bisogni della famiglia, e che nel fondo sono confluiti un bene in essere dal 2007 in proprietà comune dei coniugi (fondo rustico di natura vigneto circa di 950 mq catastali) ed un immobile di proprietà esclusiva dello (“Piena Pt_1 intera proprietà' di un fabbricato destinato ad attività agricole, a doppia elevazione oltre seminterrato con annessa corte di pertinenza esclusiva sulla quale insiste un antico fabbricato rurale” con superfice indicata in 2.600 mq) acquistato nel 2011, mancando la prova di ulteriori proprietà.
In tal senso alcun pregio decisivo può avere la sentenza penale in atti degli appellanti, sia perché atto successivo alla costituzione del fondo sia perché trattasi di valutazione di responsabilità penale che esula dal presente giudizio.
Per i motivi suindicati, l'appello viene integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Atteso il rigetto dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta e considerato l'ammontare dello stesso credito indicato come vantato in domanda introduttiva di primo grado, pari ad € 1.502.778,19, indi allo scaglione di riferimento compreso tra Euro 1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00, nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'attività posta in essere, pari a complessive € 17.002,00 - di cui
€ 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157.00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di
17 trattazione ed € 6.167,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Locri n. 627/2019 pubblicata il 27/05/2019, Repert. n. 698/2019 del 29/05/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro € 17.002,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nata a [...] il [...]. c.f. C.F._1 Parte_2
, residenti a [...], rappresentati e difesi, giusta procura C.F._2 in atti del primo grado, dall'avv. Giuseppe Spadaro (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria Via Muratori Domenico 45 presso lo studio degli avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico Polimeni, domicilio digitale eletto PEC
APPELLANTI Email_1 contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 subentrata ex lege a c.f. , amministrazione Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ) ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata ope legis presso i suoi uffici siti in Reggio Calabria via del Plebiscito
n. 15, PEC APPELLATA Email_2
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 627/2019 pubblicata il 27/05/2019,
Repert. n. 698/2019 del 29/05/2019, resa in procedimento R.G. n. 1272/2016.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti appellanti precisavano le conclusioni così concludendo “si precisano le conclusioni
1 riportandosi al contenuto di tutti gli atti e verbali di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, insistendo – come detto sopra – per l'ammissione di CTU tecnico contabile
e si chiede, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, CP_2 [...]
adiva il Tribunale di Locri chiedendo volersi: “1) Dichiarare l'inefficacia ex Controparte_2 art. 2091 c.c. nei confronti della società quale Agente Controparte_2 della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria, del seguente atto a titolo gratuito: A)
Costituzione di fondo patrimoniale del 31.05.2012, numero di repertorio 9426, numero di raccolta 6295, trascritto all'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria il 25.06.2012, Registro
Generale n. 11393, Registro particolare 9502, per Notaio con la quale il Persona_1 signor nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), in uno con il proprio coniuge, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
06.03.1969 (c.f. ), coniuge, in regime di separazione dei beni, C.F._2 costituivano il predetto fondo patrimoniale in cui destinavano i seguenti beni immobili: di proprietà di ciascun coniuge per quote uguali e indivise: 1) In Comune di Palizzi, località
Citrà: piena proprietà di un fondo rustico di natura vigneto di seconda classe, della superficie catastale di metri quadrati novecentocinquanta (950), confinante con Statale 106, Acquedotto
Cassa per il Mezzogiorno, proprietà e proprietà , salvi altri: riportato Per_2 Persona_3 in catasto Terreni, al foglio di mappa 60, particella 152, di Ha.
0.09.50 R.D. e 9.81 R.A.4,91; di proprietà esclusiva del coniuge 2) in Comune di Palizzi, località Parte_1
Sant'Elia, Via Cabina, Tenuta Baronale Jò – S.Elia: piena e intera proprietà di un fabbricato destinato ad attività agricole, a doppia elevazione oltre seminterrato, con annessa corte di pertinenza esclusiva sulla quale insiste un antico fabbricato rurale, già destinato a deposito attrezzi ed a semplice elevazione, in pietrame, oggi fatiscente, di fatto inutilizzabile con la copertura a tetto diruta (denunziato in Catasto urbano come unità collabente). Detta consistenza immobiliare fabbricati e corte annessa- occupante una superficie complessiva di metri quadrati 2.600 (duemilaseicento), confina nell'insieme con detta via Cabina, con strada
Comunale e con IU Palizzi, salvi altri: è riportata in Catasto Fabbricati di Palizzi al
2 foglio di mappa 55, con la particella 58 e i subalterni:- 4 (via Cabina- PT-1-S1 Categoria D/10
– Rendita euro 6.358,00; - 5 (Via Cabina – PT – unità Collabente); - 3 (via Cabina PT bene
Comune non censibile), per i motivi sopra esposti. B) Ordinare all'Agenzia del Territorio,
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, Servizio di pubblicità immobiliare, di eseguire tutte le formalità di legge, in relazione all'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In parte narrativa precisava sussistere un credito tributario nei confronti del convenuto Pt_1 pari ad € 1.502.778,19, iscritto a ruolo, come da allegato estratto di ruolo in atti, che l'atto dispositivo era posteriore al sorgere del credito, posto che lo stesso si riferiva agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011, e che le cartelle n.
09420110018853666000 e n. 0942012000404248600, portanti un credito pari a complessivi
Euro 110.323,15, erano state rispettivamente notificate in data 18.07.2011 ed in data 14.02.2012 precedentemente al ruolo.
Si costituivano parti convenute per resistere alla domanda, rilevare la mancata conoscenza del credito in data precedente alla costituzione del fondo e la circostanza che il credito era contestato, e concludevano chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) Preliminarmente, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella da cui deriva l'azione revocatoria de qua, essendo evidente che il Giudice Tributorio deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa. 2)
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta , Parte_2
per i motivi rappresentati in narrativa;
3) Dichiarare ed accertare l'infondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2091 c.c. nei confronti della Società Controparte_2
quale Agente della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria;
4) Per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU al fine di accertare l'erroneità dei conteggi e le duplicazioni di addebiti che hanno determinato il credito vantato da nei confronti di CP_2 Parte_1
ed in relazione al quale viene proposta l'azione de qua. Con vittoria di spese e
[...] competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Con pronuncia impugnata il giudice di prime cure, rigettata la richiesta di sospensione e le eccezioni preliminari sollevate, riteneva sussistere tutti i presupposti per l'azione revocatoria ed, in accoglimento della domanda, così statuiva: “dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei
3 confronti della dell'atto di costituzione di fondo CP_2 Controparte_2
patrimoniale stipulato a ministero Notaio dott. in data 31.05.2012, rep. n. Persona_1
9426 e racc. n. 6295, trascritto il 26.06.2012 ai n. 11393/9502 presso l'Agenzia del Territorio
- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria, con cui e Parte_1
conferivano nel suddetto fondo patrimoniale i seguenti beni immobili: Parte_2
a) di proprietà di ciascun coniuge per quote uguali e indivise:
- Comune di Palizzi, località Citrà, Catasto Terreni: foglio 60, particella 152, di Ha.0.09.50
R.D. e 9.81 R.A.4,91;
b) di proprietà esclusiva del coniuge Parte_1
- Comune di Palizzi, località Sant'Elia, Via Cabina, Tenuta Baronale Jò – S.Elia: Catasto
Fabbricati: foglio 55, particella 58, subalterni 4 (via Cabina- PT-1-S1 Categoria D/10 –
Rendita euro 6.358,00), 5 (Via Cabina – PT – unità Collabente), 3 (via Cabina PT bene Comune non censibile);
2. ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 21.424,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Avverso l'indicata pronuncia proponevano gravame le parti convenute in primo grado eccependone l'erroneità con più motivi di impugnazione, in specie:
a) per avere il giudice di primo grado ritenuto sussistere un litisconsorzio necessario tra i coniugi, anche con riferimento al coniuge non debitore, respingendo l'eccezione della Pt_2 secondo cui ella, siccome coniuge non debitore in regime di separazione dei beni, non sarebbe legittimata passiva nel presente giudizio avente ad oggetto la revocatoria di fondo patrimoniale;
b) per aver rigettato la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo pendente altro procedimento innanzi alla magistratura tributaria;
c) per non essere stata ammessa CTU o ulteriori mezzi istruttori;
d) per non aver dichiarato l'infondatezza della domanda per insussistenza del credito vantato da , non avendo l'appellante ricevuto le notifiche di gran parte delle cartelle e non CP_2 avendo la società di riscossione titolo per agire senza notifica di cartelle ed avvisi di accertamento per crediti relativi agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e
2011;
e) per aver erroneamente accertato l'esistenza dell'eventus damni, di fatto inesistente;
4 f) per non aver dichiarato l'inesistenza dell'elemento soggettivo, attesa la mancata conoscenza delle cartelle e delle posizioni vantate.
Censuravano, quindi, la pronuncia di primo grado per: “1) Illogicità, incoerenza e contraddittorietà dell'iter decisionale - vizio di motivazione riguardo alle decisioni sulle eccezioni preliminari” con riferimento ai punti a) e b); 2) “Difetto di motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori”, con riferimento alla richiesta di CTU; 3) “Illogicità
e difetto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza del credito vantato da – CP_2 difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione non essendo titolare dei crediti vantati nella domanda revocatoria”; 4) erroneità della decisione impugnata laddove sono stati ritenuti sussistenti i requisiti dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto in capo al debitore.
Previa proposizione di istanza di sospensione, gli appellanti instavano, quindi, per la riforma della pronuncia appellata e chiedevano alla Corte di voler: “Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta , per i motivi rappresentati in Parte_2 narrativa;
Dichiarare ed accertare l'infondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2091 c.c. nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore;
Per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU al fine di accertare l'erroneità dei conteggi e le duplicazioni di addebiti che hanno determinato il credito vantato da nei CP_2 confronti di ed in relazione al quale viene proposta l'azione de qua, Parte_1 nonché verificare la diminuzione della pretesa avversaria a seguito dell'adesione dell'appellante alla procedura di definizione agevolata delle pendenze fiscali e tributarie, come detto in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Parte appellata veniva convenuta per l'udienza del 10.03.2020.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24 settembre 2020, pronunciandosi sulle istanze delle parti appellanti, il Collegio, in diversa composizione, rigettava quanto richiesto precisando a supporto di ritenere: - “non meritevole di accoglimento l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non essendo questa dotata di esecutività in ragione della sua natura costitutiva e non di condanna”; - “non ravvisabile prima facie, ad una delibazione sommaria, l'erroneità evidente della pronuncia impugnata e non essendo ravvisabile conseguentemente il fumus boni juris”; - “non meritevole di accoglimento l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la querela di falso nonché della definizione dei procedimenti tributari relativi
a cartelle esattoriali riguardanti somme costituenti il credito in questione, in ragione della
5 mancanza di pregiudizialità del giudizio di querela di falso e dei procedimenti tributari rispetto alla presente controversia”; - “non necessario disporsi la ctu sollecitata dall'appellante”.
Si costituiva parte appellata con atto depositato il 27.11.2020 per resistere al gravame e chiederne il rigetto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellata in quanto dedotta per la prima volta in appello, Controparte_1
l'infondatezza di tutte le avversarie eccezioni, domande e difese.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile in quanto manifestamente infondato, ovvero infondato e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese. Si chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in quanto non ricorrono i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. stante la preclusione dell'art. 395 c.p.c.”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, con decreto del 24.09.2023 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito.
Per l'udienza del 01.07.2024 le parti appellanti depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. come spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019,
13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024).
6 La Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'appello deve contenere gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, individuando i punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, indicando il contenuto e la portata delle relative censure e la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, precisando che il dettato normativo non deve essere inteso in modo formalistico, per cui è sufficiente allegare le ragioni specifiche per le quali il giudice avrebbe violato o erroneamente applicato i principi di legge indicati anche per contenuto.
Detti elementi sono individuabili nell'atto in esame, in cui sono indicate le parti della pronuncia appellate e sono descritti gli argomenti diretti a dimostrare l'erroneità della pronuncia gravata, ponendo questo giudicante in condizione di comprendere il tenore delle censure proposte nonché la domanda formulata, per cui l'eccezione appare infondata.
Nel merito l'appello è infondato e viene rigettato, con conferma della pronuncia impugnata.
In particolare, per quanto attiene le eccezioni preliminari proposte dagli appellanti, si osserva che il motivo di gravame relativo al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.c. è rimasto assorbito dal rigetto della analoga istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio intervenuto con ordinanza di questa Corte prima richiamata.
Al riguardo, la richiesta non è stata riproposta in precisazione delle conclusioni e non è stata invocata la revoca dell'ordinanza indicata né si è argomentato sulla sua eventuale erroneità.
Inoltre, l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria e la circostanza che la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, attesa la funzione cautelare di quest'ultima volta a preservare la garanzia patrimoniale del debitore in vista di un'eventuale esecuzione forzata, costituisce ius receptum cui anche questo giudice aderisce.
Si precisa, inoltre, che le parti appellanti non hanno dato atto dell'attualità della pendenza del contenzioso dinanzi al giudice tributario o dell'esito della definizione, e quindi al perdurare dell'interesse all'istanza.
Infondate sono, altresì, le eccezioni attinenti alla carenza di legittimità delle rispettive parti, ed già , come sollevata dagli appellanti e Pt_2 Controparte_4 CP_2 la censura in merito alla mancata ammissione di CTU.
In specie, è infondato l'appello proposto avverso la parte della pronuncia di primo grado in cui
è stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , coniuge Parte_2 non debitore ed in regime di separazione dei beni, proposto sull'assunto che ella, non essendo
7 titolare del debito ed in regime di separazione dei beni, non debba rispondere con il proprio patrimonio dei debiti contratti dal coniuge.
Sul punto la sentenza di primo grado merita piena conferma poiché è stato mutuato l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, precisandosi che << si osserva che, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (in terminis, Cass.,
Sez. III, 03/08/2017, n. 19330). Detto principio si pone sulla scia del consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare in più occasioni che “la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 cod. civ., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio” (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2012, n.
1242; nello stesso senso, si vedano anche: Cass., Sez. III, 18/10/2011, n. 21494 e Cass., Sez. I,
13/07/2006, n. 15917). Per le anzidette ragioni, ben illustrate dalla S.C., resta pertanto del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano, anche il tipo di regime patrimoniale scelto dai coniugi>>.
Ad ulteriore dimostrazione, si rileva che l'orientamento indicato è consolidato, recepito da questa Corte e ribadito anche in pronuncia Cassazione 24/03/2023 n. 8447, secondo cui la legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca di un fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi stante la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito e sussistendo, anche rispetto al coniuge non proprietario, un interesse alla partecipazione al giudizio, in quanto lo stesso è comunque beneficiario dei frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (parimenti cfr. Cass. n. 5768/2022 e Cass.
8 n. 1242/2012). La citata ordinanza 8447 del 2023 richiama e riporta anche la pronuncia Cass.
n. 19330/2017 già recepita dal giudice di prime cure, confermando quanto ivi statuito.
Analogamente, a mero titolo esemplificativo, in ordinanza 23/04/2025 n. 10672 la Suprema
Corte ha affermato che “è nitido l'insegnamento di Cass. sez. 3, ord. 5768/2022, per cui la legittimazione passiva comunque sussiste, essendo tale coniuge beneficiario dei relativi frutti;
conforme è stata Cass. sez. 3, ord. 8447/2023 (e cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 19319/2023)”.
Poiché l'obiettivo dell'azione revocatoria è rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto con cui i beni sono stati sottratti alla sua garanzia patrimoniale, quindi il fondo nella sua interezza, consentendo al creditore di aggredire esecutivamente i beni che vi sono stati conferiti come se il vincolo non fosse mai stato apposto, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, ed incidendo il giudizio su tutti i beneficiari del fondo, il fondamento di detta legittimazione passiva necessaria risiede nella natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale con un diritto di godimento a favore dell'altro coniuge non proprietario, e nella conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito.
Il fondo patrimoniale, inoltre, è un istituto che trascende gli aspetti meramente proprietari per coinvolgere gli interessi di entrambi i coniugi, anche in regime di separazione dei beni, come indicato anche dalla Cassazione n. 5768/2022.
Sussiste, pertanto, il litisconsorzio necessario di entrambi i coniugi della nonostante uno dei beni appartenga solo all'altro ed il credito vantato sia solo verso il diverso coniuge.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione e del relativo motivo di appello.
Viene disatteso anche il motivo di impugnazione attinente all'eccepito “Difetto di motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori”, con riferimento alla richiesta di CTU, come da istanza riproposta anche nel presente grado.
In appello si rileva l'importanza della CTU al fine di verificare “la dovutezza delle somme a garanzia delle quali la Ex AL (oggi ) ha agito in Controparte_5 revocazione”.
In relazione all'istanza il giudice di primo grado ha rilevato come nel giudizio di revocazione in esame non doveva procedersi all'accertamento del credito, anche chiarendo che quanto di diverso deciso in sentenza “comporta l'assorbimento (per irrilevanza / superfluità) delle istanze istruttorie insistite dalle parti convenute in sede di precisazione delle conclusioni senza diverse od ulteriori argomentazioni difensive, il cui rigetto deve dunque essere confermato. Di conseguenza dev'essere rigettata la reiterata istanza con cui la parte convenuta ha chiesto
9 disporsi C.T.U. diretta ad accertare l'erroneità dei conteggi e le duplicazioni di addebiti operate da ”. CP_2
Si precisa che l'istanza è stata riproposta nel presente grado ed è stata rigettata con ordinanza indicata depositata il 29.09.2020, nonché con ordinanza datata 12.07.2024, con la quale si è ulteriormente così provveduto “rigetta la richiesta di ammissione di CTU confermando quanto disposto in ordinanza del 29.09.2020”, e in memoria conclusionale non si è ulteriormente dedotto nè è stata richiesta la revoca di quanto disposto.
Non si ravvedono, altresì, motivi per diverse determinazioni considerato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente anche un credito eventuale, litigioso o sottoposto a condizione, per cui l'accertamento del credito nel giudizio revocatorio è meramente incidentale, essendo sufficiente l'allegazione di una mera ragione di credito ovvero di una semplice aspettativa creditizia, così da potersi ammettere l'azione anche con riferimento ai crediti controversi.
La CTU, inoltre, non può essere utilizzata per indagini esplorative o per supplire alla deficienza delle allegazioni di parte sull'eventuale inesistenza del credito ed in sentenza impugnata si è precisato che detta attività era anche “preclusa dalla mancata produzione, da parte dei convenuti, dell'intera documentazione – intimazione di pagamento e cartelle ad essa sottese – dai quali si evincerebbero gli errori contabili denunziati dalla parte convenuta”.
La questione viene, comunque, esaminata anche unitamente al merito, attenendo alla natura dell'azione di revocatoria del fondo patrimoniale, come indicato in sentenza appellata.
Una pari valutazione unitaria deve essere disposta in relazione alla ulteriore eccezione sollevata dagli appellanti in merito al difetto di legittimazione attiva all'azione revocatoria dell'agente della riscossione per non essere titolare dei crediti vantati nella domanda revocatoria.
In relazione a ciò si rigetta l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata da parte appellata poiché quanto rilevato riguarda una mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato, essendo stato dedotto anche in primo grado sia il difetto di titolarità sostanziale del rapporto e di potere ad agire di per essere il credito asseritamente “sorto anni dopo la costituzione CP_2 dell'impugnato fondo patrimoniale, essendo state, le relative notifiche, effettuate successivamente al 31/05/2012, data di costituzione del fondo patrimoniale” sia che Pt_1 non aveva “alcun debito con all'atto della costituzione del fondo, effettuata CP_2 nell'immediatezza dell'acquisto all'asta dei beni che lo compongono, né controparte è stata in
10 grado di provare il contrario”, con specifica censura della pronuncia sul punto come da capo
4) e capo III dell'atto di impugnazione.
La disamina della questione investe anche la produzione successivamente intervenuta nel corso del presente giudizio.
Ebbene, deve premettersi la piena condivisione, poiché conforme a pacifico principio di diritto, della parte della sentenza di primo grado punto 2.2 in cui si è indicato che “per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili” e “La actio pauliana, poi, è legittimamente esercitabile anche a tutela del credito litigioso o contestato, essendo sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente. Del resto, anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. S.U. n. 9440/2004 e Cass. n. 5246/2006)”, da cui deriva a generale conferma dell'ammissibilità dell'azione.
Ne consegue, come già indicato, che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, in tal caso dovendosi verificare unicamente la sussistenza di una mera ragione o aspettativa di credito, anche se contestata, non essendo necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi e di una specifica quantificazione del credito poiché l'azione in esame non mira alla condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro, ma a dichiarare l'inefficacia di un atto che può comportare un pregiudizio alle ragioni creditorie, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore.
È, pertanto, ammissibile l'azione ex art. 2901 c.c. anche sulla base della presenza di un credito eventuale, inteso come credito litigioso o sub iudice, oggetto di contestazione in separato giudizio, poiché anche tale credito abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (in tal senso anche Cass. n. 15275/2023).
Nel caso in esame, la sussistenza di una “ragione o aspettativa di credito” è dimostrata dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti.
11 In primis, in atti di causa si indica la pendenza di un giudizio in primo grado (R.g.n. 5099/2016
Sez. 6) e successivamente in appello RGA 857.2019 dinanzi la Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria, con sospensione del procedimento al 2019, se pur producendo le parti appellanti unicamente un ricorso introduttivo dal quale emerge trattasi di ricorso
“avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2016 90062499 46/000, notificata all'indirizzo del ricorrente in data 21.06.2016 dalla AL Sud S.p.A. di Reggio Calabria, per esigere il pagamento della riscossione di un credito di €. 1.538.982,79”, e non la pronuncia di primo grado o l'atto di appello al fine di comprenderne il contenuto. Non risulta, inoltre, che il giudizio di appello proposto dallo , pendente contro l' , sia Pt_1 Controparte_4 stato definito.
In primo grado era stato, comunque, prodotto estratto di ruolo comprendente: - ruolo anno 2011
NR. 0000299 cartella n. 09420110018853666 000 notificata il 18.07.2011 relativa a tribuni dovuti per gli anni 2004, 2005 e 2006 per € 57,660,56; ruolo anno 2012 nr. 0000032 cartella
09420120004042486 000, notifica del 14.02.2012, relativa a tributi anni 2004, 2005 e 2006 per
€ 52.662,59; anno 2012 NR. 0550137 cartella 09420120018059917 000 notificata il 31.07.2012
e relativa a tributi 2008; ruolo anno 2013 NR. 0250213 cartella 09420130030630058 000 notificata il 27.02.2014 relativa a tributi 2010, per € 3.083,15; anno 2013 NR 0550012 cartella
09420130007307375 000 notificata nel 2013 relativa a tributo 2009 per € 10.014,32; anno 2013
NR. 0250192 cartella 09420130021655962 000 notificata il 25.11.2013 relativa a tributi anno
2009 per € 24.736,62; anno 2014 NR 0250399 cartella 094201400311799821, notificata il
2015, di € 1.858,77 e relativa a tributi 2011; anno 2014 NR 0000454 cartella
09420140026462025 notificata nel 2015 relativa a tributi 2011 per € 34.781,48; ruolo 2015 nr.
NR. 0803021, avviso di accertamento esecutivo per anno 2009 per € 648.576,94 notificato il
2014; ruolo per accertamento esecutivo notificato il 2014 relativo ad anno 2008 per €
556.878,79; ruolo per accertamento esecutivo notificato il 2015 relativo ad anno 2010 per €
107.655,03; cartella 09420110018853666000 notificata il 2011 per somme dovute nel 2004,
2005 e 2006 per € 42.607,12; cartella notificata il 2011 09420110028927182000 per somme dovute nel 2005 e 2006; cartella notificata il 14.02.2012 per somme dovute negli anni 2004,
2005 e 2006, n. 09420120004042486000, per € 43.663,42; cartella del 2013 n.
09420130007307375000 relativa anni 2009 per € 8.451,56; cartelle per tributi sospesi. Il tutto per un totale indicato in € 1.502.778,19.
In relazione a due di dette posizioni, vi è produzione nel 2024 di sentenza n. 275/2023 pubbl. il
06/05/2023 RG n. 1241/2019, di cui non risulta in passaggio in giudicato, con la quale si è
12 accertata la falsità delle sottoscrizioni riportate nei soli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento n. 09420120004042486000 e n. 09420120006124676000.
In primo grado, come indicato in sentenza, è stata prodotta adesione del 19.04.2017 alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, c.d.
“Rottamazione cartelle” per un debito di € 45.799,38 e nel 2024 vi è produzione di richiesta di ulteriore richiesta di definizione agevolata del 21.06.2023 per 19 posizioni relative a complessive € 45.780,92, di cui è indicato residuare il credito non definito di € 32.256,21.
Non vi è prova, quindi, che non esista posizione creditoria, anzi complessivamente deve dedursi la pendenza di posizioni debitorie del dott. . Pt_1
Ne deriva l'esistenza di una legittima aspettativa di credito tale da giustificare l'azione revocatoria.
In merito, si rigetta l'appello anche nella parte in cui si è contestato che alla data della costituzione del fondo patrimoniale, 31.05.2012, non sussistessero i crediti in capo ad CP_2 per cui si è agito, precisandosi che detti debiti sorgevano in capo all'ente titolare e confermandosi la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che <la "anteriorità" del credito rispetto all'atto dispositivo "pregiudizievole" deve essere sempre riscontrata riferendosi al suo "momento genetico", anziché al giorno della relativa "esteriorizzazione" od addirittura
a quella del suo accertamento in giudizio, e, quindi, nel caso dei crediti di natura tributaria o comunque derivante da violazioni fiscali, occorre avere riguardo non al tempo della notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'iscrizione a ruolo del debito, bensì al periodo d'imposta cui sia iscritto il credito>> per cui <il credito è sorto anteriormente all'atto impugnato (rogito in data 31.05.2012), come risulta dagli estratti di ruolo in atti, da cui si evince che il credito tributario risale ai periodi di imposta 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010,
2011>>, avendo fatto buon uso di principi di diritto che sono condivisi dalla giurisprudenza, anche indicata, e da questa Corte, atteso che costituisce principio generale che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile e trattandosi di debiti riferiti a tributi e somme non versate negli anni precedenti alla costituzione del fondo.
Il credito tributario si determina, infatti, con riferimento agli anni di imposta e non del successivo accertamento, per cui un atto dispositivo compiuto dopo la chiusura di un periodo d'imposta per il quale sussiste un debito tributario, ma prima della notifica del relativo atto impositivo, è da considerarsi posteriore al sorgere della posizione debitoria.
13 Nell'ipotesi in esame i debiti erano dovuti con riferimento agli anni di maturazione e percezione dei redditi per i quali e sui quali erano state calcolate le imposte poi oggetto di accertamenti fiscali.
In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto che “Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione” ( Cass. 09/04/2019, n. 9798), ed ancora che “Ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta”, come statuito da Cass Sez. 3 Ordinanza n. 30737 del 26/11/2019, in cui si è precisato anche che l'anno di insorgenza del credito rileva anche in considerazione della circostanza secondo cui l'azione revocatoria può essere fondata anche su una aspettativa di credito, perciò non essendo determinante il momento della liquidità ed esigibilità con notifica di relativa cartella.
La sentenza di primo grado merita, quindi, conferma anche in merito.
L'appello è, inoltre, infondato nella parte in cui si eccepisce la mancanza di titolarità del credito in capo ad che, invece, era legittimata a esperire l'azione revocatoria ordinaria anche CP_2 prima della notifica delle cartelle di pagamento e dell'iscrizione a ruolo dei crediti poiché la legittimazione si fonda sulla mera esistenza di una "ragione di credito", che sorge prima degli atti formali della riscossione, come prima indicato.
L'azione revocatoria può, infatti, considerarsi a tutela del credito, ed il potere di agire deriva dalla specifica previsione normativa, ovvero dall' art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, della Legge n. 311/2004 secondo cui l'agente può
"promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", come confermato anche dalla Cassazione in diverse pronunce, tra cui la citata sentenza n. 30737 del 2019, con la quale si è chiarito che il legislatore ha adottato numerosi interventi volti ad accentuare la natura pubblicistica del sistema di riscossione ed a riconoscere e rafforzare il profilo unitario dell'amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente.
In senso conforme, tra le altre, da ultimo si è espressa la Cassazione con Ord. Sez. 3 Num.
10548 Anno 2025, in cui si è affermato che “Il riconoscimento, normativamente previsto dal
14 primo comma dell'art. 49, della possibilità da parte del concessionario della riscossione di avvalersi dell'azione revocatoria si muove nella direzione sopra indicata, in quanto con tale strumento il legislatore ha chiaramente inteso rafforzare innanzitutto i poteri dell'agente della riscossione ai fini del contrasto al fenomeno della evasione da riscossione, considerato che
l'effetto rilevante derivante da tale azione, se accolta, è proprio quello di consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti e, dunque, di consentire il recupero, totale o parziale, del credito tributario iscritto a ruolo”.
Se pur l' o l'ente specifico sia il titolare del credito nella fase di Controparte_4 accertamento, la legge conferisce, quindi, all'agente della riscossione una legittimazione autonoma a esperire le azioni conservative, inclusa la revocatoria, proprio in virtù del suo ruolo nel procedimento di riscossione.
L'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento sono, pertanto, atti che attengono alla successiva fase di riscossione esecutiva e non costituiscono il momento genetico del diritto di credito da tutelare, che, per come già esposto risale all'anno in cui il tributo era dovuto.
Quanto indicato rileva anche ai fini del rigetto delle eccezioni di mancanza di “eventus damni” in relazione alla stessa , fondata sull'erroneo assunto della mancanza di titolarità prima CP_2 indicata, e di asserita mancanza di conoscenza in capo allo dell'esistenza di debiti in Pt_1 favore di , dovendosi, invece, gli elementi detti considerarsi in rapporto alla posizione CP_2 in essere in capo agli enti titolari e non ad . CP_2
Per quanto attiene l'eventus damni ha adempiuto agli oneri posti a suo carico, dovendo CP_2 limitarsi ad indicare l'atto dispositivo che in sè ha determinato una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, in quanto nella costituzione del fondo patrimoniale, tale prova è in re ipsa, trattandosi di atto che sottrae i beni conferiti all'azione esecutiva dei creditori.
Per integrare l''eventus damni, è, infatti, sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile, quale atto idoneo a rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, elemento evidente dagli atti di causa.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure lo ha collegato alla natura dell'atto posto in essere, precisando che la costituzione del fondo patrimoniale “ha comportato un evidente nocumento per la garanzia patrimoniale, ai sensi dell'art. 2740 c.c., non essendo dubitabile la maggior difficoltà di esazione coattiva conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale sui beni immobili in esso fatti confluire”, ed anche detta statuizione non merita riforma.
15 Era, invece, onere del debitore che voleva sottrarsi agli effetti di tale azione, e non della parte convenuta come erroneamente asserito in appello, dimostrare che il patrimonio residuo aveva consistenza tale da poter soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
In conformità, la Suprema Corte ha più volte confermato che incombe sul convenuto, il quale eccepisca la mancanza dell'eventus damni, di provare l'insussistenza del rischio e concretamente dimostrare che nonostante l'atto oggetto di revocatoria il patrimonio residuo ha valore e caratteristiche tali da assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà (ex multis cfr. Cass. n. 16221/19).
La costituzione del fondo patrimoniale, vincolando un bene e sottraendolo alla libera disponibilità, infatti, rappresenta per sua natura una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore con conseguente limitazione della garanzia patrimoniale, anche non essendo stata fornita prova che all'esito della costituzione del fondo fossero residuati nel patrimonio altri beni aggredibili, idonei a soddisfare le aspettative creditorie.
Infine, in relazione alla accertata mancata regolare notifica regolare delle due cartelle prima indicate e della successiva notifica delle cartelle per i debiti ulteriori, nonché della eccepita titolarità del credito in capo ad , lamentano gli appellanti la inesistenza della “scientia CP_2 damni”.
La censura viene rigettata poichè, come prima indicato, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è successivo e non anteriore al sorgere del credito, a differenza di quanto eccepito dai convenuti.
La conoscenza, inoltre, riguarda non la posizione contro ma della posizione tutta. CP_2
Come pacifico, al fine di integrare la “scienza damni” è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Integrando, infatti, il fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito, occorre la semplice conoscenza in capo al debitore del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.
Essa può essere provata per presunzioni, rilevando la qualità di soggetto tenuto alle dichiarazioni fiscali ed al pagamento dei relativi oneri.
Considerato, pertanto, che l'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si realizza il presupposto d'imposta, ovvero al termine del relativo periodo di imposta, ed attesa l'entità del credito portato dal ruolo, la consapevolezza dell'esistenza del debito deve riguardare il momento
16 del mancato adempimento degli oneri fiscali e delle relative scadenze, e può ragionevolmente presumersi che lo non poteva non essere a conoscenza della tenutezza al versamento Pt_1 delle imposte dovute e, quindi, dei debiti tributari accumulati nel tempo, per cui è presumibile che fosse a conoscenza del danno anche potenziale creato con la costituzione del fondo patrimoniale.
La conoscibilità o conoscenza del debito erariale può, inoltre, essere presunta dal fatto stesso di non aver adempiuto alle proprie obbligazioni tributarie, riconosciute anche corrette nella parte in cui ha aderito alle rottamazioni.
A ciò si aggiunge che l'atto notarile non si ravvedono specifiche ragioni per la costituzione del fondo, oltre la destinazione propria a far fronte ai bisogni della famiglia, e che nel fondo sono confluiti un bene in essere dal 2007 in proprietà comune dei coniugi (fondo rustico di natura vigneto circa di 950 mq catastali) ed un immobile di proprietà esclusiva dello (“Piena Pt_1 intera proprietà' di un fabbricato destinato ad attività agricole, a doppia elevazione oltre seminterrato con annessa corte di pertinenza esclusiva sulla quale insiste un antico fabbricato rurale” con superfice indicata in 2.600 mq) acquistato nel 2011, mancando la prova di ulteriori proprietà.
In tal senso alcun pregio decisivo può avere la sentenza penale in atti degli appellanti, sia perché atto successivo alla costituzione del fondo sia perché trattasi di valutazione di responsabilità penale che esula dal presente giudizio.
Per i motivi suindicati, l'appello viene integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Atteso il rigetto dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta e considerato l'ammontare dello stesso credito indicato come vantato in domanda introduttiva di primo grado, pari ad € 1.502.778,19, indi allo scaglione di riferimento compreso tra Euro 1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00, nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'attività posta in essere, pari a complessive € 17.002,00 - di cui
€ 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157.00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di
17 trattazione ed € 6.167,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Locri n. 627/2019 pubblicata il 27/05/2019, Repert. n. 698/2019 del 29/05/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro € 17.002,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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