Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 1969
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inutilizzabilità del verbale di accertamento tecnico per violazione degli artt. 364 c.p.p. e 87 d.P.R. 309/90

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorso non si è confrontato con la decisione della Corte d'appello che aveva revocato la dichiarazione di inutilizzabilità del primo verbale e con l'accordo delle parti per l'acquisizione del medesimo. Inoltre, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la nullità dell'atto di campionatura non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto.

  • Inammissibile
    Affermazione di responsabilità penale basata su lettura errata delle risultanze dibattimentali e congetture

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che i giudici di merito hanno fornito una motivazione non contraddittoria né illogica, ritenendo implausibile la versione del ricorrente sull'ignoranza dell'occultamento delle sostanze stupefacenti.

  • Inammissibile
    Esclusione della fattispecie attenuata di lieve entità senza adeguata valutazione degli elementi

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione delle circostanze di merito. Ha ribadito che il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale, deducibile da una valutazione complessiva degli elementi, e che, pur potendo la diversità di sostanze essere compatibile, la Corte d'appello ha correttamente escluso la lieve entità in ragione dei quantitativi, della disponibilità di diverse sostanze, delle modalità di occultamento e dell'inserimento in circuiti di spaccio di rilievo trans-regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 1969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1969
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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