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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/07/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Salvatore Regasto Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel. nel procedimento n. 33/2025 R.P.U. promosso da: in persona del suo rappr. legale p.t., con sede Parte_1 legale in S. Anastasia (NA) alla Pomigliano n.2., c.f./ p. iva rapp.ta e P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabio Caiazzo (c.f. ) e dall'avv. Nicola Di C.F._1
Palma (c.f. ), in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce C.F._2 al presente atto ed elett.te dom.ta presso il loro studio in S. Anastasia - Napoli, alla Via
Pomigliano n. 2 – , con l'espressa dichiarazione di Controparte_1 voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti indirizzi pec e Email_1 Email_2
Creditore nei confronti di:
Parte_2
Debitore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20 giugno 2025 la società ha Parte_1 adito il Tribunale in intestazione per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della o, in caso di mancata Parte_2 sussistenza dei requisiti (soggettivi o oggettivi), l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di quest'ultima.
All'udienza del 15 luglio 2025 davanti al giudice delegato è comparso il solo ricorrente, il quale si è riportato al proprio atto introduttivo ed alle conclusioni rassegnate;
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 Ciò posto, il collegio, esaminati gli atti e viste le risultanze delle informative acquisite, verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (avvenuta a mezzo pec inoltrata tempestivamente dalla cancelleria, in data 20.06.2025) e sentito il
Giudice Relatore in camera di consiglio;
preliminarmente dà atto che sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Si rileva, inoltre, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi.
In particolare, la risulta svolgere, tra l'altro, attività di Parte_2 registrazione sonora, produzione e distribuzione;
e, dalla documentazione depositata in atti da parte della Camera di Commercio si evince che la predetta ha avuto un attivo/passivo nel 2023 di euro 519.714, nel 2022 di euro 407.401, nel 2021 di euro
222.715, con superamento, quindi dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCI.
In merito all'ammontare dei debiti esigibili, esso supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI se si considera, oltre al credito vantato dal ricorrente - derivante da decreto ingiuntivo n. 865/2024, emesso dal Giudice di Pace di S. Anastasia, e dichiarato esecutivo in data 30.4.2025 per €. 8908,79, oltre interessi e spese -, la sussistenza di cartelle scadute e non pagate, per come comunicato dall' Controparte_2
per euro 39.120,00 e debiti verso l' per euro 5.546,00.
[...] CP_3
Il tribunale ritiene che ersi effettivamente in stato di Parte_2 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento del credito indicato nel ricorso, verbali negativi di pignoramento, cartelle scadute e non pagate, per come comunicato dall per euro 39.120,00; debiti verso Controparte_4
l per euro 5.546. CP_3
Considerato, pertanto, che appare ricorrere la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
CF ;
[...] P.IVA_2 nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv.to VINCENZINA MANFREDI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 3 di 5 stabilisce il giorno 7 OTTOBRE 2025 ORE 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ex dell'art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Sulla condanna alle spese, con richiesta di distrazione non luogo a provvedere, non essendo questa la sede preposta.
pag. 4 di 5 Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 5 di 5
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Salvatore Regasto Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel. nel procedimento n. 33/2025 R.P.U. promosso da: in persona del suo rappr. legale p.t., con sede Parte_1 legale in S. Anastasia (NA) alla Pomigliano n.2., c.f./ p. iva rapp.ta e P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabio Caiazzo (c.f. ) e dall'avv. Nicola Di C.F._1
Palma (c.f. ), in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce C.F._2 al presente atto ed elett.te dom.ta presso il loro studio in S. Anastasia - Napoli, alla Via
Pomigliano n. 2 – , con l'espressa dichiarazione di Controparte_1 voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti indirizzi pec e Email_1 Email_2
Creditore nei confronti di:
Parte_2
Debitore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20 giugno 2025 la società ha Parte_1 adito il Tribunale in intestazione per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della o, in caso di mancata Parte_2 sussistenza dei requisiti (soggettivi o oggettivi), l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di quest'ultima.
All'udienza del 15 luglio 2025 davanti al giudice delegato è comparso il solo ricorrente, il quale si è riportato al proprio atto introduttivo ed alle conclusioni rassegnate;
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 Ciò posto, il collegio, esaminati gli atti e viste le risultanze delle informative acquisite, verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (avvenuta a mezzo pec inoltrata tempestivamente dalla cancelleria, in data 20.06.2025) e sentito il
Giudice Relatore in camera di consiglio;
preliminarmente dà atto che sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Si rileva, inoltre, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi.
In particolare, la risulta svolgere, tra l'altro, attività di Parte_2 registrazione sonora, produzione e distribuzione;
e, dalla documentazione depositata in atti da parte della Camera di Commercio si evince che la predetta ha avuto un attivo/passivo nel 2023 di euro 519.714, nel 2022 di euro 407.401, nel 2021 di euro
222.715, con superamento, quindi dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCI.
In merito all'ammontare dei debiti esigibili, esso supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI se si considera, oltre al credito vantato dal ricorrente - derivante da decreto ingiuntivo n. 865/2024, emesso dal Giudice di Pace di S. Anastasia, e dichiarato esecutivo in data 30.4.2025 per €. 8908,79, oltre interessi e spese -, la sussistenza di cartelle scadute e non pagate, per come comunicato dall' Controparte_2
per euro 39.120,00 e debiti verso l' per euro 5.546,00.
[...] CP_3
Il tribunale ritiene che ersi effettivamente in stato di Parte_2 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento del credito indicato nel ricorso, verbali negativi di pignoramento, cartelle scadute e non pagate, per come comunicato dall per euro 39.120,00; debiti verso Controparte_4
l per euro 5.546. CP_3
Considerato, pertanto, che appare ricorrere la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
CF ;
[...] P.IVA_2 nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv.to VINCENZINA MANFREDI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 3 di 5 stabilisce il giorno 7 OTTOBRE 2025 ORE 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ex dell'art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Sulla condanna alle spese, con richiesta di distrazione non luogo a provvedere, non essendo questa la sede preposta.
pag. 4 di 5 Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
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