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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente rel Dott. Lucia Minutella Giudice Dott. Isabella Messina Giudice Ha pronunciato il seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 194/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. VILLANI CECILIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 43 10138 CP_1 C.F._2
TORINO presso lo studio degli avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: (in Torino, il 07.08.2018), e (in Pinerolo, il 13.06.2023), CP_2 Per_1
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e resistente: come da note scritte congiunte depositate in date 10/10/2025 Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 02/01/2025 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento;
con vittoria di spese. Con memoria depositata il 02/01/2025 si è costituita , la quale ha contestato la CP_1 ricostruzione in fatto di parte ricorrente;
nel merito, ha condiviso la domanda di affidamento condiviso e collocazione prevalente presso di sé, invero, ha domandato di disporsi un calendario di visite dettagliato, un assegno di contribuzione per il mantenimento dei figli superiore al quantum offerto dal padre, oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese. All'udienza del 09/4/2025 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori;
all'esito il Giudice relatore ha illustrato loro la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione e stante la disponibilità manifestata da entrambi, il giudice ha fissato nuova udienza. All'udienza dell'8/10/2025 i procuratori delle parti hanno riferito che le parti hanno raggiunto un accordo, in sede di mediazione;
il Giudice ha assegnato loro un termine per il deposito delle condizioni congiunte riservandosi all'esito di riferire al Collegio per la decisione. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che riguardano loro in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Sul punto, appena il caso di precisare che l'accordo non prende posizione esplicita in punto di affidamento e collocazione dei minori. Deve dunque disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, in conformità all'attuale situazione di fatto come riferita anche in udienza, considerato che, comunque, sul punto, le parti sono state sempre concordi, sin dall'istaurazione e, del resto, non sono emerse ragioni per derogare la regola generale dell'affidamento condiviso.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. AFFIDA i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: DISPONE che: Salvi diversi liberi accordi fra i genitori, gli stessi concordano la seguente disciplina per la permanenza dei figli presso ciascuno di Loro:
-A partire da sabato 08/11/2025 inizieranno i pernotti dei due figli minori presso il padre, dalle ore 10 del sabato alle ore 18 della;
i genitori concordano di proseguire nell'alternanza. Il Pt_2 padre, in questo periodo in cui il pernotto sarà di una sola volta a settimana, si reca a prelevarli presso la madre e quest'ultima li va a riprendere presso il padre. Nel momento in cui da marzo 2026 il padre potrà tenere presso di sé i figli dal venerdì indicativamente fra le ore 18 e le ore 19 sino alle ore 18 della domenica, quindi con due pernotti consecutivi, i genitori convengono che per una volta al mese sarà la mamma ad andare a riprendere i due bambini la domenica alle ore 18 presso il papà. - In caso di emergenze i genitori convengono di derogare alla disciplina sopra indicata per quanto concerne l'impegno di andare a prendere e riportare i bambini. Nella settimana in cui i bambini trascorrono il weekend con la madre, il padre potrà vederli durante un giorno infrasettimanale da concordarsi fra i genitori.
- Per le vacanze estive i genitori entro il 31 maggio di ogni anno concorderanno il periodo di vacanza estivo in cui ciascuno terrà con sé continuativamente i due figli e per il 2026 il predetto periodo sarà di una settimana da individuarsi nel periodo ricompreso fra il termine dell'anno scolastico ed il 31/08.
-Dall'estate 2027 i genitori concordano che ciascuno potrà tenere i figli per due settimane, anche non consecutive. Nel restante periodo estivo si osserveranno gli ordinari tempi di permanenza secondo l'alternanza.
- Natale / Capodanno: Festività natalizie 2025/2026: presso il padre dal 24/12 alle ore 10 sino al 25 alle ore 18 ora;
presso la mamma dal tardo pomeriggio del 25 (la stessa si recherà a prelevare i bambini presso il padre, e così per ogni anno in cui il giorno di Natale spetterà secondo l'alternanza al padre) sino a tutto il 26, dal 30/12 al 01/01, staranno dalla mamma, per gli altri giorni si seguirà il regime ordinario con le alternanze come concordate.
-Successivamente, ovvero dal 2027 il periodo dal 23/12 al 06/01 compresi verrà gestito per le giornate non festive e non prefestive secondo l'ordinarietà in allora maturata come convenuto fra i genitori e secondo una alternanza annuale, il giorno della Vigilia dalle ore 10 sino al Natale i bambini staranno con la mamma, mentre dal 31/12 al 02/01 presso il padre che andrà a prendere i bambini alle ore 10 del 31/12, mentre la mamma li andrà a riprendere alle ore 18 del 02/01 presso il padre, questo per tutti gli anni in cui il fine anno spetterà al padre, l'epifania con la madre, l'anno successivo l'alternanza si invertirà e così di seguito.
-Pasqua / Pasquetta: il periodo relativo verrà gestito a prescindere dall'alternanza dei fine settimana. Nel 2026 il giorno della vigilia di Pasqua e la Pasqua sino alle ore 18 i bambini rimarranno presso la madre ed il padre alle ore 18 del giorno di Pasqua potrà prelevarli per tenerli presso di sé sino alle ore 18 del martedì. Tutte le altre festività ed eventuali “ponti” verranno gestite secondo alternanza e tendenzialmente accorpate, ove possibile con i fine settimana.
- Compleanni dei bambini ad anni alterni presso ciascun genitore, con la facoltà di organizzare un momento di festa nella compresenza di entrambi i genitori.
-I genitori si impegnano a consentire reciprocamente l'autorizzazione per l'espatrio dei figli DISPONE che:
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei due figli minori e il padre verserà Per_1 CP_2 ogni mese l'importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta) che verserà entro il giorno 5 con bonifico bancario alla madre, importo che si rivaluterà annualmente secondo indice ISTAT.
Le spese straordinarie per i due figli minori saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50%, e disciplinate dal Protocollo del 15/03/2016 in materia in vigore avanti il Tribunale di Torino. DÀ ATTO che: L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/10/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente rel Dott. Lucia Minutella Giudice Dott. Isabella Messina Giudice Ha pronunciato il seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 194/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. VILLANI CECILIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 43 10138 CP_1 C.F._2
TORINO presso lo studio degli avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: (in Torino, il 07.08.2018), e (in Pinerolo, il 13.06.2023), CP_2 Per_1
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e resistente: come da note scritte congiunte depositate in date 10/10/2025 Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 02/01/2025 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento;
con vittoria di spese. Con memoria depositata il 02/01/2025 si è costituita , la quale ha contestato la CP_1 ricostruzione in fatto di parte ricorrente;
nel merito, ha condiviso la domanda di affidamento condiviso e collocazione prevalente presso di sé, invero, ha domandato di disporsi un calendario di visite dettagliato, un assegno di contribuzione per il mantenimento dei figli superiore al quantum offerto dal padre, oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese. All'udienza del 09/4/2025 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori;
all'esito il Giudice relatore ha illustrato loro la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione e stante la disponibilità manifestata da entrambi, il giudice ha fissato nuova udienza. All'udienza dell'8/10/2025 i procuratori delle parti hanno riferito che le parti hanno raggiunto un accordo, in sede di mediazione;
il Giudice ha assegnato loro un termine per il deposito delle condizioni congiunte riservandosi all'esito di riferire al Collegio per la decisione. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che riguardano loro in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Sul punto, appena il caso di precisare che l'accordo non prende posizione esplicita in punto di affidamento e collocazione dei minori. Deve dunque disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, in conformità all'attuale situazione di fatto come riferita anche in udienza, considerato che, comunque, sul punto, le parti sono state sempre concordi, sin dall'istaurazione e, del resto, non sono emerse ragioni per derogare la regola generale dell'affidamento condiviso.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. AFFIDA i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: DISPONE che: Salvi diversi liberi accordi fra i genitori, gli stessi concordano la seguente disciplina per la permanenza dei figli presso ciascuno di Loro:
-A partire da sabato 08/11/2025 inizieranno i pernotti dei due figli minori presso il padre, dalle ore 10 del sabato alle ore 18 della;
i genitori concordano di proseguire nell'alternanza. Il Pt_2 padre, in questo periodo in cui il pernotto sarà di una sola volta a settimana, si reca a prelevarli presso la madre e quest'ultima li va a riprendere presso il padre. Nel momento in cui da marzo 2026 il padre potrà tenere presso di sé i figli dal venerdì indicativamente fra le ore 18 e le ore 19 sino alle ore 18 della domenica, quindi con due pernotti consecutivi, i genitori convengono che per una volta al mese sarà la mamma ad andare a riprendere i due bambini la domenica alle ore 18 presso il papà. - In caso di emergenze i genitori convengono di derogare alla disciplina sopra indicata per quanto concerne l'impegno di andare a prendere e riportare i bambini. Nella settimana in cui i bambini trascorrono il weekend con la madre, il padre potrà vederli durante un giorno infrasettimanale da concordarsi fra i genitori.
- Per le vacanze estive i genitori entro il 31 maggio di ogni anno concorderanno il periodo di vacanza estivo in cui ciascuno terrà con sé continuativamente i due figli e per il 2026 il predetto periodo sarà di una settimana da individuarsi nel periodo ricompreso fra il termine dell'anno scolastico ed il 31/08.
-Dall'estate 2027 i genitori concordano che ciascuno potrà tenere i figli per due settimane, anche non consecutive. Nel restante periodo estivo si osserveranno gli ordinari tempi di permanenza secondo l'alternanza.
- Natale / Capodanno: Festività natalizie 2025/2026: presso il padre dal 24/12 alle ore 10 sino al 25 alle ore 18 ora;
presso la mamma dal tardo pomeriggio del 25 (la stessa si recherà a prelevare i bambini presso il padre, e così per ogni anno in cui il giorno di Natale spetterà secondo l'alternanza al padre) sino a tutto il 26, dal 30/12 al 01/01, staranno dalla mamma, per gli altri giorni si seguirà il regime ordinario con le alternanze come concordate.
-Successivamente, ovvero dal 2027 il periodo dal 23/12 al 06/01 compresi verrà gestito per le giornate non festive e non prefestive secondo l'ordinarietà in allora maturata come convenuto fra i genitori e secondo una alternanza annuale, il giorno della Vigilia dalle ore 10 sino al Natale i bambini staranno con la mamma, mentre dal 31/12 al 02/01 presso il padre che andrà a prendere i bambini alle ore 10 del 31/12, mentre la mamma li andrà a riprendere alle ore 18 del 02/01 presso il padre, questo per tutti gli anni in cui il fine anno spetterà al padre, l'epifania con la madre, l'anno successivo l'alternanza si invertirà e così di seguito.
-Pasqua / Pasquetta: il periodo relativo verrà gestito a prescindere dall'alternanza dei fine settimana. Nel 2026 il giorno della vigilia di Pasqua e la Pasqua sino alle ore 18 i bambini rimarranno presso la madre ed il padre alle ore 18 del giorno di Pasqua potrà prelevarli per tenerli presso di sé sino alle ore 18 del martedì. Tutte le altre festività ed eventuali “ponti” verranno gestite secondo alternanza e tendenzialmente accorpate, ove possibile con i fine settimana.
- Compleanni dei bambini ad anni alterni presso ciascun genitore, con la facoltà di organizzare un momento di festa nella compresenza di entrambi i genitori.
-I genitori si impegnano a consentire reciprocamente l'autorizzazione per l'espatrio dei figli DISPONE che:
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei due figli minori e il padre verserà Per_1 CP_2 ogni mese l'importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta) che verserà entro il giorno 5 con bonifico bancario alla madre, importo che si rivaluterà annualmente secondo indice ISTAT.
Le spese straordinarie per i due figli minori saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50%, e disciplinate dal Protocollo del 15/03/2016 in materia in vigore avanti il Tribunale di Torino. DÀ ATTO che: L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/10/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.