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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 162/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 162/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 06/05/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il proc. e dom. Avv. Lorenzo Colautti del Foro di Udine, giusta procura C.F._2
in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. con il proc. e dom. Avv. Marino Ferro del COroparte_1 P.IVA_1
Foro di Udine, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
E CONTRO
COroparte_2
(C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Marco Rossi del Foro di
[...] P.IVA_2
Verona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 992/2023, pubblicata il
07.11.2023, relativa al procedimento civile n. 3921/2022 RG, non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 10/05/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 30/04/2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, in riforma della sentenza impugnata;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa e nel presente atto il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 992/2023 emessa dal Tribunale di Udine
nel giudizio n 3921/2022 R.G, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale di Udine per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
a) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni domanda ex adverso rigettata e disattesa,
accertare e dichiarare, per violazione dell'art. 2358 c.c., la nullità totale delle complesse operazioni baciate, nello specifico sia dei due contratti di affidamento sia degli ordini e dei
CO contratti di acquisto delle 4.800 azioni , così come meglio citati in narrativa, e dei relativi atti, nessuno escluso, ad essi connessi e funzionali, antecedenti o successivi, e quindi dichiarare non dovuto l'importo di €. 230.632,51, salvo diversa maggiore o minore determinazione giudiziale.
b) Voglia, di conseguenza, la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste condannare la cessionaria iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00799960158 COroparte_4
ed all'Albo delle banche al n. 5361, capogruppo del RU BA , in COroparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.
156 (cap. 10121, pec. ), a restituire agli appellanti l'importo di Email_1
€. 145.998,59, salvo diversa minore o maggiore determinazione giudiziale (si produce sub. d)
l'ultimo estratto al 31.03.2024 ricevuto dopo la notifica della sentenza impugnata), e le ulteriori somme che verranno trattenute e/o indebitamente richieste dalla convenuta dal
30.09.2022 alla data odierna, e dichiarare quindi non dovuto il residuo debito al 30.09.22 di
€. 84.633,92, salvo diversa minore o maggiore determinazione giudiziale, con restituzione di tutte le somme, gli interessi passivi e le commissioni, nessuna escluso, e spese maturati dal
30.06.2017 al saldo effettivo ed indicati negli estratti conto della stessa (docc. 27/51), _2
oltre interessi di legge/contratto e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo effettivo e agli interessi di mora ex art. 1284 c.c., II coma, dalla domanda del reclamo e/o dalla diffida dello scrivente legale d.d. 03.12.20 (già doc. 19) al saldo effettivo.
c) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste accertare la illegittimità/inefficacia in ogni caso di tutti gli addebiti della sul conto corrente di cui al doc. 18 e successive COroparte_4
modifiche, per capitale, interessi, commissioni, spese ed imposte, con conseguente condanna alla restituzione del relativo importo.
d) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste accertare e dichiarare che, a seguito della nullità
totale delle complesse operazioni, gli attori nulla devono ad alcun titolo alla COroparte_2
anche eventualmente a seguito della compensazione.
[...] e) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste Tribunale di Udine ordinare alla COroparte_4
o a chi di competenza di provvedere alla cancellazione della segnalazione dei nominativi degli attori alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o al CRIF o altra società privata.
Con vittoria delle spese di competenza di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel motivo di impugnazione n. 4 del presente appello e, nello specifico, che venga ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanza:
1) “Vero che nel corso 2013 la nella persona del sig. ha COroparte_2 Parte_3
convocato il sig. presso la filiale di Palmanova, ove gli ha proposto la seguente Parte_1
operazione: apertura di un affidamento in conto corrente “per elasticità di cassa di importo pari a €.
100.000,00 con scadenza a revoca”, così come emerge dal doc. 7 che Le si rammostra, a condizione però che la stessa venisse utilizzata soltanto ed unicamente per l'acquisto di azioni ed obbligazioni della
CO
?”;
2) “Vero che il sig. ha dichiarato che si trattava di acquisto di titoli sicuri, che avrebbero Pt_3
garantito una rendita pari a circa il 5% annua e che l'operazione complessiva (finanziamento e
CO acquisto di titoli) serviva per “dare una mano” alla che poi li avrebbe riacquistate;
in cambio, la
CO
avrebbe trattato il sig. con “un occhio di riguardo” in caso di richiesta di Pt_1
finanziamenti?”;
3) Vero che il sig. ha accettato e che, come emerge dai docc. 5 e 6 che Le si rammostrano, Pt_1
CO in data 05.08.2013 ha quindi sottoscritto presso la , filiale d Palmanova, la scheda di adesione all'aumento di capitale del 2013 per complessivi €. 100.000,00 euro (doc. 5) e, contestualmente, il
CO preordine di pari importo (doc. 6) per l'acquisto di 800 azioni (€. 50.000,00) e obbligazioni sempre “BPV 2013/2018” per €. 50.000,00?”;
4) “Vero che, a distanza di 14 giorni, ovvero il 19.08.2013, la ha quindi concesso al COroparte_2
sig. l'affidamento “per elasticità di cassa di importo pari a €. 100.000,00” come anzitempo proposto, Pt_1
così come emerge dal doc. 7?”; 5) “Vero che l'operazione di acquisto delle azioni (€. 50.000,00) e delle obbligazioni (€. 50.0000.00) della è stata poi contabilizzata in data 02.09.2013, così come risulta COroparte_2
dall'estratto conto della d.d. 31.09.2013, doc. 8 che le si rammostra?”; CP_5
6) “Vero che in data 27.01.2014 la nella persona del sig. ha COroparte_2 Parte_3
convocato il sig. presso la filiale di Palmanova, ove gli hanno proposto la medesima Parte_1
operazione già eseguita nel corso del 2013: apertura di un affidamento in conto corrente “per elasticità di cassa” fino a 300.000,00, così come emerge dal doc. 9 che Le si rammostra, a condizione però che la stessa venisse utilizzata soltanto ed unicamente per l'acquisto di
CO azioni ed obbligazioni della ?”;
7) “Vero che, anche in tale occasione, il sig. ha dichiarato che si trattava di acquisto di titoli Pt_3
sicuri, che avrebbero garantito una rendita pari a circa il 5% annua e che l'operazione complessiva
CO (finanziamento e acquisto di titoli) serviva per “dare una mano” alla che poi li avrebbe
CO successivamente riacquistate;
in cambio, la avrebbe trattato il sig. con “un occhio di Pt_1
riguardo” in caso di richiesta di finanziamenti?”;
8) “Vero che il sig. ha accettato e che in data 27.01.2014 ha sottoscritto la domanda di Pt_1
CO acquisto di 3.200 azioni , compilando il relativo preordine per complessive 200.000,00 euro, così come emerge dai docc. 10 ed 11 che Le si rammostrano?”;
9) “Vero che l'operazione (€. 200.00,00) è stato poi contabilizzata in data 28.02.2014, come risulta dall'estratto conto corrente al 30.06.2014, (doc. 12 che Le si rammostra)?”;
10) “Vero che a distanza di qualche mese, ovvero il 24/09/2014, il sig. ha sottoscritto un Pt_1
CO ulteriore domanda di acquisto di n.
1.361 azioni , al valore di €. 62,5 (doc. 13 che Le si rammostra), ed il relativo preordine per complessivi €. 85.062,500 (doc. 14 che le si rammostra)?”;
11) “Vero che agli inizi del mese di gennaio del 2017, dopo che il sig. aveva cercato più volte Pt_1
CO di vendere, senza successo, le azioni e le obbligazioni , il sig. ha informato il sig. Pt_3
CO Per_
che sarebbe stato contattato da un dirigente della , tale dott. per risolvere la Pt_1
questione delle operazioni baciate?”; Per_ 12) “Vero che il dott. ha poi effettivamente chiamato telefonicamente il sig. , fissandogli Pt_1
un appuntamento presso la filiale della in Udine, Via Cavour?”; CP_5
13) “Vero che nella seconda metà del mese febbraio del 2017 il sig. ha incontrato presso la Pt_1
CO filiale di Udine due funzionari della , il dott. e la dott.ssa , che Tes_1 Testimone_2
gli hanno proposto di chiudere le due operazioni del 2013 e del 2014 versando, a saldo e stralcio,
l'importo di €.280.000,00, con uno sconto quindi circa di €. 100.000,00?”;
14) “Vero che gli stessi funzionati sopra citati hanno inviato il sig. a spedire un reclamo, visto Pt_1
che in tale mondo sarebbe stato più facile ottenere la riduzione dell'esposizione?”;
15) “Vero che sempre nel mese di febbraio del 2017 il sig. subito dopo il colloquio, ha Pt_3
quindi aiutato il sig. a redigere il contenuto della lettera di reclamo (già doc. 16 che le si Pt_1
rammostra) e quindi anche del reclamo (già doc. 53 che le si rammostra), spedito via mail in data
27.02.2017?”
Si indica come teste, su tutti i capitoli di prova precedentemente formulati, il sig. Parte_3
residente a [...]1 e/o presso Sanpaolo Private Banking Private, Via
Carducci 5, filiale di Udine.”
Per parte appellata COroparte_6
“ Nel merito: respingersi l'appello proposto dai signori e per sua Parte_1 Parte_2
inammissibilità o infondatezza, confermandosi integralmente la sentenza impugnata e, per tal verso,
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, conseguentemente, COroparte_4
respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti dagli odierni appellanti;
in subordine,
rigettare tutte le domande formulate nei confronti di in quando infondate per i motivi COroparte_4
esposti in narrativa;
in ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite del grado, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previste dalla Tariffa Forense. In via istruttoria: Respingersi le istanze istruttorie riproposte nel grado per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.. di data 19.05.2023 prodotta in primo grado nell'interesse dell'odierna appellata.”
Per parte appellata COroparte_7
“ In via preliminare
1) Dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
2) Dichiarare manifestamente infondato l'appello proposto per le ragioni esposte in comparsa;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda (anche istruttoria) degli appellanti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 992/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il 8/11/2023;
4) In subordine,
3.1) dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte in primo grado e/o il difetto di interesse ad agire e/o la cessazione della materia del contendere verso;
CP_8
3.2) Respingere tutte le domande avversarie perché infondate sia in fatto sia in diritto;
3.3) In subordine alla domanda di voler interpretare in modo comunitariamente orientato l'art. 2358
cc, disapplicare l'art. 2358 cc;
3.4) In ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2358 cc per contrarietà alla Direttiva 2012/30/UE;
3.5) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere la domanda di nullità avversaria, la nullità dovrà essere limitata all'importo corrispondente al valore delle azioni acquistate dagli attori.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Udine Parte_1 Parte_2 [...]
e , esponendo COroparte_4 COroparte_2
che nel corso del 2013 e del 2014, quali correntisti di , con più operazioni COroparte_2
“caldeggiate” dal medesimo istituto di credito, avevano acquistato 4.800,00 azioni della predetta investendo la somma complessiva di € 385.112,50, riveniente da due finanziamenti, accordati _2
dalla sotto forma di affidamenti per elasticità di cassa sul conto corrente del quale gli attori _2
erano titolari.
Gli attori sostenevano che gli acquisti delle predette azioni ed obbligazioni, come pure gli affidamenti ad essi collegati, che avevano assicurato la provvista per gli acquisti, sarebbero nulli, in quanto conclusi in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c., anche in relazione all'art. 2437
ter c.c. e, comunque, per illiceità della causa, con riferimento all'art. 1322 c.c., conseguendone l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente.
Deducevano gli attori che, non riuscendo a rivendere i titoli, dal 2013 al 2017 avevano fatto fronte al pagamento degli oneri economici generati dagli affidamenti e, in data 2.2.2017, avevano formalmente contestato alla le “operazioni baciate”; a seguito della liquidazione coatta amministrativa di _2
CO
, era subentrata nei rapporti attivi oggetto del contratto di cessione, tra i quali COroparte_4
quello degli attori;
alla data dell'1.6.2017 l'esposizione degli attori per le due operazioni “baciate”
era pari a 230.632,51 euro e, alla data della citazione, il conto corrente presentava ancora un saldo negativo di 85.389,04 euro.
Dato atto che coatta amministrativa era “priva di COroparte_2
legittimazione passiva in relazione ad eventuali richieste di condanna”, gli attori sostenevano che la somma di € 145.998,59 già pagata ad dal 30.6.2017 all'attualità per il rientro COroparte_1
dei due finanziamenti costituiva un indebito, e del pari non risultava dovuto il residuo importo di €
84.633,92. Gli attori chiedevano in via principale di accertare la nullità, ex art. 2358 c.c., dei due contratti di affidamento e degli ordini di acquisto delle 4.800,00 azioni della per COroparte_2
violazione dell'art. 2358 c.c. e di accertare che l'importo di € 230.632,51 non era da loro dovuto;
chiedevano inoltre la condanna di alla restituzione dell'importo di € 145,998,59 COroparte_4
e che venisse dichiarato non dovuto il residuo debito alla data del 30.9.2022, pari a € 84.633,92, con restituzione di tutte le somme, gli interessi passivi e le commissioni maturati dal 30.6.2017;
chiedevano di accertare l'illegittimità o inefficacia di tutti gli addebiti di sul COroparte_4
conto corrente per capitale, interessi, commissioni, spese e imposte, con condanna alla restituzione del relativo importo, e di accertare che, a seguito della nullità totale delle complesse operazioni, gli attori nulla dovevano, ad alcun titolo, alla anche eventualmente a seguito COroparte_2
della compensazione e di ordinare a di provvedere alla cancellazione della segnalazione dei CP_4
nominativi degli attori alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF.
Si costituiva eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione COroparte_4
passiva, in ragione alle disposizioni del D.L. n. 99/2017 e del successivo contratto di cessione concluso con in l.c.a.; rilevava la convenuta che la cessione non aveva COroparte_2
avuto ad oggetto l'azienda, ma solo determinati rapporti, attivi e passivi, ai quali erano estranei quelli posti a fondamento delle pretese degli attori. Il citato contratto aveva infatti escluso dal perimetro della cessione i debiti nei confronti di azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate poste in essere in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività, le situazioni passive attuali o potenziali, anche litigiose, non riferite ad attività o passività incluse e, in genere, a rapporti giuridici ceduti.
Deduceva pertanto che le pretese restitutorie ricadevano nel divieto di cessione COroparte_4
di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. n. 99/2017 e nelle previsioni del contratto di cessione e del secondo accordo ricognitivo, che a tale divieto si conformavano. La convenuta deduceva inoltre l'infondatezza delle pretese attoree, in quanto l'art. 2358 c.c. non era applicabile al caso di specie, stante la natura cooperativa di e lo scopo COroparte_2
mutualistico perseguito;
negava altresì il collegamento negoziale tra finanziamento ed acquisto delle azioni, e contestava il quantum richiesto in restituzione, ampliato a ricomprendere il rimborso di somme impiegate per far fronte a proprie necessità finanziarie.
si costituiva in giudizio COroparte_2
sostenendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo riferita indeterminatamente a qualsiasi titolo di credito;
deduceva l'insussistenza di interesse ad agire per l'accertamento della nullità dei finanziamenti, posto che qualsiasi domanda restitutoria o risarcitoria sarebbe stata improcedibile, e comunque l'improcedibilità della domanda di accertamento della nullità e della richiesta di compensazione, alla luce dell'art. 83 del TUB.
Con la sentenza impugnata venivano respinte le domande svolte nei confronti di COroparte_4
e dichiarate improcedibili quelle proposte nei confronti di
[...] COroparte_8
Il giudice premetteva che nelle conclusioni non era stata riproposta la domanda di annullamento e pertanto questa non poteva ritenersi ritualmente proposta in giudizio.
Nel merito riteneva il difetto di legittimazione passiva di;
rilevava che il contratto del 26.7.2017 CP_4
non aveva dato luogo ad una cessione di azienda o di ramo d'azienda ma di singole attività e passività,
con le note esclusioni sia quanto all'oggetto sia quanto al contenzioso.
Il giudice rilevava che le disposizioni normative e contrattuali precludevano agli attori di azionare giudizialmente nei confronti di pretese di natura restitutoria conseguenti alla COroparte_1
nullità delle operazioni di acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili emesse da COroparte_2
e delle asseritamente collegate aperture di credito in conto corrente, e che erano stati
[...]
trasferiti ad il rapporto di conto corrente e il credito rappresentato dal suo saldo. COroparte_4
Il giudice evidenziava che nei confronti di li attori, dato atto dell'impossibilità di richiedere CP_8
in questa sede la ripetizione dell'indebito, “per le note preclusioni del TUB e della L.F.”, avevano proposto le domande di accertamento della nullità delle operazioni “baciate”, e dunque dei contratti di affidamento e degli ordini di acquisto delle azioni e obbligazioni convertibili e di accertamento negativo di qualsivoglia credito della Banca nei loro confronti, in ragione della predetta nullità,
“anche eventualmente a seguito della compensazione”.
Osservava il giudice che l'art.83 del TUB riguarda qualsiasi tipo di azione ed ha dunque un contenuto ben più ampio rispetto a quello dell'art. 51 L.F., consentendo nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di opposizione allo stato passivo, di ammissione allo stato passivo e di contestazione del bilancio finale di liquidazione, ciò per la necessità di garantire la consistenza del patrimonio della banca assoggettata alla procedura concorsuale, patrimonio sul quale possono evidentemente incidere anche le azioni di accertamento negativo.
Osservava peraltro il giudice che nel caso di specie, trattandosi di finanziamenti già erogati, la declaratoria di nullità dei contratti di affidamento determinerebbe conseguenze restitutorie regolate dalle norme in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo e che l'accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti di necessariamente sottende una domanda di accertamento di un CP_9
controcredito alla restituzione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e obbligazioni, come reso palese dal riferimento alla compensazione, operato nelle conclusioni.
Secondo il primo giudice, la domanda di accertamento negativo costituisce ineludibile premessa per una pretesa contro la massa, per ottenere un accertamento vincolante per la procedura in ordine a una passività al di fuori delle regole del concorso dei creditori;
se così non fosse, difetterebbe peraltro un interesse all'azione.
Avverso la sentenza proponevano appello e con sei motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo gli appellanti sostenevano che il secondo accordo ricognitivo sottoscritto in data
1.01.2018 tra e non sarebbe applicabile al caso di specie;
COroparte_2 COroparte_4
evidenziavano che il d.l. 99/2017 aveva attribuito efficacia ultra partes alle disposizioni del contratto di cessione del 26.6.2017 ma non anche agli accordi successivi stipulati tra le parti contraenti. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti rilevavano che il giudice non si era pronunciato in alcun modo sulla domanda volta a far dichiarare la nullità delle due operazioni baciate per violazione dell'art.1358 e 1322 c.c. e sulle conseguenze di tale nullità.
Con il terzo motivo gli appellanti rilevavano che non è chiamata a rispondere solo dei debiti CP_4
restitutori in capo a in conseguenza della nullità del finanziamento, ma anche del fatto che CP_8
continua ad incassare, dopo la cessione del rapporto di conto corrente, capitale ed interessi originati da un contratto ab origine nullo.
Gli appellanti richiamavano sul punto la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.505/2023,
secondo la quale “gli effetti previsti dall'art. 3 del D.L. 99/2017 e dell'art.
3.1.1.4. del contratto di
cessione, effetti che il Tribunale riconosce e non intende di certo revocare in dubbio nella loro
oggettiva portata, non possono essere dilatati sino al punto di consentire alla cessionaria di ottenere
e consolidare utilità alla quali ella non avrebbe comunque avuto diritto: un contratto nullo è e resta
irrimediabilmente improduttivo di effetti, indipendentemente dalla successione nella situazione
giuridica, solo apparente…”.
Con il quarto motivo di gravame la sentenza di primo grado veniva censurata perché il giudice non avrebbe ben valutato il materiale istruttorio, avendo messo in dubbio il collegamento tra finanziamenti e acquisto di azioni.
Inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il reclamo di data 20.2.2017 fosse generico,
giungendo poi ad escludere che vi fosse un contenzioso pendente.
Con il quinto motivo gli appellanti sostenevano che il giudice aveva erroneamente considerato il d.l.
99/2017 una disposizione in deroga all'art.2560 c.c.; deducevano che secondo il D.M 22.02.2018
l'operazione baciata doveva rimanere in capo alle banche in LCA e la stessa non poteva essere trasferita a proprio perché la stessa poteva essere destinataria soltanto di crediti. COroparte_4
Con il sesto motivo di gravame la sentenza di primo grado veniva censurata in quanto l'interpretazione restrittiva dell'art. 83 TUB sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt.
86, e 87 TUB, con l'art. 51 Legge fallimentare, con l'art. 12 delle preleggi e con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
se nulla era dovuto alla n LCA, in quanto del tutto invalida l'operazione baciata, CP_8
la relativa azione di accertamento, non riguardando appunto un atto negoziale perché “non verificatosi”, non era idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e quindi poteva essere promossa avanti al giudice ordinario.
Deducevano gli appellanti che dichiarandosi l'improcedibilità della domanda di nullità
dell'operazione baciata si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra creditori in violazione dell'art.3 Cost., in quanto la in l.c.a. risulterebbe sottratta COroparte_2
ad ogni azione civile, con violazione anche dell'art.24 Cost..
Si costituiva in giudizio sostenendo quanto al primo motivo che per COroparte_1
contenziosi pregressi devono intendersi quelli giudiziali.
Con riguardo al secondo motivo l'appellata osservava che il giudice non aveva deciso sulla domanda di nullità perché preliminarmente aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e CP_4
l'improponibilità per questioni preliminari assorbenti;
sosteneva che l'assorbimento non CP_8
comporta mai omissione di pronuncia.
Quanto al terzo motivo rilevava che le norme speciali sono derogatorie rispetto al codice civile CP_4
e che lo schermo protettivo di previsto dal contratto di cessione comprendeva debiti, passività, CP_4
responsabilità ed effetti negativi comunque connessi con l'acquisto di azioni PBVI;
deduceva che
Co dalle pretese attoree non può discendere la sottrazione a del credito ceduto né la restituzione di quanto le è stato corrisposto a sua estinzione, poiché altrimenti subirebbe le conseguenze della CP_4
commercializzazione di azioni CP_8
L'appellata deduceva poi che il quarto motivo di gravame era relativo a questioni assorbite, e CP_4
quanto al quinto motivo ribadiva la validità dell'ambito della cessione;
circa l'ultimo motivo chiedeva la conferma della pronuncia in ordine all'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di
. COroparte_2
Si costituiva l'appellata deducendo che, non avendo gli appellanti impugnato la parte CP_8
di motivazione: “ “la domanda di accertamento negativo, pertanto, costituisce ineludibile premessa per una pretesa contro la massa […]; se così non fosse, difetterebbe peraltro un interesse all'azione”,
l'accertamento della carenza di interesse all'azione è passato in giudicato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito l'appellata deduceva l'infondatezza dell'appello in quanto le domande verso , CP_8
sono per legge improcedibili.
Osservava poi che la domanda di accertamento della nullità, per un verso, essendo finalizzata a porre nel nulla gli effetti giuridici discendenti dai finanziamenti, aveva una diretta ricaduta sul patrimonio di e per altro verso, era certamente suscettibile di far sorgere pretese restitutorie o CP_8
risarcitorie nei confronti della massa.
Secondo l'appellata non era poi ravvisabile alcun vulnus di tutela ai sensi dell'art. 24 Cost., posto che non viene esclusa la possibilità di difesa a fronte di una pretesa della in liquidazione fondata _2
su titolo invalido;
riproponeva poi le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
***
1. L'appello non può trovare accoglimento.
2. Il D.Lgs. 99/2017 all'art. 3, comma 1°, prevede: “ I commissari liquidatori, in conformità con
quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad
un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e
rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una
quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si
applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto
espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano
in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le
passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a) , punti i) , ii) , iii) e iv) , del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i
debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche
stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività… .”
Co In data 26/06/2017 è stato stipulato il contratto di cessioni d'azienda “per l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici” di e come Parte_4 COroparte_2
meglio precisati al punto 3, definiti come “Insieme Aggregato”.
L'art.
3.1.4. del predetto contratto prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del
presente COratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né
Co potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di
CO
i sia di VB. Ai fini del presente COratto:… (b) per Passività Escluse si intende ogni passività,
obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza
di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale),
rischio o elemento negativo (anche per COenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
Co
o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di
Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di
legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di /o VB CP_8
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali
all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non
siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a
Co :…. (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o
comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate
dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa
che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto
di COenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai
rapporti giuridici non ceduti…”.
Devono pertanto ritenersi escluse, indipendentemente dalla previa pendenza della lite al momento della cessione, tutte le cause relative alla commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni delle banche venete, ivi comprese quelle connesse e, quindi, nel caso di specie, anche il presente contenzioso in quanto collegato agli strumenti finanziari (azioni) emessi dal CP_8
Ciò si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 d.Lgs. 99/17 (dove per debito deve intendersi la responsabilità restitutoria o risarcitoria della banca derivante dalla vendita dei prodotti
Co finanziari, rispetto a cui non sarebbe comunque tenuta a rispondere non essendo tali rapporti stati trasferiti e non potendo ipotizzarsi alcuna sua responsabilità, come correttamente ritenuto dal
Tribunale di Udine) ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione.
La dedotta nullità dei finanziamenti è infatti inquadrabile come “fatto” antecedente alla cessione e prima di essa non era stato instaurato alcun contenzioso, circostanza che avrebbe fatto rientrare la presente causa nel cod. “contenzioso pregresso”.
Tale lettura sistematica delle predette disposizioni è confermata proprio dalla specificazione contenuta nel contratto di cessione, le cui disposizioni hanno efficacia verso i terzi (cfr. art. 3, 2°
comma, D.L. 99/2017), secondo cui sono costituiscono passività escluse “ogni, obbligazione, debito,
sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita (……) sia sorta o possa
sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e Passività Escluse” (art. CP_10
3.1.4.b. contratto di cessione) e inoltre “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi anche se
riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività incluse, diverso dal contezioso pregresso” (cfr. l'art.
3.1.4.b. del contratto di cessione)”. (in tal senso anche C.d.A. Trieste, sent. n. 510/2023 pubblicata il
09/11/2023).
Questa Corte intende dare continuità all'orientamento già espresso (cfr. Corte d'Appello di Trieste
09/11/2023 n. 524; Corte d'Appello di Trieste 08/06/2023 n. 304; Corte d'Appello di Trieste
09/12/2022 n. 480, e Corte d'Appello di Trieste 28/06/2022 n.267), che, seguendo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, ha ritenuto condivisibile l'interpretazione che afferma che la normativa di cui al D.L. 99/17 si pone come ius singulare in deroga rispetto alla legislazione ordinaria, in quanto non ha ad oggetto una normale cessione d'azienda o un suo ramo, ma solo determinate “attività e passività” presenti nel patrimonio della banca in L.C.A., fra le quali è
espressamente contemplata dal punto di vista sostanziale – per escluderla - ogni conseguenza derivante dal misselling di azioni della banca in L.C.A. sul cessionario, ed è posto, dal punto di vista processuale, un rigoroso limite temporale inerente il trasferimento del contenzioso (cfr. sul punto per tutte anche Corte d'Appello di Bologna 19/10/202, Corte d'Appello di Bologna 19/10/2022 allegata dall'appellata sub doc. 20).
Entrambe le previsioni hanno una loro peculiare ratio.
Il primo aspetto è conforme ai principi del burden sharing e del bail in di cui alla direttiva 2014/59/UE
cd. BRRD (Bank Resolution and Recovery Directive), recepita in Italia con D.lgs. 180/2015 e
181/2015, per i quali le conseguenze delle crisi bancarie vanno, a scalare, in primis sopportate da azionisti, obbligazionisti, altri creditori, correntisti e non dal sistema pubblico, di tal che ogni risvolto inerente la posizione di socio e la vendita delle azioni deve trovare il suo regolamento all'interno della procedura concorsuale e non riversarsi su terzi soggetti esterni, fra cui il cessionario (tale principio non è del resto estraneo al diritto concorsuale interno, contenuto sia nella legge fallimentare che nel TUB e neppure deroga al principio della par condicio, posto che gli azionisti sono soci e vanno eventualmente soddisfatti dopo ogni altro creditore).
Il secondo aspetto non è ugualmente estraneo ai normali principi concorsuali e civilistici (si pensi all'art. 63, comma quinto, del D.Lgs. 270/1999 sulla vendita delle aziende di imprese in amministrazione straordinaria o alla disposizione di cui all'art. 105, comma quarto, l.f.).
La deroga è quindi più apparente che reale, considerato anche il rinvio dell'art. 80, comma sesto,
TUB alla legge fallimentare.
Lo scopo delle disposizioni sopra ricordate è quella di rendere più appetibile l'azienda e di favorire l'individuazione di un potenziale cessionario, al costo di sacrificare la soddisfazione di alcune categorie di creditori della cedente.
Quanto sopra detto si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 D.Lgs. 99/17, ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione (“….Restano in ogni caso esclusi dalla cessione
anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile….c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi
prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività… .”).
Co L'orientamento secondo cui tutte le passività potenzialmente gravanti su che discendono dalle condotte delle Banche venete prima della cessione e che non sono oggetto di contenzioso prima della migrazione, sono escluse dall'Insieme Aggregato è stato avallato, del resto, anche dalla Suprema
Corte, che così si è espressa “…l'art. 3, primo comma, d.l. n. 99 del 2017 nel disciplinare il contenuto
dei contratti di cessioni di azienda, singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili
in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, della
[...]
e della dispone che «Restano in ogni caso esclusi COroparte_2 Parte_5
dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile … i debiti delle Banche nei
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione
presentate dalle banche stesse» (lett. b) e «… le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima
della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» (lett. c); - l'interpretazione
letterale di tali previsioni conduce a ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si prospetti
un credito nei confronti di una di tali banche discendente dall'esecuzione di un contratto nullo e,
dunque, non da un attività giuridica bensì da un'attività materiale, consistente in una attribuzione
patrimoniale privo di alcun titolo, lo stesso risulta essere escluso dalla cessione disciplinata dalla
richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto occorso prima della cessione, da cui è
scaturita una controversia in epoca successiva a tale cessione….” (cfr. Cass. 22/12/2023 n. 35820).
1.1 Con specifico riguardo al primo motivo di gravame, si deve rilevare il richiamo operato dal primo giudice al secondo accordo ricognitivo del 17.01.2018 deve ritenersi effettuato a soli fini confermativi di quanto già dedotto con riguardo al dato normativo e al contratto del 26.7.2017,
opponibile anche ai terzi.
Il termine “contenzioso” già sulla base del contratto del 26.7.2017 deve ritenersi riferito ai conteziosi relativi a giudizi già pendenti, in quanto tale contratto esclude dal perimetro della cessione (“Passività
escluse”) “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi … diverso dal COenzioso Pregresso” ..
laddove per contenzioso pregresso si intende quello di cui all'art.3 .
1.2.b vii) relativo a “giudizi già
pendenti alla Data di Esecuzione”.
2. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso;
osservano infatti gli appellanti che il giudice di primo grado non si è pronunciato in alcun modo sulla domanda volta a far dichiarare la nullità delle due operazioni baciate per violazione dell'art.1358 e 1322 c.c. e sulle conseguenze di tale nullità.
Il giudice ha infatti ritenuto carente di titolarità passiva, mentre ha dichiarato COroparte_4
improcedibili le domande proposte dagli attori nei confronti della
[...] ; per quanto sopra esposto e per le ulteriori considerazioni di seguito COroparte_2
svolte, tali conclusioni sono condivisibili, e le questioni relative alla nullità dei due contratti di affidamento e degli ordini di acquisto delle azioni devono pertanto ritenersi assorbite.
3. Con il terzo motivo gli appellanti denunciano che è chiamata a rispondere non solo dei CP_4
debiti restitutori in capo a onseguenti alla nullità dei finanziamenti, ma anche del fatto CP_8
che continua ad incassare, dopo la cessione del rapporto di conto corrente, capitale ed interessi originati da un contratto ab origine nullo.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
La difficoltà logica, quindi, di concepire un rapporto nullo sulla cui base la cessionaria possa vantare diritti di credito si supera rilevando che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente,
tra parte ceduta e cessionaria, per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un lato continuità dell'esercizio dell'impresa bancaria – gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della banca - tutelando il risparmio degli ex correntisti;
dall'altro di dare certezza all'acquirente circa i possibili oneri cui andava incontro con la cessione. Non si deve, infatti,
leggere riduttivamente il dato normativo in base ad una interpretazione secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti mentre il cliente ceduto non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendo considerarsi, nel bilanciamento dei vari interessi, sia le rilevanti finalità di interesse pubblico sopra indicate poste alla base dell'intervento legislativo (la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti), sia le necessarie garanzie date alla cessionaria in sede di trattativa per l'acquisto, la quale ha ragionevolmente concluso l'operazione di cessione alle condizioni previamente concordate con le autorità pubbliche e con la banca in liquidazione.
In definitiva il decreto legge citato e l'atto di cessione che ne costituisce l'attuazione hanno determinato una peculiare vicenda modificativa del rapporto negoziale, in virtù della quale, pur essendovi stato il subentro della cessionaria nei diritti nascenti dalle aperture di credito, questa non può al contempo rispondere delle “passività” (dovendosi intendere per tali non soltanto i debiti in senso tecnico, ma anche la responsabilità e la stessa soggezione alle possibili azioni, ivi incluse quelle di accertamento e costitutive, inerenti al rapporto ceduto ma la cui causa petendi sia ascrivibile a condotte della cedente), potenzialmente derivanti dallo stesso e che non si fossero già manifestate,
con l'insorgenza del contenzioso, in data anteriore alla cessione (C.d.A. Trieste, 15.5.2024
RG166/2023).
4. Il quarto motivo di gravame, relativo al collegamento tra le aperture di credito in conto corrente e l'acquisto di azioni, nonché alla valutazione del contenuto del reclamo di data 20.2.2017, deve ritenersi ugualmente relativo a questioni assorbite.
5. Con riguardo al quinto motivo di gravame, si richiama quanto già indicato al punto 1, circa la natura speciale e derogatoria rispetto al codice civile della normativa e circa ampiezza e finalità dello schermo protettivo relativo ad . CP_4
6. Quanto poi al sesto motivo, sostiene parte appellante che l'interpretazione adottata dal primo giudice creerebbe un vuoto di tutela per il cliente incompatibile con l'art.3 e l'art. 24 della
Costituzione ed il principio di tutela giurisdizionale effettiva.
La tesi non è convincente atteso che, diversamente da quanto affermato dalla difesa dell'appellata, la disciplina contenuta nelle disposizioni sopra citate non è derogatoria di quella generale, in quanto la società appellante, al pari di qualsiasi creditore di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ha la possibilità di far valere i propri diritti insinuandosi al passivo della L.C.A. facendo valere tutti gli eventuali crediti derivanti dall'azione di nullità, tra cui quelli risarcitori derivanti dall'asserita violazione delle norme bancarie ed in particolare della disposizione di cui all'art. 117 TUB.
Non essendo precluso il diritto di azione avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare, a nulla vale replicare, sul piano giuridico, che in tal modo la tutela non sarebbe effettiva in quanto sarebbe difficile ottenere un risarcimento. Sul punto va osservato che, in base all'art. 2740 c.c., delle obbligazioni il debitore risponde soltanto con il proprio patrimonio, e che nel caso di insolvenza i creditori subiscono necessariamente delle perdite, senza poter contare di regola su altri patrimoni (salvo garanzie prestate da terzi) per il soddisfacimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti.
7. Per tutti i motivi esposti l'appello deve essere rigettato, e gli appellanti condannati al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi (per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per quella di trattazione- istruttoria) delle cause del valore dichiarato di euro 230.632,51 in considerazione della soccombenza;
le questioni di diritto affrontate non possono considerarsi nuove e l'orientamento giurisprudenziale qui seguito si sta consolidando.
Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 COroparte_4 [...]
n L.C.A, così provvede: Parte_5
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il COroparte_4
rimborso delle spese generali nonché ad IVA e CPA come per legge, e, in favore dell'appellata
[...]
in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese Parte_6
generali nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 30/04/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 162/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 06/05/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il proc. e dom. Avv. Lorenzo Colautti del Foro di Udine, giusta procura C.F._2
in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. con il proc. e dom. Avv. Marino Ferro del COroparte_1 P.IVA_1
Foro di Udine, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
E CONTRO
COroparte_2
(C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Marco Rossi del Foro di
[...] P.IVA_2
Verona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 992/2023, pubblicata il
07.11.2023, relativa al procedimento civile n. 3921/2022 RG, non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 10/05/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 30/04/2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, in riforma della sentenza impugnata;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa e nel presente atto il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 992/2023 emessa dal Tribunale di Udine
nel giudizio n 3921/2022 R.G, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale di Udine per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
a) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni domanda ex adverso rigettata e disattesa,
accertare e dichiarare, per violazione dell'art. 2358 c.c., la nullità totale delle complesse operazioni baciate, nello specifico sia dei due contratti di affidamento sia degli ordini e dei
CO contratti di acquisto delle 4.800 azioni , così come meglio citati in narrativa, e dei relativi atti, nessuno escluso, ad essi connessi e funzionali, antecedenti o successivi, e quindi dichiarare non dovuto l'importo di €. 230.632,51, salvo diversa maggiore o minore determinazione giudiziale.
b) Voglia, di conseguenza, la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste condannare la cessionaria iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00799960158 COroparte_4
ed all'Albo delle banche al n. 5361, capogruppo del RU BA , in COroparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.
156 (cap. 10121, pec. ), a restituire agli appellanti l'importo di Email_1
€. 145.998,59, salvo diversa minore o maggiore determinazione giudiziale (si produce sub. d)
l'ultimo estratto al 31.03.2024 ricevuto dopo la notifica della sentenza impugnata), e le ulteriori somme che verranno trattenute e/o indebitamente richieste dalla convenuta dal
30.09.2022 alla data odierna, e dichiarare quindi non dovuto il residuo debito al 30.09.22 di
€. 84.633,92, salvo diversa minore o maggiore determinazione giudiziale, con restituzione di tutte le somme, gli interessi passivi e le commissioni, nessuna escluso, e spese maturati dal
30.06.2017 al saldo effettivo ed indicati negli estratti conto della stessa (docc. 27/51), _2
oltre interessi di legge/contratto e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo effettivo e agli interessi di mora ex art. 1284 c.c., II coma, dalla domanda del reclamo e/o dalla diffida dello scrivente legale d.d. 03.12.20 (già doc. 19) al saldo effettivo.
c) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste accertare la illegittimità/inefficacia in ogni caso di tutti gli addebiti della sul conto corrente di cui al doc. 18 e successive COroparte_4
modifiche, per capitale, interessi, commissioni, spese ed imposte, con conseguente condanna alla restituzione del relativo importo.
d) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste accertare e dichiarare che, a seguito della nullità
totale delle complesse operazioni, gli attori nulla devono ad alcun titolo alla COroparte_2
anche eventualmente a seguito della compensazione.
[...] e) Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste Tribunale di Udine ordinare alla COroparte_4
o a chi di competenza di provvedere alla cancellazione della segnalazione dei nominativi degli attori alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o al CRIF o altra società privata.
Con vittoria delle spese di competenza di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel motivo di impugnazione n. 4 del presente appello e, nello specifico, che venga ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanza:
1) “Vero che nel corso 2013 la nella persona del sig. ha COroparte_2 Parte_3
convocato il sig. presso la filiale di Palmanova, ove gli ha proposto la seguente Parte_1
operazione: apertura di un affidamento in conto corrente “per elasticità di cassa di importo pari a €.
100.000,00 con scadenza a revoca”, così come emerge dal doc. 7 che Le si rammostra, a condizione però che la stessa venisse utilizzata soltanto ed unicamente per l'acquisto di azioni ed obbligazioni della
CO
?”;
2) “Vero che il sig. ha dichiarato che si trattava di acquisto di titoli sicuri, che avrebbero Pt_3
garantito una rendita pari a circa il 5% annua e che l'operazione complessiva (finanziamento e
CO acquisto di titoli) serviva per “dare una mano” alla che poi li avrebbe riacquistate;
in cambio, la
CO
avrebbe trattato il sig. con “un occhio di riguardo” in caso di richiesta di Pt_1
finanziamenti?”;
3) Vero che il sig. ha accettato e che, come emerge dai docc. 5 e 6 che Le si rammostrano, Pt_1
CO in data 05.08.2013 ha quindi sottoscritto presso la , filiale d Palmanova, la scheda di adesione all'aumento di capitale del 2013 per complessivi €. 100.000,00 euro (doc. 5) e, contestualmente, il
CO preordine di pari importo (doc. 6) per l'acquisto di 800 azioni (€. 50.000,00) e obbligazioni sempre “BPV 2013/2018” per €. 50.000,00?”;
4) “Vero che, a distanza di 14 giorni, ovvero il 19.08.2013, la ha quindi concesso al COroparte_2
sig. l'affidamento “per elasticità di cassa di importo pari a €. 100.000,00” come anzitempo proposto, Pt_1
così come emerge dal doc. 7?”; 5) “Vero che l'operazione di acquisto delle azioni (€. 50.000,00) e delle obbligazioni (€. 50.0000.00) della è stata poi contabilizzata in data 02.09.2013, così come risulta COroparte_2
dall'estratto conto della d.d. 31.09.2013, doc. 8 che le si rammostra?”; CP_5
6) “Vero che in data 27.01.2014 la nella persona del sig. ha COroparte_2 Parte_3
convocato il sig. presso la filiale di Palmanova, ove gli hanno proposto la medesima Parte_1
operazione già eseguita nel corso del 2013: apertura di un affidamento in conto corrente “per elasticità di cassa” fino a 300.000,00, così come emerge dal doc. 9 che Le si rammostra, a condizione però che la stessa venisse utilizzata soltanto ed unicamente per l'acquisto di
CO azioni ed obbligazioni della ?”;
7) “Vero che, anche in tale occasione, il sig. ha dichiarato che si trattava di acquisto di titoli Pt_3
sicuri, che avrebbero garantito una rendita pari a circa il 5% annua e che l'operazione complessiva
CO (finanziamento e acquisto di titoli) serviva per “dare una mano” alla che poi li avrebbe
CO successivamente riacquistate;
in cambio, la avrebbe trattato il sig. con “un occhio di Pt_1
riguardo” in caso di richiesta di finanziamenti?”;
8) “Vero che il sig. ha accettato e che in data 27.01.2014 ha sottoscritto la domanda di Pt_1
CO acquisto di 3.200 azioni , compilando il relativo preordine per complessive 200.000,00 euro, così come emerge dai docc. 10 ed 11 che Le si rammostrano?”;
9) “Vero che l'operazione (€. 200.00,00) è stato poi contabilizzata in data 28.02.2014, come risulta dall'estratto conto corrente al 30.06.2014, (doc. 12 che Le si rammostra)?”;
10) “Vero che a distanza di qualche mese, ovvero il 24/09/2014, il sig. ha sottoscritto un Pt_1
CO ulteriore domanda di acquisto di n.
1.361 azioni , al valore di €. 62,5 (doc. 13 che Le si rammostra), ed il relativo preordine per complessivi €. 85.062,500 (doc. 14 che le si rammostra)?”;
11) “Vero che agli inizi del mese di gennaio del 2017, dopo che il sig. aveva cercato più volte Pt_1
CO di vendere, senza successo, le azioni e le obbligazioni , il sig. ha informato il sig. Pt_3
CO Per_
che sarebbe stato contattato da un dirigente della , tale dott. per risolvere la Pt_1
questione delle operazioni baciate?”; Per_ 12) “Vero che il dott. ha poi effettivamente chiamato telefonicamente il sig. , fissandogli Pt_1
un appuntamento presso la filiale della in Udine, Via Cavour?”; CP_5
13) “Vero che nella seconda metà del mese febbraio del 2017 il sig. ha incontrato presso la Pt_1
CO filiale di Udine due funzionari della , il dott. e la dott.ssa , che Tes_1 Testimone_2
gli hanno proposto di chiudere le due operazioni del 2013 e del 2014 versando, a saldo e stralcio,
l'importo di €.280.000,00, con uno sconto quindi circa di €. 100.000,00?”;
14) “Vero che gli stessi funzionati sopra citati hanno inviato il sig. a spedire un reclamo, visto Pt_1
che in tale mondo sarebbe stato più facile ottenere la riduzione dell'esposizione?”;
15) “Vero che sempre nel mese di febbraio del 2017 il sig. subito dopo il colloquio, ha Pt_3
quindi aiutato il sig. a redigere il contenuto della lettera di reclamo (già doc. 16 che le si Pt_1
rammostra) e quindi anche del reclamo (già doc. 53 che le si rammostra), spedito via mail in data
27.02.2017?”
Si indica come teste, su tutti i capitoli di prova precedentemente formulati, il sig. Parte_3
residente a [...]1 e/o presso Sanpaolo Private Banking Private, Via
Carducci 5, filiale di Udine.”
Per parte appellata COroparte_6
“ Nel merito: respingersi l'appello proposto dai signori e per sua Parte_1 Parte_2
inammissibilità o infondatezza, confermandosi integralmente la sentenza impugnata e, per tal verso,
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, conseguentemente, COroparte_4
respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti dagli odierni appellanti;
in subordine,
rigettare tutte le domande formulate nei confronti di in quando infondate per i motivi COroparte_4
esposti in narrativa;
in ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite del grado, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previste dalla Tariffa Forense. In via istruttoria: Respingersi le istanze istruttorie riproposte nel grado per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.. di data 19.05.2023 prodotta in primo grado nell'interesse dell'odierna appellata.”
Per parte appellata COroparte_7
“ In via preliminare
1) Dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
2) Dichiarare manifestamente infondato l'appello proposto per le ragioni esposte in comparsa;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda (anche istruttoria) degli appellanti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 992/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il 8/11/2023;
4) In subordine,
3.1) dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte in primo grado e/o il difetto di interesse ad agire e/o la cessazione della materia del contendere verso;
CP_8
3.2) Respingere tutte le domande avversarie perché infondate sia in fatto sia in diritto;
3.3) In subordine alla domanda di voler interpretare in modo comunitariamente orientato l'art. 2358
cc, disapplicare l'art. 2358 cc;
3.4) In ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2358 cc per contrarietà alla Direttiva 2012/30/UE;
3.5) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere la domanda di nullità avversaria, la nullità dovrà essere limitata all'importo corrispondente al valore delle azioni acquistate dagli attori.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Udine Parte_1 Parte_2 [...]
e , esponendo COroparte_4 COroparte_2
che nel corso del 2013 e del 2014, quali correntisti di , con più operazioni COroparte_2
“caldeggiate” dal medesimo istituto di credito, avevano acquistato 4.800,00 azioni della predetta investendo la somma complessiva di € 385.112,50, riveniente da due finanziamenti, accordati _2
dalla sotto forma di affidamenti per elasticità di cassa sul conto corrente del quale gli attori _2
erano titolari.
Gli attori sostenevano che gli acquisti delle predette azioni ed obbligazioni, come pure gli affidamenti ad essi collegati, che avevano assicurato la provvista per gli acquisti, sarebbero nulli, in quanto conclusi in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c., anche in relazione all'art. 2437
ter c.c. e, comunque, per illiceità della causa, con riferimento all'art. 1322 c.c., conseguendone l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente.
Deducevano gli attori che, non riuscendo a rivendere i titoli, dal 2013 al 2017 avevano fatto fronte al pagamento degli oneri economici generati dagli affidamenti e, in data 2.2.2017, avevano formalmente contestato alla le “operazioni baciate”; a seguito della liquidazione coatta amministrativa di _2
CO
, era subentrata nei rapporti attivi oggetto del contratto di cessione, tra i quali COroparte_4
quello degli attori;
alla data dell'1.6.2017 l'esposizione degli attori per le due operazioni “baciate”
era pari a 230.632,51 euro e, alla data della citazione, il conto corrente presentava ancora un saldo negativo di 85.389,04 euro.
Dato atto che coatta amministrativa era “priva di COroparte_2
legittimazione passiva in relazione ad eventuali richieste di condanna”, gli attori sostenevano che la somma di € 145.998,59 già pagata ad dal 30.6.2017 all'attualità per il rientro COroparte_1
dei due finanziamenti costituiva un indebito, e del pari non risultava dovuto il residuo importo di €
84.633,92. Gli attori chiedevano in via principale di accertare la nullità, ex art. 2358 c.c., dei due contratti di affidamento e degli ordini di acquisto delle 4.800,00 azioni della per COroparte_2
violazione dell'art. 2358 c.c. e di accertare che l'importo di € 230.632,51 non era da loro dovuto;
chiedevano inoltre la condanna di alla restituzione dell'importo di € 145,998,59 COroparte_4
e che venisse dichiarato non dovuto il residuo debito alla data del 30.9.2022, pari a € 84.633,92, con restituzione di tutte le somme, gli interessi passivi e le commissioni maturati dal 30.6.2017;
chiedevano di accertare l'illegittimità o inefficacia di tutti gli addebiti di sul COroparte_4
conto corrente per capitale, interessi, commissioni, spese e imposte, con condanna alla restituzione del relativo importo, e di accertare che, a seguito della nullità totale delle complesse operazioni, gli attori nulla dovevano, ad alcun titolo, alla anche eventualmente a seguito COroparte_2
della compensazione e di ordinare a di provvedere alla cancellazione della segnalazione dei CP_4
nominativi degli attori alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF.
Si costituiva eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione COroparte_4
passiva, in ragione alle disposizioni del D.L. n. 99/2017 e del successivo contratto di cessione concluso con in l.c.a.; rilevava la convenuta che la cessione non aveva COroparte_2
avuto ad oggetto l'azienda, ma solo determinati rapporti, attivi e passivi, ai quali erano estranei quelli posti a fondamento delle pretese degli attori. Il citato contratto aveva infatti escluso dal perimetro della cessione i debiti nei confronti di azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate poste in essere in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività, le situazioni passive attuali o potenziali, anche litigiose, non riferite ad attività o passività incluse e, in genere, a rapporti giuridici ceduti.
Deduceva pertanto che le pretese restitutorie ricadevano nel divieto di cessione COroparte_4
di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. n. 99/2017 e nelle previsioni del contratto di cessione e del secondo accordo ricognitivo, che a tale divieto si conformavano. La convenuta deduceva inoltre l'infondatezza delle pretese attoree, in quanto l'art. 2358 c.c. non era applicabile al caso di specie, stante la natura cooperativa di e lo scopo COroparte_2
mutualistico perseguito;
negava altresì il collegamento negoziale tra finanziamento ed acquisto delle azioni, e contestava il quantum richiesto in restituzione, ampliato a ricomprendere il rimborso di somme impiegate per far fronte a proprie necessità finanziarie.
si costituiva in giudizio COroparte_2
sostenendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo riferita indeterminatamente a qualsiasi titolo di credito;
deduceva l'insussistenza di interesse ad agire per l'accertamento della nullità dei finanziamenti, posto che qualsiasi domanda restitutoria o risarcitoria sarebbe stata improcedibile, e comunque l'improcedibilità della domanda di accertamento della nullità e della richiesta di compensazione, alla luce dell'art. 83 del TUB.
Con la sentenza impugnata venivano respinte le domande svolte nei confronti di COroparte_4
e dichiarate improcedibili quelle proposte nei confronti di
[...] COroparte_8
Il giudice premetteva che nelle conclusioni non era stata riproposta la domanda di annullamento e pertanto questa non poteva ritenersi ritualmente proposta in giudizio.
Nel merito riteneva il difetto di legittimazione passiva di;
rilevava che il contratto del 26.7.2017 CP_4
non aveva dato luogo ad una cessione di azienda o di ramo d'azienda ma di singole attività e passività,
con le note esclusioni sia quanto all'oggetto sia quanto al contenzioso.
Il giudice rilevava che le disposizioni normative e contrattuali precludevano agli attori di azionare giudizialmente nei confronti di pretese di natura restitutoria conseguenti alla COroparte_1
nullità delle operazioni di acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili emesse da COroparte_2
e delle asseritamente collegate aperture di credito in conto corrente, e che erano stati
[...]
trasferiti ad il rapporto di conto corrente e il credito rappresentato dal suo saldo. COroparte_4
Il giudice evidenziava che nei confronti di li attori, dato atto dell'impossibilità di richiedere CP_8
in questa sede la ripetizione dell'indebito, “per le note preclusioni del TUB e della L.F.”, avevano proposto le domande di accertamento della nullità delle operazioni “baciate”, e dunque dei contratti di affidamento e degli ordini di acquisto delle azioni e obbligazioni convertibili e di accertamento negativo di qualsivoglia credito della Banca nei loro confronti, in ragione della predetta nullità,
“anche eventualmente a seguito della compensazione”.
Osservava il giudice che l'art.83 del TUB riguarda qualsiasi tipo di azione ed ha dunque un contenuto ben più ampio rispetto a quello dell'art. 51 L.F., consentendo nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di opposizione allo stato passivo, di ammissione allo stato passivo e di contestazione del bilancio finale di liquidazione, ciò per la necessità di garantire la consistenza del patrimonio della banca assoggettata alla procedura concorsuale, patrimonio sul quale possono evidentemente incidere anche le azioni di accertamento negativo.
Osservava peraltro il giudice che nel caso di specie, trattandosi di finanziamenti già erogati, la declaratoria di nullità dei contratti di affidamento determinerebbe conseguenze restitutorie regolate dalle norme in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo e che l'accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti di necessariamente sottende una domanda di accertamento di un CP_9
controcredito alla restituzione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e obbligazioni, come reso palese dal riferimento alla compensazione, operato nelle conclusioni.
Secondo il primo giudice, la domanda di accertamento negativo costituisce ineludibile premessa per una pretesa contro la massa, per ottenere un accertamento vincolante per la procedura in ordine a una passività al di fuori delle regole del concorso dei creditori;
se così non fosse, difetterebbe peraltro un interesse all'azione.
Avverso la sentenza proponevano appello e con sei motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo gli appellanti sostenevano che il secondo accordo ricognitivo sottoscritto in data
1.01.2018 tra e non sarebbe applicabile al caso di specie;
COroparte_2 COroparte_4
evidenziavano che il d.l. 99/2017 aveva attribuito efficacia ultra partes alle disposizioni del contratto di cessione del 26.6.2017 ma non anche agli accordi successivi stipulati tra le parti contraenti. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti rilevavano che il giudice non si era pronunciato in alcun modo sulla domanda volta a far dichiarare la nullità delle due operazioni baciate per violazione dell'art.1358 e 1322 c.c. e sulle conseguenze di tale nullità.
Con il terzo motivo gli appellanti rilevavano che non è chiamata a rispondere solo dei debiti CP_4
restitutori in capo a in conseguenza della nullità del finanziamento, ma anche del fatto che CP_8
continua ad incassare, dopo la cessione del rapporto di conto corrente, capitale ed interessi originati da un contratto ab origine nullo.
Gli appellanti richiamavano sul punto la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.505/2023,
secondo la quale “gli effetti previsti dall'art. 3 del D.L. 99/2017 e dell'art.
3.1.1.4. del contratto di
cessione, effetti che il Tribunale riconosce e non intende di certo revocare in dubbio nella loro
oggettiva portata, non possono essere dilatati sino al punto di consentire alla cessionaria di ottenere
e consolidare utilità alla quali ella non avrebbe comunque avuto diritto: un contratto nullo è e resta
irrimediabilmente improduttivo di effetti, indipendentemente dalla successione nella situazione
giuridica, solo apparente…”.
Con il quarto motivo di gravame la sentenza di primo grado veniva censurata perché il giudice non avrebbe ben valutato il materiale istruttorio, avendo messo in dubbio il collegamento tra finanziamenti e acquisto di azioni.
Inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il reclamo di data 20.2.2017 fosse generico,
giungendo poi ad escludere che vi fosse un contenzioso pendente.
Con il quinto motivo gli appellanti sostenevano che il giudice aveva erroneamente considerato il d.l.
99/2017 una disposizione in deroga all'art.2560 c.c.; deducevano che secondo il D.M 22.02.2018
l'operazione baciata doveva rimanere in capo alle banche in LCA e la stessa non poteva essere trasferita a proprio perché la stessa poteva essere destinataria soltanto di crediti. COroparte_4
Con il sesto motivo di gravame la sentenza di primo grado veniva censurata in quanto l'interpretazione restrittiva dell'art. 83 TUB sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt.
86, e 87 TUB, con l'art. 51 Legge fallimentare, con l'art. 12 delle preleggi e con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
se nulla era dovuto alla n LCA, in quanto del tutto invalida l'operazione baciata, CP_8
la relativa azione di accertamento, non riguardando appunto un atto negoziale perché “non verificatosi”, non era idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e quindi poteva essere promossa avanti al giudice ordinario.
Deducevano gli appellanti che dichiarandosi l'improcedibilità della domanda di nullità
dell'operazione baciata si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra creditori in violazione dell'art.3 Cost., in quanto la in l.c.a. risulterebbe sottratta COroparte_2
ad ogni azione civile, con violazione anche dell'art.24 Cost..
Si costituiva in giudizio sostenendo quanto al primo motivo che per COroparte_1
contenziosi pregressi devono intendersi quelli giudiziali.
Con riguardo al secondo motivo l'appellata osservava che il giudice non aveva deciso sulla domanda di nullità perché preliminarmente aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e CP_4
l'improponibilità per questioni preliminari assorbenti;
sosteneva che l'assorbimento non CP_8
comporta mai omissione di pronuncia.
Quanto al terzo motivo rilevava che le norme speciali sono derogatorie rispetto al codice civile CP_4
e che lo schermo protettivo di previsto dal contratto di cessione comprendeva debiti, passività, CP_4
responsabilità ed effetti negativi comunque connessi con l'acquisto di azioni PBVI;
deduceva che
Co dalle pretese attoree non può discendere la sottrazione a del credito ceduto né la restituzione di quanto le è stato corrisposto a sua estinzione, poiché altrimenti subirebbe le conseguenze della CP_4
commercializzazione di azioni CP_8
L'appellata deduceva poi che il quarto motivo di gravame era relativo a questioni assorbite, e CP_4
quanto al quinto motivo ribadiva la validità dell'ambito della cessione;
circa l'ultimo motivo chiedeva la conferma della pronuncia in ordine all'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di
. COroparte_2
Si costituiva l'appellata deducendo che, non avendo gli appellanti impugnato la parte CP_8
di motivazione: “ “la domanda di accertamento negativo, pertanto, costituisce ineludibile premessa per una pretesa contro la massa […]; se così non fosse, difetterebbe peraltro un interesse all'azione”,
l'accertamento della carenza di interesse all'azione è passato in giudicato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito l'appellata deduceva l'infondatezza dell'appello in quanto le domande verso , CP_8
sono per legge improcedibili.
Osservava poi che la domanda di accertamento della nullità, per un verso, essendo finalizzata a porre nel nulla gli effetti giuridici discendenti dai finanziamenti, aveva una diretta ricaduta sul patrimonio di e per altro verso, era certamente suscettibile di far sorgere pretese restitutorie o CP_8
risarcitorie nei confronti della massa.
Secondo l'appellata non era poi ravvisabile alcun vulnus di tutela ai sensi dell'art. 24 Cost., posto che non viene esclusa la possibilità di difesa a fronte di una pretesa della in liquidazione fondata _2
su titolo invalido;
riproponeva poi le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
***
1. L'appello non può trovare accoglimento.
2. Il D.Lgs. 99/2017 all'art. 3, comma 1°, prevede: “ I commissari liquidatori, in conformità con
quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad
un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e
rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una
quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si
applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto
espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano
in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le
passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a) , punti i) , ii) , iii) e iv) , del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i
debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche
stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività… .”
Co In data 26/06/2017 è stato stipulato il contratto di cessioni d'azienda “per l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici” di e come Parte_4 COroparte_2
meglio precisati al punto 3, definiti come “Insieme Aggregato”.
L'art.
3.1.4. del predetto contratto prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del
presente COratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né
Co potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di
CO
i sia di VB. Ai fini del presente COratto:… (b) per Passività Escluse si intende ogni passività,
obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza
di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale),
rischio o elemento negativo (anche per COenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
Co
o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di
Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di
legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di /o VB CP_8
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali
all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non
siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a
Co :…. (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o
comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate
dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa
che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto
di COenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai
rapporti giuridici non ceduti…”.
Devono pertanto ritenersi escluse, indipendentemente dalla previa pendenza della lite al momento della cessione, tutte le cause relative alla commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni delle banche venete, ivi comprese quelle connesse e, quindi, nel caso di specie, anche il presente contenzioso in quanto collegato agli strumenti finanziari (azioni) emessi dal CP_8
Ciò si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 d.Lgs. 99/17 (dove per debito deve intendersi la responsabilità restitutoria o risarcitoria della banca derivante dalla vendita dei prodotti
Co finanziari, rispetto a cui non sarebbe comunque tenuta a rispondere non essendo tali rapporti stati trasferiti e non potendo ipotizzarsi alcuna sua responsabilità, come correttamente ritenuto dal
Tribunale di Udine) ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione.
La dedotta nullità dei finanziamenti è infatti inquadrabile come “fatto” antecedente alla cessione e prima di essa non era stato instaurato alcun contenzioso, circostanza che avrebbe fatto rientrare la presente causa nel cod. “contenzioso pregresso”.
Tale lettura sistematica delle predette disposizioni è confermata proprio dalla specificazione contenuta nel contratto di cessione, le cui disposizioni hanno efficacia verso i terzi (cfr. art. 3, 2°
comma, D.L. 99/2017), secondo cui sono costituiscono passività escluse “ogni, obbligazione, debito,
sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita (……) sia sorta o possa
sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e Passività Escluse” (art. CP_10
3.1.4.b. contratto di cessione) e inoltre “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi anche se
riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività incluse, diverso dal contezioso pregresso” (cfr. l'art.
3.1.4.b. del contratto di cessione)”. (in tal senso anche C.d.A. Trieste, sent. n. 510/2023 pubblicata il
09/11/2023).
Questa Corte intende dare continuità all'orientamento già espresso (cfr. Corte d'Appello di Trieste
09/11/2023 n. 524; Corte d'Appello di Trieste 08/06/2023 n. 304; Corte d'Appello di Trieste
09/12/2022 n. 480, e Corte d'Appello di Trieste 28/06/2022 n.267), che, seguendo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, ha ritenuto condivisibile l'interpretazione che afferma che la normativa di cui al D.L. 99/17 si pone come ius singulare in deroga rispetto alla legislazione ordinaria, in quanto non ha ad oggetto una normale cessione d'azienda o un suo ramo, ma solo determinate “attività e passività” presenti nel patrimonio della banca in L.C.A., fra le quali è
espressamente contemplata dal punto di vista sostanziale – per escluderla - ogni conseguenza derivante dal misselling di azioni della banca in L.C.A. sul cessionario, ed è posto, dal punto di vista processuale, un rigoroso limite temporale inerente il trasferimento del contenzioso (cfr. sul punto per tutte anche Corte d'Appello di Bologna 19/10/202, Corte d'Appello di Bologna 19/10/2022 allegata dall'appellata sub doc. 20).
Entrambe le previsioni hanno una loro peculiare ratio.
Il primo aspetto è conforme ai principi del burden sharing e del bail in di cui alla direttiva 2014/59/UE
cd. BRRD (Bank Resolution and Recovery Directive), recepita in Italia con D.lgs. 180/2015 e
181/2015, per i quali le conseguenze delle crisi bancarie vanno, a scalare, in primis sopportate da azionisti, obbligazionisti, altri creditori, correntisti e non dal sistema pubblico, di tal che ogni risvolto inerente la posizione di socio e la vendita delle azioni deve trovare il suo regolamento all'interno della procedura concorsuale e non riversarsi su terzi soggetti esterni, fra cui il cessionario (tale principio non è del resto estraneo al diritto concorsuale interno, contenuto sia nella legge fallimentare che nel TUB e neppure deroga al principio della par condicio, posto che gli azionisti sono soci e vanno eventualmente soddisfatti dopo ogni altro creditore).
Il secondo aspetto non è ugualmente estraneo ai normali principi concorsuali e civilistici (si pensi all'art. 63, comma quinto, del D.Lgs. 270/1999 sulla vendita delle aziende di imprese in amministrazione straordinaria o alla disposizione di cui all'art. 105, comma quarto, l.f.).
La deroga è quindi più apparente che reale, considerato anche il rinvio dell'art. 80, comma sesto,
TUB alla legge fallimentare.
Lo scopo delle disposizioni sopra ricordate è quella di rendere più appetibile l'azienda e di favorire l'individuazione di un potenziale cessionario, al costo di sacrificare la soddisfazione di alcune categorie di creditori della cedente.
Quanto sopra detto si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 D.Lgs. 99/17, ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione (“….Restano in ogni caso esclusi dalla cessione
anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile….c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi
prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività… .”).
Co L'orientamento secondo cui tutte le passività potenzialmente gravanti su che discendono dalle condotte delle Banche venete prima della cessione e che non sono oggetto di contenzioso prima della migrazione, sono escluse dall'Insieme Aggregato è stato avallato, del resto, anche dalla Suprema
Corte, che così si è espressa “…l'art. 3, primo comma, d.l. n. 99 del 2017 nel disciplinare il contenuto
dei contratti di cessioni di azienda, singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili
in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, della
[...]
e della dispone che «Restano in ogni caso esclusi COroparte_2 Parte_5
dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile … i debiti delle Banche nei
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione
presentate dalle banche stesse» (lett. b) e «… le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima
della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» (lett. c); - l'interpretazione
letterale di tali previsioni conduce a ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si prospetti
un credito nei confronti di una di tali banche discendente dall'esecuzione di un contratto nullo e,
dunque, non da un attività giuridica bensì da un'attività materiale, consistente in una attribuzione
patrimoniale privo di alcun titolo, lo stesso risulta essere escluso dalla cessione disciplinata dalla
richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto occorso prima della cessione, da cui è
scaturita una controversia in epoca successiva a tale cessione….” (cfr. Cass. 22/12/2023 n. 35820).
1.1 Con specifico riguardo al primo motivo di gravame, si deve rilevare il richiamo operato dal primo giudice al secondo accordo ricognitivo del 17.01.2018 deve ritenersi effettuato a soli fini confermativi di quanto già dedotto con riguardo al dato normativo e al contratto del 26.7.2017,
opponibile anche ai terzi.
Il termine “contenzioso” già sulla base del contratto del 26.7.2017 deve ritenersi riferito ai conteziosi relativi a giudizi già pendenti, in quanto tale contratto esclude dal perimetro della cessione (“Passività
escluse”) “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi … diverso dal COenzioso Pregresso” ..
laddove per contenzioso pregresso si intende quello di cui all'art.3 .
1.2.b vii) relativo a “giudizi già
pendenti alla Data di Esecuzione”.
2. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso;
osservano infatti gli appellanti che il giudice di primo grado non si è pronunciato in alcun modo sulla domanda volta a far dichiarare la nullità delle due operazioni baciate per violazione dell'art.1358 e 1322 c.c. e sulle conseguenze di tale nullità.
Il giudice ha infatti ritenuto carente di titolarità passiva, mentre ha dichiarato COroparte_4
improcedibili le domande proposte dagli attori nei confronti della
[...] ; per quanto sopra esposto e per le ulteriori considerazioni di seguito COroparte_2
svolte, tali conclusioni sono condivisibili, e le questioni relative alla nullità dei due contratti di affidamento e degli ordini di acquisto delle azioni devono pertanto ritenersi assorbite.
3. Con il terzo motivo gli appellanti denunciano che è chiamata a rispondere non solo dei CP_4
debiti restitutori in capo a onseguenti alla nullità dei finanziamenti, ma anche del fatto CP_8
che continua ad incassare, dopo la cessione del rapporto di conto corrente, capitale ed interessi originati da un contratto ab origine nullo.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
La difficoltà logica, quindi, di concepire un rapporto nullo sulla cui base la cessionaria possa vantare diritti di credito si supera rilevando che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente,
tra parte ceduta e cessionaria, per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un lato continuità dell'esercizio dell'impresa bancaria – gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della banca - tutelando il risparmio degli ex correntisti;
dall'altro di dare certezza all'acquirente circa i possibili oneri cui andava incontro con la cessione. Non si deve, infatti,
leggere riduttivamente il dato normativo in base ad una interpretazione secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti mentre il cliente ceduto non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendo considerarsi, nel bilanciamento dei vari interessi, sia le rilevanti finalità di interesse pubblico sopra indicate poste alla base dell'intervento legislativo (la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti), sia le necessarie garanzie date alla cessionaria in sede di trattativa per l'acquisto, la quale ha ragionevolmente concluso l'operazione di cessione alle condizioni previamente concordate con le autorità pubbliche e con la banca in liquidazione.
In definitiva il decreto legge citato e l'atto di cessione che ne costituisce l'attuazione hanno determinato una peculiare vicenda modificativa del rapporto negoziale, in virtù della quale, pur essendovi stato il subentro della cessionaria nei diritti nascenti dalle aperture di credito, questa non può al contempo rispondere delle “passività” (dovendosi intendere per tali non soltanto i debiti in senso tecnico, ma anche la responsabilità e la stessa soggezione alle possibili azioni, ivi incluse quelle di accertamento e costitutive, inerenti al rapporto ceduto ma la cui causa petendi sia ascrivibile a condotte della cedente), potenzialmente derivanti dallo stesso e che non si fossero già manifestate,
con l'insorgenza del contenzioso, in data anteriore alla cessione (C.d.A. Trieste, 15.5.2024
RG166/2023).
4. Il quarto motivo di gravame, relativo al collegamento tra le aperture di credito in conto corrente e l'acquisto di azioni, nonché alla valutazione del contenuto del reclamo di data 20.2.2017, deve ritenersi ugualmente relativo a questioni assorbite.
5. Con riguardo al quinto motivo di gravame, si richiama quanto già indicato al punto 1, circa la natura speciale e derogatoria rispetto al codice civile della normativa e circa ampiezza e finalità dello schermo protettivo relativo ad . CP_4
6. Quanto poi al sesto motivo, sostiene parte appellante che l'interpretazione adottata dal primo giudice creerebbe un vuoto di tutela per il cliente incompatibile con l'art.3 e l'art. 24 della
Costituzione ed il principio di tutela giurisdizionale effettiva.
La tesi non è convincente atteso che, diversamente da quanto affermato dalla difesa dell'appellata, la disciplina contenuta nelle disposizioni sopra citate non è derogatoria di quella generale, in quanto la società appellante, al pari di qualsiasi creditore di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ha la possibilità di far valere i propri diritti insinuandosi al passivo della L.C.A. facendo valere tutti gli eventuali crediti derivanti dall'azione di nullità, tra cui quelli risarcitori derivanti dall'asserita violazione delle norme bancarie ed in particolare della disposizione di cui all'art. 117 TUB.
Non essendo precluso il diritto di azione avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare, a nulla vale replicare, sul piano giuridico, che in tal modo la tutela non sarebbe effettiva in quanto sarebbe difficile ottenere un risarcimento. Sul punto va osservato che, in base all'art. 2740 c.c., delle obbligazioni il debitore risponde soltanto con il proprio patrimonio, e che nel caso di insolvenza i creditori subiscono necessariamente delle perdite, senza poter contare di regola su altri patrimoni (salvo garanzie prestate da terzi) per il soddisfacimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti.
7. Per tutti i motivi esposti l'appello deve essere rigettato, e gli appellanti condannati al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi (per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per quella di trattazione- istruttoria) delle cause del valore dichiarato di euro 230.632,51 in considerazione della soccombenza;
le questioni di diritto affrontate non possono considerarsi nuove e l'orientamento giurisprudenziale qui seguito si sta consolidando.
Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 COroparte_4 [...]
n L.C.A, così provvede: Parte_5
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il COroparte_4
rimborso delle spese generali nonché ad IVA e CPA come per legge, e, in favore dell'appellata
[...]
in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese Parte_6
generali nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 30/04/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli