Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n.1518/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1518/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello del Foro di Patti
- parte attrice -
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Decimo Lo Presti;
in persona dell'Amministratore di condominio p.t., con sede in Controparte_2
Capri Leone, Via Nazionale, n. 286, contumace
- convenuti-
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.10.2020, il SI conveniva in giudizio la SIa Parte_1
e la al fine di sentirli condannare al pagamento, in solido, Controparte_1 Controparte_2 dei presunti danni provocati nell'appartamento di sua proprietà sito in Torrenova, Via
Nazionale, facente parte di un complesso condominiale gestito dalla società CP_2
Pag. 1 di 9
A/2.
Rappresenta l'attore che, sin dall'inverno del 2020, nell'immobile di sua proprietà si sono verificate infiltrazioni di acque meteoriche, tali da generare infiltrazioni di umidità alle pareti del suo appartamento con conseguenti disagi e danni. Secondo la ricostruzione operata dal SI , tali infiltrazioni deriverebbero dall'appartamento, posto al piano di sopra, di Pt_1 proprietà della SIa e dall'attiguo terrazzo. Pertanto, parte attrice chiedeva Controparte_1
che al Tribunale di Patti, previo accertamento che le infiltrazioni manifestatesi nel proprio appartamento fossero riconducibili alla carenza di manutenzione del soprastante immobile della sig.ra , in particolar dal terrazzo a livello e, per l'effetto condannare, in solido, Controparte_1
la SIa e la al pagamento di tutti i danni subiti, di Controparte_1 Controparte_2
natura patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi attraverso C.T.U. e, comunque, di misura non inferiore a complessivi Euro 20.000,00, di cui Euro 15.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2021, si costituiva la convenuta P_
, la quale previa contestazione del contenuto dell'atto di citazione così concludeva: “1)
[...]
Ritenere e dichiarare che i danni lamentati dal SI provocati Parte_1 nell'appartamento di sua proprietà, non sono conseguenza e non derivano dallo stato dell'immobile soprastante di proprietà della SIa né dal terrazzo annesso. Controparte_1
2) Ritenere e dichiarare inesistente il nesso causale tra i danni subiti dall'attore e lo stato dell'immobile oggetto di causa. 3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma dalla SIa a titolo di risarcimento danni al SI , con Controparte_1 Parte_1
conseguente rigetto di tutte le domande attrici. 4) In subordine, ritenere e dichiarare illegittima la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali e, conseguentemente, non dovuta alcuna somma a tale titolo dalla SIa . 5) In via ulteriormente gradata e senza Controparte_1
recesso alcuno dalle superiori richieste, ripartire le somme dovute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1126 C.C. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
All'udienza fissata per il giorno 2 MARZO 2021 tenutasi con modalità cartolare, le parti depositavano proprie note di trattazione in cui insistevano nelle proprie posizioni difensive.
Con provvedimento del 17.4.2021, il giudice concedeva i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 1.2.2022 all'esito della quale, viste le note di trattazione scritta
Pag. 2 di 9 depositate dalle parti e ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di rispondere al quesito: “Descriva il CTU lo stato dei luoghi e verifichi la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice;
ove riscontrati, verifichi le cause di tali danneggiamenti;
quantifichi i costi di ripristino delle parti ammalorate descrivendo analiticamente gli interventi all'uopo necessari”; nominava il CTU il geometra . Controparte_3
Istruito il giudizio mediante audizione dei testi e ctu e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della in Controparte_2 persona dell'Amministratore di condominio p.t., con sede in Capri Leone, Via Nazionale, n.
286.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non ignora questo Tribunale che secondo la corte di nomofilachia il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del Consulente Tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. per tutte Cass. 2-7-2004, n.
14638; Cass. 9-12-1995, n. 12630; Cass. 7-6-2000, n. 7716; Cass. 11-3-2002, n. 3492).
Ciò posto, si precisa che, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa, come nella specie, verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass., n.
13736/2020).
Pag. 3 di 9 Nel caso in esame, dalla c.t.u. espletata nel giudizio, è emerso che:
- le infiltrazioni di acque meteoriche, che hanno provocato i danni all'immobile di parte attrice, hanno avuto origine, per la mancata collocazione di appositi ed idonei infissi esterni dell'immobile del condomino del piano terzo, sig.ra (parte convenuta), Controparte_1 risultante comproprietaria dell'unita immobiliare in corso di costruzione, identificata in catasto fabbricati del Comune di Torrenova al fog. 5 particella 47 sub 52, e precisamente nel versante posto a nord, per poi proseguire il suo percorso fino all'appartamento sottostante di parte attrice.
- per la restante parte dei succitati danni, le copiose infiltrazioni di acque piovane hanno avuto origine dalla terrazza, allo stato rustico, ad uso esclusivo della convenuta P_
, comproprietaria dell'unità immobiliare in corso di costruzione, identificata
[...]
catastalmente al fg. 5 particella 47 sub 52 in agro del Comune di Torrenova, che svolge anche funzione di copertura dello stabile condominiale.
Ancora, in merito alla quantificazione dei danni, sempre dalla espletata c.t.u., è emerso:
- che per il ripristino delle parti ammalorate dell'immobile abitativo, adibite a locale cucina e locale wc, di proprietà parte attrice occorrono €. 3.879,23 oltre iva;
- che per il ripristino delle parti ammalorate dell'immobile abitativo, adibite a locale soggiorno e zona ingresso, di proprietà parte attrice occorre una spesa pari ad €. 4.051,84 oltre iva;
Non può non rilevarsi che il CTU abbia svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluoghi nel contraddittorio fra le parti, ad una puntuale ed esauriente illustrazione e rappresentazione dei luoghi, all'effettuazione di varie prove tecniche per la verifica di specifici temi di indagine, alla redazione di una relazione congruamente argomentata, con commento attento ed analitico delle sollevate osservazioni, sicché non vi è ragione di disattendere le sue analisi e conclusioni tecniche.
Mette conto rilevare che ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 c.c., nella nozione di lastrico solare o di terrazzo ad esso equiparato tende a riconoscersi quella struttura a cielo aperto che sovrasta un edificio o una sua parte e che svolge funzione di copertura nei confronti di una pluralità di unità immobiliari sottostanti (cfr. Cass. n. 27942/2013, n. 22466/2010, n.
17989/2004).
L'estensione della funzione coprente a più di un immobile sottostante è coerente con il particolare regime giuridico previsto dall'art. 1126 c.c., a mente del quale la spesa per le
Pag. 4 di 9 riparazioni o ricostruzioni di un lastrico solare che non sia di uso comune a tutti i condomini debbono gravare per un terzo su chi ne ha l'uso esclusivo e per i restanti due terzi su < condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno>>. Tale disciplina, se non presupponesse una pluralità di unità sottostanti il lastrico, si rivelerebbe incongruamente penalizzante, nei casi di struttura coprente un solo immobile, per la proprietà di quest'ultimo, mentre la sua ratio è quella di tener conto dell'utilità comune che deriva dall'attitudine coprente del lastrico/terrazzo in favore di tutte le porzioni immobiliari che compongono l'edificio o la parte di edificio coperta dal lastrico/terrazzo medesimo, con la conseguenza di far sì che - trattandosi, appunto, di utilità comune - quanto maggiore sia il numero di unità che ne fruiscano, tanto minore sia, per ciascuna di queste, l'incidenza della partecipazione alla spesa;
incidenza che resta, invece, ragionevolmente, invariata per il condomino che dispone in via esclusiva del lastrico/terrazzo e che beneficia, dunque, di un'utilità sua propria, non condivisa con altri.
Nel caso qui in esame, come riscontrato anche dal CTU, il terrazzo di proprietà esclusiva della convenuta copre gli appartamenti sottostanti, tra cui quello dell'attore. Si ha, quindi, in capo al terrazzo una funzione di copertura plurima, che però si esplica in favore di locali posti in incolonnamento verticale.
Questa conformazione dei luoghi giustifica, pertanto, l'assimilazione al regime giuridico dell'art. 1126 c.c. e ciò anche in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che delineano le fattispecie sussumibili nella predetta norma come situazioni nelle quali si ha una sovrapposizione di piani in verticale che, per tale loro incolonnamento, ricevono comune copertura dall'estensione piana posta sul livello più alto. (cfr. Cassazione civile, sez. II,
03/10/2023, n. 27846 “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del Cc, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex articolo 1130 comma 1, n. 4, del cc, nonché sull'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1. n. 4, del cc, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'articolo
1126 del Cc, che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del
Pag. 5 di 9 proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”). CP_4
In altra prospettiva, la Suprema Corte, sez. VI, 22/11/2021, con sentenza n. 35957 ha evidenziato che l'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (cfr. Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n.
18045; Cass. Sez. 6 - 2, 10/05/2017, n. 11484; Cass. Sez. 2, 04/06/2001, n. 7472; Cass. Sez. 2,
15/04/1994, n. 3542; Cass. Sez. 2, 16/07/1976, n. 2821 del Cass. Sez. 2, 29/01/1974, n. 244).
Ed è stato rilevato che l'obbligo di partecipare alla ripartizione ex art. 1126 c.c. non sorge “dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio [...], ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione” (Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, n. 11484).
In forza del granitico orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va ritenuta la responsabilità della convenuta e della nella propria Controparte_1 Controparte_2
qualità di amministratore del condominio, al pagamento di tutti i danni subiti, di natura patrimoniale in base al criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.
In base a quanto esposto, i convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a titolo risarcitorio all'attrice la somma di euro 7.931,07 (3.879,23+4.051,84) da rivalutare quale debito di valore dal momento del deposito della c.t.u. ad oggi nell'importo di euro 8.081,76, oltre IVA.
Occorre precisare, con riguardo all'accertamento peritale, che il CTU ha quantificato altresì il danno derivante dalla lesione al godimento della propria abitazione, ma tale liquidazione deve essere esclusa.
Orbene, il riferimento normativo del danno ipotizzato dal CTU risiede nell'art. 42, comma 2, che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto e che, nella specie, il pregiudizio non patrimoniale fatto valere dall'attore deriva dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, ossia da diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. Sez.U, 1
Pag. 6 di 9 febbraio 2017, n.2611, Cass. Sez. 3, n. 20927/2015). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tal caso, non rileva l'assenza di un danno biologico documentato e che la prova del pregiudizio subito possa essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (sul punto vedi Cass. Sez. 3 n. 26899/2014).
Ciononostante, come notorio, il nostro ordinamento non ammette il danno in re ipsa, esplicandosi il danno come conseguenza di un illecito. Le facilitazioni testé riportate come indicate dalla Suprema Corte attengono al piano della prova ma non possono in alcun modo esonerare la parte dall'onere di allegazione.
Diversamente opinando, infatti, si violerebbe il diritto di difesa dell'altra parte, che non sarebbe messa in condizione di contraddire sullo specifico punto.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato con riferimento alla lesione del diritto al godimento della propria abitazione, e il danno non patrimoniale è stato domandato senza alcuna allegazione di elementi, anche presuntivi, dai quali poter inferire la presenza, la natura e la consistenza del danno.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.
Inoltre, nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023). Nella specie, mancando tale prova non possono essere liquidati gli ulteriori interessi compensativi oltre la rivalutazione come sopra.
Sulla somma liquidata, invece, dal momento della decisione, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto, all'atto della liquidazione,
l'obbligazione si converte in debito di valuta.
Quanto alla ripartizione del danno nei rapporti tra il Condominio ed il convenuto l'importo liquidato a titolo risarcitorio in favore dell'attore dovrà essere ripartito per 1/3 a carico della proprietaria esclusiva del terrazzo e per i 2/3 a carico degli altri condomini.
Pag. 7 di 9 Si ripete, peraltro, che nei confronti dell'attore danneggiato, i convenuti rispondono solidalmente ai sensi dell'art. 2055 c.c., ben potendo, successivamente, in assenza di domanda specifica di regresso svolta nel presente giudizio da parte di uno dei convenuti nei confronti dell'altro, agire separatamente per ottenere il rimborso di eventuali somme anticipate per intero da uno dei convenuti.
Pur se la CTU ha indicato i lavori da compiersi al fine di emendare i difetti di tenuta idraulica del terrazzo della convenuta e delle parti ritenute condominiali, l'attore non avendo formulato domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere di ripristino e riparazione, nulla va disposto in merito nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr, Cassazione civile, sez. III, 09/04/2024, n. 9589).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 per scaglione di valore (fino ad euro 25.000,00), per la fase di studio della controversia € 919,00, per la fase introduttiva € 777,00 per la fase istruttoria e di trattazione €
1.680,00, per la fase decisionale € 1.701,00, per un totale di euro 5.077,00, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno poste a carico dei convenuti in solido in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1518/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona dell'Amministratore di Controparte_2
condominio p.t., con sede in Capri Leone, Via Nazionale, n. 286;
- accerta a dichiara la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei convenuti per i danni provocati all'attrice;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, della somma di euro 8.081,76, oltre IVA, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- accerta e dichiara che nei rapporti tra la convenuta e la Controparte_1 Controparte_2
in persona dell'Amministratore di condominio p.t., l'importo liquidato a titolo
[...]
Pag. 8 di 9 risarcitorio in favore dell'attore dovrà essere ripartito per 1/3 a carico della proprietaria esclusiva della terrazza e per i 2/3 a carico degli altri condomini;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, antistatario;
- Pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso il 17 Marzo 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Il giudice dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il giudice onorario in tirocinio, dott. Enrico Privitera.
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