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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2338/2023 R.G.,
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Manuela Casablanca, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2338/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Parte_1 C.F._1
Casablanca, opponente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Petri, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con atto di citazione, notificato in data 25 maggio 2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2023 del 27 febbraio 2023, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.067,90, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di , a titolo di capitale impagato ed interessi CP_1
derivanti da un contratto di finanziamento stipulato in data 5 gennaio 2021. L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari, contestando il quantum richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 novembre 2023, si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito e per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr., Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di , CP_1 avendo quest'ultima prodotto in atti il contratto di finanziamento stipulato in data 5 gennaio 2021.
Passando ad analizzare nel merito i motivi di opposizione, deve, in primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo allegato il contratto di finanziamento sottoscritto in data 5 gennaio 2021, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dall'estratto prodotto dalla società opposta ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, evidenziando il medesimo le rate del finanziamento che sono state versate dall'opponente (per € 382,88 a titolo di quota capitale rimborsata ed € 308,16 a titolo di interessi), nonché il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine del 25 marzo 2022 (per € 5.998,06), nonché gli interessi applicati e calcolati (v. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). Tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di in ordine all'impossibilità Parte_1
di verificare la correttezza dell'importo richiesto dalla società opposta, ovvero all'applicazione da parte di quest'ultima di interessi superiori rispetti a quelli pattuiti, non avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato gli interessi su importi già pagati, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve in primo luogo rigettarsi la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013).
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Va, a questo punto, osservato che l'opponente, con le autorizzate note conclusionali depositate in data 18 aprile 2025, ha rilevato che il credito è stato ceduto nelle more dell'odierno procedimento a
(circostanza confermata dalla società opposta) e ha chiesto dichiararsi la nullità del CP_2 decreto ingiuntivo opposto per “intervenuta carenza di legittimazione attiva della società opposta”.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione non possa essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “la cedente continua a conservare la qualità di parte, giacché la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cassazione civile sez. I, 22/12/2024,
n. 33907; conf. Cassazione civile sez. III, 03/11/2023, n. 30506; Cassazione civile sez. I,
10/01/2022, n. 399; Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime nei Parte_1
confronti di . CP_1
Deve, invece, rigettarsi la richiesta dell'opposta di condanna di pagamento ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Al riguardo, occorre rilevare che la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave, pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2016, n. 7726).
Tanto premesso, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della richiamata sanzione, non rinvenendosi nell'azione dell'opponente quella pretestuosità connotata da mala fede o colpa grave, in quanto posta in violazione di elementari principi giuridici o in quanto manifestamente inammissibile o contraria al diritto vivente ed al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2338/2023 R.G., promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 27 febbraio 2023;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 CP_1
[...
, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2338/2023 R.G.,
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Manuela Casablanca, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2338/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Parte_1 C.F._1
Casablanca, opponente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Petri, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con atto di citazione, notificato in data 25 maggio 2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2023 del 27 febbraio 2023, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.067,90, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di , a titolo di capitale impagato ed interessi CP_1
derivanti da un contratto di finanziamento stipulato in data 5 gennaio 2021. L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari, contestando il quantum richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 novembre 2023, si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito e per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr., Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di , CP_1 avendo quest'ultima prodotto in atti il contratto di finanziamento stipulato in data 5 gennaio 2021.
Passando ad analizzare nel merito i motivi di opposizione, deve, in primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo allegato il contratto di finanziamento sottoscritto in data 5 gennaio 2021, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dall'estratto prodotto dalla società opposta ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, evidenziando il medesimo le rate del finanziamento che sono state versate dall'opponente (per € 382,88 a titolo di quota capitale rimborsata ed € 308,16 a titolo di interessi), nonché il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine del 25 marzo 2022 (per € 5.998,06), nonché gli interessi applicati e calcolati (v. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). Tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di in ordine all'impossibilità Parte_1
di verificare la correttezza dell'importo richiesto dalla società opposta, ovvero all'applicazione da parte di quest'ultima di interessi superiori rispetti a quelli pattuiti, non avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato gli interessi su importi già pagati, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve in primo luogo rigettarsi la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013).
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Va, a questo punto, osservato che l'opponente, con le autorizzate note conclusionali depositate in data 18 aprile 2025, ha rilevato che il credito è stato ceduto nelle more dell'odierno procedimento a
(circostanza confermata dalla società opposta) e ha chiesto dichiararsi la nullità del CP_2 decreto ingiuntivo opposto per “intervenuta carenza di legittimazione attiva della società opposta”.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione non possa essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “la cedente continua a conservare la qualità di parte, giacché la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cassazione civile sez. I, 22/12/2024,
n. 33907; conf. Cassazione civile sez. III, 03/11/2023, n. 30506; Cassazione civile sez. I,
10/01/2022, n. 399; Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime nei Parte_1
confronti di . CP_1
Deve, invece, rigettarsi la richiesta dell'opposta di condanna di pagamento ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Al riguardo, occorre rilevare che la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave, pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2016, n. 7726).
Tanto premesso, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della richiamata sanzione, non rinvenendosi nell'azione dell'opponente quella pretestuosità connotata da mala fede o colpa grave, in quanto posta in violazione di elementari principi giuridici o in quanto manifestamente inammissibile o contraria al diritto vivente ed al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2338/2023 R.G., promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 27 febbraio 2023;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 CP_1
[...
, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli