Articolo 119 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 118Articolo 120
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15 marzo 1974
Art. 119.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, numero 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974 (Elenco numero 3).
Entrata in vigore il 15 marzo 1974