Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
VG 45/2025 SEP. CON FIGLI
MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 gennaio 2025 da:
nato Como il 27 agosto 1974, cittadino Italiano, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], con l'avv. Claudio C.F._1
Corengia
e nata a [...] il [...], cittadina Italiana, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], con l'avv. Claudio Corengia C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Como, in data 22 luglio 2006
(anno 2006, atto n. 92, parte II, serie A, Ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato in [...] il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
b) la casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, resterà assegnata alla sig.ra
[...]
sino al momento in cui il figlio sarà autosufficiente;
Pt_2 Pt_3
c) il figlio sarà affidato congiuntamente al padre ed alla madre (quest'ultima fungerà da Pt_3
genitore collocatario e la residenza del minore sarà in Como alla via Cristoforo Solari n° 20) che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
d) ognuno dei coniugi dovrà garantire il diritto del figlio alla più completa crescita psicoaffettiva e sociale:
e) i genitori si impegnano a consultarsi e a darsi reciproco consenso per ogni scelta determinante la vita del figlio, impegnandosi a tenersi vicendevolmente informati e consultarsi ogni qualvolta sia necessario in ordine alla vita psicoaffettiva, allo stato di salute e all'educazione scolastica, artistica, sportiva dei figli.
f) Il padre, sino al termine dell'anno scolastico 2024/2025 (data scelta di comune accordo tra i genitori al fine di permettere al figlio, nei primi mesi di separazione, di mantenere, quanto possibile, le abitudini già acquisite) terrà con sé : Pt_3
a. Week end alternati, dal venerdì alle 18.00 sino la domenica alle 18.00 riportandolo presso la casa coniugale;
b. Il lunedì finito il rientro a scuola e sino alle ore 18.00 quando la madre, finito il lavoro, passerà a prenderlo presso la nuova residenza del padre;
c. Il martedì a pranzo e sino alle ore 15.00 quando la madre, finito il lavoro, passerà a prenderlo presso la nuova residenza del padre;
d. Il giovedì a pranzo e sino alle ore 16.00 quando la madre, finito il lavoro, passerà a prenderlo presso la nuova residenza del padre;
g) I giorni di cui al precedente punto f) verranno rimodulati all'inizio di ogni anno scolastico in base agli orari lavorativi della madre h) Il padre, dalla fine dell'anno scolastico 2024/2025 terrà con sé , oltre che nei giorni già Pt_3
concordati di cui al precedente punto f), anche il mercoledì dalle ore 19.00, quando lo prenderà presso l'abitazione della madre, sino alla mattina successiva accompagnandolo a scuola;
i) Il padre, sino a quando i genitori lo riterranno opportuno, si occuperà di accompagnare Pt_3
a scuola la mattina;
j) Il padre, durante le vacanze estive, avrà diritto di trascorrere con il figlio due settimane Pt_3
anche non consecutive nel mese di agosto, con periodo da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
k) La madre durante il mese di luglio, potrà portare dai nonni in Toscana (Ponte Pt_3
Buggianese), dal 10 luglio sino all'inizio del periodo di vacanze estive che trascorrerà con il padre;
l) Le feste di Natale (dal 23 dicembre al 2 gennaio), FA (dal 2 gennaio al 7 gennaio) e le vacanze di Pasqua alternativamente con la madre e il padre;
i coniugi concordano che si procederà nello stesso modo per le altre festività nazionali (con esclusione di ferragosto e 6 gennaio, in quanto già regolamentati nei punti precedenti);
m) I coniugi comunicheranno l'un l'altro, e preventivamente, la permanenza del figlio in località diverse da quelle dell'abitazione dei genitori;
n) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il padre verserà alla madre la somma di €
450,00 al mese, in via anticipata entro il giorno 28 di ogni mese per n. 12 mensilità (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) sulle seguenti coordinate iban:
[...] Il predetto contributo sarà comprensivo di tutte le spese ordinarie, con la sola esclusione di quelle straordinarie e meglio indicate nel protocollo del
Tribunale di Como del 25 aprile 2018;
o) Il padre si impegna altresì a farsi carico del 50% delle spese straordinarie del figlio secondo il protocollo del Tribunale di Como cui si rinvia, provvedendo al pagamento diretto oppure rimborsandole al genitore che le abbia anticipate in caso di urgenza e, comunque, quelle concordate e documentate con obbligo del rendiconto.
p) L'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla sig.ra Parte_2
q) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver già
provveduto a regolare i restanti rapporti, compresi i c/c bancari.
r) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti di espatrio per loro stessi e per i figli e si impegnano comunque ad effettuare ogni formalità al riguardo;
s) Il sig. a seguito della sottoscrizione del presente ricorso trasferirà la propria Parte_1
residenza ed abitazione in Como alla via Leonardo da Vinci n°28
t) Le parti concordano che tutte le condizioni previste nel presente ricorso avranno tra loro efficacia dalla data odierna
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 22 luglio 2006 in Como con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2006, atto n. 92, parte II, Serie A, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.2.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao