TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 687 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Guerrato Trissino
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/12/1978, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Visonà e Barbara
Agostina Nardon
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, previo parere del Pubblico Ministero,
DICHIARI la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NE
NO (VI) in data 6 settembre 2008, da (C.F.: Controparte_1
) nato a [...] il [...], e residente a [...](Vi), C.F._2
Via A.Volta n. 31, e (C.F nata ad Parte_1 C.F._1
Arzignano il 28/10/1980 e residente a [...]2,
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di NE NO (VI) al n. 24, parte
2, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NE
NO (VI) di effettuare le annotazioni previste dalla Legge, alle seguenti,
concordate, CONDIZIONI :
1) l'immobile sito in NE NO (Vi), Via Baden Powell 3/2, di proprietà di
, già abitazione familiare, con gli arredi in esso contenuti viene Parte_1
assegnato a , che vi manterrà la propria residenza unitamente a Parte_1
quella della LI;
Per_1
2) La LI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
obbligo di provvedere, di intesa tra loro, alla sua educazione, istruzione, cura e mantenimento. continuerà ad abitare con la madre, presso la quale avrà il Per_1
soggiorno prevalente e ove manterrà la propria residenza. Il padre potrà tenere con sé
la LI, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici della minore, con le seguente modalità:
2 dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la madre alle ore 19,30;
2 settimana: due pernottamenti infrasettimanali nelle giornate di martedì e giovedì,
dall'uscita di scuola alla mattina successiva;
Il papà trascorrerà inoltre con la LI 7 giorni durante le vacanze natalizie, così che ad anni alterni possa trascorrere la Vigilia o il Natale e il Capodanno;
3 giorni consecutivi durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il
Lunedì in Albis;
15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive da comunicare con congruo preavviso compatibilmente al proprio piano di ferie. Lo stesso periodo verrà trascorso dalla minore anche con la madre. Le parti possono comunque concordare diverse modalità di visita, compatibilmente con i reciproci impegni.
3) Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1
LI minore la somma mensile di Euro 343,49, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a fare data dal prossimo dicembre 2025, da accreditarsi mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della SInora
; Parte_1
4) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative e sportive affrontande in favore della LI , come individuate e disciplinate dal protocollo dell'ottobre Per_1
2017 adottato dal tribunale di Vicenza, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno pagate direttamente ovvero rimborsate in tale misura previa esibizione delle relative pezze giustificative;
5) l'Assegno Unico INPS verrà percepito interamente dalla SI.ra , mentre Parte_1
le detrazioni saranno al 50% tra le parti;
3 6) nessun assegno divorzile verrà versato fra i coniugi, dandosi gli stessi reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
7) darsi atto del fatto che il SI. pagherà alla moglie la rivalutazione monetaria CP_1
arretrata relativa all'assegno di mantenimento filiale -anni 2023 e 2024- e pari a complessivi €1.137,19 mediante ratei mensili di €100 a fare data dal mese di gennaio
2025 da versarsi contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento filiale,
ossia al 15 di ogni mese mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente della SInora . Parte_1
8) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze legali del proprio procuratore;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NE NO (VI) in data
06.09.2008.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in
4 quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla LI minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
NE NO (VI), via Baden Powell 3/2 , in favore di quale Parte_1
5 genitore convivente con la LI minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in NE NO (VI) Parte_1 Controparte_1
il 06.09.2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NE NO (VI) al n. 24, parte II, serie A, anno
2008;
c) compensa le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 settimana: un pernottamento infrasettimanale nella giornata di martedì e il weekend
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 687 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Guerrato Trissino
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/12/1978, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Visonà e Barbara
Agostina Nardon
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, previo parere del Pubblico Ministero,
DICHIARI la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NE
NO (VI) in data 6 settembre 2008, da (C.F.: Controparte_1
) nato a [...] il [...], e residente a [...](Vi), C.F._2
Via A.Volta n. 31, e (C.F nata ad Parte_1 C.F._1
Arzignano il 28/10/1980 e residente a [...]2,
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di NE NO (VI) al n. 24, parte
2, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NE
NO (VI) di effettuare le annotazioni previste dalla Legge, alle seguenti,
concordate, CONDIZIONI :
1) l'immobile sito in NE NO (Vi), Via Baden Powell 3/2, di proprietà di
, già abitazione familiare, con gli arredi in esso contenuti viene Parte_1
assegnato a , che vi manterrà la propria residenza unitamente a Parte_1
quella della LI;
Per_1
2) La LI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
obbligo di provvedere, di intesa tra loro, alla sua educazione, istruzione, cura e mantenimento. continuerà ad abitare con la madre, presso la quale avrà il Per_1
soggiorno prevalente e ove manterrà la propria residenza. Il padre potrà tenere con sé
la LI, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici della minore, con le seguente modalità:
2 dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la madre alle ore 19,30;
2 settimana: due pernottamenti infrasettimanali nelle giornate di martedì e giovedì,
dall'uscita di scuola alla mattina successiva;
Il papà trascorrerà inoltre con la LI 7 giorni durante le vacanze natalizie, così che ad anni alterni possa trascorrere la Vigilia o il Natale e il Capodanno;
3 giorni consecutivi durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il
Lunedì in Albis;
15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive da comunicare con congruo preavviso compatibilmente al proprio piano di ferie. Lo stesso periodo verrà trascorso dalla minore anche con la madre. Le parti possono comunque concordare diverse modalità di visita, compatibilmente con i reciproci impegni.
3) Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1
LI minore la somma mensile di Euro 343,49, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a fare data dal prossimo dicembre 2025, da accreditarsi mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della SInora
; Parte_1
4) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative e sportive affrontande in favore della LI , come individuate e disciplinate dal protocollo dell'ottobre Per_1
2017 adottato dal tribunale di Vicenza, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno pagate direttamente ovvero rimborsate in tale misura previa esibizione delle relative pezze giustificative;
5) l'Assegno Unico INPS verrà percepito interamente dalla SI.ra , mentre Parte_1
le detrazioni saranno al 50% tra le parti;
3 6) nessun assegno divorzile verrà versato fra i coniugi, dandosi gli stessi reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
7) darsi atto del fatto che il SI. pagherà alla moglie la rivalutazione monetaria CP_1
arretrata relativa all'assegno di mantenimento filiale -anni 2023 e 2024- e pari a complessivi €1.137,19 mediante ratei mensili di €100 a fare data dal mese di gennaio
2025 da versarsi contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento filiale,
ossia al 15 di ogni mese mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente della SInora . Parte_1
8) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze legali del proprio procuratore;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NE NO (VI) in data
06.09.2008.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in
4 quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla LI minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
NE NO (VI), via Baden Powell 3/2 , in favore di quale Parte_1
5 genitore convivente con la LI minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in NE NO (VI) Parte_1 Controparte_1
il 06.09.2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NE NO (VI) al n. 24, parte II, serie A, anno
2008;
c) compensa le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 settimana: un pernottamento infrasettimanale nella giornata di martedì e il weekend