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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7270/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare del 15 aprile 2025, con ordinanza di assegnazione in decisione del 17\4\ 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1931\21
e vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. S. Radicella Parte_1
- appellante– E
-avv.to S. Arduini Controparte_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che :
-Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto l'opposizione di avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo conseguito nei suoi confronti da , a titolo di corrispettivo per i lavori di Parte_1 ristrutturazione asseritamente posti in essere dalla ditta del Manea per conto del , nei cantieri di e CP_1 Pt_2 [...] ; Parte_3
-il primo giudice ha infatti rilevato che il difettava di titolarità passiva, quanto al rapporto di cui al decreto opposto;
CP_1 e infatti gli assegni bancari (relativi ad altri pagamenti inerenti allo stesso rapporto) erano stati emessi dalla società Dinamica Industria s.r.l. e firmati dal solo come l. r. di detta società, e non in proprio;
la titolarità del rapporto CP_1 giuridico de quo in capo alla società risultava anche dalle circolazioni, attestanti l'intestazione alla società dei conti correnti sui quali erano stati tratti gli assegni;
né dalla prova per testi era emerso che il fosse stato in proprio il committente CP_1 dei lavori in parola;
il primo giudice inoltre non ha autorizzato la chiamata in causa di detta società, essendo inammissibili da parte dell'opposto , attore in senso sostanziale, domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione:
ha proposto appello, deducendo come motivi: Parte_4 1 “(pag. 8) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: NULLITA E/ INEFFICACIA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 269, COMMA 3, C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 645, COMMA 2, C.P.C.. –MANCATA AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO”; 2 (p. ) “ B) IN SUBORDINE E NEL MERITO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. - SUSSISTENZA DELLA TITOLARITA' PASSIVA DEI TITOLI AZIONATI IN CAPO ALL'APPELLATO”;
-l'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame;
-la causa è stata quindi assegnata in decisione, all'esito di udienza cartolare (vi sono note di udienza e comparse conclusionali); Ritenuto che:
-è preliminare l'esame del secondo motivo di appello che va rigettato, per palese infondatezza;
l'appellante non è riuscito infatti a scalfire le motivazioni della sentenza di prime cure, non cogliendone pienamente la portata (il che si traduce poi in un profilo di inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.): infatti il primo giudice, alla stregua della documentazione in atti e anche dell'esito della prova per testi (e si ricordi che l'appellante era attore in senso sostanziale gravato dell'onere della prova) ha accertato che il non ha commissionato in proprio i lavori per cui è causa, in quanto ha agito quale legale CP_1 rappresentante della società surrichiamata, estranea al giudizio: il , in altri termini , difettava di legittimazione CP_1 passiva (attinente al merito del giudizio); nulla rileva, allora, che i lavori siano stati commissionati dal , e che questi CP_1 abbia compilato, sottoscritto e consegnato gli assegni. L'odierno appellante avrebbe dovuto provare – giova ribadirlo – che il abbia in realtà agito in proprio (al più avvalendosi, simulatamente, della “copertura” societaria): ma ciò, a ben CP_1 vedere, neppure è stato dedotto;
da qui il rigetto del motivo;
-palesemente infondato il primo motivo (su cui l'appellante particolarmente insiste in conclusionale), con il quale l'appellante lamenta la mancata estensione del contraddittorio alla società committente;
in realtà il ha errato nella Pt_1 individuazione del legittimato passivo, conseguendo il decreto ingiuntivo nei confronti di soggetto diverso dall'effettivo debitore (e nulla rileva che si tratti del legale rappresentante dell'effettivo debitore, beninteso nella prospettazione: opera qui il meccanismo della alterità della persona giuridica, nella specie una s.r.l., rispetto a chi ne ha la rappresentanza legale): a fronte di ciò non può che seguire il rigetto della domanda (ovvero, atteso il rito , l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo); ogni diversa soluzione si risolverebbe in un indebito vantaggio per l'attore (sostanziale), “libero” di
“sostituire”, addirittura, la controparte, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale (e ben avrebbe oltretutto potuto il agire, nelle forme da lui prescelte, già anche nei confronti della società surrichiamata); Pt_1
-le spese seguono la soccombenza di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo (pur se non ci sono i presupposti per la pronuncia, richiesta dall'appellato, ex art. 96 c.p.c.);
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00 oltre competenze di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u. Roma, data della decisione Il Presidente est.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7270/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare del 15 aprile 2025, con ordinanza di assegnazione in decisione del 17\4\ 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1931\21
e vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. S. Radicella Parte_1
- appellante– E
-avv.to S. Arduini Controparte_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che :
-Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto l'opposizione di avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo conseguito nei suoi confronti da , a titolo di corrispettivo per i lavori di Parte_1 ristrutturazione asseritamente posti in essere dalla ditta del Manea per conto del , nei cantieri di e CP_1 Pt_2 [...] ; Parte_3
-il primo giudice ha infatti rilevato che il difettava di titolarità passiva, quanto al rapporto di cui al decreto opposto;
CP_1 e infatti gli assegni bancari (relativi ad altri pagamenti inerenti allo stesso rapporto) erano stati emessi dalla società Dinamica Industria s.r.l. e firmati dal solo come l. r. di detta società, e non in proprio;
la titolarità del rapporto CP_1 giuridico de quo in capo alla società risultava anche dalle circolazioni, attestanti l'intestazione alla società dei conti correnti sui quali erano stati tratti gli assegni;
né dalla prova per testi era emerso che il fosse stato in proprio il committente CP_1 dei lavori in parola;
il primo giudice inoltre non ha autorizzato la chiamata in causa di detta società, essendo inammissibili da parte dell'opposto , attore in senso sostanziale, domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione:
ha proposto appello, deducendo come motivi: Parte_4 1 “(pag. 8) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: NULLITA E/ INEFFICACIA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 269, COMMA 3, C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 645, COMMA 2, C.P.C.. –MANCATA AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO”; 2 (p. ) “ B) IN SUBORDINE E NEL MERITO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. - SUSSISTENZA DELLA TITOLARITA' PASSIVA DEI TITOLI AZIONATI IN CAPO ALL'APPELLATO”;
-l'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame;
-la causa è stata quindi assegnata in decisione, all'esito di udienza cartolare (vi sono note di udienza e comparse conclusionali); Ritenuto che:
-è preliminare l'esame del secondo motivo di appello che va rigettato, per palese infondatezza;
l'appellante non è riuscito infatti a scalfire le motivazioni della sentenza di prime cure, non cogliendone pienamente la portata (il che si traduce poi in un profilo di inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.): infatti il primo giudice, alla stregua della documentazione in atti e anche dell'esito della prova per testi (e si ricordi che l'appellante era attore in senso sostanziale gravato dell'onere della prova) ha accertato che il non ha commissionato in proprio i lavori per cui è causa, in quanto ha agito quale legale CP_1 rappresentante della società surrichiamata, estranea al giudizio: il , in altri termini , difettava di legittimazione CP_1 passiva (attinente al merito del giudizio); nulla rileva, allora, che i lavori siano stati commissionati dal , e che questi CP_1 abbia compilato, sottoscritto e consegnato gli assegni. L'odierno appellante avrebbe dovuto provare – giova ribadirlo – che il abbia in realtà agito in proprio (al più avvalendosi, simulatamente, della “copertura” societaria): ma ciò, a ben CP_1 vedere, neppure è stato dedotto;
da qui il rigetto del motivo;
-palesemente infondato il primo motivo (su cui l'appellante particolarmente insiste in conclusionale), con il quale l'appellante lamenta la mancata estensione del contraddittorio alla società committente;
in realtà il ha errato nella Pt_1 individuazione del legittimato passivo, conseguendo il decreto ingiuntivo nei confronti di soggetto diverso dall'effettivo debitore (e nulla rileva che si tratti del legale rappresentante dell'effettivo debitore, beninteso nella prospettazione: opera qui il meccanismo della alterità della persona giuridica, nella specie una s.r.l., rispetto a chi ne ha la rappresentanza legale): a fronte di ciò non può che seguire il rigetto della domanda (ovvero, atteso il rito , l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo); ogni diversa soluzione si risolverebbe in un indebito vantaggio per l'attore (sostanziale), “libero” di
“sostituire”, addirittura, la controparte, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale (e ben avrebbe oltretutto potuto il agire, nelle forme da lui prescelte, già anche nei confronti della società surrichiamata); Pt_1
-le spese seguono la soccombenza di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo (pur se non ci sono i presupposti per la pronuncia, richiesta dall'appellato, ex art. 96 c.p.c.);
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00 oltre competenze di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u. Roma, data della decisione Il Presidente est.