Cass. civ., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 14737
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Sentenza 14 luglio 2015

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Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 14737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14737
    Data del deposito : 14 luglio 2015

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