Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43739/2024
N. R.G. 43739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 9 dicembre 2024 promossa da:
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA MARINI ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti CLAUDIO DEFILIPPI e GIANNA SAMMICHELI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 22
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME RASSEGNATE NELLA MEMORIA EX ART. 473. 17 C.P.C. DEL 16.02.2025:
Voglia Codesto Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:
- in via preliminare: per i motivi esposti in premessa, se del caso, concedere a parte ricorrente la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica al resistente del ricorso e decreto di rinvio all'udienza immediatamente successiva, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di prima udienza;
- in via principale nel merito: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, dichiarando che le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica l'una verso l'altra;
- stabilire che la casa familiare sita in OZ (MI), Via Larici n. 2, di proprietà di , rimarrà a CP_2 disposizione della SI , ivi residente e quale intestataria del contratto di locazione;
Parte_1
- disporre che il signor si allontani definitivamente dalla casa familiare entro 30 giorni Controparte_1 dall'udienza presidenziale, asportando i propri beni personali ivi presenti e disporre la conseguente variazione della sua residenza entro sei mesi dall'udienza presidenziale;
- stabilire che le spese sostenute per la ristrutturazione della casa saranno eventualmente oggetto di separato giudizio;
- ordinare al Comune di OZ di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
- in via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione dell'interrogatorio formale del resistente sulle circostanze descritte nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi;
con riserva di citare testimoni, di integrare e modificare le domande nel prosieguo del giudizio, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte;
- in ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COME RASSEGNATE NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così pronunciare:
- Accogliere la domanda di separazione, stabilendo che la stessa avvenga in termini equi e giusti;
- Revocare ogni provvedimento urgente emesso nei confronti del Sig. , in quanto infondato e CP_1 sproporzionato rispetto alla situazione concreta;
pagina 2 di 22 - Regolare il mantenimento tenendo conto delle attuali capacità economiche di ciascun coniuge, concordando sul fatto che ogni coniuge provveda al proprio mantenimento, salvo un contributo da parte della sig.ra Pt_1 all'affitto che il sig. dovrà pagare;
CP_3
- Stabilire l'assegnazione della casa familiare alla SI , previa verifica della situazione economica di Pt_1 entrambe le parti, con la condizione che venga verificato il reale utilizzo del bene, e che venga stabilito un equo contributo all'affitto che il sig. dovrà affrontare, tenuto conto dei prezzi medi degli affitti e della CP_3 capacità economica anche potenziale della SI;
Pt_1
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti assunti nel procedimento cautelare ed i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario in OZ (MI) in data 4 aprile 1994 (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di OZ Anno 1994, N. 10, Parte II, Serie A) con , in regime di Controparte_1 comunione legale dei beni, dalla cui unione coniugale nascevano due figlie (nata in [...] 28 settembre Per_1
1992) e (nata in data [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 chiedeva al Tribunale di Milano, in via preliminare, di emettere i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15
c.p.c. nei confronti del signor con l'allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare. In via Controparte_1 principale, nel merito, chiedeva di pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi ordinando al Comune di OZ l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con precisazione dell'avvenuto scioglimento della comunione legale dei beni a far data dalla comparizione personale dei coniugi in sede di prima udienza. Domandava, altresì, di disporre che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento personale con rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica nonché l'assegnazione a sé della casa CP_ sita in OZ (MI), Via Larici n.2, con contratto di locazione alla medesima intestato e con spese sostenute per la ristrutturazione della stessa casa oggetto di eventuale separato giudizio. Chiedeva, infine, di disporre l'allontanamento definitivo del signor dalla suindicata casa familiare entro 30 giorni CP_1 dall'udienza presidenziale, con conseguente variazione della residenza a lui riferita entro sei mesi dalla data di udienza.
Il Giudice Delegato, con decreto emesso in data 10 dicembre 2024, con riferimento alla richiesta dei provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c., osservato come dalle allegazioni in ricorso veniva riferito che era già stata emessa a carico del signor la misura penale ex art. 384 bis c.p.p. dell'allontanamento Controparte_1
d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e ritenuto che, sulla base delle sintetiche allegazioni della parte attrice, in assenza di ulteriori produzioni, ai fini della corretta valutazione della richiesta cautelare urgente da riqualificarsi ex art. 473 bis 69 c.p.c. e segg., appariva necessario ordinare alla medesima parte attrice il deposito del provvedimento suindicato di allontanamento urgente indicato nonché sentire a sommarie informazioni ai sensi dell'art. 473 bis 71 c.p.c. la SI al fine di acquisire chiarimenti sulle Parte_1
pagina 3 di 22 domande e sulle allegazioni contenute nel ricorso e da ultimo, ordinare alla Stazione dei Carabinieri di OZ la trasmissione degli atti di intervento delle Forze dell'Ordine e dei provvedimenti eventualmente adottati non coperti dal segreto istruttorio, ordinava il deposito dei suindicati provvedimenti e fissava davanti a sé udienza ai sensi dell'art. 473 bis 71 c.p.c. per il 19 dicembre 2024, riservando all'esito del deposito ogni ulteriore determinazione e provvedimento sull'istanza cautelare urgente.
Con separato decreto, emesso in pari data, in ordine al ricorso per separazione giudiziale ritenuto che i termini di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c. potevano essere abbreviati ex art. 473 bis 42 c.p.c. considerate le allegazioni di violenza, fissava contestualmente udienza di prima comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. per la separazione giudiziale, pure richiesta, per la data del 11 marzo 2025 e assegnava i termini per il contraddittorio.
Con memoria depositata in data 15 dicembre 2024, la parte attrice, a parziale modifica/integrazione di quanto allegato in ricorso, precisava che la citata misura di allontanamento dalla casa familiare era stata applicata al sig.
ma solo “in forma verbale” dal Comandante della Stazione dei Carabinieri, reiterando pertanto la CP_1 richiesta di emissione di un provvedimento di allontanamento del marito dalla casa familiare e con divieto di avvicinamento alla moglie atteso il pregiudizio imminente ed irreparabile ed a tutela della sua integrità psico- fisica.
All'udienza ex art. 473 bis. 71 c.p.c. così fissata del 19 dicembre 2024, il Giudice Delegato, dava atto del pervenimento degli atti da parte della Stazione dei Carabinieri di OZ e rilevava, come da dichiarazione della difesa di parte attrice, la conferma dell'insussistenza di alcuna misura cautelare neppure ai sensi dell'art. 348 bis. c.p.p. in capo al convenuto. Procedeva, pertanto, a sentire a sommarie informazioni la SI Parte_1
al fine di acquisire elementi utili per decidere in ordine alla richiesta di ordine di protezione avanzata
[...] inaudita altera parte.
All'esito, il Giudice Delegato, si riservava.
Con provvedimento del 20 dicembre 2024, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Giudice
Delegato così provvedeva, inaudita altera parte, sul richiesto provvedimento di allontanamento:
“ Premesso che:
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 6 dicembre 2024, assegnato in data 9 dicembre 2024, per separazione giudiziale con contestuale richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. depositato da:
nei confronti di , con cui parte attrice, dando atto che al marito è Parte_1 Controparte_1 stata applicata la misura penale ex art. 384 bis c.p.p. dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, trovandosi attualmente il sig. presso il domicilio del di lui padre a Napoli, CP_1 ha chiesto l'emissione di “provvedimento indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c.” con l'allontanamento del marito CP_ dalla casa familiare;
nel merito, la separazione giudiziale, l'assegnazione a sé della casa con contratto alla medesima intestato e nessun contributo al mantenimento per i coniugi.
Rilevato che con riferimento al ricorso per separazione i termini di cui all'art. 473 bis. 14 c.p.c. si è provveduto a fissare udienza di prima comparizione per il giorno 11 marzo 2025, assegnando i termini per l'integrazione del contraddittorio.
pagina 4 di 22 Rilevato, altresì, con riferimento alla richiesta cautelare dell'allontanamento, da riqualificarsi come ricorso ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., la parte avesse allegato inizialmente in ricorso essere stata già emessa a carico del convenuto la misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai sensi ex art. 384 bis c.p.p., tanto che lo stesso risultava essersi allontanato dalla casa familiare e attualmente a Napoli, mancando però copia del provvedimento indicato.
Osservato, pertanto, come, sulla base delle sintetiche allegazioni della parte attrice, in assenza di ulteriori produzioni, si è ritenuto necessario con provvedimento in atti del 10 dicembre 2024 di dover ordinare alla medesima parte attrice di depositare con urgenza il provvedimento indicato di allontanamento urgente emesso a tutela della SI in qualità di persona offesa per i fatti dalla medesima denunciati nonché alla
Stazione dei Carabinieri di OZ di trasmettere gli atti degli interventi effettuati su richiesta della SI
presso l'abitazione di OZ via Larici n. 2 e di tutti gli eventuali provvedimenti emessi ove non coperti Pt_1 dal segreto istruttorio e sentire, quindi, a sommarie informazioni ai sensi dell'art. 473 bis.71 c.p.c. la stessa SI per meglio chiarire le domande e le allegazioni contenute nel ricorso. Parte_1
Sentita quindi la SI all'udienza del 19 dicembre 2024 che ha aggiunto ulteriori particolari e Pt_1 allarmanti dettagli in ordine a quanto allegato in ricorso, manifestando di temere per la propria incolumità, CP_ atteso peraltro la richiesta del marito di voler rientrare nella casa coniugale, con contratto intestata alla stessa, anche al fine di potere scontare la pena divenuta esecutiva ad anni due e mesi 6 di reclusione per il reato di ricettazione in concorso risalente al 2015, avendo il proprio avvocato fatto istanza per la misura alternativa alla detenzione in carcere ovvero per la concessione della detenzione domiciliare (cfr. copia di foto dei provvedimenti).
Esaminati gli atti trasmessi dalla Tenenza dei Carabinieri di OZ che hanno effettuato: un primo intervento in data 25 settembre 2024 presso l'abitazione di OZ via Larici n. 2 su richiesta di che Parte_2 voleva entrare nell'abitazione dove si trovava la moglie la quale riferiva poi ai Carabinieri di aver sporto denuncia contro il marito e veniva in seguito sentita a sommarie informazioni come da verbale S.I.T. in atti;
un secondo intervento presso la medesima abitazione in data 8 ottobre 2024 su richiesta della SI Parte_1
che aveva paura di rincasare atteso che il marito si era portato sotto la casa della SI, da cui in
[...] precedenza era stato allontanato dalla moglie, parcheggiando con la macchina e insultandola pretendendo di entrare in casa e un terzo intervento in data 22 ottobre 2024 sempre su richiesta della SI che Pt_1 lamentava che il marito si trovava nuovamente sotto casa, insultandola e prendendola a male parole con gli operanti che trovavano il sig. effettivamente sotto casa “in stato di agitazione” CP_1
Rilevato che:
A fondamento dell'istanza la ricorrente ha dedotto e meglio precisato in udienza ripetuti comportamenti intimidatori e fortemente minacciosi cominciati dal marzo 2024, anche a causa di riferiti atteggiamenti psicotici o comunque convinzioni del marito che la SI avesse una relazione extraconiugale con un uomo, per cui la stessa, senza saperlo, è stata sottoposta a registrazioni in casa con il cellulare per 4 giorni prima, svegliandola poi di notte e obbligandola a sentire tali registrazioni continuando ad accusarla che vi era la prova che avesse pagina 5 di 22 un amante quando si sentivano normali rumori di casa o di faccende domestiche, andando anche in giro facendo sentire a tutti tali registrazioni a dimostrazione dell'infedeltà della moglie, con ciò anche diffamandola. A seguito di tali fatti, la SI, il giorno dopo, memore di quanto accaduto 4 anni prima per cui il marito ad un certo punto l'aveva accusata di avere un amante, lanciando in aria oggetti vari, ha deciso di allontanarsi dalla CP_ casa, se pur di proprietà con contratto a sé intestato, riparando dalla figlia temendo per la propria Per_3 incolumità, lasciando in casa il marito che in seguito aveva anche cambiato la serratura. Successivamente il marito ha cominciato a tempestarla di telefonate e messaggi, dopo il blocco dell'utenza cellulare via messanger e via tik tok, con ripetute e gravi minacce e insulti del tipo: ti ammazzo, sei una zoccola, una puttana, se scopro chi è ammazzo te e lui;
ti brucio te e tutta la famiglia”. In seguito, atteso che il marito era andato a stare in estate dalla sorella a Ladispoli, la SI era riuscita a rientrare in casa il 2 settembre 2024, allertando i
Carabinieri dovendo ricambiare la serratura. Da quel momento sono iniziati ulteriori e più gravi insulti e minacce da parte del marito, nel tentativo di farla uscire di casa e riappropriarsi dell'alloggio inviandole messaggi del tipo: brucio te e la casa;
la casa è mia. Devi uscire che entro io. Tu mi hai fatto le corna. Sei una puttana. Una zoccola. Ho le prove e farò di tutto per farti buttare fuori da persone che conosco.” e venendo sotto casa, per circa 10 volte, parcheggiando e rimanendo dentro la propria macchina in un'occasione anche 8 ore, minacciandola che se fosse uscita le avrebbe ripreso la casa e continuando a urlarle contro minacce e insulti dalla strada, tanto che la SI è stata costretta a richiedere varie volte l'intervento dei Carabinieri sul posto, che in un'occasione hanno anche condotto il sig. , tramite ambulanza, all'Ospedale San Paolo CP_1 dove risulta essere stato ricoverato per una notte. Da ultimo il marito, che ha già scontato tre anni e mezzo/ quattro in carcere per reati di riciclaggio /ricettazione, ha ricevuto un ordine di esecuzione pena ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di ricettazione in concorso e ha intimato alla moglie, per il tramite delle figlie, di uscire di casa al fine di fargli scontare la pena in misura alternativa di detenzione domiciliare.
Osservato che:
- Emergono sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della parte attrice rappresentati dall'articolata e compiuta indicazione delle circostanze riferite, come anche precisate nel corso delle sommarie informazioni rese in udienza, che hanno trovato comunque puntuale conferma nelle varie denunce che la SI ha presentato, dopo una prima che aveva ritenuto di rimettere per venire incontro alle esigenze del marito, con ciò dimostrando di non volere inferire sullo stesso e di non avere istanze recriminatorie, con ben tre denunce presentata il 28 settembre 2024, un'altra il 24 ottobre 2024 la mattina ed un'integrazione in pari data nel pomeriggio nonchè negli atti trasmessi dalla tenenza dei Carabinieri di OZ con i vari interventi effettuati presso il domicilio che dimostrano anche lo stato di animo della SI costretta per parecchi mesi ad allontanarsi dalla casa coniugale, nella quale ha peraltro diritto a rimanere in quanto titolare del relativo contratto di locazione (non essendoci peraltro prole da tutelare) e la forte preoccupazione e timore per la propria incolumità;
Osservato che:
pagina 6 di 22 - I comportamenti violenti verbalmente, aggressivi e fortemente intimidatori lamentati si connotano per particolare gravità e pericolosità, essendo stati posti in essere con sempre maggiore pervicacia e insistenza nonostante l'intervento ripetuto delle Forze dell'Ordine e la presentazione di denunce nei suoi confronti, e sono stati caratterizzati da una sistematica attività intimidatoria e anche di vessazione e offesa della figura della SI, accusata di aver tradito il marito, che per un po' ha preferito accettare tali comportamenti per paura delle ulteriori e ben più gravi reazioni del marito, finanche decidendo di allontanarsi dalla casa riparando dalla figlia, con ciò attestando la sua paura;
- Il convenuto non ha dato prova di comprendere la gravità del suo comportamento, continuando a reiterare comportamenti intimidatori, nonostante l'intervento dei Carabinieri più volte, presso il domicilio;
- La circostanza accertata solo con l'ordine del Giudice e con le sommarie informazioni che al marito non è stata ancora applicata alcuna misura cautelare ex art. 384 bis c.p.p., come asseritamente sostenuto dalla difesa in ricorso, poi smentita riferendo di “allontanamento verbale” , induce a ritenere che sussistano esigenze di tutela immediata;
- L'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice, di cui è venuta a disposizione solo in seguito relativamente ad un ordine di esecuzione pena per un reato contro il patrimonio, con un grave precedente penale a carico del convenuto, già peraltro pregiudicato e con un periodo lungo in carcere, e la possibilità che lo stesso possa pretendere di scontare la pena della detenzione domiciliare in casa, eventualmente concessa in alternativa alla pena detentiva in carcere già comminata e definitiva, rende la situazione ancora più allarmante e a rischio per la SI;
- I comportamenti poi ossessivi del marito convinto che la SI abbia una relazione extraconiugale con registrazioni e comportamenti assillanti oltre che offensivi aggravano ulteriormente la situazione con rischio che sussistano anche comportamenti psicotici del marito potenzialmente pericolosi se non curati e monitorati.
Rilevato che:
- Il provvedimento ex art.473 bis. 69 e segg. mod c.p.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.
- Le condotte di violenza psicologica e di minaccia e le aggressioni alla dignità e liberta della SI , Pt_1 reiterate nel tempo descritte nel ricorso agite nei confronti della moglie, confermate dalla SI nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza del 19 dicembre 2024, integrano un grave pregiudizio alla incolumità e alla libertà e dignità della parte attrice, situazione che potrebbe degenerare pericolosamente in conseguenza della conoscenza da parte del marito della decisione della moglie di rivolgersi all'Autorità (e della eventuale pendenza del procedimento penale presso la Procura della Repubblica conseguente alle denunce) e quindi dell'acuirsi del conflitto tra i due anche con riferimento alla domanda di separazione contestualmente proposta, qualora si procedesse previo contraddittorio.
pagina 7 di 22 - Appare, pertanto, doveroso pronunciare il presente provvedimento inaudita altera parte, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del convenuto;
Ritenuto, pertanto, che:
- Ricorrono quindi gli estremi per disporre in via d'urgenza, inaudita altera parte ex art. 473 bis. 71, 3° comma
3 c.p.c., attesi i comportamenti violenti e minacciosi da parte del convenuto con conseguente grave pregiudizio per la moglie, stante le domande come meglio precisate dalla difesa di parte attrice in udienza,, con ordine allo stesso di allontanamento richiesto dalla casa familiare sita in via Larici n. 2 ex art. art. 473 bis. 69 e CP_2 segg. c.p.c.;
- Ricorrono, altresì, i presupposti per ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole e vietare al convenuto di avvicinarsi all'abitazione familiare, ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte attrice
(abitazioni delle figlie);
Nelle more della fissazione dell'udienza debba essere indicato in mesi nove il termine di durata del presente ordine di protezione;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 71, 3° comma 3 c.p.c., IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE E CON EFFETTO
IMMEDIATO
ORDINA
a , nato a [...] il [...], residente a [...], la cessazione della Controparte_1 condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie , nata a [...]_1
Annunziata il 12.11.1974, residente a [...];
ORDINA
l'immediato allontanamento di , nato a [...] il [...], dalla casa coniugale sita in Controparte_1
via Larici n. 2, ovvero il suo rientro, CP_2
PRESCRIVE ad , nato a [...] il [...], di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in via Controparte_1 CP_2
Larici n. 2 ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte attrice (abitazioni delle figlie in OZ Per_2 via Lombardia e in OZ via Ariosto etc.); Per_1
ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Tenenza dei Carabinieri di OZ, ove la parte attrice ha presentato le denunce allegato al ricorso e che
è più volte intervenuta, con facoltà di subdelega ad altra Autorità di Polizia Giudiziaria, competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti, il quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso di separazione con richiesta urgente di allontanamento ed a curare che egli effettivamente abbandoni la casa coniugale, consegnando anche le chiavi dell'abitazione alla ricorrente o comunque che non via faccia più ritorno;
INDICA
pagina 8 di 22 in mesi NOVE (dalla notifica) la durata del presente ordine di protezione;
visto l'art. 473 bis. 71, 3° comma 3 c.p.c.
FISSA innanzi al Tribunale di Milano IX Sezione Civile in Milano via S. Barnaba n. 50 – piano terreno, stanza n. 11 dott.ssa Maria Laura Amato l'udienza 3 GENNAIO 2025 ORE 10,00 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
ASSEGNA
a parte attrice termine sino al 27 DICEMBRE 2025 per la notifica del ricorso di separazione con richiesta di allontanamento e del presente decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria (Tenenza dei Carabinieri di
OZ, con facoltà di subdelega ad altra autorità di PG competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti), come sopra specificato;
a parte convenuta termine sino al 2 GENNAIO 2025 (ORE 10,00) per il deposito di memoria difensiva. visto l'art. 473 bis. 71, 3° comma 3 c.p.c.
DICHIARA il presente decreto immediatamente efficace”.
All'udienza del 3 gennaio 2025, così fissata per la conferma/revoca/modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte in data 20 dicembre 2024, il Giudice Delegato, verificato che mancava la prova in atti del corretto perfezionamento della notifica del ricorso (essendoci solo quella della notifica del decreto emesso inaudita altera parte), sull'istanza del difensore di parte attrice che chiedeva l'assegnazione di un nuovo termine per la rinnovazione anche del ricorso, riservandosi comunque di recuperare l'eventuale copia notificata del ricorso da parte dei Carabinieri e depositarne in atti ove la stessa fosse regolare e tempestiva. così provvedeva a verbale:
“Sentito il difensore di parte attrice ed esaminata la richiesta,
Esaminati gli atti;
Rilevato come in effetti sulla base dei documenti trasmessi dalla Tenenza dei Carabinieri di OZ non risulti la regolarità della notifica del ricorso unitamente a quello dell'ordine di protezione al Sig. , ai sensi CP_3 dell'art. 473 bis. 71 c.p.c.;
Rilevato, altresì, come le notifiche effettuate via Pec dal difensore della SI all'avv. Defilippi e Pt_1 all'Avv. Ferrari non risultino anch'esse regolari, mancando la nomina dei difensori da parte del SI.
nel presente sub-procedimento; CP_3
Ritenuto pertanto di dover rinnovare la notifica del ricorso al Sig. ai fini della regolarità del CP_3 contraddittorio nel presente sub-procedimento, fatta salva la possibilità di acquisire la notifica del ricorso ove già effettuata dai Carabinieri di OZ secondo le indicazioni rese dall'avv. Marini, mancando però documentazione comprovante.
L'avv. Marini segnala un errore nell'indicazione di anziché OZ della casa coniugale. CP_2
P.Q.M.
pagina 9 di 22 dato atto che la notifica non si è regolarmente perfezionata nel presente subprocedimento,
DISPONE la rinnovazione della notifica del ricorso,
ASSEGNANDO termine alla parte ricorrente, con l'ausilio anche della tenenza dei Carabinieri di OZ con facoltà di subdelega, sino al 15 gennaio 2025 per la notifica al SI (a cui è stato già Parte_2 notificato il provvedimento inaudita altera parte in data 21 dicembre 2024), anche del ricorso oltre che del presente verbale, con obbligo di versare in atti, entro la data del termine di costituzione del convenuto, la prova del perfezionamento della notificazione,
FISSA nuova udienza ai sensi dell'art. 473 bis 71 c.p. per i medesimi incombenti odierni, per la conferma/modifica/revoca del decreto emesso inaudita altera parte, per il 23 gennaio 2025 ore 9:30 davanti al
Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amaro (Tribunale Ordinario di Milano – Sezione IX Civile in CP_2 via San Barnaba n. 50, piano terreno, stanza n. 11), ove le parti, che dovranno stare a debita distanza, verranno sentite separatamente.
ASSEGNA termine alla parte per il deposito di memoria difensiva sino al 22 gennaio 2025 ore Parte_2
10:00.
CONFERMA, nelle more della rinnovazione della notifica del ricorso, l'efficacia del decreto emesso inaudita altera parte del 20 dicembre 2024, con la correzione dell'errore materiale laddove è indicato da CP_2 intendersi OZ per l'indirizzo della casa coniugale in via Larici 2, fatti salvi poi i provvedimenti che verranno emessi all'esito dell'udienza sopra fissata”.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata nel subprocedimento cautelare, , Controparte_1 chiedeva di revocare integralmente l'ordinanza di allontanamento emessa nei suoi confronti in data 20 dicembre
2024 ed in subordine, domandava di revocare la suindicata ordinanza nella parte in cui disponeva l'allontanamento del medesimo anche dalla casa delle figlie.
All'udienza del 23 gennaio 2025 così fissata per la conferma/revoca/modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte in data 20 dicembre 2024, il Giudice Delegato, procedeva quindi a sentire ampiamente e separatamente le parti.
All'esito il difensore di parte attrice, alla luce delle dichiarazioni rese, chiedeva la conferma dell'ordine di allontanamento emesso inaudita altera parte e concordava con la domanda avanzata in via subordinata dal convenuto in ordine alla parziale modifica dell'ordinanza di allontanamento non ritenendo più necessario che fosse esteso anche nelle abitazioni delle figlie e Per_2 Per_1
Il difensore di parte convenuta si riportava alle domande formalizzate nella memoria di costituzione chiedendo in via principale la revoca del provvedimento ed in via subordinata, la modifica dello stesso, quest'ultima richiesta non opposta da controparte, riservandosi di produrre ulteriore documentazione e denunce nel giudizio di separazione con udienza già fissata.
All'esito, il Giudice Delegato, si riservava di provvedere.
Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva con provvedimento del 24 gennaio
2025 che si riporta nella parte motiva:
pagina 10 di 22 “RICHIAMATO integralmente il decreto emesso inaudita altera parte in data 20 dicembre 2024 ex art. 473 bis.
69 c.p.c. con le motivazioni a fondamento dello stesso.
RITENUTO come le ampie allegazioni e motivazioni poste a fondamento del provvedimento, adottato inaudita altera parte in data 20 dicembre 2024, hanno trovato diretto e puntuale riscontro nelle precise verbalizzazioni rese della parte attrice sia all'udienza del 19 dicembre 2024 che all'udienza del 23 gennaio 2025. In particolare la stessa ha integralmente confermato quanto già indicato in ricorso e nelle denunce in atti (presentate il 2 settembre 2024, con integrazione del 24 ottobre 2024 e con ulteriore integrazione in pari data), aggiungendo ulteriori e ben più precisi ed allarmanti particolari, riferendo di gravi comportamenti ossessivi e possessivi del marito, che già avrebbe commesso in danno della moglie circa 4 anni fa per cui la stessa si era allontanata dalla casa coniugale per qualche giorno andando dal padre, ripresentatisi dal marzo 2024 con insistenti accuse alla moglie di avere una relazione extraconiugale a suo dire suffragate da registrazioni che lo stesso ad insaputa della medesima avrebbe effettuato per alcuni giorni in casa – che a detta della SI nulla invece rilevavano - con minacce e insulti per cui la SI aveva in un primo tempo preferito allontanarsi dalla Pt_1 casa coniugale andando a stare tutta l'estate a casa della figlia per poi riuscire a rientrare il 2 settembre 2024 CP_ nella casa, con contratto alla medesima intestata cui aveva da sempre provveduto a pagare il canone e le relative spese, quando il marito si era spostato a casa della sorella a Ladispoli. Una volta rientrata in casa però la SI subiva nuovi e sempre più pesanti insulti e gravissime minacce di morte nel tentativo di farla andare via di casa e rientrare in possesso della stessa, ciò anche al fine di potere scontare in detenzione domiciliare una pena divenuta esecutiva ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per reati contro il patrimonio, avendo già lo stesso scontato alcuni anni in carcere per reati sempre contro il patrimonio (ricettazione/riciclaggio). La donna nel corso delle verbalizzazioni rese il 19 dicembre 2024 ha riferito, visibilmente scossa agitata e impaurita, di agiti intimidatori, vessatori, violenti psicologicamente, forse dovuti anche a manifestazioni psicotiche per cui lo stesso era stato anche condotto in ospedale e ivi trattenuto per una notte, manifestati qualche anno fa ma poi rientrati e quindi riscoppiati dal marzo 2024, con violenza e agitazione per cui la stessa si era sentita in pericolo. L'acuirsi di questi agiti violenti aveva determinato - secondo il puntuale racconto della SI riscontrato dalle relazioni di intervento acquisite - l'intervento delle Forze dell'Ordine in casa, che la SI aveva dovuto allertare in quanto il marito aveva cominciato nell'ultimo periodo a portarsi sotto casa, stazionando per ore anche in macchina, continuando anche ad insultarla e a minacciarla. La circostanza poi riferita (e documentata) di un ordine di esecuzione per una pena definitiva e la richiesta di poterla scontare in detenzione domiciliare avevano da ultimo aggravato il quadro e il rischio che il sig. potesse CP_1 commettere ulteriori e più gravi agiti, mettendo anche in atto quelle gravi minacce continuamente e persistentemente ripetute, a fronte peraltro di provvedimenti solo verbali di ammonimento posti in essere dalla
PG intervenuta.
RILEVATO, altresì, come che detto quadro, già ampiamente corposo abbia poi trovato non solo ulteriore riscontro ma anche si sia arricchito di un ulteriore elemento di accentuata pericolosità che rendono ancora più urgente la conferma del provvedimento nei limiti in cui verrà disposto. La SI infatti alla successiva udienza pagina 11 di 22 del 23 gennaio 2025 ha riferito che, nonostante l'emissione dell'ordine di protezione con evidentemente il divieto di comunicazione imposto, il marito avrebbe cominciato dai primi di gennaio 2025 a inviarle dal suo profilo numerosissimi messaggi vocali su instagram, che la stessa aveva preferito non bloccare (avendo comunque già bloccato l'utenza telefonica) per evitare che poi lo stesso si lamentasse con le figlie, dove la insultava pesantemente e la minacciava. Autorizzata dal Giudice, alla presenza dei difensori di entrambe le parti, mostrava in udienza sul cellulare la presenza sul suo profilo instagram di una quantità assai considerevole di messaggi vocali inviati, anche lo stesso giorno, dal profilo di (l'8 gennaio Controparte_1 numerosi, l'11 gennaio n.50 messaggi;
il 12 gennaio n. 43, il 16 gennaio n.6, il 17 gennaio n.1, il 18 gennaio n.15, il 20 gennaio n. 9) e, avviati alcuni messaggi, si sentiva la voce riconosciuta dalla moglie del sig.
che la insultava con frasi, ripetute tantissime volte, del tipo: “sei un infame, sei sempre stata infame CP_1 tu sei nulla e sei sempre stata nulla, va a farti ricoverare tu, sei stata cattiva” e minacce del tipo:” io ti devo portare finita a e te e alle tue sorelle” ripetute anche esse più volte;
e ancora:“ preoccupati della fine che farai non della macchina” (si rimanda sul punto al verbale dettagliato). Messaggi, peraltro, a cui la SI ha risposto solo con qualche messaggio scritto (anche esso letto), cercando di calmare il marito e riportarlo alla calma e che sono stati comunque riconosciuti dal marito e ammessi nella sua verbalizzazione, sebbene lo stesso abbia affermato che fossero la riposta di minacce che la moglie gli avrebbe fatto per telefono, di cui invero non
è stato in grado di produrre alcuna prova.
RILEVATO, quindi, come il lungo ed ampio racconto ricco di particolari e sofferto reso dalla SI è Pt_1 apparso ai fini che qui rilevano, rimettendo poi all'AG penale ogni valutazione e determinazione in ordine all'eventuale responsabilità penale del convenuto per i fatti dalla medesima denunciati esulanti da questa sede, attendibile e dotato di coerenze intrinseca oltre che estrinseca con riscontri anche documentali, avendo la stessa trovato la forza e il coraggio - dopo il riaccendersi di agiti già in passato messi in atto e dopo una prima denuncia nell'aprile 2024 in seguito rimessa - di presentare nuove denunce, chiamando le Forze dell'Ordine ed essendo stata in un primo momento costretta all'improvviso e per molti mesi ad allontanarsi dalla propria casa
(dove lo stesso poi aveva indebitamente provveduto a cambiare la serratura), temendo per la propria incolumità, paure poi concretizzatesi quanto la stessa era rientrata in casa, finendo per subire un'escalation di minacce e agiti aggressivi.
OSSERVATO, ancora, come il grave contesto emerso ha poi trovato puntuale conferma, se pur parziale, nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. in udienza che ha ammesso di aver deciso, nel marzo 2024, a CP_1 seguito di sospetti in ordine al comportamento della moglie, di lasciare un registratore acceso in casa per tre giorni che avrebbe registrato scambi di whattapp vocali e/o telefonate della moglie con il suo presunto amante, al quale avrebbe finito per dirle poi una frase nella quale ammetterebbe una relazione sessuale (cfr. verbale) che ancora adesso riferisce le risuoni in testa agitandolo e a che a seguito di ciò si sarebbe scatenato in lui uno stato di confusione per cui, a fronte del diniego della moglie sottoposta nei giorni successivi a continue domande, ha ammesso di averla minacciata con frasi dal medesimo riferite:” ti ammazzo, ti brucio e che “se non l'avesse detto la verità avrebbe ammazzato lei, anche lui e la buttava nell'immondizia” e di averla infine pagina 12 di 22 mandata definitivamente fuori casa, unitamente alla figlia che era presente al colloquio. In seguito, dopo aver chiamato il maresciallo della locale Caserma, avendolo visto “agitato ed euforico” lo stesso, come anche riferito dalla SI , è stato trasportato all'Ospedale San Paolo dove gli veniva riscontrato uno stato di Pt_1 depressione, le iniettavano un calmante e veniva poi dimesso il giorno successivo. La parte ha poi proseguito riferendo di mesi dallo stesso alternati tra la casa di OZ, di cui solo lui possedeva le chiavi così da impedire alla moglie di rientrare e la casa, e la casa della sorella a Napoli dove veniva accompagnato nuovamente da uno psichiatra, al quale la stessa sorella riferiva che “sentiva voci che loro non sentivano”, alludendo alle registrazioni fatte in casa. A giugno la SI era rientrata a casa con una chiave Pt_1 nascosta “senza il suo ordine” e quindi era in fretta e furia rientrato a OZ, dicendole di fargli trovare la chiave sotto il tappeto e di andarsene via dalla casa, procedendo poi a cambiare la chiave della serratura. Dopo un periodo in cui era stato molto male per cui era stato nuovamente ricoverato in ospedale, avendo poi trascorso luglio ed agosto a casa della sorella a Roma, a settembre aveva saputo che la moglie lo aveva denunciato e chiesto l'allontanamento ed era rientrata in casa. Da allora ha ammesso di essere andato più volte, come anche riferito dalla moglie, sotto casa molte volte in macchina pur non avendo mai avuto la patente ed essendogli state sequestrate in passato 3-4 volte la macchina per guida senza patente, stando là sotto, pur negando di varela mai minacciata, mentre la moglie ogni volta chiamava i carabinieri che infatti risultano essere intervenuto più volte (come da relazione di intervento in atti). La situazione è poi drammaticamente degenerata in udienza allorquando il sig. ha riferito di aver denunciato l'avvocato della moglie e di CP_1 aver intenzione di denunciarla ancora, alzandosi in piedi e rivolgendo al difensore con toni accesi parole del tipo:” so i nomi di mia moglie, di questa qua e lei deve fare una sola cosa, non si deve mettere contro di me, perché io la porto finita a lei e anche a mia moglie” e pur invitato più volte dal Giudice a calmare e ad abbassare i toni, rifiutava di allontanarsi nonostante il verbale di dichiarazioni fosse chiuso, tanto che occorreva l'intervento del Carabiniere presente nel corridoio antistante l'aula (cfr. verbale di udienza).
RITENUTO, quindi, che il quadro probatorio posto a fondamento del decreto inaudita altera parte ha quindi trovato piena conferma e ha offerto inequivoci elementi anche per inquadrare il contesto familiare in cui si sono inseriti i comportamenti fortemente intimidatori lamentati e gli agiti aggressivi che lungi dal giustificare la reazione del sig. - convinto che siano stati una conseguenza dei tradimenti della moglie che al più CP_1 potranno rilevare nel giudizio di separazione, ove venisse proposta domanda di addebito - costituiscono il riscontro più plausibile delle reazioni del marito e fanno temere ancora di più per eventuali ulteriori agiti dello stesso, nel proposito dallo stesso più volte dichiarato di voler rientrare nel possesso della casa familiare, che - CP_ lo ricordiamo - è una casa con contratto intestato alla sola SI (cfr. contratto in atti del Pt_1
22.12.2022), la quale, in assenza peraltro di prole da tutelare e di eventuali provvedimenti di assegnazione della casa inammissibili ex art. 337 sexies c.c., avendo proposto ricorso per separazione giudiziale, non avendo più intenzione di proseguire nell'unione di vita, potrebbe far valere la sua qualità di assegnataria del contratto di locazione. Ciò senza quindi che rilevino nel presente giudizio pretese risarcitorie o rivendicazioni di assegnazioni, che ben la parte potrà valutare se azionare nelle sedi opportune.
pagina 13 di 22 OSSERVATO, quindi, come la lunghe ed articolate dichiarazioni rese dal marito, se hanno offerto ulteriori e ben più allarmanti elementi per aggravare ancora di più il contesto di conflittualità tra i coniugi, convincono ancora di più in ordine alla ricostruzione dei fatti posta alla base del presente provvedimento cautelare e rilevante a tal fine, non costituendo di certo elementi validi elementi di contestazione e/o alternativi di una diversa ricostruzione o prospettazione volti a privare di attendibilità le dichiarazioni della SI che oltre ad essere state del tutto lineari sono state riscontrate nel nucleo sostanziale dalle stesse verbalizzazioni del marito e dai comportamenti dal medesimo assunti.
RILEVATO, che il provvedimento ex art. 473 bis.69 c.p.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e pur non richiedendo che le condotte poste in essere possano assurgere a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro; nel caso di specie risultano essere stati comunque denunciati dalla ricorrente condotte astrattamente con rilevanza penale, rimesse comunque alla valutazione dell'A.G. penale competente. Le condotte possessive, di violenza verbale e gli insulti reiterati nel tempo e da ultimo acuitisi con minacce, tanto da aver costretto la SI, nel timore per la propria incolumità, ad allontanarsi in un primo momento per alcuni mesi dalla casa pure alla medesima assegnata per poi riuscire a rientrare nella stessa, tutte descritte nel ricorso e confermate in udienza integrano, un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale e alla tranquillità della SI, che peraltro ancora adesso teme per la propria incolumità e serenità. La parte noncurante del provvedimento, nonostante la regolarità della notifica, lo ha violato continuando negli agiti di violenza verbale e nelle minacce.
RITENUTO, pertanto, che non solo permangono ma risultano addirittura rafforzate le ragioni di fatto e di diritto che avevano consentito l'adozione del provvedimento inaudita altera parte emesso in data 20 dicembre
2024.
OSSERVATO, pertanto che lo stesso va confermato, se pur con la revoca parziale della sola statuizione relativa all'avvicinamento alla case delle figlie, accogliendo la domanda in via subordinata di parte convenuta, cui ha aderito parte attrice, alla luce delle dichiarazioni della stessa SI , la quale - dimostrando di non Pt_1 voler ostacolare il rapporto tra il padre e le figlie, peraltro già grandi e con autonomo nucleo familiare che hanno mantenuto dei rapporti con il padre se pur a volte interrotti a causa del comportamento del padre di voler continuamente parlare della madre - ha ammesso di non voler che il divieto di non avvicinarsi a sé venga esteso anche alla casa delle figlie, riferendo che comunque quando lei si reca a casa delle figlie si accerta e sa che non c'è il marito, senza indicare però altri luoghi specifici dove normalmente la stessa si reca. Atteso che il provvedimento era riferito al divieto di avvicinamento alla moglie ove la stessa si trovasse a casa delle figlie, conseguentemente la revoca deve intendersi ed essere limitata ove presso tali abitazioni si dovesse trovare la moglie, con divieto conseguente per il sig. di avvicinarsi per tutto il periodo in cui la moglie si CP_1 dovesse ivi trovare.
pagina 14 di 22 Ritenuto quindi che, revocato il provvedimento limitatamente soltanto al divieto di avvicinamento alla casa delle figlie, lo stesso vada confermato in ogni sua altra parte come in dispositivo, anche quanto alla durata di 9 mesi come da richiesta della parte attrice.
Ritenuto che le spese di lite verranno liquidate nel procedimento principale di separazione con udienza di prima comparizione già fissata. visto l'art. 473 bis. 71, 3° comma c.p.c.
CONFERMA
L'ordine ad , nato a [...] il [...], residente a [...], di cessazione Controparte_1 della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie , nata a [...]_1
Annunziata il 12.11.1974, residente a [...];
CONFERMA
l'ordine di immediato allontanamento di , nato a [...] il [...], dalla casa Controparte_1 coniugale sita in via Larici n. 2, ovvero il suo rientro CP_2
CONFERMA
La prescrizione ad , nato a [...] il [...], di non avvicinarsi alla casa coniugale sita Controparte_1 in via Larici n. 2 ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte attrice. CP_2
REVOCA
La prescrizione ad , nato a [...] il [...], di non avvicinarsi alle abitazioni delle Controparte_1 figlie in OZ via Lombardia e Gaetana in OZ via Ariosto, salvo la presenza in luogo della Per_2 moglie , con divieto conseguente per il sig. di avvicinarsi per tutto il periodo in Parte_1 CP_1 cui la moglie si dovesse ivi trovare.
CONFERMA in mesi NOVE (dalla notifica) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga, con richiesta da inoltrare prima della scadenza;
SPESE al definitivo nel procedimento principale
CONFERMA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Tenenza dei Carabinieri di OZ ove la parte attrice ha sporto le denunce con facoltà di subdelega ad altra Autorità di Polizia Giudiziaria, la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e a curare che egli effettivamente si attenga alle relative prescrizioni.
DISPONE che il presente provvedimento venga nuovamente inserito a cura della PG sopra indicata (con facoltà di subdelega) nel Sistema informatico interforze C.E.D.-S.D.I. anche ai fini degli artt. 387 bis C.P. e 380 c.p.p. come mod. dalla legge 168/2023.
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente efficace.
pagina 15 di 22 RISERVA ogni altro provvedimento e determinazione all'esito dell'udienza fissata ex art. 473 bis. 21 c.p.c. nel procedimento principale di separazione”.
Nel procedimento principale, veniva depositata dal difensore di parte attrice la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. in data 16 febbraio 2025.
Il convenuto si costituiva invece con memoria depositata soltanto in data 10 marzo 2025 (ore Controparte_1
15,51), oltre quindi i termini assegnati per la costituzione, chiedendo di accogliere la domanda di separazione nei termini equi e giusti. Domandava, altresì, di revocare ogni provvedimento urgente emesso nei suoi confronti attesa la sua infondatezza e sproporzionalità rispetto alla situazione concreta e di regolare il mantenimento economico concordando sul fatto che ogni coniuge provvedesse al proprio e chiedendo di porre a carico della moglie un contributo in suo favore per l'affitto dal medesimo sostenuto. Domandava, infine, di disporre in favore della SI l'assegnazione della casa familiare reiterando la suindicata domanda formulata in Pt_1 punto di riconoscimento in suo favore di un contributo all'affitto.
All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 11 marzo 2025, il Giudice Delegato, attesa la costituzione nel merito da parte della difesa della parte convenuta che nulla aveva eccepito in ordine alla regolarità della notifica, disponeva procedersi all'udienza e procedeva a sentire ampiamente e separatamente i coniugi.
All'esito, il Giudice Delegato, invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande.
Le parti si riportavano alle rispettive domande e più nello specifico, parte attrice insisteva sull'interrogatorio formale come chiesto nel ricorso e nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. cui si riportava e parte convenuta si riportava alla documentazione economica prodotta, senza articolare istanze istruttorie.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato, così provvedeva:
“Sentite le parti e i loro difensori,
Esaminate le domande delle parti medesime,
Considerato, altresì, che parte convenuta ha depositato memoria di costituzione solo in data odierna oltre il termine assegnato per la costituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 16 c.p.c.;
Osservato che i coniugi vanno autorizzati dalla data odierna a vivere separati, essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra gli stessi, così come emergente dall'udienza odierna e anche dal subprocedimento instauratosi ex art. 473 bis. 69 e segg c.p.c. conclusosi con la conferma/parziale modifica dell'ordine di protezione di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti del sig. emesso CP_1 inaudita altera parte ed attualmente vigente;
Ritenuto, altresì, sulla base delle domande per come formulate ed avanzate dalle parti, non opportuna da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, tenuto altresì conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di prossima definizione del giudizio da parte del Collegio, in assenza peraltro di prole da tutelare.
Rilevato che le istanze di prove orali per interpello avanzate da parte attrice non superino il vaglio di ammissibilità in quanto in violazione del dettato di cui l'art. 244 c.p.c. non essendo stati dedotti capitoli specifici pagina 16 di 22 ma con mero riferimento a quanto indicato genicamente in ricorso, trattandosi altresì comunque di capitoli di prova inutili e superflui sulla base di quanto già emerso ed acquisito, in assenza, peraltro, di domanda di addebito, con conseguente rigetto, né avendo la parte dedotto poi ulteriori capitoli di prova orale testimoniale.
Osservato che parte convenuta non ha articolato istanze istruttorie. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c..
P.Q.M.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti, riservando ogni decisione e valutazione al Collegio sulle domande delle parti, in assenza peraltro di prole minorenne o comunque da tutelare;
3) Respinge le istanze istruttorie orali articolate da parte attrice per quanto in motivazione;
4) Prende atto che parte convenuta non ha articolato istanze istruttorie”.
Ritenuta, quindi la causa matura per la decisione, in assenza di ulteriori istanze, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si riportavano alle rispettive domande di cui agli atti.
Il difensore di parte attrice si opponeva alla richiesta di un contributo a titolo di locazione avanzata dal difensore di parte convenuta attesa la tardività della proposizione nonché le difficili condizioni economiche della SI
comprovata dalla documentazione sul punto depositata in atti. Parte_1
Il difensore di parte convenuta si opponeva e si riportava alla memoria di costituzione.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato, tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dei provvedimenti adottati dal Giudice Delegato in sede di udienza del giorno 11 marzo 2025 soprariportati con cui, peraltro, ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate come dedotte e formulate dalla parte attrice e non avendo parte convenuta avanzato istanze istruttorie.
Gli elementi emersi nel corso del procedimento, le ampie verbalizzazioni rese da entrambe le parti sia nel corso del sub procedimento cautelare conclusosi con il decreto emesso ex artt. 473 bis. 69 e 71 c.p.c. attualmente vigente sia nel procedimento principale e le risultanze acquisite consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla pronuncia sullo status ed alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
pagina 17 di 22 Sul punto, deve premettersi che ed hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in OZ (MI) in data 4 aprile 1994 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di OZ anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A), in regime di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (nata in data [...]) e (nata in [...] 26 agosto Per_1 Per_2
1994), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, tenuto conto anche dell'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento ex art. 473 bis 69 c.p.c. in capo al convenuto, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai gravi fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti ex. art. 151 comma 1, c.c.., non essendo stata avanzata domanda di addebito da nessuna delle parti.
Domande di assegnazione della casa coniugale e altre domande inerenti la casa
Con riferimento alle domande come formulate dalla SI nel ricorso “di assegnazione alla SI Pt_1
della casa familiare sita in OZ (MI), Via Larici n. 2, in immobile di proprietà di Parte_1 [...]
e condotta in locazione dalla medesima ricorrente” e nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., “di CP_2
stabilire che la casa familiare sita in OZ (MI), Via Larici n. 2, di proprietà di , rimarrà a CP_2 disposizione della SI , ivi residente e quale intestataria del contratto di locazione;
Parte_1
- disporre che il signor si allontani definitivamente dalla casa familiare entro 30 giorni Controparte_1 dall'udienza presidenziale, asportando i propri beni personali ivi presenti e disporre la conseguente variazione della sua residenza entro sei mesi dall'udienza presidenziale”, si osserva quanto segue. CP_ La casa coniugale sita in OZ via Larici n. 2 risulta di proprietà con contratto del 22.12.2022 (n. CP_ 2022137966) con cui l' ha concesso in locazione l'immobile alla SI ad uso esclusivo Parte_1 di abitazione propria e dei suoi familiari conviventi, con il canone e gli accessori ivi previsti (doc. 4).
pagina 18 di 22 Con riferimento a tale contratto debbono pertanto applicarsi i principi di diritto comune, nulla dovendo statuire questo Tribunale in ordine alla circostanza che tale casa debba rimanere nella disponibilità della SI Pt_1 nella sua qualità di intestataria del contratto, esulando infatti la propria competenza dalle domande come formulate dalla parte attrice.
Quanto invece alla domanda di ”assegnazione” di tale casa alla SI , chiesta sia dalla SI che dallo Pt_1 stesso convenuto nei limiti proposti, la stessa non può che essere respinta non essendoci prole minorenne ovvero maggiorenne da tutelare. Sul punto infatti non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire all'esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare”.
Alla luce dei richiamati principi e nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c. deve essere, conseguentemente, rigettata la domanda di assegnazione alla moglie della casa coniugale, non sussistendo i presupposti di legge, essendo pacifico e non contestato che la coppia ha due figlie autonome che vivono con separato nucleo da tempo, non essendoci quindi prole da tutelare.
L'allontanamento del sig. dalla suddetta casa coniugale è stato, come sopra evidenziato e come Parte_2 noto, disposto con il decreto ex artt. 473 bis. 69 e segg. c.p.c. che ha natura, presupposti e durata diversi.
Nessuna statuizione, pertanto, deve e può essere emessa con riferimento alla casa coniugale, rimettendo poi alle parti ogni eventuale iniziativa anche giudiziaria che volessero intraprendere da inoltrare però ad altra A.G. ed in altra sede, anche con riferimento alle spese di ristrutturazione, su cui sono emerse contrapposte richieste e recriminazioni.
In ragione dei motivi suesposti, le domande avanzate sia dalla parte attrice che dalla parte convenuta, come meglio sopra formulate, devono essere tutte rigettate e/o comunque sono da ritenersi inammissibili nella presente sede.
Domande di un contributo alla locazione pagina 19 di 22 Parte convenuta ha così chiesto: - Regolare il mantenimento tenendo conto delle attuali capacità economiche di ciascun coniuge, concordando sul fatto che ogni coniuge provveda al proprio mantenimento, salvo un contributo da parte della sig.ra all'affitto che il sig. dovrà pagare;
Pt_1 CP_3
- Stabilire l'assegnazione della casa familiare alla SI , previa verifica della situazione economica di Pt_1 entrambe le parti, con la condizione che venga verificato il reale utilizzo del bene, e che venga stabilito un equo contributo all'affitto che il sig. dovrà affrontare, tenuto conto dei prezzi medi degli affitti e della CP_3 capacità economica anche potenziale della SI;
Pt_1
Siffatte domande vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo va evidenziato come parte convenuta abbia depositato la propria memoria di costituzione soltanto il 10 marzo 2025, oltre quindi il termine assegnato per la sua costituzione (17 febbraio 2025) essendo quindi decaduto ai sensi e per gli effetti dell'art 473 bis. 16 c.p.c. (che richiama l'art. 167 c.p.c) dal potere di proporre domande dal contenuto economico e/o comunque domanda riconvenzionali, essendo quindi tali domande tardive.
Non solo. La domanda di un “contributo all'affitto” nella formulazione difensiva, è stata collegata e quindi subordinata alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla SI , che invece è stata rigettata, Pt_1 essendo stato allontanato il marito e non potendovi rientrare giusta provvedimento cautelare (secondo i limiti e nei tempi ivi previsti, salvo proroga) e non già in conseguenza di provvedimento di assegnazione della casa alla moglie.
Deve, infine, anche evidenziarsi come l'assoluta mancanza di documentazione reddituale, economica e patrimoniale del sig. , il quale risulta invero dotato di piena e integra capacità lavorativa e che ben ha CP_1 riferito di lavorare, per il tramite di una società che ha sede a Napoli, che si occupa di noleggio giornaliero, a lungo termine e leasing, del quale è socio al 50% nonché come libero professionista con partita Iva svolgendo attività di commercio di autovetture, porta a ritenere del tutto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento nella forma di un contributo alla locazione a fronte peraltro degli scarsi redditi della moglie al momento priva di attività lavorativa regolare, avendo peraltro durante le verbalizzazioni il sig.
dichiarato di avere versato nel corso della convivenza alla moglie importanti somme per la casa e per CP_1 il menage familiare su cui evidentemente ha sempre fatto affidamento la famiglia, derivanti dalla sua attività professionale.
Vanno, dunque, rigettate le domande come avanzate dal convenuto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
pagina 20 di 22 Nessuna statuizione, infine, in ordine alla domanda di parte convenuta di revoca di ogni provvedimento urgente emesso nei confronti del Sig. , spettando eventualmente ad altra AG. decidere in ordine al riferito CP_1 reclamo avverso il provvedimento cautelare vigente, esulante dalla presente sede.
Trasmissione atti alla Procura
Alla luce del contenuto delle ampie verbalizzazioni rese dalle parti nel corso delle udienze e del comportamento assunto da , sottoposto all'ordine di protezione emesso inaudita altera parte il 20.12.2024 e Controparte_1 confermato con decreto del 24 gennaio 2025 ex artt. 473 bis. 69, 71 c.p.c. anche nel corso delle udienze di comparizione delle parti sia nel procedimento cautelare che nel procedimento principale, il Collegio ritiene di dover trasmettere con urgenza gli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano per le valutazioni di competenza e per ogni provvedimento ritenuto opportuno nei confronti del predetto. Si provvede pertanto in dispositivo.
Sulle spese di lite
Attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione, che ha visto la soccombenza di parte attrice con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare e la soccombenza di parte convenuta con riferimento alla domanda di un contributo di affitto nonché considerata la soccombenza del convenuto nel procedimento cautelare con l'applicazione dell'ordine di protezione con allontanamento dalla casa familiare, sussistono giustificati motivi per condannare il convenuto al pagamento delle complessive spese nella misura di 1/2, rimanendo compensate la residua misura. La somma dovrà essere versata all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della SI Pt_1
(delibera 6539/24 del 17 ottobre 2024), nella misura finale calcolata come in dispositivo considerata la natura della causa, tenuto, altresì, conto di quanto affermato dalla Suprema Corte circa la non necessità di corrispondenza tra la quantificazione a carico della parte soccombente e dell'Erario (Cass. Sez II 11.9.2018 n.
22017, Cass. Sez VI –L 3.5.2019 n. 11590, Cass. Sez.
3.1.2019 n. 20; Cass. Sez. II 2.9.2020 n. 18223).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza anche istruttoria ed eccezione disattesa e respinta, così decide:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_3
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a OZ (MI) in data 4 aprile
[...]
1994 (trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di OZ (MI) anno 1994, n. 10, Parte II, Serie
A), in regime di comunione legale dei beni;
2) RIGETTA e/o DICHIARA INAMMISSIBILI le domande della SI di assegnazione della casa Parte_1
coniugale e/o le ulteriori domande inerenti la casa coniugale, per quanto in motivazione;
pagina 21 di 22 3) RIGETTA e/o DICHIARA INAMMISSIBILI le domande del signor di porre a carico della moglie Controparte_1 un contributo a titolo di affitto e le ulteriori domande, per quanto in motivazione;
4) CONDANNA il signor a rifondere 1/2 delle complessive spese di lite che liquida per tale quota Controparte_1 in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, che dovrà essere corrisposta integralmente all'Erario, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/2;
5) DISPONE a cura della cancelleria la trasmissione URGENTE degli atti, per quanto di competenza come indicato in motivazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (a cui andranno trasmessi i provvedimenti emessi ex art. 473 bis. 69 e 71 c.p.c., i verbali delle udienze e la presente sentenza);
6) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1)
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OZ perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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