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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
R.G 491/2023 in persona del dr. Giovanni Maria Sacchi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 491 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente tra
(cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) il 06.06.1944, come rappresentata e difesa dall'avv. Lorusso Donato Silvano, in virtù di procura agli atti;
- ATTRICE/RICORRENTE - contro
, in persona del Sindaco in carica, con sede legale in Pietra Ligure Controparte_1
(SV), alla Piazza della Libertà n.30, come rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ghibellini, come da mandato in atti;
- CONVENUTO/RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “- In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per i fatti occorsi in data 07.08.2021 e, per l'effetto, condannarlo, al
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice pari a complessivi Euro 107.054,40, ovvero alla diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria e ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite ex
D.M 147/2022.”.
Per il convenuto: “(i) in via principale, respingere le domande proposte dalla signora nei confronti Parte_1 del in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti;
(ii) in via subordinata, Controparte_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga la sussi-stenza di una responsabilità del per i fatti CP_1 ex adverso lamentati, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice, on-de diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese. Si dichiara di non accettare il
1 contradditorio su eventuali domande nuove”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiamava in causa il Parte_1 convenuto , al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 107.054,40 a titolo Controparte_1 di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 07.08.2021, alle ore 12:15 circa, sul marciapiede di Viale della Repubblica, all'altezza dei numeri civici dal 63 al 71, nei pressi del mercato settimanale locale.
L'istante veniva quindi soccorsa dagli esercenti ambulanti presenti in loco e successivamente dal servizio 118, venendo così trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Corona di
, ove le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentata del capitello radiale e una frattura CP_1 in 5 parti dell'omero destro. L'attrice documentava che, in conseguenza di siffatte lesioni, veniva ricoverata e sottoposta ad “intervento di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna”, mentre l'altra frattura veniva trattata con “protesi capitello al gomito e OS con sistema Galaxy alla spalla destra”.
Successivamente alle dimissioni del 24.08.2021, l'istante intraprendeva un lungo percorso riabilitativo e di riposo forzato che culminava in postumi di natura permanente, accertati tramite consulenza medico legale.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051, o comunque dell'art. 2043 c.c.; produceva in giudizio documentazione fotografica dello stato dei luoghi, documentazione clinica e spese sanitarie sostenute, chiedendo ammettersi prova testimoniale sui fatti di causa e insistendo per il licenziamento di una CTU.
Si costituiva il il quale deduceva che lo stato dei luoghi così come ritratto Controparte_1 nella documentazione fotografica prodotta dalla controparte, ed in particolare la pavimentazione stradale, versasse complessivamente in ottimo stato di manutenzione, non potendo essa costituire una concreta insidia.
Il convenuto asseriva, altresì, che la strada fosse ben illuminata, che i tombino fosse visibile CP_1
e che l' “avvallamento” non era tale da costituire un serio pericolo per i passanti, circostanze dalle quali era possibile ricavare che l'attrice non aveva prestato attenzione, eccependo il caso fortuito individuabile nella stessa condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, il concorso colposo ex art. 1227, co.1,
c.c. Il convenuto contestava, inoltre, la quantificazione dei danni, ritenendoli non provabili mediante una semplice perizia di parte.
Ciò posto, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada
2 pubblica (quantomeno a partire da Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811) ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 20943/2022); anche in tempi più recenti si
è affermato che essa ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ.
Sentenza 27 aprile 2023, n. 11152).
Ebbene, nel caso di specie, il fatto storico risulta dimostrato dall'esito della prova testimoniale, rivelatasi estremamente minuziosa e quindi attendibile (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024 al quale si rinvia). Inoltre, è pacifico già sul piano esclusivamente documentale che l'evento lesivo sia scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione.
Venendo all'esame delle eccezioni sollevate dal convenuto, si ritiene che il comportamento dell'attrice, che non avrebbe prestato attenzione alla pavimentazione e al tombino, certamente non può rappresentare un fatto eccezionale e imprevedibile per la P.A., anche tenuto conto della presenza del mercato settimanale che chiaramente attrae l'attenzione dei passanti.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione relativa al concorso colposo. Il dislivello descritto in atti, meglio rappresentato dalla documentazione fotografica di parte attrice (doc. 1), ben può rappresentare una insidia, trattandosi oggettivamente di un avvallamento. Ed anzi, il fatto che non si sia trattato di una voragine ma di un dislivello di “lieve entità” (circostanza descritta come tale anche dal teste Tes_1
) lo rende un ostacolo maggiormente invisibile, ciò al netto della ghiaia scarsamente presente
[...] in loco. Se è pur vero che il danneggiato debba prestare attenzione al percorso pedonale e agli eventuali ostacoli che esso presenta, è anche vero che non si può imporre al passante di rilevare insidie scarsamente visibili a distanza non ravvicinata, né tantomeno di non camminare sui tombini chiusi, specie lo stesso appare collocato al centro di un tratto frequentato e dedicato al passeggio pedonale come nel caso di specie. Le contestazioni sollevate dal convenuto non possono, quindi, trovare accoglimento.
È altresì provato su base documentale l'iter traumatologico dell'attrice, dalla prima diagnosi del Pronto
Soccorso di fino alla definitiva guarigione, come da documentazione clinica versata in atti. CP_1
3 In ordine alla quantificazione dei danni, sono stati lamentati pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice verificati in sede di istruttoria tecnica.
Il Consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, a tal riguardo ha evidenziato che “Da quanto ora esposto si ritiene che la dinamica dell'infortunio, così come descritta, sia compatibile con le lesioni riportate dalla
p., con pieno soddisfacimento dei criteri medico legali per l'accertamento del nesso di causalità. Le lesioni trovarono indicazione chirurgica e la p. fu sottoposta a intervento di riduzione e sintesi con mezzi di sintesi metallica e FEA a livello della spalla e a posizionamento di protesi di capitello radiale al gomito. Successivamente vi fu un periodo di riabilitazione fisica. Per ciò che riguarda i postumi permanenti riscontrati nel corso delle operazioni peritali si ritiene che siano da ricondursi allo stesso trauma, in particolare si evidenzia la limitazione funzionale a livello della spalla e del polso, con sensibile limitazione funzionale”. Il Consulente ha quindi rilevato un periodo di invalidità temporanea suddiviso in
17 giorni di invalidità totale corrispondente al ricovero ospedaliero, seguiti da 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%, nonché dei postumi permanenti pari al 20% di invalidità, sulla base di baréme medico-legali puntualmente individuati.
La consulenza, sul punto, viene condivisa in toto da questo giudicante alla luce della evidente compatibilità eziologica sussistente fra la lesione subita e la dinamica dell'incidente, per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni, le quali non sono state oggetto di contestazioni da ambo le parti.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'istante, nel caso di specie si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n.
28290). Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al mese di giugno del 2024 delle citate
Tabelle, stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ.,
Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795).
Quanto alla personalizzazione e alla componente morale del danno, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi – anche in considerazione della gravità delle lesioni conseguite, della lunghezza e complessità del decorso terapeutico e della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita – che manchi del tutto la prova presuntiva circa la sussistenza di una componente di sofferenza non solo su base organica ma anche su base emozionale, motivo per cui, si ritiene, il danno non patrimoniale deve essere risarcito anche nella sua componente morale. Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e
4 del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva
(danno morale)” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156), senza ulteriori personalizzazioni in aumento.
In base ai sopraindicati parametri, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue: danno non patrimoniale permanente subito dal danneggiato pari al 20%, considerata l'età anagrafica di anni 77 all'epoca del sinistro = € 64.248,00 (47.241,00 componente biologica + 17.007,00 componente per la presumibile sofferenza interiore);
+ 17 gg. di TTT al 100% = € 1.955,00
+ 30 gg. di ITP al 75% = € 2.587,50
+ 30 gg. di ITP al 50% = € 1.725,00
+ 40 gg. di ITP al 25% = € 1.150,00
Al sopraindicato risultato devono essere aggiunti € 846,40 di spese mediche documentate, risultate congrue all'esito dell'istruttoria, per un totale risarcitorio, patrimoniale e non patrimoniale, pari ad €
72,511,09. Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano più aggiornate, spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
17/02/95 n.1712).
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella 2, fascia V (tutte le fasi, valori minimi per istruttoria e decisionale alla luce dell'esiguo impegno difensivo in esse profuso) – in €
9.142,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M
. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice e Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 72.511,09. Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del sinistro fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
5 2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
9.142,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari.
3) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.
Così è deciso.
Savona, lì 28/02/2025 IL GIUDICE
dr. Giovanni Maria Sacchi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
R.G 491/2023 in persona del dr. Giovanni Maria Sacchi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 491 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente tra
(cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) il 06.06.1944, come rappresentata e difesa dall'avv. Lorusso Donato Silvano, in virtù di procura agli atti;
- ATTRICE/RICORRENTE - contro
, in persona del Sindaco in carica, con sede legale in Pietra Ligure Controparte_1
(SV), alla Piazza della Libertà n.30, come rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ghibellini, come da mandato in atti;
- CONVENUTO/RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “- In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per i fatti occorsi in data 07.08.2021 e, per l'effetto, condannarlo, al
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice pari a complessivi Euro 107.054,40, ovvero alla diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria e ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite ex
D.M 147/2022.”.
Per il convenuto: “(i) in via principale, respingere le domande proposte dalla signora nei confronti Parte_1 del in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti;
(ii) in via subordinata, Controparte_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga la sussi-stenza di una responsabilità del per i fatti CP_1 ex adverso lamentati, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice, on-de diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese. Si dichiara di non accettare il
1 contradditorio su eventuali domande nuove”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiamava in causa il Parte_1 convenuto , al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 107.054,40 a titolo Controparte_1 di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 07.08.2021, alle ore 12:15 circa, sul marciapiede di Viale della Repubblica, all'altezza dei numeri civici dal 63 al 71, nei pressi del mercato settimanale locale.
L'istante veniva quindi soccorsa dagli esercenti ambulanti presenti in loco e successivamente dal servizio 118, venendo così trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Corona di
, ove le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentata del capitello radiale e una frattura CP_1 in 5 parti dell'omero destro. L'attrice documentava che, in conseguenza di siffatte lesioni, veniva ricoverata e sottoposta ad “intervento di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna”, mentre l'altra frattura veniva trattata con “protesi capitello al gomito e OS con sistema Galaxy alla spalla destra”.
Successivamente alle dimissioni del 24.08.2021, l'istante intraprendeva un lungo percorso riabilitativo e di riposo forzato che culminava in postumi di natura permanente, accertati tramite consulenza medico legale.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051, o comunque dell'art. 2043 c.c.; produceva in giudizio documentazione fotografica dello stato dei luoghi, documentazione clinica e spese sanitarie sostenute, chiedendo ammettersi prova testimoniale sui fatti di causa e insistendo per il licenziamento di una CTU.
Si costituiva il il quale deduceva che lo stato dei luoghi così come ritratto Controparte_1 nella documentazione fotografica prodotta dalla controparte, ed in particolare la pavimentazione stradale, versasse complessivamente in ottimo stato di manutenzione, non potendo essa costituire una concreta insidia.
Il convenuto asseriva, altresì, che la strada fosse ben illuminata, che i tombino fosse visibile CP_1
e che l' “avvallamento” non era tale da costituire un serio pericolo per i passanti, circostanze dalle quali era possibile ricavare che l'attrice non aveva prestato attenzione, eccependo il caso fortuito individuabile nella stessa condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, il concorso colposo ex art. 1227, co.1,
c.c. Il convenuto contestava, inoltre, la quantificazione dei danni, ritenendoli non provabili mediante una semplice perizia di parte.
Ciò posto, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada
2 pubblica (quantomeno a partire da Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811) ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 20943/2022); anche in tempi più recenti si
è affermato che essa ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ.
Sentenza 27 aprile 2023, n. 11152).
Ebbene, nel caso di specie, il fatto storico risulta dimostrato dall'esito della prova testimoniale, rivelatasi estremamente minuziosa e quindi attendibile (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024 al quale si rinvia). Inoltre, è pacifico già sul piano esclusivamente documentale che l'evento lesivo sia scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione.
Venendo all'esame delle eccezioni sollevate dal convenuto, si ritiene che il comportamento dell'attrice, che non avrebbe prestato attenzione alla pavimentazione e al tombino, certamente non può rappresentare un fatto eccezionale e imprevedibile per la P.A., anche tenuto conto della presenza del mercato settimanale che chiaramente attrae l'attenzione dei passanti.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione relativa al concorso colposo. Il dislivello descritto in atti, meglio rappresentato dalla documentazione fotografica di parte attrice (doc. 1), ben può rappresentare una insidia, trattandosi oggettivamente di un avvallamento. Ed anzi, il fatto che non si sia trattato di una voragine ma di un dislivello di “lieve entità” (circostanza descritta come tale anche dal teste Tes_1
) lo rende un ostacolo maggiormente invisibile, ciò al netto della ghiaia scarsamente presente
[...] in loco. Se è pur vero che il danneggiato debba prestare attenzione al percorso pedonale e agli eventuali ostacoli che esso presenta, è anche vero che non si può imporre al passante di rilevare insidie scarsamente visibili a distanza non ravvicinata, né tantomeno di non camminare sui tombini chiusi, specie lo stesso appare collocato al centro di un tratto frequentato e dedicato al passeggio pedonale come nel caso di specie. Le contestazioni sollevate dal convenuto non possono, quindi, trovare accoglimento.
È altresì provato su base documentale l'iter traumatologico dell'attrice, dalla prima diagnosi del Pronto
Soccorso di fino alla definitiva guarigione, come da documentazione clinica versata in atti. CP_1
3 In ordine alla quantificazione dei danni, sono stati lamentati pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice verificati in sede di istruttoria tecnica.
Il Consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, a tal riguardo ha evidenziato che “Da quanto ora esposto si ritiene che la dinamica dell'infortunio, così come descritta, sia compatibile con le lesioni riportate dalla
p., con pieno soddisfacimento dei criteri medico legali per l'accertamento del nesso di causalità. Le lesioni trovarono indicazione chirurgica e la p. fu sottoposta a intervento di riduzione e sintesi con mezzi di sintesi metallica e FEA a livello della spalla e a posizionamento di protesi di capitello radiale al gomito. Successivamente vi fu un periodo di riabilitazione fisica. Per ciò che riguarda i postumi permanenti riscontrati nel corso delle operazioni peritali si ritiene che siano da ricondursi allo stesso trauma, in particolare si evidenzia la limitazione funzionale a livello della spalla e del polso, con sensibile limitazione funzionale”. Il Consulente ha quindi rilevato un periodo di invalidità temporanea suddiviso in
17 giorni di invalidità totale corrispondente al ricovero ospedaliero, seguiti da 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%, nonché dei postumi permanenti pari al 20% di invalidità, sulla base di baréme medico-legali puntualmente individuati.
La consulenza, sul punto, viene condivisa in toto da questo giudicante alla luce della evidente compatibilità eziologica sussistente fra la lesione subita e la dinamica dell'incidente, per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni, le quali non sono state oggetto di contestazioni da ambo le parti.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'istante, nel caso di specie si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n.
28290). Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al mese di giugno del 2024 delle citate
Tabelle, stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ.,
Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795).
Quanto alla personalizzazione e alla componente morale del danno, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi – anche in considerazione della gravità delle lesioni conseguite, della lunghezza e complessità del decorso terapeutico e della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita – che manchi del tutto la prova presuntiva circa la sussistenza di una componente di sofferenza non solo su base organica ma anche su base emozionale, motivo per cui, si ritiene, il danno non patrimoniale deve essere risarcito anche nella sua componente morale. Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e
4 del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva
(danno morale)” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156), senza ulteriori personalizzazioni in aumento.
In base ai sopraindicati parametri, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue: danno non patrimoniale permanente subito dal danneggiato pari al 20%, considerata l'età anagrafica di anni 77 all'epoca del sinistro = € 64.248,00 (47.241,00 componente biologica + 17.007,00 componente per la presumibile sofferenza interiore);
+ 17 gg. di TTT al 100% = € 1.955,00
+ 30 gg. di ITP al 75% = € 2.587,50
+ 30 gg. di ITP al 50% = € 1.725,00
+ 40 gg. di ITP al 25% = € 1.150,00
Al sopraindicato risultato devono essere aggiunti € 846,40 di spese mediche documentate, risultate congrue all'esito dell'istruttoria, per un totale risarcitorio, patrimoniale e non patrimoniale, pari ad €
72,511,09. Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano più aggiornate, spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
17/02/95 n.1712).
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella 2, fascia V (tutte le fasi, valori minimi per istruttoria e decisionale alla luce dell'esiguo impegno difensivo in esse profuso) – in €
9.142,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M
. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice e Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 72.511,09. Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del sinistro fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
5 2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
9.142,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario spese generali al 15% dei soli onorari.
3) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.
Così è deciso.
Savona, lì 28/02/2025 IL GIUDICE
dr. Giovanni Maria Sacchi
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