Articolo 7 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 ottobre 1939
Art. 7.

I titoli del diritto di palco che non intendono concorrere nelle spese di cui all'articolo precedente sono tenuti a cedere il loro diritto al proprietario del teatro che ne faccia richiesta, dietro corrispettivo che sara' determinato coi criteri fissati nei successivi articoli 16 e 17.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939