Art. 7.
I titoli del diritto di palco che non intendono concorrere nelle spese di cui all'articolo precedente sono tenuti a cedere il loro diritto al proprietario del teatro che ne faccia richiesta, dietro corrispettivo che sara' determinato coi criteri fissati nei successivi articoli 16 e 17.
I titoli del diritto di palco che non intendono concorrere nelle spese di cui all'articolo precedente sono tenuti a cedere il loro diritto al proprietario del teatro che ne faccia richiesta, dietro corrispettivo che sara' determinato coi criteri fissati nei successivi articoli 16 e 17.