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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO LA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 281/2021 depositato il 26/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 492/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140292220251 INVIM 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140292220251 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.492/2020 la CTP di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, con il quale la stessa ha impugnato la cartella 097201409292220251000 ed il ruolo presupposto 5079/2014, relativo ad imposta successione e Invim e 09720170009760289000 nonché il ruolo 854/2017, relativo a Ici
2009 del Comune di Villasimius, chiedendone l'annullamento in quanto illegittimi, nulli, invalidi, tardivi e prescritti o decaduti.
La CTP di Cagliari ha accolto il ricorso ritenendo sussistente l'eccepito difetto di notifica.
L'Ufficio ha interposto appello, ritenendo la sentenza ingiusta ed errata e chiedendo l'accertamento della piena legittimità della procedura di notifica e, quindi, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Si è costituita la Resistente, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e proponendo, a sua volta, appello incidentale, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91-92 Cod. Proc. Civ., nonché dell'art. 15
d.lgs. 546/1992 e s.m.i., in quanto la sentenza risulterebbe illegittima per la parte in cui nulla dispone in merito alla condanna, subita dalla Sig.ra Resistente_1 nel corso del primo grado di giudizio, in fase cautelare, al pagamento delle spese di lite relative a detta fase.
Conclude l'Appellata con la richiesta di rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi in appello sia principale, che incidentale sono infondati e devono essere respinti, per i seguenti motivi.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, accogliendo l'eccezione del Contribuente relativa al difetto di notifica. Nel caso di specie risulta, infatti, che le cartelle impugnate erano state notificate nell'anno 2014 a
Roma, Indirizzo_1, sc. B, int. 5, che, secondo la tesi dell'Ufficio, corrispondeva alla residenza della sig.ra Resistente_1, risultante dall'anagrafe tributaria. Sul punto si osserva che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari traeva il fondamento delle proprie argomentazioni dal modello persone fisiche 2015. Dagli atti di causa, tuttavia, fatto pacifico, risulta ritrattasi di modello che, oltre a non essere compilato dalla ricorrente nella parte relativa alla sezione residenza, risulta anche trasmesso in tempo successivo a quello della notificazione: la dichiarazione è stata, infatti, ricevuta nel settembre 2015, mentre la notificazione sarebbe intervenuta nel giugno 2015.
La Ricorrente, attuale Appellante, ha prodotto in giudizio un certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di Roma dal quale risulta che la ricorrente è residente, a fare data dal 24 marzo 1998, in Indirizzo_2, int.
9. Il Giudice di primo grado non ha, pertanto, ritenuto sufficiente la documentazione probatoria dell'Ufficio in merito alla residenza di Indirizzo_1 risultante dall'anagrafe tributaria, in quanto non è stato provato in nessun modo da dove detto dato sia stato desunto, neppure in seguito alle numerose produzioni al riguardo della parte ricorrente.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, concluso dichiarando prescritto il credito portato dalla cartella
09720170009760289, relativa ad ICI 2009, soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto attiene alla cartella 09720140292220251 relativa ad imposta di successione ed Invim, risulta incontestato che il credito relativo scaturisca da una denuncia fiscale di successione, integrativa delle precedenti, presentata in data 25 luglio 2013. Come è nptp, in tema di imposta di successione, non si applica il termine di prescrizione decennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 78.
Da ciò deriva che, relativamente alla cartella 0972014029222025, la prescrizione non è ancora maturata.
Sul punto, il Giudice di primo grado ha accolto l'ulteriore motivo di ricorso rappresentato dalla mancata notifica dell'atto presupposto rispetto alla cartella, in quanto non risulta dimostrato (neanche in appello) che detti atti siano stati regolarmente notificati;
l'Ufficio afferma di avere notificato l'avviso di liquidazione nel corso dell'anno 2014, in Roma, Indirizzo_1, ma tale fatto non è in alcun modo provato Deve essere altresì, precisato, che l'Ufficio (pagina 12 del ricorso in appello) sostiene: “in riferimento alla cartella di pagamento, i cui eventuali vizi sono riconducibili all'attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, ……..Sul punto, si rimanda alle difese e prove da fornire a cura dell'Agente della Riscossione, chiamato in giudizio dalla parte”. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è nemmeno costituita in giudizio né in primo grado, né in appello.
Per quanto sopra, l'appello principale è infondato e non può essere accolto.
In merito all'appello incidentale proposto dal Contribuente, circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 91-92 Cod. Proc. Civ., nonché dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e s.m.i., si osserva che la decisione del giudice in punto di spese giudiziali, rientra nel potere discrezionale del giudice medesimo, il quale valuta l'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte e tale decisione non richiede una motivazione specifica, potendo essere assunta anche nei confronti della parte vittoriosa.
Nel caso specifico il Giudice di prime cure ha correttamente motivato la compensazione delle spese, specificando la mancanza attuale dell'attivazione di attività riscossoria da parte dell'Ufficio.
L'appello incidentale è, pertanto, infondato deve essere respinto.
Per i principi di diritto sopra esposti, i ricorsi in appello sia principale, che incidentale sono infondati e devono essere respinti. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO LA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 281/2021 depositato il 26/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 492/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140292220251 INVIM 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140292220251 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.492/2020 la CTP di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, con il quale la stessa ha impugnato la cartella 097201409292220251000 ed il ruolo presupposto 5079/2014, relativo ad imposta successione e Invim e 09720170009760289000 nonché il ruolo 854/2017, relativo a Ici
2009 del Comune di Villasimius, chiedendone l'annullamento in quanto illegittimi, nulli, invalidi, tardivi e prescritti o decaduti.
La CTP di Cagliari ha accolto il ricorso ritenendo sussistente l'eccepito difetto di notifica.
L'Ufficio ha interposto appello, ritenendo la sentenza ingiusta ed errata e chiedendo l'accertamento della piena legittimità della procedura di notifica e, quindi, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Si è costituita la Resistente, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e proponendo, a sua volta, appello incidentale, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91-92 Cod. Proc. Civ., nonché dell'art. 15
d.lgs. 546/1992 e s.m.i., in quanto la sentenza risulterebbe illegittima per la parte in cui nulla dispone in merito alla condanna, subita dalla Sig.ra Resistente_1 nel corso del primo grado di giudizio, in fase cautelare, al pagamento delle spese di lite relative a detta fase.
Conclude l'Appellata con la richiesta di rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi in appello sia principale, che incidentale sono infondati e devono essere respinti, per i seguenti motivi.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, accogliendo l'eccezione del Contribuente relativa al difetto di notifica. Nel caso di specie risulta, infatti, che le cartelle impugnate erano state notificate nell'anno 2014 a
Roma, Indirizzo_1, sc. B, int. 5, che, secondo la tesi dell'Ufficio, corrispondeva alla residenza della sig.ra Resistente_1, risultante dall'anagrafe tributaria. Sul punto si osserva che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari traeva il fondamento delle proprie argomentazioni dal modello persone fisiche 2015. Dagli atti di causa, tuttavia, fatto pacifico, risulta ritrattasi di modello che, oltre a non essere compilato dalla ricorrente nella parte relativa alla sezione residenza, risulta anche trasmesso in tempo successivo a quello della notificazione: la dichiarazione è stata, infatti, ricevuta nel settembre 2015, mentre la notificazione sarebbe intervenuta nel giugno 2015.
La Ricorrente, attuale Appellante, ha prodotto in giudizio un certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di Roma dal quale risulta che la ricorrente è residente, a fare data dal 24 marzo 1998, in Indirizzo_2, int.
9. Il Giudice di primo grado non ha, pertanto, ritenuto sufficiente la documentazione probatoria dell'Ufficio in merito alla residenza di Indirizzo_1 risultante dall'anagrafe tributaria, in quanto non è stato provato in nessun modo da dove detto dato sia stato desunto, neppure in seguito alle numerose produzioni al riguardo della parte ricorrente.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, concluso dichiarando prescritto il credito portato dalla cartella
09720170009760289, relativa ad ICI 2009, soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto attiene alla cartella 09720140292220251 relativa ad imposta di successione ed Invim, risulta incontestato che il credito relativo scaturisca da una denuncia fiscale di successione, integrativa delle precedenti, presentata in data 25 luglio 2013. Come è nptp, in tema di imposta di successione, non si applica il termine di prescrizione decennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 78.
Da ciò deriva che, relativamente alla cartella 0972014029222025, la prescrizione non è ancora maturata.
Sul punto, il Giudice di primo grado ha accolto l'ulteriore motivo di ricorso rappresentato dalla mancata notifica dell'atto presupposto rispetto alla cartella, in quanto non risulta dimostrato (neanche in appello) che detti atti siano stati regolarmente notificati;
l'Ufficio afferma di avere notificato l'avviso di liquidazione nel corso dell'anno 2014, in Roma, Indirizzo_1, ma tale fatto non è in alcun modo provato Deve essere altresì, precisato, che l'Ufficio (pagina 12 del ricorso in appello) sostiene: “in riferimento alla cartella di pagamento, i cui eventuali vizi sono riconducibili all'attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, ……..Sul punto, si rimanda alle difese e prove da fornire a cura dell'Agente della Riscossione, chiamato in giudizio dalla parte”. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è nemmeno costituita in giudizio né in primo grado, né in appello.
Per quanto sopra, l'appello principale è infondato e non può essere accolto.
In merito all'appello incidentale proposto dal Contribuente, circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 91-92 Cod. Proc. Civ., nonché dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e s.m.i., si osserva che la decisione del giudice in punto di spese giudiziali, rientra nel potere discrezionale del giudice medesimo, il quale valuta l'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte e tale decisione non richiede una motivazione specifica, potendo essere assunta anche nei confronti della parte vittoriosa.
Nel caso specifico il Giudice di prime cure ha correttamente motivato la compensazione delle spese, specificando la mancanza attuale dell'attivazione di attività riscossoria da parte dell'Ufficio.
L'appello incidentale è, pertanto, infondato deve essere respinto.
Per i principi di diritto sopra esposti, i ricorsi in appello sia principale, che incidentale sono infondati e devono essere respinti. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese.