Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da
Beach Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, Regione Autonoma della Sardegna e Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Olbia del 21 gennaio 2021, prot. n. AOO.c_g015.15/01/2021.0007926, recante rigetto dell’istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, relativa alla concessione demaniale marittima n. 125 del 19 febbraio 2004 (reg. n. 56) di mq 150,00 per posa ombrelloni e lettini sita in località Golfo di Marinella, nel Comune di Olbia;
- per quanto di ragione, della determinazione n. 5650 del 31 dicembre 2020 del Comune di Olbia “avente ad oggetto: proroga tecnica al 31 dicembre 2021 della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 18, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, presenti nel territorio comunale di Olbia”;
- dell’avviso del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia del 20 gennaio 2021;
nonché, per quanto occorre possa
- della nota del Comune di Olbia del 9 dicembre 2020, recante preavviso ex art. 10 -bis della L. n. 241 del 1990 e relativa all’istanza di prolungamento della c.d.m. n. 125/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la memoria del 4 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa MA LI, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
In data 4 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria, notificata alle controparti, con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
A tale richiesta non si è opposta la difesa erariale, che si è costituita solo formalmente, con la conseguenza che, anche in ragione del fatto che nel giudizio non è intervenuta alcuna pronuncia, non avendo la ricorrente presentato istanza cautelare, la richiesta può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
MA LI, Consigliere, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | Marco UR |
IL SEGRETARIO