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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai Magistrati dr. RO CO Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa IA CI NS Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 138/2023 NRG tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.09.1963, ed ivi residente, alla Via Citelli n. 29, rappresentata e difesa dall'avv.
SA A. NE (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
Caltanissetta, viale Sicilia n. 106, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, in persona del pro tempore (CF. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Caltanissetta (C.F. , presso i cui uffici, siti in Caltanissetta Via P.IVA_2 Libertà n.174 si domicilia;
Appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza resa nel giudizio n° 889/2018 R.G. del 10/11/2022 perché errata ed illogica per tutte le motivazioni esposte con il presente atto di appello e conseguentemente:
-ritenere e dichiarare che la GN ha diritto alla Parte_1
corresponsione di tutti i benefici previsti dalla Legge 302/90 e successive modifiche ed integrazioni in forza ed in virtù della sentenza di condanna emessa in capo ai responsabili della morte del proprio figlio;
Controparte_3
-condannare il , in persona del , al Controparte_1 Controparte_4
pagamento, in favore della GN , della somma, a titolo Parte_1
di indennizzo, nella misura massima, prevista dalla legge 302/90 a titolo di elargizione, o in quella maggiore o minore somma che l'On.le Corte di Appello riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1
adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione:
-nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta, per intervenuta decadenza;
- con vittoria di spese”.
2 PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 752/2022, rigettava la domanda proposta da , volta ad ottenere l'accesso ai benefici di cui Parte_1
alla legge n. 302/1990, a fronte del decreto n. 14 del 02.02.2018 con cui il
[...]
aveva rigettato, per carenza dei requisiti soggettivi, l'istanza dalla CP_1
stessa proposta quale familiare superstite del figlio Controparte_3
vittima della criminalità organizzata.
La richiesta di trae origine proprio dall'omicidio del Parte_1
figlio avvenuto il 14 luglio 1998, allorquando la Controparte_3
vittima aveva 14 anni;
delitto immediatamente ricondotto alla criminalità mafiosa, ed, in particolare, al clan Madonia.
In sede penale, per il suddetto omicidio, venivano tratti a giudizio
[...]
e condannati, con sentenza n. 5/2010, della Controparte_5 Controparte_6
Corte d'Assise di Caltanissetta, alla pena dell'ergastolo, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ovvero la medesima , da Parte_1
liquidarsi in separata sede.
Avverso tale decisione gli imputati proponevano appello, chiedendo pronuncia di assoluzione per non aver commesso i reati.
Tuttavia, nelle more del procedimento di appello, entrambi divenivano collaboratori di giustizia e confessavano la propria responsabilità in ordine ai reati a loro ascritti, compreso l'omicidio del CP_3
La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 6/2011 del 16 dicembre 2011, pur procedendo ad una parziale modifica delle statuizioni penali, confermava integralmente quelle civili. proponeva poi ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza CP_5
3 n. 542/2013, annullava parzialmente la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando ancora una volta le statuizioni civili in favore della parte civile e rimettendo il processo alla Corte d'Assise d'Appello di
Catania per la sola rideterminazione della pena.
Il giudice del rinvio rideterminava la pena in anni diciassette di reclusione, giusta sentenza n. 35/2013 (dispositivo del 17 febbraio 2013).
Tale decisione veniva impugnata da ma la Corte di Cassazione CP_5
dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza del 29 gennaio 2015, rendendo così irrevocabile l'intero complesso delle statuizioni penali e civili.
In virtù della sentenza di condanna definitiva pronunciata nei confronti dei responsabili dell'omicidio di Controparte_3 Parte_1
, in data 10 giugno 2015, presentava istanza di accesso ai benefici previsti
[...]
dalla legge n. 302/1990.
Il , con decreto n. 14 del 2018, dichiarava l'istanza Controparte_1
improcedibile per tardività, ritenendo che la stessa fosse stata proposta oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n.
302/1990.
In via subordinata, l'Amministrazione procedeva all'esame nel merito della domanda, rilevando - sulla base delle informazioni acquisite dalla Prefettura di
Caltanissetta e dei certificati del casellario giudiziale relativi alla vittima e ai familiari – la sussistenza di elementi ostativi in ordine al requisito della “totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Il Ministero affermava, infatti, che il contesto familiare della richiedente, nonché alcune condotte riferite alla vittima, non consentivano di ritenere verificata, con il
4 grado di certezza richiesto dalla normativa, la condizione soggettiva della suddetta estraneità, presupposto indefettibile, ai sensi degli artt. 1 e 9-bis L. n. 302/1990 e art. 2-quinquies, comma 1, lett. b), L. n. 186/2008, per la concessione dei benefici.
Conseguentemente, con il citato decreto n. 14/2018, il respingeva la CP_1
domanda sia per improcedibilità sia per infondatezza nel merito, ritenendo insussistenti i requisiti per l'accesso al beneficio.
A seguito di tale diniego, la adiva il Tribunale di Caltanissetta che, Pt_1
facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, e così prescindendo dall'esame della questione preliminare di decadenza ex art. 6 L. 302/1990, sollevata dal , procedeva alla valutazione nel merito dei presupposti sostanziali per CP_1
la concessione del beneficio.
Il Tribunale, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti agli atti di causa, rigettava la domanda, ritenendo non integrato il requisito della totale estraneità della vittima e dell'attrice ad ambienti criminali.
In particolare, il giudice di primo grado, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1 co. 2, 9 bis l. 302/1990 e 2 quinquies d.l. 151/2008 conv. in l. 186/2008, e richiamando le informative della Questura di Caltanissetta del 7.10.2015 e del
15.10.2015, nonché le considerazioni svolte dalla Corte di Assise di Caltanissetta nella sentenza n. 5/2010 del 9.11.2010, oltre ai precedenti penali a carico del coniuge e dell'altro figlio della , concludeva per il difetto di prova in ordine Pt_1
ai fatti costitutivi della domanda, non sussistendo elementi univoci tali da non far residuare alcun ragionevole dubbio circa la condizione di totale estraneità della vittima e dell'attrice ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Avverso tale sentenza proponeva appello , affidando le Parte_1
5 proprie censure ad un unico motivo con il quale deduceva l'erroneità, la contraddittorietà, l'incongruenza e l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., per omessa o inesatta valutazione del materiale probatorio, nonché per erronea applicazione dell'art. 9 della legge n.
302/1990.
In via preliminare, l'appellante precisava che l'irrevocabilità della sentenza di secondo grado era intervenuta il 29 maggio 2015 e che, pertanto, l'istanza presentata il 10 giugno 2015 dalla doveva ritenersi tempestiva. Pt_1
Nel merito, censurava la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto lei stessa e la vittima non estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali, fondando tali conclusioni su meri stralci di pronunce penali e sulle allegazioni del convenuto, senza effettuare una valutazione complessiva CP_1
della documentazione versata in atti.
Lamentava, dunque, che il giudice avesse valorizzato solo taluni elementi isolati, trascurando invece le risultanze documentali, segnatamente la sentenza della Corte
d'Assise di Caltanissetta n. 5/2010, dalla quale emergeva, a suo dire, che CP_3
non solo non apparteneva ad alcuna consorteria mafiosa, ma risultava
[...]
vittima innocente secondo le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, considerato che nessuno di questi aveva confermato una sua affiliazione mafiosa o una sua partecipazione a condotte delittuose per conto della consorteria.
Contestava, altresì, la correttezza dell'istruttoria svolta dal in sede CP_1
amministrativa, osservando che, con riferimento alla vittima, l'Amministrazione si era limitata a richiamare risalenti e infruttuose attività investigative di polizia giudiziaria, mai sfociate in procedimenti penali e comunque inidonee a dimostrare un collegamento con ambienti criminali;
mentre, con riguardo alla propria
6 posizione, rilevava come nessuna attività istruttoria fosse stata svolta per suffragare l'asserita contiguità ad ambienti delinquenziali.
L'appellante a sostegno dell'estraneità tanto della vittima quanto della richiedente, evidenziava di aver prodotto, in entrambe le fasi, il certificato del casellario giudiziale, dal quale non emergeva alcun precedente a suo carico.
Quanto alle valutazioni operate dal giudice di primo grado in ordine alla posizione del coniuge, , e del figlio osservava che, Controparte_7 CP_3
sebbene il primo avesse riportato condanne penali, le stesse non erano riconducibili alla criminalità organizzata;
mentre la condanna del figlio (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafioso del
25.10.2007), richiamata dall'Amministrazione, non era comunque idonea a incidere sulla posizione della richiedente.
Assumeva, dunque, che, ove il primo giudice avesse esaminato in modo completo e accurato la documentazione prodotta, sarebbe giunto a diversa conclusione, con conseguente accoglimento dell'istanza.
Sempre nell'ambito dell'unico motivo di appello, censurava la sentenza per errata applicazione della legge n. 302 del 1990, sostenendo che il Fondo di rotazione non dispone di poteri discrezionali, ma è tenuto a erogare i benefici in presenza dei presupposti normativi, in ragione della sua natura solidaristica.
Concludeva affermando che il giudice e l'Amministrazione avrebbero dovuto valutare esclusivamente la posizione della , unica familiare ad essersi Pt_1
costituita parte civile e ad aver presentato istanza di accesso ai benefici, non avendo il padre della vittima né il fratello avanzato alcuna richiesta.
Con comparsa di risposta del 3 luglio 2017 si costituiva il , Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto e,
7 conseguentemente, la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenuta corretta e immune da censure, in ragione dell'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo alla vittima e alla richiedente, stante la loro non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Precisava, in particolare, che la prova dell'estraneità non poteva fondarsi esclusivamente sull'assenza di condanne penali, dovendo invece tenersi conto di qualsiasi forma di contiguità, anche ambientale e familiare, con contesti criminali, inclusa la delinquenza comune.
Riproponeva, infine, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ribadendo che il passaggio in giudicato della sentenza fosse avvenuto il
29 gennaio 2015 e non il 29 maggio 2015, data quest'ultima riferibile al solo rilascio della copia conforme della decisione.
La Corte, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di discussione del
27.11.2025, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti sostitutive dell'udienza di discussione, poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, sollevata dal appellato ed CP_1
espressamente riproposta in questa sede.
Come noto, l'art. 6 della legge n. 302/1990, nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche introdotte prima con la l. 407/1998 e poi con l'art. 23 della legge n. 44 del 1999, stabilisce che la domanda di accesso ai benefici deve essere presentata dagli interessati “non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza”.
8 La disposizione in esame introduce un termine di decadenza, funzionale al bilanciamento tra l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e quella di garantire alle vittime l'accesso alle provvidenze previste dall'ordinamento, ancorando il dies
a quo al definitivo accertamento dei fatti in sede penale (cfr. Cass. ord. n.
17115/2023).
In particolare, l'art. 1, co. 3 della l. n. 407 del 1998 prevede che "All'art. 12, co.
2 della I. 20 ottobre 1990 il secondo periodo è soppresso"; la disposizione soppressa disponeva che per gli eventi verificatisi successivamente al 1 gennaio
1969 la decadenza maturasse dopo due anni dalla data dell'accadimento dell'evento lesivo o del decesso.
E però, l'art. 3, co. 2 lett. a) della stessa l. n. 407 del 1998, ha, inoltre, modificato l'art. 12, co. 1 della I. n. 302 del 1990 così disponendo: "Il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1 gennaio 1969".
L'art. 6 della I. n. 302 del 1990, nella versione dunque modificata dalla l. n. 407 del 1998, così dispone: "Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto il soggetto inizialmente accusato del fatto".
Con tale disposizione, il legislatore ha dunque inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva la decadenza dal diritto di presentare la domanda atteso che l'art. 5, co.
1, della l. n. 407 del 1998 prevede che "I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969".
A mente di un consolidato insegnamento della Suprema Corte “Il quadro
9 normativo che consegue alle richiamate modifiche legislative induce a ricostruire la volontà del legislatore nel senso che questi ha esteso l'obbligo della modalità a domanda anche per gli eventi verificatisi a far data dal 1 gennaio 1969; il (nuovo) termine di presentazione della domanda, ridotto a tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto, si applica, pertanto, anche agli eventi accaduti precedentemente all'entrata in vigore della I. n. 302 del 1990” (cfr. Cass. civ. n. 31116/2021 in parte motiva).
Ed invero, la ratio rilevabile dalla legge n. 302 del 1990 così come riformata nel
1998, è ravvisabile nell'esigenza di assicurare parità di trattamento tra categorie di beneficiari oltre che mediante l'ampliamento degli aventi diritto, anche attraverso l'estensione del nuovo termine di decadenza agli eventi occorsi tra il 1969 e la data di entrata in vigore della nuova disciplina (cfr., ancora in parte motiva, Cass. civ ult. cit.).
In applicazione delle richiamate disposizioni normative e tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi sulla concreta applicazione temporale delle stesse, giova osservare come nel caso di specie, l'evento lesivo
(ovvero l'omicidio del figlio dell'appellante) si è verificato il 14 luglio 1998, mentre la sentenza di secondo grado n. 35/2013 emessa dalla Corte di Assise di Appello di
Catania a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione è divenuta definitiva il 29.1.2015, giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 542/2015 del
29.1.2015 con cui è stata dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato
(cfr. fascicolo primo grado appellante pagg. 150 – 151). Controparte_5
In proposito, è appena il caso di rilevare come la data del 29.5.2015 corrisponda soltanto alla data del rilascio della copia conforme, mentre è solo con la lettura del dispositivo in udienza – con cui lo si ribadisce è stata dichiarata l'inammissibilità
10 del ricorso – che la sentenza appellata acquisisce autorità di cosa giudicata.
E però, l'istanza della , proposta soltanto il 10.6.2015 (cfr. fascicolo Pt_1
primo grado appellante pagg. 163 e ss.) a fronte di una scadenza del termine trimestrale che veniva a cadere il 29 aprile 2015 (ovvero tre mesi dal 29.1.2015), è certamente improcedibile per inosservanza del termine di cui all'art. 6 co. 1 l.
302/1990, come correttamente indicato dal nel decreto n. Controparte_1
14/2018 (cfr. doc. 16 fascicolo primo grado parte Amministrazione appellata).
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda dell'appellante deve essere dichiarata improcedibile in quanto proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Pure a fronte della declaratoria di improcedibilità della domanda, non si esime questa Corte - in ragione dei motivi di impugnazione sollevati con l'atto di appello incentrati, stante il contenuto della sentenza impugnata che ha deciso nel merito della vicenda sulla scorta del criterio della ragione più liquida – dall'esame delle censure sollevate con il gravame, da ritenersi comunque infondato per le ragioni che seguono.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio agli atti, ritenendo che la richiedente, la vittima e il contesto familiare di riferimento non fossero del tutto estranei ad ambienti e rapporti con la criminalità organizzata.
Occorre premettere, in punto di diritto, quanto segue.
In tema di benefici previsti dalla L. 302 del 1990, l'art. 4, recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, riconosce un'elargizione in favore dei superstiti delle vittime, tra gli altri, di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni mafiose.
11 Il beneficio in esame ha natura eminentemente solidaristica, essendo diretto a sostenere i soggetti colpiti da eventi criminosi di matrice mafiosa o terroristica, indipendentemente dalle condizioni economiche dei beneficiari, dall'età degli stessi o dall'eventuale diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili civili
(art. 10, comma 1, legge n. 302 del 1990).
La concessione della provvidenza è, tuttavia, subordinata al rigoroso rispetto di specifici requisiti selettivi, nonché all'assolvimento di un stringente onere probatorio gravante sul richiedente.
In tale prospettiva, l'art. 1 della legge citata prevede che il diritto al beneficio spetti a «chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (comma 1), nonché a chiunque subisca tali pregiudizi «in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del cod. pen.» (comma 2).
La concessione del beneficio è, inoltre, subordinata al ricorrere di talune condizioni negative, tra le quali assume rilievo centrale quella dell'essere il soggetto leso «del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali» (comma 2, lett. b).
Presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del beneficio in esame è, dunque, l'estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, trattandosi di un requisito fondamentale e immanente sin dall'istituzione del Fondo, nonché di condizione intrinseca alla finalità solidaristica perseguita dalla legge (cfr. Cass. civ.
n. 17987/2025).
Inoltre, l'art. 9-bis della L. 302/1990 estende tale requisito anche ai familiari
12 superstiti, stabilendo che: «Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, che alla lett. a) subordina il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che «il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».
A tal riguardo, va ulteriormente precisato che la norma da ultimo citata introduce condizioni ulteriori e più stringenti rispetto a quelle già previste dall'art. 9-bis della legge n. 302 del 1990.
Ed infatti, mentre l'art. 9-bis subordina la concessione dei benefici alla verifica dell'estraneità dei familiari superstiti agli ambienti e ai rapporti delinquenziali, l'art. 2-quinquies, comma 1, lett. b), introduce un criterio valutativo rafforzato, imponendo un accertamento particolarmente rigoroso della posizione soggettiva del beneficiario, anche in ragione del legame di parentela o affinità con la vittima di reati di criminalità organizzata.
La norma prevede, infatti, la necessità che “il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per
13 uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disciplina si fonda su una presunzione di contiguità ambientale, derivante dal mero vincolo familiare, presunzione che non attribuisce automaticamente una responsabilità penale, ma che impone al richiedente l'onere di dimostrare, in modo positivo e rigoroso, la propria totale estraneità agli ambienti criminali (cfr. Cass. sent. 5641/2017).
La ratio di tale previsione – che la Suprema Corte ha ricondotto all'esigenza di
«escludere anche il più lontano sospetto che i benefici economici possano ridondare negli stessi ambienti criminali combattuti e osteggiati» (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 31136/2019) – risiede nella constatazione che, nei circuiti mafiosi e nei contesti familiari di riferimento, sono spesso presenti legami di mutuo sostegno, solidarietà e connivenza, tali da rendere necessaria una verifica particolarmente stringente della reale estraneità al contesto criminale, tanto in capo alla vittima quanto in capo ai familiari beneficiari.
Ne consegue che il requisito dell'estraneità non può esaurirsi, nell'accertamento di carattere negativo consistente nella mera assenza di precedenti penali, né nella mancata affiliazione formale ad associazioni criminali o nella sola mancanza di frequentazioni penalmente rilevanti (cfr. Cass. ord. n. 16844/2022).
Esso deve, piuttosto, emergere in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, il cui onere della prova grava integralmente su chi richiede il beneficio (cfr. Corte Cost., sent. n. 122/2024;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17987/2025).
14 Tale impostazione risulta coerente con la finalità del Fondo di solidarietà, volto non solo a sostenere le vere vittime della criminalità mafiosa, ma anche a contrastare il rischio che i benefici possano avvantaggiare indirettamente le stesse organizzazioni criminali (cfr. Cass. n. 19588/2025), come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122/2024, la quale ha osservato che “la disciplina dettata dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito dalla legge n. 186 del 2008, e successivamente modificata dalla legge n. 94 del 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) si prefigge una finalità legittima, in quanto intende evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare”.
Così delineata la cornice normativa in cui si inserisce il beneficio invocato dalla
, tenuto conto delle finalità del Fondo di solidarietà, nonché dei requisiti Pt_1
previsti ai fini della liquidazione del ristoro, ritiene questo Collegio che la motivazione posta dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda proposta dall'odierna appellante risulti corretta ed esente da censure.
Nel caso di specie, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove conclude per la carenza di prova, in capo alla vittima e alla richiedente, dell'assoluta estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Requisito, quest'ultimo, che secondo la prospettazione dell'appellante, la cui sussistenza risulterebbe dimostrata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nel corso dei procedimenti penali ove sarebbe stata accertata l'estraneità di a qualunque sodalizio di stampo mafioso. Controparte_3
In realtà, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che in seguito si richiamano nei loro passaggi più significativi, non risultano affatto convergenti
15 nell'affermare l'estraneità della vittima agli ambienti dell'associazione criminale locale, ma sembrano anzi deporre nel senso di una vicinanza ad ambienti delinquenziali nonché di una frequentazione di locali ove erano soliti incontrarsi soggetti affiliati al clan locale.
Ed invero, il collaborante riferiva “di che CP_8 Controparte_3
Per_ era…un ragazzo sbadato, un ragazzo così, i classici ragazzi di che sono un po' montati di testa, che vanno a fare magari, non so, la rapinetta, che vanno a fare lo scippo…era un cane sciolto che frequentava una volta ogni tanto, , Persona_2
cognato di ” (quest'ultimo all'epoca era ritenuto il reggente per Persona_3
conto della famiglia della fazione di cosa nostra) (v. pag. 7 Per_4 Per_5
sent. n. 5/2010 Corte di Assiste di Caltanissetta).
Proseguiva ancora il medesimo collaborante: “Lo conosceva come lo conoscevano tutti quanti, perché…se la faceva insieme al gruppetto di ragazzi dello
AN e questo ragazzino abitava proprio alle spalle dello AN […]”.
Il teste affermava poi di “… aver conosciuto Testimone_1 CP_3
detto nel '96, di averlo ospitato a casa sua – affidatogli dai
[...] Per_6
Carabinieri perché sua madre lo maltrattava – nove/dieci mesi prima della scomparsa;
che il frequentava il bar “AN” e “NU Ciao”, CP_3
IC NU, , “ ”, le diceva di Persona_3 Persona_7 Persona_8
appartenere al […]. Per_5
Raccontava, altresì, “di non aver mai ascoltato i discorsi che facevano
“ ” e e dopo che andava via, “ ” le Per_6 Persona_3 Per_3 Per_6
confidava che quello è un mafioso che comanda, che dovevano commettere omicidi
e danneggiamenti;
e di “…aver visto indumenti sporchi di benzina, sia perché il
si recava nei negozi, prendeva merce senza pagarla”. CP_3
16 Riferiva ancora che , le aveva confidato che doveva, con NU e con Per_6
, ammazzare , perché non pagava il pizzo […] e che, prima Per_7 Persona_9
dell'omicidio “il le disse: “andiamo ti porto a far vedere l'arma che CP_3
dobbiamo ucciderlo con questa” conducendola in campagna e mostrandole, sotto un ponte, un fucile color miele con le canne mozzate, avvolto in una polo, nonché bossoli e cartucce (pag. 13 sent. citata).
Il possesso del predetto fucile veniva confermato anche dal teste
[...]
, il quale, pur riferendo di non aver mai visto direttamente l'arma, Tes_2
affermava che la vittima frequentava abitualmente soggetti pregiudicati della zona.
A fronte delle suddette dichiarazioni, parte appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che , pur frequentando tali Controparte_3
ambienti, se ne fosse dissociato, rifiutando i dogmi propri delle organizzazioni criminali, limitandosi solo ad affermare che la vittima “non solo non apparteneva
a nessuna consorteria mafiosa, ma che invece è stata una vittima sacrificale innocente” (v. pag. 11 atto di appello).
Ed invero, la circostanza per cui il non fosse conosciuto alle forze di CP_3
polizia né fosse mai stato coinvolto in procedimenti penali, non consente di affermarne l'estraneità agli ambienti e ai rapporti delinquenziali, posto che dagli atti di causa sono emerse numerose segnalazioni e circostanze idonee a far ritenere una generale contiguità del suo nucleo familiare al contesto delinquenziale.
Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di affermare la carenza, in capo alla vittima, del requisito di cui all'art.1, co.2, lett. b) della legge 302 del
1990, circostanza, di per sé sola, sufficiente a escludere l'accesso dell'odierna appellante ai benefici previsti dalle leggi nn. 302 del 1990 e 407 del 1998.
A ciò si aggiunga che il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti
17 delinquenziali deve sussistere non solo in capo alla vittima, ma, ai sensi dell'art. 2- quinquies, comma 1, lett. b), anche in capo ai familiari superstiti o agli aventi causa.
Sotto tale profilo si osserva, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che la posizione dei familiari della richiedente, pur a fronte della condizione di incensurata della stessa , è connotata da una pluralità di Parte_1
precedenti penali che, nel loro complesso, depongono verso la sussistenza di un legame significativo con ambienti malavitosi.
Con riferimento al fratello della vittima, dal casellario giudiziale allegato in atti emergono numerosi precedenti di particolare gravità, tra cui la condanna per tentato furto in concorso nonché un'ulteriore significativa condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (v. casellario giudiziale agli atti – doc. 10 di parte appellata).
Le indagini prefettizie hanno, inoltre, evidenziato che il medesimo soggetto era stato tratto in arresto, a seguito di ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di
Catanissetta, per una serie di gravi reati, tra cui incendio, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, danneggiamento e detenzione abusiva di armi (v. la nota del 7 ottobre 2015, doc. n. 4 di parte appellata).
A fronte della pacifica sussistenza dei reati ascritti al fratello della vittima, parte appellante, limitandosi ad affermare che “la condanna riportata dal CP_9
è stata solo esclusivamente un caso sporadico dettato, probabilmente
[...]
dalla fragilità, e dalla condizione di vita del quartiere ove era costretto a vivere.
Prova ne è che il medesimo non ha mai più riportato condanne penali e non ha mai avuto contatti con la consorteria mafiosa” (v. pag. 12 atto di appello), nulla ha dimostrato in ordine all'avvio, da parte del figlio di un effettivo percorso CP_9
di dissociazione e rieducazione, tale da recidere ogni rapporto con l'ambiente
18 criminale.
Anche il coniuge della ricorrente, , risulta raggiunto da vari Controparte_7
pregiudizi penali, tra cui condanne per minaccia, furto, esercizio arbitrario con violenza sulle cose, e violazione di domicilio (v. casellario giudiziale doc. 10 cit.).
Risultano, inoltre, coinvolti in contesti criminosi altri componenti del nucleo familiare della richiedente (si richiama a titolo esemplificativo, il contenuto della medesima nota della Questura di Caltanissetta del 7.10.2015 ove si evince che il fratello della ricorrente, , ha subito condanne per furto e Persona_10
ricettazione, mentre zia paterna della vittima, è stata Controparte_3
condannata per truffa e falsa attestazione a pubblico ufficiale (si veda doc. n. 4 citata).
E dunque, la posizione di , sebbene non attinta da Parte_1
precedenti penali a suo carico, gravando su di lei mere segnalazioni per violazione degli obblighi familiari e per minaccia, non può che essere valutata alla luce del contesto familiare complessivo, connotato da un'evidente contiguità agli ambienti criminali locali.
Invero, come ribadito dalla giurisprudenza consolidata, la ratio dell'art. 2 quinquies del d.l. n. 151 del 2008, che impone un accertamento rigoroso dell'estraneità agli ambienti criminosi quale condizione per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990, è quella di impedire che i fondi destinati alle vittime possano, anche indirettamente, avvantaggiare soggetti legati a organizzazioni dedite alla commissione di fatti illeciti.
Pertanto, in considerazione della gravità e della pluralità delle condanne a carico dei familiari, nonché delle segnalazioni e delle risultanze istruttorie riguardanti la stessa vittima e il nucleo familiare nel suo complesso, la domanda proposta da
19 , oltre improcedibile, risulta anche infondata nel merito. Parte_1
La declaratoria di improcedibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito, assorbono del tutto il vaglio della censura afferente la statuizione sulle spese di lite.
Le spese del presente grado, poi, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. modifiche in € 5.556,80 (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, così come dichiarato dalla stessa appellante ed esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della relativa attività), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, seguono la soccombenza e devono porsi a carico di parte appellante.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 752/2022 del Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 12.11.2022:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da per Parte_1
intervenuta decadenza ex art. 6 l. 302/1990;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante, alla rifusione, in favore del , in Controparte_1
persona del suo Ministro pro tempore, delle spese di lite del presente grado, pari a
5.556,80 euro, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, per ciascuna parte;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, all'udienza del 27.11.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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