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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7181/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7181/2024 tra
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO G. FEOLA;
Parte opponente e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MIRKO CP_1 C.F._1
AR;
Parte opposta
Oggi 19 novembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. D'Elia, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Paolo Emilio Ambrosio, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Ambrosio in particolare chiede che, ove si ritenesse di revocare il D.I. opposto, si condanni comunque la parte opponente al pagamento di quanto ritenuto dovuto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7181/2024 promossa da:
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO G. FEOLA;
Parte opponente
Nei confronti di
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MIRKO AR;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1293/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 12.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. ha richiesto ed ottenuto in data CP_1
12.7.2024 il D.I. n. 1293/2024, con cui il Tribunale di Salerno ha ingiunto al Parte_1 il pagamento in favore del ricorrente la somma di € 21.095,06, oltre interessi, a
[...] titolo di compensi per le prestazioni professionali eseguite in favore dell'ente ingiunto nel giudizio instaurato inizialmente dinanzi al TAR Campania – Salerno (R.G. n. 1580/2016) e proseguito dinanzi al TAR Campania – Napoli (R.G. n. 5733/2016), conclusosi con sentenza n. 6851/2021.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.9.2024 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria, eccependo l'inapplicabilità nella fattispecie del principio di inderogabilità dei minimi parametrici ex
D.M. n. 55/2014 attesa la convenzione sottoscritta per iscritto dalle parti in data 8.1.2016, nella quale era stato pattuito il compenso per la prestazione professionale da eseguire nella misura della pagina 2 di 7 somma di € 3.000,00, accessori compresi.
Ferma la natura assorbente della predetta censura, l'opponente ha, inoltre, contestato il valore della controversia posto a base del calcolo dei compensi ex D.M. n. 55/2014, come deliberato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, atteso che il provvedimento impugnato in sede amministrativa aveva ad oggetto il diniego da parte della dell'istanza di emissione Controparte_2 del decreto di finanziamento per le opere di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e di realizzazione di un parcheggio in via L. Variante spiegata dal affermando il Parte_1 valore indeterminabile della vertenza amministrativa.
L'opponente ha, quindi, concluso per l'accertamento della insussistenza del credito azionato e il rigetto della originaria domanda monitoria, con condanna al rimborso delle spese di lite.
L'avv. si è costituito nel presente giudizio di opposizione sostenendo con CP_1 riferimento alla convenzione del 8.1.2016 la nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 8 in spregio ai parametri ministeriali e affermando in merito valore della controversia amministrativa instaurata che lo stesso era pari ad € 788.000,00, somma corrispondente a tutti i contributi non erogati per la realizzazione di diverse opere pubbliche oggetto del provvedimento di diniego da parte della Controparte_2
Parte opposta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo n. 1293/24 già emesso.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del
2.4.2025 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
19.11.2025.
All'udienza odierna le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
Il compenso richiesto in via monitoria dall'avv. riguarda l'attività giudiziale CP_1 di impugnazione di un provvedimento di diniego della di finanziamento di una Controparte_2 serie di opere pubbliche realizzate dal . Parte_1
Lo svolgimento della prestazione non è stato contestato.
La prestazione è stata svolta sulla base del mandato sottoscritto a margine del ricorso al TAR e della delibera n. 1 dell'8.1.2016 pure espressamente richiamata nell'epigrafe del ricorso introduttivo.
La delibera n. 1 dell'8.1.2016 prevedeva all'art. 8 una pattuizione sul compenso di € 3.000,00, accessori compresi.
L'avv. ha eccepito la nullità della pattuizione sul compenso per violazione CP_1 pagina 3 di 7 delle disposizioni tariffarie di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Come noto, in materia di compenso professionale in base all'art. 2233 c.c., l'accordo sul compenso pattuito tra le parti prevale sui criteri tabellari di liquidazione delle spese professionali e, in caso di controversia, il giudice deve prioritariamente considerare tale accordo, i cui patti risultano preminenti e vincolanti, precludendo l'applicazione dei criteri residuali come tariffe professionali, usi o decisione giudiziale (v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2025, n. 12406).
L'accordo si presenta valido in quanto stipulato in forma scritta.
Le novelle alla legge n. 247 del 2012 introdotte nel 2017 di cui all'art. 13 bis (comunque abrogato a decorrere dal 2023) non sono applicabili, in primo luogo, in quanto successive alla pattuizione del compenso e, comunque, perché non pertinenti alla regolamentazione dei rapporti tra avvocato e
P.A..
Come segnalato in giurisprudenza, in materia di equi compensi in favore degli avvocati, la disposizione di cui all'art. 13-bis, comma 2, della legge n. 247 del 2012, secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali (es. imprese assicurative e bancarie) che notoriamente godono di una certa forza contrattuale, non anche per le pubbliche amministrazioni le quali non sono espressamente contemplate tra i soggetti di cui al riportato art. 13-bis, comma 1, della medesima legge, con la conseguenza che l'estensione automatica e inequivoca delle disposizioni di cui all'art. 13-bis (equo compenso sulla base dei minimi tariffari) non può riguardare la pubblica amministrazione (v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 27/08/2021, n. 9404).
L'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 (comunque abrogato nel 2023), poi, al comma 3 prevedeva che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Visto il conferimento dell'incarico avvenuto nel 2016, quindi, le disposizioni del D.L. n. 148 del
2017 non sono applicabili.
L'eventuale difformità tra il compenso pattuito e i minimi previsti da tariffa è irrilevante vista la prevalenza della pattuizione sul compenso sulle previsioni di tariffa;
infatti, l'art. 13 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che la pattuizione sul compenso è libera.
Neanche risulta rilevante un eventuale errore nella determinazione del compenso, comunque nella convenzione descritto come contenuto nei parametri minimi previsti dal D.M..
L'errore – che la parte avrebbe dovuto eccepire in via di annullamento della convenzione secondo le disposizioni civilistiche di cui agli art. 1427 e ss. c.c. nei tempi e nei modi previsti – per inficiare la pagina 4 di 7 pattuizione avrebbe dovuto essere essenziale e tale carattere non è ravvisabile nel caso di specie visto che il rispetto dei minimi tariffari non è obbligatorio.
Neanche è rinvenibile una nullità con riferimento al secondo periodo del comma 3 del già richiamato art. 13, che, nell'affermare nella prima parte che la pattuizione del compenso è libera, senza limiti di sorta, nella seconda parte prevede solo l'ulteriore possibilità di convenire una pattuizione sul compenso a tempo in via forfettaria avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene;
fattispecie astratta quest'ultima diversa dall'accordo sul compenso per lo svolgimento di uno specifico incarico giudiziale.
Proseguendo nella disamina delle difese di parte opposta, non è fondato il rilievo sulla riferibilità della pattuizione sul compenso alla sola attività stragiudiziale consistita nella redazione della diffida alla del 01 giugno del 2016. Controparte_2
La convenzione del gennaio del 2016 fa riferimento alla “resistenza giudiziale” e nel richiamare i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 indica “la creditoria da instare in giudizio”; la convenzione sui termini di pagamento richiama la definizione della “vertenza” o l'emissione del “diverso provvedimento cautelare”, con ciò presupponendo lo svolgimento di un'attività giudiziale.
A ciò si aggiunga che nel ricorso amministrativo si fa espresso riferimento alla convenzione del gennaio 2016.
Inoltre, salva specifica pattuizione, non è possibile liquidare un compenso separato per l'attività stragiudiziale posta in essere in vista e in collegamento con l'attività stragiudiziale.
Come statuito in sede di legittimità, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, mentre, ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 24/07/2009, n. 17357).
I rilievi di parte opposta sulla tempistica del saldo non colgono nel segno vista la determina n. 169 del 9.12.2016, nella quale si riconosce solo un acconto sul compenso di € 1.300,00, oltre alle spese vive per contributo unificato.
Rispetto a tale imputazione, risultante da specifico atto pubblico, non può prevalere la diversa imputazione di cui alla fattura emessa dal professionista.
Non inficia la portata dell'imputazione di pagamento della determina n. 169 la successiva, non coerente, liquidazione del 14.12.2016, in cui si evidenzia l'aporia tra la determina e la fattura e la necessità di chiarimenti del professionista. pagina 5 di 7 Ciò detto, pur dovendosi ritenere fondato il primo motivo di opposizione, rispetto all'importo convenuto di € 3.000,00 accessori compresi, la P.A. opposta non ha documentato di aver effettuato un pagamento integrale, atteso che l'importo liquidato documentato è pari a € 2.591,52 (al lordo della ritenuta di acconto), somma inferiore a quella convenuta.
Pertanto, a fronte della più ampia domanda di pagamento, nella presente sede va riconosciuto il pagamento del saldo rispetto al compenso convenuto, pari a € 408,48 (accessori compresi), pari alla differenza tra il compenso convenuto di € 3.000,00 e la somma liquidata di € 2.591,52, da cui detrarre eventualmente la ritenuta di acconto.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione, pur a fronte dell'accertamento dell'esistenza di un credito residuo, comporta l'assorbimento delle altre questioni attinenti al quantum.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, rideterminato il dovuto, va disposta la condanna del opponente al pagamento della somma di € 408,48 (accessori compresi), oltre interessi Pt_1 moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (9.7.2024) al soddisfo.
Sul punto va precisato che non sussiste il vizio di extrapetizione se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (v. Cass. civ.
Sez. III Sent., 27/01/2009, n. 1954 e Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2013, n. 28660).
Neanche sussistono problemi di duplicazione di titoli esecutivi, atteso che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la pretesa riconosciuta va azionata con la relativa sentenza (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 02/09/2013, n. 20052).
Le spese di lite del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra le parti visto l'accoglimento, pur limitato, della domanda giudiziale e la confusione ingenerata anche dalla
P.A. opponente dalla liquidazione della fattura come emessa dal professionista, senza richiesta di adeguamento della stessa rispetto alla determina a fondamento della liquidazione operata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal Parte_1 nei confronti dell'avv. ;
[...] CP_1 pagina 6 di 7 2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1293/2024 emesso dal Tribunale di Salerno e depositato in data
12.7.2024;
3. Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 408,48 (accessori compresi), CP_1 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (9.7.2024) al soddisfo;
4. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7181/2024 tra
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO G. FEOLA;
Parte opponente e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MIRKO CP_1 C.F._1
AR;
Parte opposta
Oggi 19 novembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. D'Elia, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Paolo Emilio Ambrosio, per delega del procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Ambrosio in particolare chiede che, ove si ritenesse di revocare il D.I. opposto, si condanni comunque la parte opponente al pagamento di quanto ritenuto dovuto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7181/2024 promossa da:
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO G. FEOLA;
Parte opponente
Nei confronti di
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MIRKO AR;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1293/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 12.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. ha richiesto ed ottenuto in data CP_1
12.7.2024 il D.I. n. 1293/2024, con cui il Tribunale di Salerno ha ingiunto al Parte_1 il pagamento in favore del ricorrente la somma di € 21.095,06, oltre interessi, a
[...] titolo di compensi per le prestazioni professionali eseguite in favore dell'ente ingiunto nel giudizio instaurato inizialmente dinanzi al TAR Campania – Salerno (R.G. n. 1580/2016) e proseguito dinanzi al TAR Campania – Napoli (R.G. n. 5733/2016), conclusosi con sentenza n. 6851/2021.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.9.2024 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria, eccependo l'inapplicabilità nella fattispecie del principio di inderogabilità dei minimi parametrici ex
D.M. n. 55/2014 attesa la convenzione sottoscritta per iscritto dalle parti in data 8.1.2016, nella quale era stato pattuito il compenso per la prestazione professionale da eseguire nella misura della pagina 2 di 7 somma di € 3.000,00, accessori compresi.
Ferma la natura assorbente della predetta censura, l'opponente ha, inoltre, contestato il valore della controversia posto a base del calcolo dei compensi ex D.M. n. 55/2014, come deliberato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, atteso che il provvedimento impugnato in sede amministrativa aveva ad oggetto il diniego da parte della dell'istanza di emissione Controparte_2 del decreto di finanziamento per le opere di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e di realizzazione di un parcheggio in via L. Variante spiegata dal affermando il Parte_1 valore indeterminabile della vertenza amministrativa.
L'opponente ha, quindi, concluso per l'accertamento della insussistenza del credito azionato e il rigetto della originaria domanda monitoria, con condanna al rimborso delle spese di lite.
L'avv. si è costituito nel presente giudizio di opposizione sostenendo con CP_1 riferimento alla convenzione del 8.1.2016 la nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 8 in spregio ai parametri ministeriali e affermando in merito valore della controversia amministrativa instaurata che lo stesso era pari ad € 788.000,00, somma corrispondente a tutti i contributi non erogati per la realizzazione di diverse opere pubbliche oggetto del provvedimento di diniego da parte della Controparte_2
Parte opposta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo n. 1293/24 già emesso.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del
2.4.2025 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
19.11.2025.
All'udienza odierna le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
Il compenso richiesto in via monitoria dall'avv. riguarda l'attività giudiziale CP_1 di impugnazione di un provvedimento di diniego della di finanziamento di una Controparte_2 serie di opere pubbliche realizzate dal . Parte_1
Lo svolgimento della prestazione non è stato contestato.
La prestazione è stata svolta sulla base del mandato sottoscritto a margine del ricorso al TAR e della delibera n. 1 dell'8.1.2016 pure espressamente richiamata nell'epigrafe del ricorso introduttivo.
La delibera n. 1 dell'8.1.2016 prevedeva all'art. 8 una pattuizione sul compenso di € 3.000,00, accessori compresi.
L'avv. ha eccepito la nullità della pattuizione sul compenso per violazione CP_1 pagina 3 di 7 delle disposizioni tariffarie di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Come noto, in materia di compenso professionale in base all'art. 2233 c.c., l'accordo sul compenso pattuito tra le parti prevale sui criteri tabellari di liquidazione delle spese professionali e, in caso di controversia, il giudice deve prioritariamente considerare tale accordo, i cui patti risultano preminenti e vincolanti, precludendo l'applicazione dei criteri residuali come tariffe professionali, usi o decisione giudiziale (v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2025, n. 12406).
L'accordo si presenta valido in quanto stipulato in forma scritta.
Le novelle alla legge n. 247 del 2012 introdotte nel 2017 di cui all'art. 13 bis (comunque abrogato a decorrere dal 2023) non sono applicabili, in primo luogo, in quanto successive alla pattuizione del compenso e, comunque, perché non pertinenti alla regolamentazione dei rapporti tra avvocato e
P.A..
Come segnalato in giurisprudenza, in materia di equi compensi in favore degli avvocati, la disposizione di cui all'art. 13-bis, comma 2, della legge n. 247 del 2012, secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali (es. imprese assicurative e bancarie) che notoriamente godono di una certa forza contrattuale, non anche per le pubbliche amministrazioni le quali non sono espressamente contemplate tra i soggetti di cui al riportato art. 13-bis, comma 1, della medesima legge, con la conseguenza che l'estensione automatica e inequivoca delle disposizioni di cui all'art. 13-bis (equo compenso sulla base dei minimi tariffari) non può riguardare la pubblica amministrazione (v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 27/08/2021, n. 9404).
L'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 (comunque abrogato nel 2023), poi, al comma 3 prevedeva che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Visto il conferimento dell'incarico avvenuto nel 2016, quindi, le disposizioni del D.L. n. 148 del
2017 non sono applicabili.
L'eventuale difformità tra il compenso pattuito e i minimi previsti da tariffa è irrilevante vista la prevalenza della pattuizione sul compenso sulle previsioni di tariffa;
infatti, l'art. 13 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che la pattuizione sul compenso è libera.
Neanche risulta rilevante un eventuale errore nella determinazione del compenso, comunque nella convenzione descritto come contenuto nei parametri minimi previsti dal D.M..
L'errore – che la parte avrebbe dovuto eccepire in via di annullamento della convenzione secondo le disposizioni civilistiche di cui agli art. 1427 e ss. c.c. nei tempi e nei modi previsti – per inficiare la pagina 4 di 7 pattuizione avrebbe dovuto essere essenziale e tale carattere non è ravvisabile nel caso di specie visto che il rispetto dei minimi tariffari non è obbligatorio.
Neanche è rinvenibile una nullità con riferimento al secondo periodo del comma 3 del già richiamato art. 13, che, nell'affermare nella prima parte che la pattuizione del compenso è libera, senza limiti di sorta, nella seconda parte prevede solo l'ulteriore possibilità di convenire una pattuizione sul compenso a tempo in via forfettaria avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene;
fattispecie astratta quest'ultima diversa dall'accordo sul compenso per lo svolgimento di uno specifico incarico giudiziale.
Proseguendo nella disamina delle difese di parte opposta, non è fondato il rilievo sulla riferibilità della pattuizione sul compenso alla sola attività stragiudiziale consistita nella redazione della diffida alla del 01 giugno del 2016. Controparte_2
La convenzione del gennaio del 2016 fa riferimento alla “resistenza giudiziale” e nel richiamare i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 indica “la creditoria da instare in giudizio”; la convenzione sui termini di pagamento richiama la definizione della “vertenza” o l'emissione del “diverso provvedimento cautelare”, con ciò presupponendo lo svolgimento di un'attività giudiziale.
A ciò si aggiunga che nel ricorso amministrativo si fa espresso riferimento alla convenzione del gennaio 2016.
Inoltre, salva specifica pattuizione, non è possibile liquidare un compenso separato per l'attività stragiudiziale posta in essere in vista e in collegamento con l'attività stragiudiziale.
Come statuito in sede di legittimità, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, mentre, ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 24/07/2009, n. 17357).
I rilievi di parte opposta sulla tempistica del saldo non colgono nel segno vista la determina n. 169 del 9.12.2016, nella quale si riconosce solo un acconto sul compenso di € 1.300,00, oltre alle spese vive per contributo unificato.
Rispetto a tale imputazione, risultante da specifico atto pubblico, non può prevalere la diversa imputazione di cui alla fattura emessa dal professionista.
Non inficia la portata dell'imputazione di pagamento della determina n. 169 la successiva, non coerente, liquidazione del 14.12.2016, in cui si evidenzia l'aporia tra la determina e la fattura e la necessità di chiarimenti del professionista. pagina 5 di 7 Ciò detto, pur dovendosi ritenere fondato il primo motivo di opposizione, rispetto all'importo convenuto di € 3.000,00 accessori compresi, la P.A. opposta non ha documentato di aver effettuato un pagamento integrale, atteso che l'importo liquidato documentato è pari a € 2.591,52 (al lordo della ritenuta di acconto), somma inferiore a quella convenuta.
Pertanto, a fronte della più ampia domanda di pagamento, nella presente sede va riconosciuto il pagamento del saldo rispetto al compenso convenuto, pari a € 408,48 (accessori compresi), pari alla differenza tra il compenso convenuto di € 3.000,00 e la somma liquidata di € 2.591,52, da cui detrarre eventualmente la ritenuta di acconto.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione, pur a fronte dell'accertamento dell'esistenza di un credito residuo, comporta l'assorbimento delle altre questioni attinenti al quantum.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, rideterminato il dovuto, va disposta la condanna del opponente al pagamento della somma di € 408,48 (accessori compresi), oltre interessi Pt_1 moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (9.7.2024) al soddisfo.
Sul punto va precisato che non sussiste il vizio di extrapetizione se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (v. Cass. civ.
Sez. III Sent., 27/01/2009, n. 1954 e Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2013, n. 28660).
Neanche sussistono problemi di duplicazione di titoli esecutivi, atteso che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la pretesa riconosciuta va azionata con la relativa sentenza (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 02/09/2013, n. 20052).
Le spese di lite del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra le parti visto l'accoglimento, pur limitato, della domanda giudiziale e la confusione ingenerata anche dalla
P.A. opponente dalla liquidazione della fattura come emessa dal professionista, senza richiesta di adeguamento della stessa rispetto alla determina a fondamento della liquidazione operata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal Parte_1 nei confronti dell'avv. ;
[...] CP_1 pagina 6 di 7 2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1293/2024 emesso dal Tribunale di Salerno e depositato in data
12.7.2024;
3. Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 408,48 (accessori compresi), CP_1 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (9.7.2024) al soddisfo;
4. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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