Articolo 4 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220
Articolo 3Articolo 5
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23 dicembre 2021
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20 agosto 2022
Art. 4. (( (Compiti degli intermediari). )) (( 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo ))
Entrata in vigore il 20 agosto 2022