Art. 4. (( (Compiti degli intermediari). )) (( 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo ))
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220
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23 dicembre 2021
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20 agosto 2022
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