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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 973/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C/da Grangiorno n° 10, C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonino Amata, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
; Controparte_1
-Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 19.07.2018 aveva contratto matrimonio Parte_1
civile con – trascritto agli atti della Stato Civile del Comune Controparte_1
di San Piero Patti Anno 2018 Numero 3 Parte I, Serie Ufficio 1 – che la convivenza tra i coniugi si era rivelata sin dall'inizio intollerabile per incompatibilità di carattere, che la resistente aveva abbandonato la casa coniugale sita nel Comune di San Piero Patti trasferendosi insieme al figlio - avuto da un'altra relazione - in Messico senza farvi più ritorno, ha chiesto la separazione giudiziale.
Il Presidente del Tribunale, stante la mancata comparizione della resistente e tenuto conto che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed ha rimesso la causa al giudice istruttore.
nonostante la regolare notifica del ricorso, del pedissequo Controparte_1
decreto e della successiva ordinanza presidenziale non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve essere dichiara contumace.
La domanda è fondata.
La pronuncia di separazione non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è piuttosto collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obbiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile la vita comune (cfr.
Cass. n. 7148/92).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere anche dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
Nel caso di specie è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio ciò, si evince dal fatto che le parti vivono da tempo separate, che la resistente si è trasferita in un Paese Estero senza farvi ritorno e, inoltre, la sua contumacia rappresenta un comportamento processuale che denota il suo disinteresse per il vincolo matrimonio.
Il Collegio ritiene, pertanto, che alla luce delle risultanze processuali la domanda di separazione dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Infine, osserva il Collegio che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente è inammissibile in quanto la suddetta domanda è stata avanzata
2 tardivamente non essendo stata proposta né nel ricorso introduttivo né nella memoria integrativa.
In ogni caso, per completezza, si osserva che in mancanza di figli - come nel caso di specie - la casa familiare non può essere assegnata ad uno dei coniugi in quanto l'immobile è soggetto alle regole proprie del diritto civile.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che l'assegnazione della casa familiare è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del
15.1.2018). In materia la Suprema Corte ha precisato che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del
2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass., n. 19561/2021).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/14, per come successivamente aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 973/2021 R.G. così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Piero Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare;
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in € 98,00 per spese vive ed € Parte_1
3 2.950,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 27.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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