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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere nella causa civile recante n. 884/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Licari. Parte_1
APPELLANTE
Contro
, in Controparte_1 persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 24/2/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 3/12/2019 Parte_1 dall' al fine di recuperare Controparte_1
l'indebito di € 13.556,70 oltre interessi corrisposto tra gli anni 2011 e 2014 all' quale Pt_1 dirigente della motorizzazione civile a titolo di compenso per lavoro straordinario correlato alle operazioni di cui ai punti 1),3),4) e 5) della tabella 3 allegata alla Legge n. 870/1986.
Disattesa l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione disciplinata dal R.D. n. 639/1910 sollevata sotto il profilo della sua inutilizzabilità per il recupero di crediti di diversi da quelli tributari e/o patrimoniali cui lo strumento risultava teleologicamente preordinato, il G.L. ha ritenuto nel merito di conformarsi all'orientamento già espresso dallo stesso ufficio in precedenti analoghi che richiamava testualmente.
Ha osservato pertanto il G.L. che secondo l'art. 19 della legge 870/2019 e “1. Le operazioni di cui ai numeri 1) , 3) , 4) , 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate
- a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7) , 8) , 9) , 10) , 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione….
8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748”; - rilevato che già la lettera della norma citata indica chiaramente che ai dirigenti può soltanto essere riconosciuto il compenso incentivante (commi 8 e 9), e non il compenso di cui al comma 3; - rilevato – sotto altro profilo – che “Il principio di onnicomprensività della retribuzione opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile alla sfera funzionale di appartenenza del dipendente, tanto più se di qualifica dirigenziale, e, pertanto deve ritenersi che ogni attività, salvo quelle esterne all'Ente espressamente autorizzabili ed autorizzate, rientri nella ordinaria retribuzione” (così Corte Conti , sez. II , 29/01/2020 , n. 13). Analogamente la Suprema Corte ha più volte ribadito che “Il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3 e art. 27, comma 1, nonché art. 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto…” (Cassazione civile , sez. lav. , 23/06/2020 , n. 12371); - rilevato che nel caso di specie si tratta senza dubbio di attività connessa all'ufficio ricoperto, trattandosi di attività demandata all'amministrazione presso la quale il ricorrente svolgeva la propria attività quale dirigente;
- rilevato che “A prescindere dalla buona fede del dipendente pubblico, il recupero degli emolumenti a lui indebitamente erogati costituisce per l'Amministrazione competente attività vincolata, sia pur temperata dalla necessità di fissare tempi e modalità di restituzione dell'indebito in modo non eccessivamente gravosi” (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato , sez. V , 04/11/2014 , n. 5435)”. Alla luce delle ragioni che precedono il G.L ha pertanto rigettato l'opposizione formulata dall' . Pt_1
Quest'ultimo ha introdotto l'odierno mezzo di gravame riproponendo le ragioni processuali e di merito, poste a base dell'originario ricorso e segnatamente:
1.La illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 1 e ss. R.D. n. 610/1939 in quanto tassativamente destinata al recupero delle entrate patrimoniali e/o tributarie dello Stato ma non estendibile alla riscossione di crediti nascenti da rapporti di diritto privato ai quali dovevano ascriversi i crediti retributivi in contestazione.
2.L'infondatezza della pretesa dell'Assessorato sul quale ricadeva l'onere , rimasto non assolto, di dimostrare la causa giuridica dell'indebito id est che le somme delle quali era stata chiesta la restituzione erano state corrisposte all' a titolo di lavoro straordinario Pt_1
e non, come dedotto dall' e non espressamente contestato dallo stesso Assessorato, a Pt_1 titolo di indennità oraria e indennità di missione ai sensi dei commi 1° e 2° della Legge n. 870/1986. Resiste l' appellato che ha chiesto il rigetto dell'odierno gravame. CP_1
Quanto al primo motivo, è ius receptum che l'azione di indebito oggettivo può essere esercitata dalla P.A. con il procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. 14/4/1910 n. 639 essendo esso applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (Cass. n.34552 del 27/12/2019 ; Cass. n. 13139 del 2006). Ciò non significa che la P.A. possa sottarsi ad una esigenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che vi è sotteso , dovendo la sua esistenza , la sua determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità derivare da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (Cass. SS.U. n. 11992 del 25/5/2019) e che, in relazione alla posizione rivestita dalle parti del rapporto processuale generato dall'opposizione del privato, devolve in capo alla P.A., convenuta nel giudizio di opposizione ma attrice in senso sostanziale , il compito di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa , restando a carico dell'opponete l'onere di dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. 8/4/2021 n. 9381). Tale rilievo veicola ed orienta la disamina del secondo motivo di gravame. Giova ricordare in proposito che la materia dell'indebito oggettivo è regolata da un meccanismo di ripartizione dell'onere della prova che riversa sul creditore istante il compito di provare i fatti costitutivi della pretesa, vale a dire sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 1557/1998). A tale riguardo è appena il caso di ripercorrere la genesi e lo sviluppo della vicenda che in sede amministrativa si è svolta a partire dal rilievo formulato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato la quale , con nota del 31/10/2014 aveva espresso legittime riserve riguardo la situazione esistente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e la prassi di remunerare le operazioni poste in essere dai dirigenti nell'ambito di quelle previste dai nn. 1), 3) 4) e 5) della tabella 3, qualificandole come lavoro straordinario. Fino a pervenire alla nota prot. n. 23673 del 4/5/2017 con la quale l'Assessorato appellato chiedeva all' la restituzione della somma in parola siccome percepita a titolo di Pt_1 straordinario. Incontestata la premessa che definisce l'erogazione della retribuzione per lavoro straordinario corrisposta al personale dirigenziale della motorizzazione civile come indebito ripetibile , l'argomento che sorregge l'impianto dell'odierno gravame è che l'Assessorato non avrebbe fornito la prova che effettivamente tali compensi erano stati corrisposti a titolo di straordinario. E che , anzi, l'Assessorato non avrebbe contestato l'affermazione di parte opponente che tali somme sarebbero state riconosciute quali competenze per indennità oraria e di missione giuridicamente spettanti.
L'argomento è infondato. Non soltanto infatti non si rinviene nelle difese dell'Assessorato alcuna affermazione anche solo implicitamente ricognitiva della dedotta natura alternativa degli emolumenti , ma, come evincibile dalla corrispondenza versata in atti (cfr. memoria del 5/6/2017 a firma dell'ing. ) in nessun caso il ricorrente ebbe ad opporre all'amministrazione tale Pt_1 diversa natura , emergendo, piuttosto, come circostanza pacifica tra le parti che le somme oggetto di ripetizione erano state corrisposte a titolo di straordinario ovvero quali spettanze comunque riconducibili al principio di onnicomprensività della retribuzione cui risulta notoriamente sottoposto il personale dirigenziale della P.A.. Tali essendo le circostanze accertate e non constando alcuna doglianza volta ad invocare il un qualche affidamento del dirigente sulla intangibilità dell'attribuzione economica - comunque inopponibile alla luce della esegesi interpretativa compiuta sull'art. 2033 c.c. dal Giudice delle leggi con la nota sentenza n. 8 del 2023 - e gli eventuali apparati rimediali astrattamente esperibili per assicurare la gradualità dell'obbligo restiotutorio, non resta a questa Corte che pronunciare la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce. Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 646/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24 febbraio 2023. Condanna al pagamento in favore dell'Assessorato appellato delle Parte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Palermo 25 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco