Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 868
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardivo pagamento TARI e TEFA per buona fede e errore indotto

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la normativa di settore non prevede un obbligo per l'Amministrazione di emettere fatturazione elettronica. Inoltre, la richiesta di fattura elettronica da parte della ricorrente è stata inoltrata all'AMA quando il termine per il pagamento di uno degli avvisi era già scaduto, e per l'altro avviso, la richiesta è stata inviata in data successiva alla notifica. Il termine per adempiere non decorreva dal riscontro alla PEC ma era stato determinato dall'ente impositore.

  • Rigettato
    Illegittimità applicazione sanzioni e interessi per avviso n. 112200074855 del 30/05/2022

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, evidenziando che l'avviso di accertamento esecutivo, pur rinnovando il termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), comporta l'applicazione di sanzioni e interessi dovuti al mancato pagamento dell'atto presupposto originario. L'emissione di un avviso di liquidazione non è un elemento essenziale per l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo.

  • Rigettato
    Assenza di motivazione sui criteri di calcolo di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che le sanzioni e gli interessi applicati trovano fondamento nelle norme sulle sanzioni amministrative tributarie e sono calcolati in base alla normativa applicabile. L'avviso di accertamento impugnato riporta sia gli importi complessivi dovuti sia gli importi singolarmente scomputati per ogni voce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 868
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 868
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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