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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
IZ CA, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8494/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Indirizzo_1 Indirizzo_2 MA RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Azienda Municipale Ambiente S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400024791 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400024791 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6163/2025 depositato il 04/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024 l'Ricorrente_1 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava l'avviso di accertamento n. 2400024791 del 4 marzo 2024 emesso da MA TA – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali, notificato in data 11 marzo 2024, per il tardivo pagamento della TARI e del TEFA in relazione agli anni 2020 (prima e seconda rata), 2022 (prima rata), per un importo complessivo di 68.225,46 euro comprensivo di sanzioni (per 67.997,68 euro), interessi (per 219,95 euro) e spese di notifica (per 7,83 euro), chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava che con l'avviso di accertamento n. 66487941786-7 del 1° dicembre 2023, notificato l'11 dicembre 2023, MA TA aveva accertato il tardivo pagamento, da parte dell'Ricorrente_1 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, della TARI e del TEFA in relazione agli anni 2018 (prima rata), 2020 (prima e seconda rata), 2022 (prima rata), per un importo complessivo di 75.870,45 euro comprensivo di sanzioni (per 75.466,49 euro), interessi
(per 396,13 euro) e spese di notifica (per 7,83 euro). In particolare, il tardivo pagamento avrebbe riguardato i seguenti avvisi di pagamento:
- l'avviso n. 111800073870 del 3 maggio 2018, per un importo di 93.360,11 euro, notificato in data 21 giugno
2018 con scadenza in data 28 giugno 2018 e pagamento avvenuto in data 4 luglio 2018;
- l'avviso n. 112000091032 del 5 agosto 2020, per un importo di 84.134,10 euro, notificato in data 7 settembre
2020, con scadenza in data 30 settembre 2020 e pagamento avvenuto in data 28 maggio 2021;
- l'avviso n. 112001422589 del 22 ottobre 2020, per un importo di 89.955,66 euro, notificato in data 18 novembre 2020, con scadenza in data 31 dicembre 2020 e pagamento avvenuto in data 14 giugno 2021;
- l'avviso n. 112200074855 del 30 maggio 2022, per un importo di 105.138,30 euro, notificato in data 16 luglio 2022, con scadenza in data 29 luglio 2022 e pagamento avvenuto in data 11 novembre 2022.
Con ricorso notificato in data 7 febbraio 2024 e depositato in data 9 febbraio 2024, lRicorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 66487941786-7 del 1° dicembre 2023, chiedendo a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di MA (R.G. n. 2648/2024) di “- previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'avviso di accertamento, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio in epigrafe in quanto illegittimo per le ragioni suesposte;
in subordine, rideterminare le sanzioni amministrative e gli interessi in base ai criteri di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 14 febbraio 2024, MA TA, a seguito di riesame in autotutela, aveva emesso il provvedimento n. 249000944 di annullamento totale del citato accertamento esecutivo n. 66487941786-7 del 1° dicembre
2023, con riserva dell'Ente impositore di eventuale riemissione per quanto effettivamente dovuto.
Nonostante tale provvedimento di annullamento totale, MA TA aveva emesso il nuovo avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento per il tardivo pagamento della TARI e del TEFA in relazione agli anni 2020 (prima e seconda rata) e 2022 (prima rata), con esclusione, rispetto al precedente avviso di accertamento, dell'anno 2018.
Ciò posto, la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 212/2000 (Statuto del Associazione_1), dell'art. 3 della legge 689/1981 e dell'art 5 del D.lgs. 472/1997 rappresentando, quanto agli avvisi n. 112000091032 del 5 agosto 2020 e n. 112001422589 del 22 ottobre 2020 che se era vero che il pagamento non era stato tempestivo, ella versava in una condizione di buona fede e il ritardo non era colpevole.
Al riguardo, la ricorrente rappresentava che l'adempimento dell'obbligazione tributaria con riferimento a richiamati due avvisi (n. 112000091032 del 5 agosto 2020 e n. 112001422589 del 22 ottobre 2020) non era stato immediato in ragione del fatto che, sulla base delle fatture pervenute negli anni precedenti e, quindi, in considerazione delle indicazioni ricevute fino a quel momento dall'Amministrazione, aveva ritenuto di dover aspettare per il pagamento l'emissione da parte dell'AMA della fattura elettronica cosa che invece non era avvenuta.
A conferma della sua buona fede l'Agenzia evidenzia che in data 7 ottobre 2020 (quindi prima della scadenza dei 60 giorni per adempiere), aveva inviato una PEC all'AMA per ottenere, in coerenza con la prassi adottata negli anni precedenti, la fattura elettronica per provvedere al pagamento. A tale richiesta l'AMA aveva fornito riscontro solo in data 21 aprile 2021, affermando di non essere tenuta all'emissione della fattura elettronica,
e, nei 60 giorni successivi al predetto riscontro, aveva provveduto al pagamento di entrambi gli avvisi.
Il tardivo pagamento costituiva dunque un errore che era stato indotto dai precedenti atti dell'Amministrazione, la quale, per le annualità pregresse, aveva fatto ricorso al sistema della fatturazione elettronica, ingenerando nella ricorrente il convincimento che tale sistema sarebbe stato adottato anche per le annualità successive.
L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane eccepiva poi l'illegittimità del provvedimento impugnato anche con riferimento all'avviso n. 112200074855 del 30 maggio
2022 in quanto, sebbene tale avviso fosse stato notificato in data 16 luglio 2022 e il pagamento fosse stato disposto oltre i 60 giorni (in data 11 novembre 2022), non sussistevano i presupposti per applicare le sanzioni e gli interessi. Sul punto, la ricorrente rappresentava che in data 3 novembre 2022, le era stato notificato il sollecito per il mancato pagamento dell'avviso del 30 maggio 2022 nel quale le veniva precisato quanto segue: “Gentile utente, le ricordiamo se il pagamento non viene effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica, dovrà pagare, oltre l'importo dovuto, anche gli interessi e le sanzioni previste dalle vigenti norme, come descritto nella sezione "SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO", salvo specifiche sanzioni indicate nel documento”. Conseguentemente, dalla mera lettura dell'atto di sollecito emergeva che, notificato il suddetto sollecito, sarebbe decorso un nuovo termine di 60 giorni entro il quale avrebbe potuto provvedere al pagamento, seppure tardivamente, senza incorrere in sanzioni e interessi. Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato, nella parte in cui applicava sanzioni e interessi per il mancato pagamento dell'avviso n.
112200074855 del 30 maggio 2022 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso, doveva considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 212/2000 (Statuto del Associazione_1) e dell'art. 20 del Regolamento di MA TA stante il fatto che l'adempimento era poi avvenuto entro 60 giorni dalla notifica del sollecito
L'Agenzia eccepiva ancora l'illegittimità dell'atto impugnato per l'assenza di motivazione in ordine all'indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, che rende impossibile la verifica relativa alla correttezza dell'importo richiesto.
Con atto depositato il 24 giugno 2024, si costituiva in giudizio il Comune di MA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 12 agosto 2024, il Comune di MA depositava una memoria con la quale insisteva nel rigetto della domanda perché infondata.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La ricorrente ha eccepito la violazione del principio generale di buona fede e collaborazione, previsto dall'art. 10 dello Statuto del Associazione_1 sostenendo che il ritardo nel pagamento di due dei tre atti presupposti dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione – avvisi di liquidazione n. 112000091032 del
5/08/2020 e n. 112001422589 del 22/10/2020 – sarebbe stato frutto di un mero fraintendimento dovuto al confronto in essere tra MA TA e la stessa ICE circa la modalità di pagamento del tributo stesso.
Sul punto, chiarito che non si rinviene nella normativa di settore (Associazione_2 ratione temporis applicabile (delibera A.C. n. 33 del 30/03/2018 e successive modificazioni) un obbligo da parte dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta di emettere fatturazione elettronica, non può fondatamente sostenersi che l'Agenzia versasse in una condizione di buona fede sulla base della PEC inviata dalla stessa Agenzia all'Ente in data 7 ottobre 2020 con la quale richiedeva l'emissione della fattura elettronica.
E' sufficiente osservare, infatti, che la richiesta è stata inoltrata all'AMA quando era ormai decorso il termine previsto per il pagamento dell'avviso di liquidazione n. 112000091032 del 5/08/2020; quanto invece all'avviso n. 112001422589 lo stesso veniva notificato in data successiva (22/10/2020) rispetto all'invio della PEC di talché le osservazioni svolte dalla ricorrente non possono ritenersi pertinenti.
Prive di rilievo sono le considerazioni sviluppate dall'Agenzia con riguardo al fatto che il pagamento dei due avvisi sarebbe comunque avvenuto entro sessanta giorni dalla ricezione del riscontro alla PEC del 7 ottobre
2020 e ciò in quanto il termine per adempiere non decorreva dall'eventuale e non dovuto riscontro alla PEC ma era stato determinato da MA TA con deliberazione n. 99 del 29 maggio 2020, e, cioè, entro il
30/09/2020 per il primo semestre 2020 e entro il 31/12/2020 per il secondo semestre 2020, termini questi chiaramente indicati negli avvisi di liquidazione.
Destituita di fondamento è pure l'eccezione secondo cui l'atto impugnato sarebbe illegittimo perché non preceduto dall'invio di un sollecito di pagamento avente ad oggetto l'avviso n. 112000091032 del 5/08/2020
e l'avviso n. 112001422589 del 22/10/2020 la cui adozione avrebbe consentito di adempiere senza corrispondere interessi e sanzioni.
Invero, l'art. 25 del Associazione_2 vigente con riferimento ai due avvisi di cui trattasi, prescrive che “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997”.
Tenuto conto di siffatte disposizioni nel caso di versamenti effettuati dopo la scadenza del termine individuato vengono già applicate sanzioni ed interessi nella misura indicata senza che ciò dipenda dall'adozione di un sollecito di pagamento da parte dell'Ente.
E' infondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con riferimento all'avviso n. 112200074855 del 30 maggio 2022 sempre relativa all'applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di mancato pagamento.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 27, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate di MA
TA pro tempore vigente (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019 successivamente modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020) prevede che, “Il responsabile dell'entrata, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'Ufficio oppure, nei casi di entrate extra-tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama […]”. Il successivo comma 4 stabilisce poi che: “L'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo può essere preceduta dalla notificazione di un avviso di liquidazione, con contestuale messa in mora del debitore”.
Da tale disposizione si deduce che l'emissione di un avviso di liquidazione non costituisce elemento essenziale ai fini dell'emissione del successivo e conseguente avviso di accertamento esecutivo. L'avviso di accertamento, nondimeno, sebbene rinnovi il termine di pagamento per il tributo, prevedendo anch'esso il termine di 60 gg, dalla relativa notifica, comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi dovuti a causa del mancato pagamento dell'atto presupposto originario, secondo la misura e modalità indicate dal Associazione_2
ratione temporis applicabile e dal Regolamento Generale delle Entrate di cui sopra.
Destituita di fondamento è infine l'eccezione avente ad oggetto la determinazione da parte dell'Ente impositore delle sanzioni e degli interessi ritenuta dalla ricorrente illegittima.
Le sanzioni e gli interessi applicati infatti trovano fondamento nelle norme sulle sanzioni amministrative tributarie e sono calcolati in base al Associazione_2 applicabile. In particolare, la sanzione amministrativa è determinata ai sensi del Regolamento TARI tempo per tempo vigente e dell'art. 4, comma 2, del
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di MA TA (approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 13/2020), il quale, con riferimento alla fattispecie in esame, punto dispone che “La misura della sanzione per ritardato od omesso versamento, totale o parziale, del tributo è prefissata direttamente dalla legge, ossia dalla disposizione contenuta nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997”. Per quanto attiene invece agli interessi, l'art. 25, comma 7, del
Associazione_2 prescrive che “Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo”. Analogamente, per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni, il comma 8 dello stesso articolo dispone: “Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di MA TA di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020”.
Ciò posto, deve essere evidenziato che all'interno del prospetto contenuto nell'avviso di accertamento n.
2400024791 impugnato sono riportati sia gli importi complessivi dovuti dalla ricorrente sia gli importi singolarmente scomputati per ogni voce contenuta nell'avviso stesso.
Alla luce delle su esposte considerazioni il ricorso proposto deve essere rigettato.
Tenuto conto delle questioni trattate si apprezzano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. MA, 02 luglio 2025
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
IZ CA, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8494/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Indirizzo_1 Indirizzo_2 MA RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Azienda Municipale Ambiente S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400024791 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400024791 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6163/2025 depositato il 04/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024 l'Ricorrente_1 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava l'avviso di accertamento n. 2400024791 del 4 marzo 2024 emesso da MA TA – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali, notificato in data 11 marzo 2024, per il tardivo pagamento della TARI e del TEFA in relazione agli anni 2020 (prima e seconda rata), 2022 (prima rata), per un importo complessivo di 68.225,46 euro comprensivo di sanzioni (per 67.997,68 euro), interessi (per 219,95 euro) e spese di notifica (per 7,83 euro), chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava che con l'avviso di accertamento n. 66487941786-7 del 1° dicembre 2023, notificato l'11 dicembre 2023, MA TA aveva accertato il tardivo pagamento, da parte dell'Ricorrente_1 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, della TARI e del TEFA in relazione agli anni 2018 (prima rata), 2020 (prima e seconda rata), 2022 (prima rata), per un importo complessivo di 75.870,45 euro comprensivo di sanzioni (per 75.466,49 euro), interessi
(per 396,13 euro) e spese di notifica (per 7,83 euro). In particolare, il tardivo pagamento avrebbe riguardato i seguenti avvisi di pagamento:
- l'avviso n. 111800073870 del 3 maggio 2018, per un importo di 93.360,11 euro, notificato in data 21 giugno
2018 con scadenza in data 28 giugno 2018 e pagamento avvenuto in data 4 luglio 2018;
- l'avviso n. 112000091032 del 5 agosto 2020, per un importo di 84.134,10 euro, notificato in data 7 settembre
2020, con scadenza in data 30 settembre 2020 e pagamento avvenuto in data 28 maggio 2021;
- l'avviso n. 112001422589 del 22 ottobre 2020, per un importo di 89.955,66 euro, notificato in data 18 novembre 2020, con scadenza in data 31 dicembre 2020 e pagamento avvenuto in data 14 giugno 2021;
- l'avviso n. 112200074855 del 30 maggio 2022, per un importo di 105.138,30 euro, notificato in data 16 luglio 2022, con scadenza in data 29 luglio 2022 e pagamento avvenuto in data 11 novembre 2022.
Con ricorso notificato in data 7 febbraio 2024 e depositato in data 9 febbraio 2024, lRicorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 66487941786-7 del 1° dicembre 2023, chiedendo a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di MA (R.G. n. 2648/2024) di “- previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'avviso di accertamento, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio in epigrafe in quanto illegittimo per le ragioni suesposte;
in subordine, rideterminare le sanzioni amministrative e gli interessi in base ai criteri di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 14 febbraio 2024, MA TA, a seguito di riesame in autotutela, aveva emesso il provvedimento n. 249000944 di annullamento totale del citato accertamento esecutivo n. 66487941786-7 del 1° dicembre
2023, con riserva dell'Ente impositore di eventuale riemissione per quanto effettivamente dovuto.
Nonostante tale provvedimento di annullamento totale, MA TA aveva emesso il nuovo avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento per il tardivo pagamento della TARI e del TEFA in relazione agli anni 2020 (prima e seconda rata) e 2022 (prima rata), con esclusione, rispetto al precedente avviso di accertamento, dell'anno 2018.
Ciò posto, la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 212/2000 (Statuto del Associazione_1), dell'art. 3 della legge 689/1981 e dell'art 5 del D.lgs. 472/1997 rappresentando, quanto agli avvisi n. 112000091032 del 5 agosto 2020 e n. 112001422589 del 22 ottobre 2020 che se era vero che il pagamento non era stato tempestivo, ella versava in una condizione di buona fede e il ritardo non era colpevole.
Al riguardo, la ricorrente rappresentava che l'adempimento dell'obbligazione tributaria con riferimento a richiamati due avvisi (n. 112000091032 del 5 agosto 2020 e n. 112001422589 del 22 ottobre 2020) non era stato immediato in ragione del fatto che, sulla base delle fatture pervenute negli anni precedenti e, quindi, in considerazione delle indicazioni ricevute fino a quel momento dall'Amministrazione, aveva ritenuto di dover aspettare per il pagamento l'emissione da parte dell'AMA della fattura elettronica cosa che invece non era avvenuta.
A conferma della sua buona fede l'Agenzia evidenzia che in data 7 ottobre 2020 (quindi prima della scadenza dei 60 giorni per adempiere), aveva inviato una PEC all'AMA per ottenere, in coerenza con la prassi adottata negli anni precedenti, la fattura elettronica per provvedere al pagamento. A tale richiesta l'AMA aveva fornito riscontro solo in data 21 aprile 2021, affermando di non essere tenuta all'emissione della fattura elettronica,
e, nei 60 giorni successivi al predetto riscontro, aveva provveduto al pagamento di entrambi gli avvisi.
Il tardivo pagamento costituiva dunque un errore che era stato indotto dai precedenti atti dell'Amministrazione, la quale, per le annualità pregresse, aveva fatto ricorso al sistema della fatturazione elettronica, ingenerando nella ricorrente il convincimento che tale sistema sarebbe stato adottato anche per le annualità successive.
L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane eccepiva poi l'illegittimità del provvedimento impugnato anche con riferimento all'avviso n. 112200074855 del 30 maggio
2022 in quanto, sebbene tale avviso fosse stato notificato in data 16 luglio 2022 e il pagamento fosse stato disposto oltre i 60 giorni (in data 11 novembre 2022), non sussistevano i presupposti per applicare le sanzioni e gli interessi. Sul punto, la ricorrente rappresentava che in data 3 novembre 2022, le era stato notificato il sollecito per il mancato pagamento dell'avviso del 30 maggio 2022 nel quale le veniva precisato quanto segue: “Gentile utente, le ricordiamo se il pagamento non viene effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica, dovrà pagare, oltre l'importo dovuto, anche gli interessi e le sanzioni previste dalle vigenti norme, come descritto nella sezione "SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO", salvo specifiche sanzioni indicate nel documento”. Conseguentemente, dalla mera lettura dell'atto di sollecito emergeva che, notificato il suddetto sollecito, sarebbe decorso un nuovo termine di 60 giorni entro il quale avrebbe potuto provvedere al pagamento, seppure tardivamente, senza incorrere in sanzioni e interessi. Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato, nella parte in cui applicava sanzioni e interessi per il mancato pagamento dell'avviso n.
112200074855 del 30 maggio 2022 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso, doveva considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 212/2000 (Statuto del Associazione_1) e dell'art. 20 del Regolamento di MA TA stante il fatto che l'adempimento era poi avvenuto entro 60 giorni dalla notifica del sollecito
L'Agenzia eccepiva ancora l'illegittimità dell'atto impugnato per l'assenza di motivazione in ordine all'indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, che rende impossibile la verifica relativa alla correttezza dell'importo richiesto.
Con atto depositato il 24 giugno 2024, si costituiva in giudizio il Comune di MA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 12 agosto 2024, il Comune di MA depositava una memoria con la quale insisteva nel rigetto della domanda perché infondata.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La ricorrente ha eccepito la violazione del principio generale di buona fede e collaborazione, previsto dall'art. 10 dello Statuto del Associazione_1 sostenendo che il ritardo nel pagamento di due dei tre atti presupposti dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione – avvisi di liquidazione n. 112000091032 del
5/08/2020 e n. 112001422589 del 22/10/2020 – sarebbe stato frutto di un mero fraintendimento dovuto al confronto in essere tra MA TA e la stessa ICE circa la modalità di pagamento del tributo stesso.
Sul punto, chiarito che non si rinviene nella normativa di settore (Associazione_2 ratione temporis applicabile (delibera A.C. n. 33 del 30/03/2018 e successive modificazioni) un obbligo da parte dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta di emettere fatturazione elettronica, non può fondatamente sostenersi che l'Agenzia versasse in una condizione di buona fede sulla base della PEC inviata dalla stessa Agenzia all'Ente in data 7 ottobre 2020 con la quale richiedeva l'emissione della fattura elettronica.
E' sufficiente osservare, infatti, che la richiesta è stata inoltrata all'AMA quando era ormai decorso il termine previsto per il pagamento dell'avviso di liquidazione n. 112000091032 del 5/08/2020; quanto invece all'avviso n. 112001422589 lo stesso veniva notificato in data successiva (22/10/2020) rispetto all'invio della PEC di talché le osservazioni svolte dalla ricorrente non possono ritenersi pertinenti.
Prive di rilievo sono le considerazioni sviluppate dall'Agenzia con riguardo al fatto che il pagamento dei due avvisi sarebbe comunque avvenuto entro sessanta giorni dalla ricezione del riscontro alla PEC del 7 ottobre
2020 e ciò in quanto il termine per adempiere non decorreva dall'eventuale e non dovuto riscontro alla PEC ma era stato determinato da MA TA con deliberazione n. 99 del 29 maggio 2020, e, cioè, entro il
30/09/2020 per il primo semestre 2020 e entro il 31/12/2020 per il secondo semestre 2020, termini questi chiaramente indicati negli avvisi di liquidazione.
Destituita di fondamento è pure l'eccezione secondo cui l'atto impugnato sarebbe illegittimo perché non preceduto dall'invio di un sollecito di pagamento avente ad oggetto l'avviso n. 112000091032 del 5/08/2020
e l'avviso n. 112001422589 del 22/10/2020 la cui adozione avrebbe consentito di adempiere senza corrispondere interessi e sanzioni.
Invero, l'art. 25 del Associazione_2 vigente con riferimento ai due avvisi di cui trattasi, prescrive che “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997”.
Tenuto conto di siffatte disposizioni nel caso di versamenti effettuati dopo la scadenza del termine individuato vengono già applicate sanzioni ed interessi nella misura indicata senza che ciò dipenda dall'adozione di un sollecito di pagamento da parte dell'Ente.
E' infondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con riferimento all'avviso n. 112200074855 del 30 maggio 2022 sempre relativa all'applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di mancato pagamento.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 27, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate di MA
TA pro tempore vigente (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019 successivamente modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020) prevede che, “Il responsabile dell'entrata, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'Ufficio oppure, nei casi di entrate extra-tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama […]”. Il successivo comma 4 stabilisce poi che: “L'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo può essere preceduta dalla notificazione di un avviso di liquidazione, con contestuale messa in mora del debitore”.
Da tale disposizione si deduce che l'emissione di un avviso di liquidazione non costituisce elemento essenziale ai fini dell'emissione del successivo e conseguente avviso di accertamento esecutivo. L'avviso di accertamento, nondimeno, sebbene rinnovi il termine di pagamento per il tributo, prevedendo anch'esso il termine di 60 gg, dalla relativa notifica, comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi dovuti a causa del mancato pagamento dell'atto presupposto originario, secondo la misura e modalità indicate dal Associazione_2
ratione temporis applicabile e dal Regolamento Generale delle Entrate di cui sopra.
Destituita di fondamento è infine l'eccezione avente ad oggetto la determinazione da parte dell'Ente impositore delle sanzioni e degli interessi ritenuta dalla ricorrente illegittima.
Le sanzioni e gli interessi applicati infatti trovano fondamento nelle norme sulle sanzioni amministrative tributarie e sono calcolati in base al Associazione_2 applicabile. In particolare, la sanzione amministrativa è determinata ai sensi del Regolamento TARI tempo per tempo vigente e dell'art. 4, comma 2, del
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di MA TA (approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 13/2020), il quale, con riferimento alla fattispecie in esame, punto dispone che “La misura della sanzione per ritardato od omesso versamento, totale o parziale, del tributo è prefissata direttamente dalla legge, ossia dalla disposizione contenuta nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997”. Per quanto attiene invece agli interessi, l'art. 25, comma 7, del
Associazione_2 prescrive che “Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo”. Analogamente, per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni, il comma 8 dello stesso articolo dispone: “Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di MA TA di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020”.
Ciò posto, deve essere evidenziato che all'interno del prospetto contenuto nell'avviso di accertamento n.
2400024791 impugnato sono riportati sia gli importi complessivi dovuti dalla ricorrente sia gli importi singolarmente scomputati per ogni voce contenuta nell'avviso stesso.
Alla luce delle su esposte considerazioni il ricorso proposto deve essere rigettato.
Tenuto conto delle questioni trattate si apprezzano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. MA, 02 luglio 2025