Sentenza 13 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2018, n. 27166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27166 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI IL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2017 del TRIBUNALE LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE FIMIANI che conclude per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, Sezione del Riesame, quanto alla posizione dell'indagato NI Di RI, con ordinanza del 12/12/2017-10/1/2018, in parziale riforma dell'ordinanza del 10/11/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui all'art.12 quinquies d.l. 306/1992 e 110,81,718 cod.pen. e 4 legge 401/1989, ha annullato il provvedimento solo in relazione all'imputazione di cui al capo E), perché non oggetto di richiesta di emissione della misura, confermandolo per il resto.
2. Ha proposto ricorso l'avv.Giampiero Vellucci, difensore di fiducia dell'indagato, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.274, lettera c), e 275 bis cod.proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle stesse norme.
2.3. Trattando congiuntamente i due temi, il ricorrente assume che l'ordinanza impugnata abbia ravvisato il rischio di reiterazione del reato In assenza dei presupposti minimi richiesti dalla legge. Tutte le circostanze indicate (trasferimento in territorio ciociaro per occuparsi delle sale da gioco di LF AN, figlio di GI AN, esponente del clan Santa PA-Ercolano, dipendenza dalla società Alicos Giochi s.r.l. nella quale era stato assunto LF AN, attivazione per ottenere l'assegnazione dei diritti sportivi attraverso affiliazione a un concessionario nazionale, ossia la OM Italia s.p.a., società controllata da Millennium s.r.l. attraverso contatti proficui con ET Di NT) erano ininfluenti nella prospettiva cautelare, perché i soggetti citati non erano coinvolti nell'inchiesta e anzi tali contatti dimostravano che il Di RI si muoveva in un ambito di assoluta liceità. Il contesto mafioso nel cui ambito si sarebbe mosso il Di RI era in contrasto con l'esclusione, riconosciuta dallo stesso G.I.P., dell'aggravante di cui all'art.7 del d.l. 152/1991, non ritenendo più attuali i pregressi collegamenti con il clan Sant4,raola —Ercolano. Palese era poi la violazione dell'art.275 bis cod.proc.pen. con riferimento all'inidoneità dell'adozione dello strumento elettronico di vigilanza in congiunzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari, già di per sé idonea, ad impedire condotte analoghe, motivata con formula apodittica e stereotipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione agli artt.274, lettera c) e 275 bis cod.proc.pen. nonché vizi motivazionali con riferimento alle stesse norme e nella congiunta trattazione dei due temi rimprovera all'ordinanza impugnata di aver ravvisato il rischio di reiterazione del reato in assenza dei presupposti minimi richiesti dalla legge.
2. E' il caso di rilevare, preliminarmente, che l'impugnazione proposta, rivolta contro la valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, non attinge il requisito della gravità indiziaria ex art.273 cod.proc.pen., ossia il tema della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al Di RI quanto ai delitti per cui si procede ex art.12 quinquies d.l. n.306 dell'8/6/1992. Esula quindi dalla presente impugnazione il fumus dei delitti di cui ai capi da A) a D) dell'incolpazione provvisoria, attinenti all'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
3. Secondo il ricorrente, tutte le circostanze indicate (trasferimento in territorio ciociaro per occuparsi delle sale da gioco di LF AN, figlio di GI AN, esponente del clan Santa,faola-Ercolano, dipendenza dalla società Alicos Giochi s.r.l. nella quale era stato assunto LF AN, attivazione per ottenere l'assegnazione dei diritti sportivi attraverso affiliazione a un concessionario nazionale, ossia la OM Italia s.p.a., società controllata da Millennium s.r.l. attraverso contatti proficui con ET Di NT) erano ininfluenti nella prospettiva cautelare, perché i soggetti citati non erano coinvolti nell'inchiesta e anzi tali contatti dimostravano che il Di RI si muoveva in un ambito di assoluta liceità. L'equivoco in cui incorre il ricorrente nella lettura del provvedimento impugnato è evidente: il Tribunale ravvisa il pericolo di reiterazione, rilevante ai fini dell'esigenza cautelare special-preventiva ex art.274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., nel rischio di ulteriori condotte delittuose (ossia intestazioni fittizie di beni elusive di misure di prevenzione patrimoniale), desunto dalla pluralità di attività imprenditoriali nel settore del gioco e delle scommesse illegali avviate in meno di due anni dal Di RI nel territorio laziale, con la complicità di fittizi intestatari fungenti da prestanome e considerato ancora più attuale in relazione all'espansione in atto per ottenere assegnazione di diritti sportivi per quante più agenzie possibili. Il mancato coinvolgimento di alcuni di tali soggetti nell'inchiesta è del tutto irrilevante, in presenza di collegamenti precisi con il AN e il Corvitto, attualmente indagati dalla Procura della Repubblica di Agrigento per associazione a delinquere finalizzata al gioco e alle scommesse illegali. La OM e la UN sono state invece citate nel provvedimento impugnato esclusivamente a conferma delle mire espansive delle attività imprenditoriali controllate dal Di RI.
4.. Il ricorrente osserva che il contesto mafioso nel cui ambito si sarebbe mosso il Di RI era in contrasto con l'esclusione, riconosciuta dallo stesso G.I.P., dell'aggravante di cui all'art.7 del d.l. 152/1991, non ritenendo più attuali i pregressi collegamenti con il clan Santa PA -Ercolano. Risultano invece accertati i collegamenti con la cosca mafiosa e in particolare con BE AC (pag.6 del provvedimento) e i reati di furto e tentato furto per cui il Di RI è stato sottoposto a misura cautelare e condannato in primo grado, commessi avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività della cosca. Su tali basi il Tribunale ha ravvisato la sussistenza in capo all'indagato del necessario intento di eludere le disposizioni normative in materia di misure di prevenzione avendo egli ragionevole timore di poter essere attinto da tale genere di provvedimenti (pag.7). Tanto basta per la configurazione del reato nella prospettiva della misura cautelare, non rilevando che il Giudice per le indagini preliminari abbia, con riferimento all'attualità, escluso l'aggravante di cui all'art.7 della legge 203/1991, peraltro solo con riferimento all'intento perseguito dal Di RI nelle attività delittuose per cui si procedeva di agevolare la cosca mafiosa, senza comunque escluderne la vicinanza, i legami e la contiguità.
5. Il ricorrente lamenta infine la violazione dell'art.275 bis cod.proc.pen. con riferimento all'inidoneità dell'adozione dello strumento elettronico di vigilanza in congiunzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari, già di per sé idonea, ad impedire condotte analoghe, motivata con formula apodittica e stereotipata. Il Tribunale ha escluso, fondandosi su di una valutazione concreta della personalità dell'indagato desunta dai suoi specifici comportamenti (avvio di numerose attività finalizzate al gioco e alle scommesse legali dietro l'interposizione di schermi fiduciari pur essendo sottoposto ad indagini per reati maturati in contesto mafioso) l'adeguatezza preventiva della misura degli arresti domiciliari, non accedendo a una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni connesse soprattutto in riferimento al divieto di comunicare con terzi. Il Tribunale ha altresì valutato l'adozione congiunta del braccialetto elettronico, che, quale mero strumento di sorveglianza, non avrebbe impedito materialmente la violazione delle prescrizioni e, in particolare, lo ha giudicato inefficace nella prevenzione del maggior rischio apprezzato, quello cioè di comunicazioni interdette con terzi.
5. Il ricorso, proposto per motivi palesemente infondati, va quindi dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp.att.