TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18971 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/05/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LOPEDOTA DIEGO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CIMINI MARIAPIA e GAMBA PAOLO LORENZO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' PUBBLICO , in persona del Sostituto - Procuratore CP_2 CP_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: MODIFICA Precisazione delle conclusioni congiunte: come da nota depositata in data 16/10/2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/05/2025 , premesso di aver divorziato da Parte_1
con sentenza del Tribunale di Birmingham in data 9/12/2022, ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale la modifica delle condizioni relative all'affido del minore Per_1
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
In data 16/10/2025 le parti depositavano nota congiunta con la quale chiedevano di recepire le modifiche concordate, con revoca dell'udienza di comparizione delle parti.
Il Giudice revocava l'udienza del 18/11/2025 e rimetteva al collegio per la immediata pronuncia di sentenza.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 03/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno concordato un regime di affido e mantenimento del minore ad integrazione della sentenza inglese di divorzio, che nulla disponeva in merito. Le parti hanno così concordato un regime condiviso che garantisce al minore la piena bi-genitorialità. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia di modifica.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Birmingham nr. ZZ22D03938 così decide:
Dispone che il figlio minorenne , che il prossimo 18 ottobre compirà quindici anni, venga Persona_2 affidato ad entrambi i genitori ai sensi degli artt. 337 bis e segg c.c. e viva presso il padre Parte_1
[...] La madre autorizza il minore a seguire il padre, quale genitore convivente, anche nel caso di Per_1 spostamenti/trasferimenti all'estero;
Ciascun genitore eserciterà in modalità disgiunta la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
Dispone che la madre incontrerà e terrà con sé il figlio nei tempi e modi che madre e figlio Per_1 tra loro concorderanno;
i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altra dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra la madre ed il minore;
Dispone che sig.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 la somma mensile di euro 100,00 entro il 15 di ogni mese, la somma sarà soggetta a adeguamento
ISTAT annuale;
la sig.ra contribuirà, nella misura del 10 %, alle spese straordinarie Controparte_1 che si renderanno necessarie per il figlio secondo le prescrizioni del protocollo siglato con il locale
COA ed il cui contenuto qui di seguito si riporta:
LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E
FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di
"maggior interesse", devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
• pese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Dà atto che in deroga al presente protocollo le parti concordano che le spese scolastiche per il figlio per esse intendendo iscrizione, rette, doposcuola, corsi di recupero, gite scolastiche, alloggi Per_1 presso collegi/convitti, non saranno oggetto di rimborso da parte della madre in quanto rientranti tra i benefit lavorativi del signor;
Parte_1
Dà atto che le parti concordano fin d'ora che, in caso di rientro del figlio a vivere presso la Per_1 madre, il contributo al mantenimento previsto mensilmente a carico di quest'ultima (in favore del signor ), cesserà di essere versato ed i genitori provvederanno al mantenimento del Parte_1 figlio in modalità diretta;
Dà atto che l'assegno unico universale, ricorrendone i presupposti, sarà percepito dal padre, genitore
“collocatario prevalente” del minore;
Le spese di lite sono compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per comuncazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 03/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/05/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LOPEDOTA DIEGO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CIMINI MARIAPIA e GAMBA PAOLO LORENZO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' PUBBLICO , in persona del Sostituto - Procuratore CP_2 CP_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: MODIFICA Precisazione delle conclusioni congiunte: come da nota depositata in data 16/10/2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/05/2025 , premesso di aver divorziato da Parte_1
con sentenza del Tribunale di Birmingham in data 9/12/2022, ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale la modifica delle condizioni relative all'affido del minore Per_1
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
In data 16/10/2025 le parti depositavano nota congiunta con la quale chiedevano di recepire le modifiche concordate, con revoca dell'udienza di comparizione delle parti.
Il Giudice revocava l'udienza del 18/11/2025 e rimetteva al collegio per la immediata pronuncia di sentenza.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 03/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno concordato un regime di affido e mantenimento del minore ad integrazione della sentenza inglese di divorzio, che nulla disponeva in merito. Le parti hanno così concordato un regime condiviso che garantisce al minore la piena bi-genitorialità. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia di modifica.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Birmingham nr. ZZ22D03938 così decide:
Dispone che il figlio minorenne , che il prossimo 18 ottobre compirà quindici anni, venga Persona_2 affidato ad entrambi i genitori ai sensi degli artt. 337 bis e segg c.c. e viva presso il padre Parte_1
[...] La madre autorizza il minore a seguire il padre, quale genitore convivente, anche nel caso di Per_1 spostamenti/trasferimenti all'estero;
Ciascun genitore eserciterà in modalità disgiunta la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
Dispone che la madre incontrerà e terrà con sé il figlio nei tempi e modi che madre e figlio Per_1 tra loro concorderanno;
i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altra dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra la madre ed il minore;
Dispone che sig.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 la somma mensile di euro 100,00 entro il 15 di ogni mese, la somma sarà soggetta a adeguamento
ISTAT annuale;
la sig.ra contribuirà, nella misura del 10 %, alle spese straordinarie Controparte_1 che si renderanno necessarie per il figlio secondo le prescrizioni del protocollo siglato con il locale
COA ed il cui contenuto qui di seguito si riporta:
LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E
FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di
"maggior interesse", devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
• pese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Dà atto che in deroga al presente protocollo le parti concordano che le spese scolastiche per il figlio per esse intendendo iscrizione, rette, doposcuola, corsi di recupero, gite scolastiche, alloggi Per_1 presso collegi/convitti, non saranno oggetto di rimborso da parte della madre in quanto rientranti tra i benefit lavorativi del signor;
Parte_1
Dà atto che le parti concordano fin d'ora che, in caso di rientro del figlio a vivere presso la Per_1 madre, il contributo al mantenimento previsto mensilmente a carico di quest'ultima (in favore del signor ), cesserà di essere versato ed i genitori provvederanno al mantenimento del Parte_1 figlio in modalità diretta;
Dà atto che l'assegno unico universale, ricorrendone i presupposti, sarà percepito dal padre, genitore
“collocatario prevalente” del minore;
Le spese di lite sono compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per comuncazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 03/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato