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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa 16272/2023 del R.G. tra nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv. Luigi Taffuri e Tammaro Iovine, domiciliato come in atti;
contro
, in persona del direttore regionale p.t. della Campania, rapp.to e difeso CP_1 dall' avv. Marialuigia Ferrante;
Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto L'istante in epigrafe allegava di aver svolto mansioni di operatore ecologico, di addetto di imprese di pulizia e di muratore, come provato dalla documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale , modello C2 storico in atti); che CP_2
l' rigettava la domanda diretta all'accertamento del diritto a fruire delle CP_1 prestazioni previste dal d. lgs n. 38 del 2000 per la malattia descritta in ricorso. Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento delle somme dovute per CP_1 la indicata causale. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
In corso di causa si è disposta consulenza tecnica sulla persona del ricorrente, formulando il seguente quesito: “Esaminata l'intera documentazione prodotta (vedi modello C2 storico ed estratto contributivo) e sottoposta a visita – ove consenziente – la parte ricorrente (con tale espressione intendendosi colui o colei
1 del cui stato di invalidità si controverte) e praticati gli accertamenti che riterrà opportuni: -accerti il c.t.u. quali infermità o minorazioni fisiche o psichiche presenti il periziando e se esse sussistevano alla data di presentazione della domanda amministrativa o siano insorte o si siano aggravate successivamente;
- accerti le condizioni di salute del periziando e dica se la malattia professionale indicata in ricorso sia stata causata dall'attività lavorativa svolta;
quantifichi il danno biologico secondo le disposizioni delle tabelle previste dal Decreto legislativo n. 38 del 23/02/2000, specificandone la decorrenza.”
Gli stati patologici del ricorrente sono quelli indicati dal CTU dott. Persona_1 nell'elaborato depositato, cui si rinvia per una compiuta descrizione degli stessi nonché per le valutazioni del CTU sulla carenza del nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate e la malattia dichiarata. Il CTU ha formulato le seguenti conclusioni medico legali: “1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Spondilodiscoartrosi lombare.
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3. Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per tale infermità non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico- fisica, lamentate dall'istante, non hanno carattere di malattia professionale.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono il risultato di un ragionamento scientifico ed esaurientemente argomentato, non smentito da ulteriori risultanze istruttorie. Pertanto le conclusioni del consulente possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue il rigetto della domanda proposta. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_1
Così deciso il 19.09.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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