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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1220/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA UMBERTO Parte_1 P.IVA_1
I, N° 8 LA MADDALENA, presso lo studio dell'avv. CATALDI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- appellante -
E
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 23 09128
[...] P.IVA_2
CAGLIARI, presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di La Maddalena del 24.3.2016,
n. 26/2016 in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogata dalla Controparte_1
.
[...]
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25/06/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato l'8.8.2016, proponeva appello dinanzi Parte_1
al Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. nel merito, in totale riforma
della sentenza di primo grado accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione
impugnata
per le ragioni spiegate in atto.
accertare e dichiarare lecita e legittima l'attività di locazione di unità da diporto come esercita da parte
ricorrente per le ragioni in espositiva e per l'effetto annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n°
672/2014 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di La Maddalena
- in data 18.12.2014, nonché il verbale di contestazione e notifica n° 15/2014, del
05.08.2014, della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di La Maddalena.
In ogni caso, per tutte le ragioni indicate in ricorso e nelle sue premesse accertare e dichiarare nulla e/o
annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
Con atto d'appello impugnava la sentenza n. 26/2016 del Giudice di Pace di Parte_1
La Maddalena, di rigetto dell'opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 627/2014 emessa il
19.02.2015, con la quale la aveva ingiunto al ricorrente il pagamento della Controparte_1
sanzione pecuniaria di € 2.066,00 con verbale del 5.8.2014 della Guardia di Finanza di Arbatax,
di contestazione delle infrazioni di cui all' art. 2, commi 1, 2 e 4; art. 42 c. 1 del d.lgs. 171/2005.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2016 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
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Con il primo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art 133 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure non avrebbe esposto le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione e, a dire della difesa dell'appellante, la sentenza sarebbe priva di motivazione.
Deve respingersi il primo motivo di appello, essendo la sentenza di primo grado ampiamente motivata;
il giudice di prime cure, infatti, si sofferma puntualmente a descrivere le due tipologie contrattuali dell'impiego a fini commerciali delle unità da diporto (noleggio e locazione).
Il giudice di pace, alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate, motiva la decisione sull'impugnazione concludendo per la corretta configurabilità da parte della Controparte_1
del contratto di noleggio, essendo il contratto di locazione esibito agli agenti accertatori
[...]
privo, tra le altre cose, di sottoscrizione ed avendo rinvenuto al comando dell'imbarcazione e, quale marinaio, , membri dell'equipaggio dell'armatore. Persona_1 Persona_2
Con il secondo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza di primo grado laddove ritiene di non comprendere il ragionamento logico giuridico dell'estensore laddove ha qualificato il contratto stipulato dall'appellante come noleggio, nonostante l'esibizione del contratto di locazione e del contratto di prestazione d'opera occasionale.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
L'art. 2 del D.lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) disciplina l'impiego delle imbarcazioni per fini commerciali, indicando tra le ipotesi di utilizzo la locazione o il noleggio
(art. 2, c. 1, lett. a). L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è
annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione (c. 2).
Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice (c. 2-bis).
Deve richiamarsi l'art. 55 del Codice della Nautica da Diporto, secondo cui chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni
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di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775,00 euro a 11.017,00 euro.
Il contratto di locazione dell'unità da diporto, disciplinato dall'art. 42 del Codice della Nautica
da Diporto, è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
Con il contratto di locazione una parte si obbliga, verso corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato;
con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
La legge prevede, altresì che il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto sia redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Il contratto di noleggio, disciplinato dall'art. 47 del Codice della Nautica da Diporto, è il contratto con cui il noleggiante, verso corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente,
l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontrovertibile che al momento dell'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza di Arbatax, come risulta dal verbale e dall'ordinanza ingiunzione impugnata, è stato esibito un contratto di locazione privo, tra le altre cose, della sottoscrizione delle parti e del corrispettivo pattuito mentre solo in sede di scritti difensivi è
stato esibito un contratto sottoscritto e non corrispondente al primo (pag. 3 dell'ordinanza ingiunzione).
Il contratto di locazione esibito in sede di accertamento era da considerarsi nullo in quanto privo dei requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 42 del Codice della Nautica da Diporto, il quale impone, come detto in precedenza, la forma scritta a pena di nullità.
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Il contratto di prestazione d'opera esibito in sede di accertamento parimenti differisce dal documento esibito con le memorie difensive, giacché nel primo si legge che il committente era lo stesso armatore mentre nel successivo il committente era indicato come il Parte_1
consorzio Velieri D'Epoca.
Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi come, correttamente gli accertatori, sulla base della documentazione esibita al momento dell'accertamento, abbiano ritenuto la sussistenza di un contratto di noleggio anziché di locazione.
Deve ribadirsi, del resto, che gli unici documenti che i verbalizzanti dovevano prendere in considerazione al momento dell'accertamento erano proprio quelli presenti nell'imbarcazione ed esibiti agli stessi e non anche quelli prodotti in sede di memoria difensiva.
Infatti, il Codice della Nautica da diporto impone, oltre che il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto sia redatto per iscritto a pena di nullità, anche che lo stesso sia tenuto a bordo in originale o copia conforme (art. 42, c. 3, codice della nautica da diporto).
Pertanto, il contratto presente a bordo dell'imbarcazione ed esibito agli agenti accertatori era da ritenersi nullo e a ciò deve aggiungersi come, la circostanza che l'unità fosse rimasta nella disponibilità dell'armatore, essendo stati rinvenuti a bordo i due membri dell'equipaggio dello stesso, ha correttamente determinato la qualificazione del contratto come di noleggio ex art. 47
del Codice della Nautica da Diporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia/decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 1.000,01 ed €
5.200,00, in base ai parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
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- condanna a rimborsare in favore del Parte_1 Controparte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi €
[...]
1.923,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già
pendenti alla data del 28.2.2023.
Tempio Pausania, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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