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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1000/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
9/08/1966, residente in [...] difeso e rappresentato dall'Avv. Sergio
Romanelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato nello studio e presso lo studio del medesimo in La Spezia, Via S. Antonio, 7 (SP); attore nei confronti di
, (PI: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede in Massa Palazzo Ducale P.zza Aranci 1, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Usai, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Firenze, via Venezia n. 8 (FI); convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da verbale di udienza agli atti.
MOTIVI IN FATTO
pagina 1 di 10 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di ottenere il risarcimento del danno subito Controparte_1
a seguito di un incidente stradale occorsogli in Via Massa Avenza, all'altezza della rotatoria presente all'uscita del casello autostradale, il giorno 15.08.2023. A sostegno della domanda, l'attore rappresentata che: 1) il giorno 15.08.2023 verso le ore 22:00, egli si trovava a percorrere via Massa Avenza (direzione Carrara-Viareggio), alla guida del motoveicolo Aprilia targa EB65978, a velocità moderata;
2) giunto alla rotatoria del casello autostradale di centro, perdeva il controllo del mezzo a causa di una CP_1
macchia di gasolio presente sull'asfalto, che gli provocava una caduta e diverse lesioni;
3) immediatamente dopo tale evento veniva condotto all'ospedale di dove CP_1
veniva riscontrata frattura sesta costola di sx, policontusione, con prognosi di 25 giorni;
4) in data 23.08.2023 egli si ripresentava presso lo stesso nosocomio al fine di ripetere una radiografia al torace, che riconfermava la frattura della sesta e settima costola;
5) in data 2.10.2023 si sottoponeva a nuova radiografia al torace;
6) durante il periodo di riposo a casa, notando una grave perdita della vista all'occhio sinistro, riceveva dal Dott. una diagnosi severa (“distacco di retina con rotture ore nove - ore cinque CP_2
cataratta”) implicante un intervento urgente, eseguito il giorno seguente dal primario oculista dell'Ospedale di Sarzana;
7) la relativa terapia si era protratta sino al mese di novembre con colliri ed antidolorifici per la patologia algica associata alla contemporanea distrazione cervicale, al trauma cranico parieto temporale sx ed alle fratture costali;
8) l'attore veniva dichiarato clinicamente guarito alla data del
20.11.2023, con invalidità permanente (doc. 8 parte ricorrente); 9) in occasione del sinistro, il motoveicolo targato EB65978 aveva riportato danni per un importo di €
1.452,57 come da fattura n. 340 del 14.02.2024 della Carrozzeria Masini;
10) era stata formulata richiesta di indennizzo alla di la quale ha indicato CP_1 CP_1
quale delegata alla trattazione del sinistro la società e, presi contatti con la Pt_2
medesima, in data 2.02.2024, era stata notificata richiesta di negoziazione assistita, a cui pagina 2 di 10 con comunicazione del 6.02.2024 l'impresa aveva segnalato di non aderire, non ravvisando alcuna responsabilità dell'Ente assicurato;
11) dal rapporto redatto dalla
Polizia Stradale emergeva che la macchia d'olio non era stata segnalata e che il si era trovato improvvisamente davanti a tale impedimento;
12) su Parte_1
richiesta della Polizia Stradale era stato prontamente convocato il personale SA per mettere in sicurezza la strada, cospargendo la chiazza con materiale assorbente e, successivamente, veniva contattata la , che provvedeva ad inviare sul posto CP_1
società che predisponeva il completo ripristino del manto stradale;
13) l'esame del rapporto risultava comprovare la responsabilità della , proprietaria della strada, CP_1
nonché le modalità e conseguenze del sinistro. Sulla scorta di quanto rappresentato, il sig. domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Parte_1
Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis, dichiarare e riconoscere la responsabilità della Controparte_1
, come rappresentata, nel sinistro per cui è causa, con condanna della stessa al risarcimento dei
[...]
danni tutti subiti dal sia per costo riparazioni al motoveicolo, sia per danno alla Parte_1
persona, per inabilità temporanea, invalidità permanente, danno biologico, nulla escluso, secondo gli esiti della disponenda consulenza tecnica, somme rivalutate ed interessi con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, iva e cap”.
2. Con comparsa del 31.10.2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando quando ex adverso dedotto in ordine a ricostruzione in fatto, nesso di causalità, nonché entità e consistenza dei danni lamentati dall'attore. L'Ente convenuto, in particolare, eccepiva: 1) la mancanza di precedenti segnalazioni in ordine alla pericolosità del manto stradale, oltre che di altri incidenti nello stesso luogo e per la stessa causa (doc. 1 parte convenuta); 2) la natura estremamente volatile del gasolio, tanto più in una giornata estiva e non piovosa, di guisa che lo sversamento non poteva che essere stato rilasciato pochi minuti prima dell'evento da un veicolo rimasto non identificato;
3) non risultava oggettivamente esigibile che, a fronte di siffatte situazioni,
l' potesse intervenire immediatamente, essendo la presenza di gasolio sul manto CP_3
pagina 3 di 10 stradale un evento estemporaneo ed imprevedibile, tale da integrare la sussistenza del caso fortuito, fattore esimente da ogni responsabilità per il custode. A fronte di quanto sopra, la così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Massa respinta e disattesa CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e conclusione: respingere la domanda attorea siccome infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 26.11.2024 le parti insistevano nelle istanze sino a tale data formulate e il G.I., preso atto, riservava ogni decisione in ordine alle stesse.
4. Con ordinanza del 7.12.2024, a scioglimento della riserva assunta, viste le richieste istruttorie avanzate, il G.I. ammetteva le prove ritenute ammissibili e rilevanti, riservando all'esito di detta assunzione la decisione riguardo all'ammissione di CTU.
5. All'udienza del 25.02.2025 veniva assunta la deposizione del teste Testimone_1
tecnico della il quale veniva interrogato su talune delle Controparte_1
circostanze indicate nella memoria ex art 171 ter comma 1, n. 2 cpc (capitoli 1 e 2).
6. Con ordinanza del 5.11.2025, il G.I., preso atto dell'assenza di riscontri in ordine alla rituale citazione, ex artt. 250 c.p.c. e 103 disp att. c.p.c., del teste di parte attrice,
[...]
, non comparso all'udienza fissata per la sua escussione, dichiarava la parte Tes_2
decaduta da tale prova ex art. 104 disp. att. c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
7. In occasione dell'udienza del 18.11.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la lite e, all'esito, il G.I. tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sopra delineati occorro anzitutto dar conto delle risultanze probatorie in atti.
In particolare, dal rapporto di incidente a firma degli operatori, e Testimone_3
(v. doc. 1 parte attrice) giunti sul luogo del sinistro subito dopo i fatti, si Persona_1
evince che l'asfalto ivi presente risultava “asciutto con chiazza di gasolio”. Sempre dal pagina 4 di 10 rapporto emerge che al momento dell'intervento effettuato in prossimità degli eventi, il tempo era sereno, la visibilità buona, l'illuminazione pubblica parzialmente funzionante.
Quanto, invece, all'accaduto, ivi si legge che: “al nostro arrivo presente personale SA che effettuava viabilità, presente personale medico che provvedeva a trasportare il conducente del veicolo presso il Pronto Soccorso. Il veicolo A si trovava a terra appoggiato sul lato sinistro e per una trentina di metri si notava una striscia oleosa sull'asfalto”. I medesimi agenti hanno altresì dato conto delle dichiarazioni recepite dai soggetti presenti. Segnatamente, il sig. Parte_1
ha dichiarato quanto segue: “nei pressi della rotonda autostradale perdevo il controllo del mio mezzo e cadevo a terra. Poco dopo mi accorgevo di una grande chiazza di gasolio per metà tratta della rotonda. Venivo soccorso da alcuni passanti e richiedevo l'intervento del 118”. Mentre, il sig.
[...]
, ha dichiarato che: “intorno le 22.00 mi trovavo all'uscita dell'autostrada di e Tes_2 CP_1
notavo una macchia d'olio, poco più avanti trovavo un uomo in terra caduto dal motorino, pertanto lo soccorrevo e allertavo le forze dell'ordine. A tale situazione assisteva anche mia OG (…) aggiungo che poco prima di imbeccare l'uscita dell'autostrada, notavo in sirena i Vigili del Fuoco che percorrevano la rotonda dove è stata depositata la macchia d'olio e subito dopo l'uomo in motorino cadeva a terra”. Sulla scorta delle risultanze acquisite, in ordine alla dinamica del sinistro gli agenti hanno concluso che: “il veicolo A percorreva via Massa Avenza con senso di marcia
Carrara-Viareggio. Giunto alla rotatoria del casello autostradale di centro, perdeva il controllo CP_1
del suo mezzo poiché la strada cosparsa di gasolio perso da un mezzo in precedenza”. Tra le note aggiuntive viene poi menzionato che: “al nostro arrivo presente personale SA che effettuava la prima messa in sicurezza della strada cospargendo la chiazza con materiale assorbente.
Successivamente veniva contattato l'Ente proprietario della strada, la , che provvedeva ad CP_1
inviare sul posto la ditta “Angeli” di , che provvedeva al completo ripristino del manto CP_1
stradale”.
2. Si tratta di risultanze senz'altro rilevanti, considerato che secondo il consolidato insegnamento della Cassazione “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua
pagina 5 di 10 presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
3. Alla luce delle dichiarazioni rese agli agenti, ed in difetto di prova contraria rispetto a quanto oggetto di accertamento, la superiore ricostruzione del sinistro appare condivisibile, dovendosi ritenere pertanto che il sig. abbia perso il controllo Parte_1
del mezzo su cui viaggiava a causa della presenza di una macchia di gasolio.
4. Ciò posto, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, consistente nella relazione tecnica datata 28.9.2023 (v. doc. 1 parte convenuta) è possibile riscontrare come al momento del sinistro non fosse ancora pervenuta alcuna segnalazione in merito alla presenza di chiazze oleose sul manto stradale ove l'incidente è avvenuto, giacché nel Rapporto di turno dei dipendenti reperibili del servizio viabilità della
Provincia di non risulta indicato nulla in merito. CP_1
Tanto, è stato confermato nel corso del procedimento dal testimone, Testimone_1
coordinatore responsabile delle squadre di reperibilità per pronto intervento o interventi di manutenzione in orario non lavorativo, il quale, alla domanda “DCV che nelle 24 ore precedenti al sinistro del 15 agosto 2023, ad ore 22.00 circa, nessuna segnalazione di presenza di gasolio sulla carreggiata della rotatoria del casello autostradale di Massa Centro è pervenuta all'Ente provinciale” ha risposto che: “si è vero, non è pervenuta alcuna comunicazione”.
5. A fronte della superiore ricostruzione degli eventi, deve in primo luogo evidenziarsi come parte attrice nell'atto di citazione non abbia espressamente indicato la peculiare disciplina di legge individuata quale fonte della responsabilità risarcitoria della
[...]
E ciò non è intervenuto neppure nella prima delle memorie ex art. Controparte_1
171 ter c.p.c.. Non può che trovare applicazione, quindi, la disciplina in tema di illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c..
pagina 6 di 10 Segnatamente, in accordo al disposto dell'art. 2043 c.c., affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto è necessario che il danneggiato fornisca la prova in ordine ai plurimi elementi costitutivi della fattispecie, vale a dire: 1) l'esistenza di un fatto illecito;
2) l'imputabilità del fatto;
3) l'elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso;
4) un danno qualificabile come ingiusto;
5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nonché tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 febbraio 2014, n.
2422, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n. 26972).
6. Orbene, parte attrice non ha offerto nella specie idoneo riscontro di un contegno doloso o colposo imputabile alla parte convenuta, considerato che la è CP_1
intervenuta appena ha ricevuto segnalazione dello sversamento di gasolio sull'asfalto, non potendo evidentemente pretendersi il costante presidio dell'intera rete stradale soggetta alla sfera di controllo dell'ente pubblico, né essendo ipotizzabili condotte tali da risultare idonee a prevenire il verificarsi di eventi quali quello che ne occupa.
7. Ad esiti non dissimili si giungerebbe, in via di mera ipotesi, anche a voler ritenere che il sig. bbia inteso invocare la c.d. responsabilità da cose in custodia e Parte_1
che negli atti introduttivi siano state indicate in modo chiaro situazioni di fatto suscettibili di fondare tale figura speciale di responsabilità, sì da consentire al giudicante di poter qualificare in detti termini la domanda senza alcuna violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c..
8. Giova anzitutto evidenziare come costituisca jus receptum nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice l'applicabilità della disciplina in tema di responsabilità da cose in custodia da parte della Pubblica Amministrazione, anche in relazione a sinistri dipendenti dall'anomala conformazione e\o dalla mancata o inadeguata manutenzione di strade urbane o extraurbane. Ciò posto, onde delineare il riparto dell'onere probatorio, è utile riportare il supporto motivazionale di una delle pagina 7 di 10 plurime pronunce della Cassazione in materia, secondo cui “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr.
Cass. civ., n. 15608\2022). Una volta verificato l'assolvimento di tale onere in capo al danneggiato, con specifico riferimento alla posizione del custode, è posta a carico di costui “la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr. Cass. civ., n. 13729\2022).
Detti principi risultano essere stati più volte declinati dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo alla presenza sulla rete stradale di macchie d'olio o di altro materiale simile, costituendo orientamento consolidato quello secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018). Nella medesima ottica, la Cassazione ha ritenuto opportuno valorizzare anche la rilevanza del contegno tenuto dal custode prima della verificazione dell'evento, specificando che “la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo
pagina 8 di 10 ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019).
9. Ciò posto, a parere del giudicante dall'esperita istruttoria non è emersa la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata neppure ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando piuttosto che il sinistro si sia verificato in presenza di un evento contraddistinto da assoluta imprevedibilità ed eccezionalità tale da integrare, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, il caso fortuito.
La prossimità del luogo del sinistro al raccordo autostradale (in area, dunque, particolarmente trafficata anche in orario serale, specialmente in estate) la visibilità buona anche a dispetto dell'illuminazione pubblica parzialmente funzionante (per come accertato dagli operatori intervenuti) la natura della sostanza in rilievo e l'estensione dello sversamento, l'assenza di altri soggetti coinvolti, il contegno degli utenti della strada in seguito all'evento (i quali hanno provveduto a soccorrere il conducente del motoveicolo e ad allertare la Polizia stradale) la mancanza di segnalazioni precedenti alla
Provincia di (di cui emerge più di un riscontro) l'intervento, oltre che CP_1
della Polizia stradale, della ditta delegata dalla e prima ancora degli operatori CP_1
di SA (stante, come detto, la prossimità al casello autostradale) appaiono elementi probatori tali da consentire di collocare temporalmente lo sversamento di gasolio da parte di mezzo in transito giusto qualche istante prima dell'episodio de quo, non avendo quindi alcun modo l custode di intervenire con maggiore tempestività per porvi CP_3
rimedio né, tanto meno, di tenere condotte ex ante idonee a prevenire l'evento.
pagina 9 di 10 In altri termini, il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, non potendo evidentemente pretendersi che gli enti proprietari delle strade possano porre immediatamente rimedio, in assenza di pregresse segnalazioni, ad episodi estemporanei ed imprevedibili, quali quello che ne occupa. Nella specie, dunque, si è al cospetto di caso fortuito, tale da escludere qualsivoglia responsabilità risarcitoria.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 3.809,00 compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1000/2024 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA a rifondere alla Provincia di le spese Parte_1 CP_1
di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
Così deciso in Massa, in data 19.11.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nella
Alberti tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.
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