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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
PASQUINI GIULIO, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Verona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004950773701 RITEN. RED. LAV 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004950773701 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 251/2025 depositato il
25/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento, notificata da Agenzia delle Entrate – SS in data 29.01.2024, la Ricorrente_1 srl in liquidazione, corrente in Sommacampagna (VR), veniva notiziata che la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Verona aveva iscritto a ruolo, a suo carico, la somma complessiva di € 58.136,30= con riferimento a recuperi di Ires e ritenute Irpef relativi all'anno 2017.
Avverso tale cartella di pagamento la Ricorrente_1 srl proponeva ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, notificandolo in data 26.03.2024, nei confronti sia di SS che della Direzione Provinciale di Verona
e chiedendo l'annullamento della cartella, previa sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in giudizio con deduzioni depositate in data 27.05.2024 la Direzione Provinciale delle Entrate, depositando copia dei provvedimenti di sgravio totale per l'Ires e di sgravio parziale per le ritenute e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per l'Ires ed il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare per il residuo debito relativo alle ritenute Irpef.
All'udienza del 10.06.2024, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, quest'ultima è stata respinta.
Veniva quindi fissata per la trattazione del merito l'udienza del 22.09.2025 e, nelle more, la società ricorrente depositava memoria in data 21.07.2025 con cui dava atto e documentava di aver effettuato il pagamento del debito residuo e chiedeva l'estinzione del giudizio.
Alla suddetta udienza del 22.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di controversia conseguente al recupero, a mezzo iscrizione a ruolo e cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – SS, di Ires e ritenute Irpef relative all'anno 2017, a seguito di controlli dell'Ufficio sul mod. Unico e sul mod. 770.
La società ricorrente ha proposto ricorso sostenendo che era in corso la procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale e che si stavano effettuando i vari pagamenti con le tempistiche previste dal concordato, così come omologato.
Successivamente, nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona operava lo sgravio relativo al credito Ires recuperato e, costituendosi, riduceva le proprie pretese ad una parte residua delle ritenute Irpef ancora dovute.
Con memoria depositata in data 21.07.2025 la società ricorrente dava atto e documentava di aver effettuato il pagamento a saldo e chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio.
Né SS né l'Ufficio contestavano tale assunto e la relativa documentazione.
Sussistono quindi, ad avviso del Collegio, alla luce delle suesposte circostanze, tutti i presupposti perché il giudizio venga dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.vo n. 546/92.
Ritiene altresì il Collegio che sussistano anche i presupposti per la compensazione delle spese, così come previsto dal predetto art. 46 e stante la complessità della situazione fattuale verificatasi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
PASQUINI GIULIO, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Verona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004950773701 RITEN. RED. LAV 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004950773701 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 251/2025 depositato il
25/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento, notificata da Agenzia delle Entrate – SS in data 29.01.2024, la Ricorrente_1 srl in liquidazione, corrente in Sommacampagna (VR), veniva notiziata che la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Verona aveva iscritto a ruolo, a suo carico, la somma complessiva di € 58.136,30= con riferimento a recuperi di Ires e ritenute Irpef relativi all'anno 2017.
Avverso tale cartella di pagamento la Ricorrente_1 srl proponeva ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, notificandolo in data 26.03.2024, nei confronti sia di SS che della Direzione Provinciale di Verona
e chiedendo l'annullamento della cartella, previa sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in giudizio con deduzioni depositate in data 27.05.2024 la Direzione Provinciale delle Entrate, depositando copia dei provvedimenti di sgravio totale per l'Ires e di sgravio parziale per le ritenute e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per l'Ires ed il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare per il residuo debito relativo alle ritenute Irpef.
All'udienza del 10.06.2024, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, quest'ultima è stata respinta.
Veniva quindi fissata per la trattazione del merito l'udienza del 22.09.2025 e, nelle more, la società ricorrente depositava memoria in data 21.07.2025 con cui dava atto e documentava di aver effettuato il pagamento del debito residuo e chiedeva l'estinzione del giudizio.
Alla suddetta udienza del 22.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di controversia conseguente al recupero, a mezzo iscrizione a ruolo e cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – SS, di Ires e ritenute Irpef relative all'anno 2017, a seguito di controlli dell'Ufficio sul mod. Unico e sul mod. 770.
La società ricorrente ha proposto ricorso sostenendo che era in corso la procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale e che si stavano effettuando i vari pagamenti con le tempistiche previste dal concordato, così come omologato.
Successivamente, nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona operava lo sgravio relativo al credito Ires recuperato e, costituendosi, riduceva le proprie pretese ad una parte residua delle ritenute Irpef ancora dovute.
Con memoria depositata in data 21.07.2025 la società ricorrente dava atto e documentava di aver effettuato il pagamento a saldo e chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio.
Né SS né l'Ufficio contestavano tale assunto e la relativa documentazione.
Sussistono quindi, ad avviso del Collegio, alla luce delle suesposte circostanze, tutti i presupposti perché il giudizio venga dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.vo n. 546/92.
Ritiene altresì il Collegio che sussistano anche i presupposti per la compensazione delle spese, così come previsto dal predetto art. 46 e stante la complessità della situazione fattuale verificatasi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.