Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5624/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5624/2019 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria”, riservato in decisione,
all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del 2.10.2024, e vertente
TRA
, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore pro - tempore dott. , c.f. Parte_2 [...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marta Pagliuca - c.f. C.F._1 [...]
- presso il cui studio in Napoli, Via Francesco Petrarca n.49, ha C.F._2
eletto domicilio, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08118822425,
ovvero all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
E
(nuova Controparte_1
denominazione sociale della Controparte_2
, con sede in Napoli, alla Via Santa Brigida 39, codice fiscale,
[...]
partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. P.IVA_2
iscritta agli elenchi degli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 D.lgs.
385/93, capitale sociale i.v. € 3.000.000,00; in persona del suo Procuratore,
Dott. , nato a Lodi il [...] in [...] Persona_1
procura conferita con atto autenticato per notar in data 17 Persona_2
aprile 2018 rep. 41655, racc. 19276, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Edoardo TI c.f. e CodiceFiscale_3
IA LA TI - c.f. , con studio in Napoli, CodiceFiscale_4
alla Via Cesario Console n. 3 (studio legale associato TI), in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione, che dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi PEC:
Email_2
Email_3
APPELLATA
E
P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro - tempore, con sede in Pignataro Maggiore
(Na), alla Via Traversa 1 Padre Vergara n.30.
APPELLATA - CONTUMACE 3
CONCLUSIONI
Per l'PE , come da Parte_3
note depositate in data 30.9.2024 e, quindi, riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'integrale accoglimento, in quanto fondato in fatto ed in diritto,
per i motivi ampiamente esposti, reiterando le conclusioni ivi rassegnate.
Impugnando e contesta per quanto di ragione le conclusioni rassegnate dalla già chiedendone l'integrale rigetto. CP_1 CP_2
Per l'appellata (nuova Controparte_1
denominazione sociale della Controparte_2
, come da note depositate in data 30.9.2024 e, quindi, come da
[...]
comparsa depositata e conclusioni ivi rassegnate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 20.12.2019, la Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere n.
1538/2019 del 28.5.2019 con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, nei confronti della stessa, oltre che della in persona del legale rapp.te pro Controparte_4
– tempore, detto giudice aveva così provveduto:
“1) revoca in favore dell'attrice Parte_4
e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto
[...]
rogato in data 7.2.2008 dal Notaio dr. di S. IA C.V., rep. Persona_3
n. 62976, racc. n. 7781, trascritto a Caserta il 25.2.2008 (n. 9473 reg. gen.; 4
n. 6570 reg. part.), con il quale la ha Controparte_3
ceduto l'azienda ed i beni mobili ed immobili che ne faceva-no parte all'altra
odierna convenuta;
2) ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio
competente l'annotazione della presente sentenza, con esonero da
responsabilità;
3) condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite
in favore della società attrice, che liquida in complessivi € 5.560,00 di cui €
560,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale oltre 15% per
rimborso forfettario, iva e c.p.a.”.
L'istante quindi, con il sopra citato atto di impugnazione, conveniva innanzi all'intestata Corte di Appello la Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e la
[...] [...]
in persona del legale rapp.te pro – Controparte_3
tempore, e per le ragioni ivi meglio indicate chiedeva, in riforma della gravata decisione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di accogliere le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando nel
merito l'infondatezza dell'azione revocatoria promossa da per CP_2
carenza dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 2901 c.c., nonché per
carenza della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire di e CP_2
per carenza delle condizioni per la promozione dell'azione revocatoria;
- in via gradata, nel merito, Voglia dichiarare l'infondatezza
dell'azione revocatoria promossa da e rigettarla per l'abnorme CP_2
sproporzione tra il credito vantato di € 5.324,12 ed il pregiudizio che
deriverebbe alla dalla declaratoria di Parte_3 5
inefficacia dell'atto oneroso per Notaio del 07/02/2008; Per_3
- condannare la convenuta e per essa la procuratrice CP_2
speciale al Parte_5
pagamento di somma risarcitoria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi nella misura
ritenuta più equa e di giustizia, sulla base della condotta processuale adottata
nel primo grado di giudizio, in violazione dei principi di lealtà e probità, del
principio del giusto processo e del contraddittorio, nonché per abuso di
diritto;
- condannare la convenuta e per essa la procuratrice CP_2
speciale al Parte_5
rimborso delle spese anticipate ed al pagamento dei compensi legali di
entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali
ed oneri fiscali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa del 16.6.2020 si costituiva la
[...]
- nuova denominazione sociale della Controparte_1 [...]
- in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, la quale contestava i motivi posti a fondamento dell'atto di appello, come pure la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, chiedendone il rigetto, con conferma di quest'ultima.
Non si costituiva invece in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro – tempore, alla quale l'atto di
[...]
citazione era stato regolarmente notificato a mezzo posta in data 23.12.2019.
Con ordinanza del 29.6.2020 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione e la causa veniva 6
quindi rinviata per le conclusioni.
Successivamente, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 13.9.2024 per udienza del 2.10.2024 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, il giudizio veniva quindi riservato in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, alla Controparte_3
quale l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo posta in data
23.12.2019, e che non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda sottoposta a questa
Corte, pare utile ricordare che la Controparte_2
- in persona del legale rapp.te pro – tempore, ha
[...]
originariamente agito in giudizio, quale cessionaria dei crediti della
[...]
ed a mezzo della sua procuratrice Controparte_5 [...]
in quanto creditrice della Controparte_6 [...]
sulla base della sentenza del Tribunale di Controparte_3
Napoli n. 2000/2003 del 19/11/2002 – 19.2.2003, avverso la quale risultava proposto appello con atto notificato il 29.3.2004, in conseguenza del quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva di detta decisione con provvedimento del
18.11.2004 - con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da 7
quest'ultima al decreto ingiuntivo n. 5448/1995 del 4.12.1995 ottenuto nei suoi confronti dalla predetta per l'importo di Lit. Controparte_5
129.556.697, oltre interessi al tasso del 18% dal 6.2.1995 e spese del procedimento.
L'istante chiedeva quindi di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto per notaio di S. IA C.V. del 7.2.2008, Rep. Per_3
62976, trascritto il 25.2.2008 ai nn. 9473/6570, con il quale la cui la debitrice
Contr
aveva trasferito il suo intero Controparte_3
compendio immobiliare (fabbricati, terreni ed abitazione meglio ivi descritti),
già gravato di ipoteca in favore dell'agente di riscossione e di pignoramento immobiliare ad istanza della alla Parte_6 Parte_3
anch'essa quindi convenuta in giudizio, così spogliandosi dell'intero proprio patrimonio.
Quanto al consilium fraudis l'istante deduceva che la
[...]
(terza acquirente) era unica socia, possedendone l'intero Parte_3
capitale sociale, della (debitrice Controparte_3
alienante), come da visure camerali in atti.
Nel procedimento di primo grado la debitrice
[...]
rimaneva contumace, mentre l'acquirente Controparte_3 [...]
eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'istante Parte_3
e l'inesistenza del credito, stante anche la richiamata sospensione dell'efficacia esecutiva della menzionata sentenza del Tribunale di Napoli.
Ciò posto, considerato che il principale motivo di gravame dell'PE verte sull'erroneo riconoscimento della legittimazione ad agire dell'istante, con riguardo alla inesistenza dei presupposti per l'utile 8
esperimento dell'azione revocatoria, con specifico riguardo alla natura ed entità del credito azionato, pare utile quanto sul punto affermato dal giudice di primo grado, come di seguito indicato:
“…..3. Nel solco dell'ordinanza del 17.10.2014 ed in base alla
coordinata lettura dei documenti in essa menzionati (che vanno considerati
unitariamente alle risultanze degli altri versati in atti, docc. dal n. 2 al n. 10
dell'indice di parte attrice) sussistono in capo all'attrice la legittimazione
attiva e la titolarità del credito litigioso a tutela del quale ora agisce;
d'altronde, a fronte della generica eccezione sperimentata in argomento dalla
Cont convenuta, la risulta cessionaria del credito oltre che parte del giudizio
che ha ad oggetto il credito litigioso (v. in atti sentenza di 1° grado e relativo
atto di appello).
4. Riguardo al credito tutelabile con l'actio pauliana la
giurisprudenza afferma costantemente (come già rammenta l'ordinanza del
17.10.2014) che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito,
comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei
normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito
eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere
della qualità di creditore che abilita all'esperimento della azione revocatoria
ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore e che nel
giudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione
d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per
dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tute-la, in quanto già
esaminato e ritenuto provato in sede monitoria (nella fattispecie odierna,
peraltro, ritenuto tale anche all'esito del primo grado del giudizio di 9
opposizione); né la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
avverso detto decreto osta alla declaratoria di inefficacia dell'atto
pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del
giudizio ex art. 295 c.p.c. (v. cass. n. 5619/2016; n. 12849/ 2007); fermo
restando, ovviamente, che l'eventuale sentenza che revochi l'atto
pregiudizievole non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di
quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cass. n. 9855/2014).
5. L'atto (per notaio di S. IA C.V. del 7.2.2008; rep. n. Per_3
62976, racc. n. 7781) che la attrice chiede di revocare nei suoi confronti è
denominato cessione del ramo di azienda, la quale comprende vari beni
Cont Pa (mobili ed immobili) e risulta operata dalla in favore della per il
corrispettivo di € 100.000 a carico di quest'ultima.
Tale atto dispositivo del 2008 è successivo al credito (già oggetto di
decreto ingiuntivo nell'anno 2005) e con esso la debitrice ingiunta (AZT) ha
certamente recato pregiudizio alle ragioni creditorie per aver
qualitativamente e quantitativamente modificato la propria situazione
patrimoniale spogliandosi di tutti i beni che le appartenevano (la titolarità di
Cont altri beni non è dedotta ed inoltre l'impossidenza della realizzata con
l'atto per notaio si evince dall'esame della pertinente situazione Per_3
immobiliare prodotta dall'attrice -v. doc. sub 11) dell'indice-).
Ricorre dunque il presupposto oggettivo (eventus damni) richiesto
dall'art. 2901 c.c., per la cui configurazione è peraltro sufficiente molto meno
della totale compromissione della consistenza patrimoniale della debitrice
che si riscontra nella odierna fattispecie, essendo foriera di pregiudizio per le
ragioni creditorie anche la variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio, 10
con il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura
azione esecutiva (non è necessario cioè provare che dall'atto sia derivato al
creditore un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente dimostrare una
modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta
l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità - cass. n.
15880/2007-)”.
Orbene, sul punto questa Corte non può che richiamare innanzitutto l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte (v., ex plurimis, ord. n. 4212 del 19/02/2020), al quale anche il primo giudice si è
conformato, secondo il quale “In tema di azione revocatoria, rileva una
nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la
conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è
idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo
compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi
da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di
un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del
fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale
azione, che non persegue fini restitutori”.
Logico corollario di detta affermazione è quello secondo il quale “Il
credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale
contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della
qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria
ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo
giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto 11
alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui
conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale
accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico
della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di
giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari
inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del
credito” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 3369 del 05/02/2019).
Tuttavia, pur non volendo considerare la considerazione di carattere generale che la sussistenza di un credito litigioso giustifica comunque l'utile esperimento dell'azione revocatoria, va rilevato che la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 4251/2015 del 30.10.2015, passata in cosa giudicata, pur avendo revocato l'originario decreto ingiuntivo, ha comunque condannato la al pagamento della somma di € Controparte_3
5.324,12, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 6.2.1995 al saldo;
l'esistenza del credito azionato, pertanto, sia pure in misura minore a quella originaria, risulta oramai accertata con efficacia di giudicato, risultando infondata quindi la censura sul punto di parte PE.
D'altra parte, la questione riguardante una possibile compensazione tra detto credito e quello vantato dalla nei Controparte_3
confronti della società attrice, oggi appellata, nascente dalla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese relative al giudizio di appello sopra menzionato, è stata proposta dalla parte non titolare di tale controcredito (la
, oggi PE) e, quindi, priva di Parte_3
legittimazione sul punto.
Sotto altro profilo, l'PE lamenta che, contrariamente a quanto 12
ritenuto dal Tribunale, l'operazione aziendale svoltasi tra le due società sopra menzionate, da qualificare correttamente a suo dire come cessione di ramo di azienda, non avrebbe mai potuto comportare rischio per il recupero del credito di € 5.324,12, oltre interessi, anche in considerazione del fatto che il credito della era garantito dalle fideiussioni concesse dai signori CP_2 Pt_7
e - come poteva ricavarsi dalla medesima sentenza n.
[...] Parte_8
Con 2000/03 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione a
Sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema Corte (v.
Cassazione civile , sez. II , 22/03/2011 , n. 6486; cfr. anche, in epoca recente,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023) costantemente fatto proprio da questo giudicante, secondo il quale “Nel caso di solidarietà passiva si
configura una pluralità di rapporti giuridici di credito- debito tra loro distinti
ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidali ed
aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la
facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere
l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale
generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato,
separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore
solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta
garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla
insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei
confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione
revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri
coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 13
Non appare quindi rilevante, quanto alla sussistenza dell'eventus
damni, la circostanza che il credito in questione fosse garantito dall'esistenza di fideiussioni.
Quanto alla presunta esiguità del credito azionato ed alla dedotta insussistenza dell'eventus damni, basti richiamare il principio giurisprudenziale da tempo consolidato (v., ex plurimis, Cassazione civile,
sez. I, 27/02/2024, n. 5113) per il quale “…il presupposto oggettivo dell'azione
(cd. eventus damni ) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo
comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando
determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del
patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel
soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare
dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale.
Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le
ragioni del creditore”.
Non solo è quindi nella specie evidente che con l'atto in questione -
comunque lo si voglia qualificare - sia stata certamente operata una dismissione patrimoniale da parte dell'alienante Controparte_3
tale da rendere più difficoltosa l'escussione del credito, sia pure
[...]
nella minore misura accertata, ma l'PE non ha neanche dimostrato l'esistenza di beni di proprietà della stessa atti a far ritenere comunque sufficiente la garanzia patrimoniale residua.
Del tutto infondato appare sul punto l'assunto di parte PE per il quale l'insussistenza di una situazione di impossidenza derivata dall'atto 14
impugnato dovrebbe dedursi documentalmente dalla visura camerale di quest'ultima; dalla stessa, infatti, poteva evincersi che in data 5.12.2011 il
Tribunale di Napoli - Sezione DDA - aveva disposto il sequestro del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della società e che il 23.12.2011 era stata notificata la convalida del suddetto sequestro giudiziario, con ciò
risultando dimostrato - a dire dell'PE - che, successivamente all'atto impugnato in revocatoria, residuava un patrimonio aziendale della CP_3
oltre al capitale sociale di € 50.000,00.
Affermare che, in una tale situazione, possa ritenersi che la garanzia patrimoniale offerta dai beni aziendali - che non vengono nenache indicati,
essendo ovviamente il provvedimento giudiziario riferito ad un patrimonio solo astrattamente indicato - non sia stata intaccata dall'atto totalmente dismissivo compiuto dalla appare Controparte_3
davvero difficilmente sostenibile.
Del tutto irrilevante sul punto è poi la circostanza che si tratti nella specie di un'operazione societaria effettuata a distanza di 13 anni dall'inziale
Cont insorgenza del credito azionato, ovvero che il titolo della non fosse,
all'epoca dell'atto dispositivo, privo di efficacia esecutiva.
Quanto all'esistenza della scientia damni, il primo giudice affermava quanto segue:
“
6. Si è già illustrato che siamo al cospetto di un atto dispositivo (e
pregiudizievole) a titolo oneroso compiuto dal debitore successivamente al
sorgere del credito vantato dall'attrice.
In tal caso l'art. 2901 c.c. richiede, ai fini dell'utile avvio dell'azione
in rassegna, l'ulteriore presupposto del consilium fraudis, che si sostanzia 15
nella mera consapevolezza del pregiudizio (scientia damni), da parte del
debitore e del terzo, che possa derivare dall'atto dispositivo (a differenza
della diversa ipotesi in cui l'atto dispositivo a titolo oneroso sia anteriore al
sorgere del credito, nel qual caso si richiede invece la consapevole volontà -
connotata da dolo specifico ovvero dolosa preordinazione- del debitore e del
terzo di pregiudicare le ragioni del creditore).
Nella fattispecie, come documentato dall'attrice con il deposito delle
pertinenti visure societarie, emerge che il terzo ( è proprietario di Parte_3
tutte le quote della società debitrice ( ; questa evidente CP_3
cointeressenza ed incisiva compenetrazione tra le compagini convenute,
consente di estendere l'elemento soggettivo anche al terzo acquirente.
La prova dell'atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite
presunzioni che, nella fattispecie, sono alimentate dalla considerazione che la
proprietaria ( delle quote della società debitrice ( non Parte_3 CP_3
poteva non essere a conoscenza della situazione di indebitamento di
quest'ultima, degli effetti sul patrimonio di quest'ultima nonché dei
conseguenti pregiudizi alle ragioni creditorie dell'attrice, che l'atto di
cessione tra loro realizzato comportava.
Si è pure precisato, in maniera pertinente al caso in esame, che
allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria
e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del
creditore essendo l'elemento soggettivo integra-to dalla semplice conoscenza
- cui va equiparata l'agevole conoscibilità - nel debitore di tale pregiudizio,
a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene
esperita l'azione revocatoria ordinaria e senza che assumano rilevanza 16
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del
creditore (cd. consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da
parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. cass. n.
14489/2004).
Con riferimento, poi, alla partecipatio fraudis la Corte di legittimità
ha più volte ripetuto che il requisito della consapevolezza, da parte del terzo
acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del
creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a
tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita (Cass. n. 2303/96; n.
5741/04; n. 22365/ 07; n. 10623/10); pertanto il requisito della partecipatio
fraudis si colloca per sua natura in una posizione ancillare e succedanea
rispetto all'eventus dammi, nel senso che, una volta stabilito che la
conversione dell'immobile in denaro basta ad arrecare pregiudizio alle
ragioni creditorie, la partecipatio fraudis diviene insita nel fatto stesso di
consentire, attraverso l'acquisto dell'immobile, la conversione di un bene
facilmente aggredibile in un bene facilmente sottraibile (cass. n. 17776/ 2016)
ed inoltre trovasi pure affermato che nel caso di vendita in favore di un terzo
dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la
consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio
patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dello
esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa
(Cass. n. 7507/2007)”.
A fronte di tale esaustiva motivazione, pare del tutto irrilevante l'assunto di parte PE secondo il quale la propria partecipatio fraudis
andrebbe ritenuta indimostrata per la semplice circostanza che non vi sarebbe 17
prova di un'avvenuta coincidenza tra gli organi amministrativi delle due società; appare a dir poco inverosimile, ad opinione della Corte, che il socio unico della società acquirente (la non fosse a Parte_3
conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società alienante
( , essendo irrilevante, per le ragioni Controparte_3
sopra chiarite, l'inesistenza di uno specifico intento fraudolento dedotta dall'PE.
Come già sopra precisato, essendo comunque il minor credito accertato comunque idoneo all'utile proposizione dell'azione revocatoria, non appare fondato nenache l'ulteriore rilievo di parte PE secondo la quale la
[...]
avrebbe violato i principi di lealtà e probità in quanto, pur essendo a CP_2
conoscenza dell'esito del giudizio di appello conclusosi con la sentenza n.4251/2015 del 30.10.2015, non ne avrebbe informato il primo giudice;
tale attività ben avrebbe potuto peraltro essere svolta dalle stesse parti convenute.
Quanto infine alle spese e competenze di lite relative al giudizio di primo grado, le stesse, diversamente da quanto affermato da parte PE,
sono state correttamente liquidate sulla base del valore dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo ad all'epoca giustificato dalla maggior misura del credito azionato.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, quindi, stante l'infondatezza di tutti i motivi di doglianza dell'PE, l'impugnazione va rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'PE , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro - tempore, e si liquidano di ufficio in favore 18
dell'appellata - oggi CP_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, come da dispositivo che
[...]
segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al minor valore del credito accertato (da € 5.201,00 ad €
26.000,00), tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado di giudizio.
Dette spese e competenze di lite vanno invece ritenute non ripetibili quanto alla in persona del legale Controparte_3
rapp.te pro – tempore, rimasta contumace nel presente giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'PE , in persona del Parte_3
legale rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 20.12.2019 dalla Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, nei confronti della
[...]
- oggi in persona CP_2 Controparte_1
del legale rapp.te pro - tempore e della Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro - tempore, ed avverso la sentenza del
[...] 19
Tribunale di Santa IA Capua Vetere n. 1538/2019 del 28.5.2019, così
provvede:
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
b) Condanna la , in persona Parte_3
del legale rapp.te pro - tempore al pagamento in favore della CP_2
- oggi in persona
[...] Controparte_1
del legale rapp.te pro - tempore delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15%, nonché Iva e Cpa, se dovute;
c) Dichiara non ripetibili le spese e competenze di lite quanto all'appellata contumace in Controparte_3
persona del legale rapp.te pro – tempore;
d) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'PE , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
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2740 c.c.”.