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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2755/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
27/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/11/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MARRONCELLI ROSA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ZAMPELLA DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta-Garzano in data
01/09/1990; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: il 23/07/1992 e il Per_1 Per_2
05/12/1997; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione e dando atto che le parti hanno risolto ogni questione relativa alla restituzione dei beni;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 10/12/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
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ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
- Nessuna condizione viene concordata in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto non ve ne sono i presupposti di legge.
- Nulla sarà versato a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi perché non ne hanno diritto.
- Nulla sarà versato a titolo di assegno di mantenimento per i figli perché economicamente autosufficienti.
- La sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 30 marzo 2025, Parte_2 consegnando le chiavi di casa e del cancello elettrico.
- I coniugi provvederanno entro il 30 marzo 2025 alla chiusura del conto cointestato presso
Banco Poste, Ufficio postale di Casagiove dal quale vengono pagate le utenze e la TARI.
- Il sig. dichiara di aver ricevuto dalla SI.ra i beni (orologi, gioielli, buoni Pt_1 Parte_2 postali) di cui all'elenco che le parti hanno sottoscritto in data 14 ottobre 2024; la ricevuta sottoscritta dal sig. è in possesso della SI.ra . Pt_1 Parte_2
- Il sig. si impegna, entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio a riscattare, previa consegna degli originali custoditi nella casa coniugale, le polizze di seguito indicate stipulate con ed a trasferire le somme CP_1 ricavate per la metà ed in pari quota ai figli e : Per_1 Per_2
- Polizza Posta presente plus CL 50002725055 del valore di €. 12.192,45
- Polizza futuro fedeltà new clienti 50007965972 del valore di €. 4.738,88
- Posta futuro fedeltà III clienti 50012147691 del valore di €. 16.393,99
- Fondo BP Focus rilancio 2026 000002878069 del valore di €. 20.054,01
- Compensate le spese tra le parti con rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge professionale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta-Garzano il
01/09/1990 da , nato il [...] in [...], e Parte_1
2 , nata il [...] in [...] - GARZANO, alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1990, ufficio III);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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