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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4372/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009445549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l ricorrente ritiene illegittima cartella di pagamento n. 09420250009445549000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 17.09.2025 per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
Si costituiscono sia DE che Regione BA chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, ritiene di dover accogliere in via pregiudiziale ed assorbente l'istanza di inammissibilità del ricorso.
L'art. 19 del D.lvo n. 546/1992 include la cartella esattoriale tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario e al comma 3 dispone che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Ne consegue che la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento/ingiunzione, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui essa (CASSAZ. TRIB, N. 5105/2001, CASS.TRIB. N. 20751/2006) resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ ingiunzione.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 09420250009445549000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione BA, il seguente avviso di accertamento:
- ACC19- 968264056270 notificato in data 08.11.2022 con raccomandata n. 66945886286-9 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato dal ricorrente, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Il citato avviso è stato notificato all'indirizzo Indirizzo_1, Indirizzo_2 - RE (RC), come da estratto Siatel prodotto dalla Regione.
Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
La pretesa era quindi cristallizzata e pertanto non più impugnabile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 100,00 a favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4372/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009445549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l ricorrente ritiene illegittima cartella di pagamento n. 09420250009445549000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 17.09.2025 per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
Si costituiscono sia DE che Regione BA chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, ritiene di dover accogliere in via pregiudiziale ed assorbente l'istanza di inammissibilità del ricorso.
L'art. 19 del D.lvo n. 546/1992 include la cartella esattoriale tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario e al comma 3 dispone che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Ne consegue che la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento/ingiunzione, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui essa (CASSAZ. TRIB, N. 5105/2001, CASS.TRIB. N. 20751/2006) resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ ingiunzione.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 09420250009445549000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione BA, il seguente avviso di accertamento:
- ACC19- 968264056270 notificato in data 08.11.2022 con raccomandata n. 66945886286-9 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato dal ricorrente, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Il citato avviso è stato notificato all'indirizzo Indirizzo_1, Indirizzo_2 - RE (RC), come da estratto Siatel prodotto dalla Regione.
Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
La pretesa era quindi cristallizzata e pertanto non più impugnabile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 100,00 a favore di ciascuna parte resistente.