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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Miccichè Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3559/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIROLAMO SCARFÒ, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Fonti Coperte n. 38 presso il difensore avv. GIROLAMO SCARFÒ RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «come in ricorso».
Conclusioni del pubblico ministero: «esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato in data 16.9.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 marito, , ed esponeva: di avere contratto con lui matrimonio a AN (PG) in Controparte_2 data 2.2.2008; che dall'unione era nato il figlio (il giorno 11.12.2014); che con Persona_1 sentenza n. 1415/22 del 3.10.2022 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato la separazione personale dei pagina 1 di 4 coniugi, prevedendo l'affidamento esclusivo del figlio alla madre - con collocamento presso la stessa e incontri padre-figlio previo consenso della madre, nel caso il padre si fosse reso nuovamente reperibile - nonché un contributo paterno di mantenimento del minore pari a € 250,00, oltre 50% delle spese straordinarie;
che sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio prevedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore e un contributo paterno al suo mantenimento pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 21.5.2025, veniva sentita la sola ricorrente, stante la contumacia del resistente, e all'esito dell'audizione, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore della sig.ra e preso atto dell'assenza di attività istruttoria da Parte_1 espletare.
****
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in via residuale, qualora nessun giudice di uno Per_2 Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che la moglie vive ancora in Italia (a Perugia), sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge colombiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010 lettera c) ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.»
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo. pagina 2 di 4 Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a) dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b) essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente ad un momento antecedente all'introduzione del giudizio di separazione, e quindi prima del 2021, come emerge dalla sentenza di separazione;
cfr. doc. 8 ricorso).
Può invece farsi utilizzo del criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che entrambi i coniugi hanno cittadinanza colombiana (cfr. certificato di matrimonio, depositato quale allegato 1 al ricorso), sicché è la legge della cittadinanza comune che dovrà essere applicata al caso di specie.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
L'art. 154 del codice civile colombiano prevede, infatti, tra le cause di divorzio, la separazione legale o di fatto che duri da più di due anni (Art. 154: «Son causales de divorcio: […] 8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. […]»).
Nel caso di specie, come detto la separazione dei coniugi è avvenuta nel 2022 e da allora non risulta esservi più stata comunanza di vita. In effetti la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente, la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 154 del codice civile colombiano.
Venendo alle questioni accessorie, va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione italiana anche con riguardo alla domanda di affidamento del figlio minore, atteso che è abitualmente residente in AN, presso la casa materna (cfr. art. 8 regolamento n. 2201/2003, cd. Bruxelles II bis).
Secondo il disposto dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, siffatta domanda è regolata dalla legge italiana, quale lex fori.
Nel merito, ritiene il collegio di dover accogliere la richiesta avanzata in ricorso a proposito dell'affido esclusivo del minore alla ricorrente, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica in considerazione dell'atteggiamento di disinteresse mostrato dal resistente che, rimanendo contumace, ha confermato le allegazioni della ricorrente in merito alla sua totale assenza dalla vita del figlio e alla mancata partecipazione alle decisioni che lo riguardano.
In tale situazione appare evidente che una pronuncia di affido condiviso, oltre a rivelarsi del tutto svuotata di ogni portata concreta, finirebbe per rendere estremamente difficoltosa alla madre la gestione quotidiana del minore e l'adozione delle scelte via via da assumersi nel suo interesse.
Tenuto conto dell'assenza del resistente risulta superfluo stabilire modalità di frequentazione con il minore.
Resta inteso che un'eventuale ripresa del rapporto tra il padre e il figlio potrà avvenire solo previo consenso della madre.
pagina 3 di 4 Anche la domanda di mantenimento del minore rientra nella giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 4/2009 che, in materia di «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», radica la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare la parte convenuta.
Per l'individuazione della legge applicabile deve farsi riferimento al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, il quale detta il criterio della residenza abituale del creditore. Nel caso di specie va dunque applicata la legge italiana, avendo la ricorrente residenza in Italia.
In difetto di attività istruttoria ed anche tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente
- che non ha offerto elementi tali da rendere necessaria o opportuna una rivisitazione - ritiene il collegio di dover confermare, nella presente sede, l'entità del contributo mensile previsto a carico del sig.
[...]
per il mantenimento del figlio minore, che resta fissata nella misura già determinata Controparte_2 in sede di separazione e poi confermata in via provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., ossia pari a € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto, infine, alle spese di lite, in ragione della materia trattata appare giustificata la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AN (PG) il giorno 2.2.2008 tra
[...]
nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_2 (Colombia) il 13.8.1973, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CORCIANO (PG) al n. 6, parte I, anno 2008, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma l'affidamento del figlio minore , in via esclusiva alla madre, la quale Persona_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) dispone che il minore resti collocato presso la madre;
4) dispone che un'eventuale ripresa del rapporto tra il padre e il figlio potrà avvenire solo previo consenso della madre;
5) conferma in capo a l'obbligo di versare entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_2 in favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Persona_1 di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate sostenute nel suo interesse;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 11 settembre 2025
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Loredana Giglio
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