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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/12/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
21.11.2024 da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in
Trieste, alla Piazza Dalmazia n.3 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._1
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._3
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_4
; C.F._4
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_5
), in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._5 [...] nata in [...] il [...], e nato in [...] Parte_4 Parte_6
il 4 ottobre 1960 (C.F. ); C.F._6
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
); C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, presso il cui indirizzo p.e.c. risultano elettivamente domiciliati, Email_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta in appello
APPELLATI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Trieste pubblicata il 10 ottobre 2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 3533/2023 R.G., notificata il 22.10.2024 –
“Riconoscimento della cittadinanza”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (come da note di precisazione del 2 ottobre 2025):
“Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Trieste nel procedimento avente numero RG 3533/2023 e registrata con num. 879/2024 - n. cronol. 7787/2024 del 10/10/2024 e Repert. n.2108/2024 del
18/10/2024 - comunicata in tale ultima data e notificata in data 22.10.2024. accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di
Roma.
Comunque annullare, revocare o con qualsivoglia formula equipollente dichiarare inefficace
l'ordine di esecuzione degli oneri pubblicitari conseguenti presso lo Stato civile, in quanto emesso in violazione del divieto di condanna ad un facere a carico dell'Amministrazione, peraltro priva di legittimazione passiva, e comunque emesso incorrendo in un vizio di extrapetizione.
Dichiarare in ogni caso inammissibile ed improcedibile la domanda rientrando la fattispecie dei richiedenti nella diversa fattispecie del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 17bis e 17ter della legge 91/1992, di cui comunque non sono stati dimostrati sussistenti gli elementi costitutivi di ordine procedurale e sostanziale indicati in tali norme”.
Per gli appellati (come da note del 25 settembre 2025): “Si chiede quindi che, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, revocando la dichiarazione di contumacia delle parti appellate, contrariis rejectis,
1) dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal e Parte_1
2) per l'effetto confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Trieste n. 879/2024 del R.G. N.R.G. 3533/2023 pubblicata in data 10.10.2024, confermando che gli odierni appellanti sono tutti cittadini italiani e, quindi, ordinare al e, per Parte_1 esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi”.
Per il Pubblico Ministero (come da parere del 4 marzo 2025):
“Il PG chiede l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto delle domande”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3 settembre 2023 gli odierni appellati adivano il Tribunale di Trieste chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana acquistata iure sanguinis per discendenza dall'ava, cittadina italiana, . Persona_1
A sostegno della propria domanda esponevano che:
- era nata a [...], “allora Regno d'Italia” (pag. 1 ricorso), il 7 Persona_1 giugno 1905 ed era emigrata in Argentina il 26 settembre 1926;
- il 17 agosto 1935 la signora aveva contratto matrimonio in Argentina con Per_1 Per_2
cittadino iugoslavo, e dalla loro unione era nata il [...]
[...] Persona_3
- la signora non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella Per_1
argentina; la stessa non risultava invero registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (v. doc. 5 fascicolo ricorrente);
- dall'unione di con erano nate, in Argentina, le Persona_3 Persona_4
ricorrenti in data 26 marzo 1970 e in data 23 Controparte_1 Parte_4 maggio 1971; - dall'unione di con erano nati, in Argentina, i Controparte_1 Persona_5
ricorrenti in data 9 gennaio 1989, in data Parte_2 Parte_3
20 dicembre 1992 e in data 30 gennaio 1996; Controparte_2
- infine, dall'unione di con in data 27 maggio 2009 Parte_4 Persona_6
era nato in [...] il ricorrente . Parte_5
I ricorrenti deducevano, altresì, di non poter conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3); che per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.
n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza
[…] indipendentemente dalla volontà della donna”) e n. 30/1983 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della L.555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana), sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre;
che la L. 555/1912 è stata disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima dell'1 gennaio 1948; che, tuttavia, la Corte di Cassazione, con le pronunce a Sezioni Unite n. 4466
e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione (come nel caso di specie) deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale e, pertanto, per effetto delle predette sentenze della
Corte costituzionale, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948.
Concludevano, dunque, che, in quanto discendenti da cittadina italiana che non aveva mai perso o rinunciato alla propria cittadinanza, essi dovevano considerarsi a loro volta cittadini italiani fin dalla nascita per trasmissione iure sanguinis dello status civitatis. 2. Si costituiva, il giorno stesso della prima udienza, il convenuto, rilevando in via Parte_1
preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, atteso che:
- non avendo i ricorrenti affermato di avere residenza o dimora in Italia, non poteva trovare applicazione il criterio di individuazione del foro competente fissato dal secondo comma dell'art. 19 bis del d.lgs. n. 150/2011 in base al quale è “competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”;
- non trovandosi attualmente il comune di nascita dell'ava (Cosana del Collio) in territorio italiano, ma facendo parte di quello della Repubblica di VE (Kozana, villaggio nel comune di Brda), non poteva trovare applicazione il criterio di collegamento territoriale fissato dall'art. 4 comma 5 del d.l. 17/02/2017, n. 13, convertito con legge 13 aprile 2017, n.
46, come modificato dall'art. 1, comma 36, L. 26 novembre 2021, n. 206, secondo cui
“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”, potendosi applicare solo la regola generale del foro del convenuto;
- trovandosi nella capitale italiana la sede dell'Ente convenuto, il Tribunale competente era da individuarsi nella sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso il Tribunale di Roma.
Il Ministero precisava altresì che – contrariamente a quanto affermato da controparte – la località di origine dell'ava non apparteneva al Regno d'Italia fin dal momento della sua nascita (risalente al 1905), ma era stata annessa al Regno solo nel 1920, in seguito al Trattato di Rapallo, e vi aveva fatto parte, inquadrata all'interno della provincia di Gorizia, fino al
1947, per poi passare alla Jugoslavia e infine alla VE.
In subordine, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda nella parte in cui pretendeva dal resistente l'adempimento di eventuali conseguenti obblighi di annotazione e di Parte_1
trascrizione della sentenza presso ufficiali di stato civile, attesa l'impossibilità di effettuare tale attività di certazione amministrativa nei confronti di un'amministrazione appartenente alla Repubblica di VE. Da ultimo, evidenziava che la fattispecie in cui ricadeva la situazione dei richiedenti era regolata dagli artt. 17 bis e 17 ter della legge 91/19921, e che in tal caso il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
Di qui, l'improcedibilità ed infondatezza dell'azione, non avendo i ricorrenti allegato di aver mai presentato tale dichiarazione e risultando ostativa alla trasmissione della cittadinanza la normativa internazionale pattizia intervenuta, essendo l'avo emigrato divenuto cittadino jugoslavo ed avendo in tal modo perduto la cittadinanza italiana all'esito della seconda guerra mondiale.
3. Con sentenza n. 879/2024 depositata il 10 ottobre 2024, il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda di riconoscimento della cittadinanza.
Rigettava preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando, in conformità all'orientamento del medesimo Tribunale, che sebbene il dettato normativo dell'art. 4 comma
5, del d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 (secondo cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”) non precisi se, per determinare la competenza, si debba avere riguardo al comune di nascita dell'avo all'epoca della nascita dello stesso o al momento della presentazione della domanda, dalla ratio della norma e da una lettura sistematica della normativa in materia di cittadinanza può evincersi che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis viene richiesta quando si assume di essere discendenti di un cittadino italiano per nascita;
pertanto, essendo, nel caso di specie,
l'ava “nata a [...] il [...], all'epoca, Territorio Italiano, nello specifico ricadente nel Comune di Gorizia”, “competente è il Tribunale di Trieste a prescindere dall'attuale collocazione amministrativa del comune di nascita dell'ava” (pag. 4 sentenza). Rigettava altresì l'eccezione subordinata, con cui l'Amministrazione aveva opposto l'impossibilità di procedere all'annotazione della emananda sentenza, “in quanto” affermava il Tribunale, “nelle note conclusive parte ricorrente chiede di ordinare” [non più “al
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Parte_1
Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, quale comune di nascita dell'immigrante italiano”, come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, pag. 8, ma, più genericamente] “alle autorità competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle relative comunicazioni alle autorità consolari competenti” (pag. 4 sentenza).
Nel merito, rilevava che le norme di cui agli artt. 17 bis e ter della legge n. 91/1992 non erano applicabili al caso di specie, in quanto le previsioni del Trattato di Pace di Parigi e del Trattato di pace di Osimo – in base ai quali i cittadini italiani domiciliati nei territori ceduti ed i loro figli nati dopo tale data perdevano la cittadinanza italiana divenendo automaticamente cittadini dello stato subentrante, fatta salva la facoltà, per i cittadini maggiorenni, di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato – si riferivano chiaramente ai soli soggetti ancora residenti/domiciliati nei territorio ceduti alla data dell'entrata in vigore dei medesimi (o nell'anno successivo).
Nel caso di specie, la sig.ra era emigrata in Argentina in data 17 settembre Persona_1
1935; pertanto, quando il territorio del Comune di Cosana del Collio era stato ceduto dallo
Stato Italiano alla Jugoslavia, nel 1947, ella non avrebbe mai potuto esercitare il diritto di opzione o spostare la sua residenza in territorio italiano per non perdere la cittadinanza. La non aveva quindi mai perso la cittadinanza italiana e, ai sensi dell'art. 1 della legge n. Per_1
91/1992, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti.
Il Tribunale, pertanto, osservato che la linea di discendenza riportata in ricorso trovava esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risultava che i ricorrenti discendevano dalla sig.ra e che non vi erano atti di Persona_1 rinuncia alla cittadinanza né dell'ava né dei richiedenti, accoglieva la domanda, dichiarando per l'effetto che questi ultimi erano cittadini italiani;
ordinava al e, per Parte_1
esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e disponeva la compensazione delle spese di lite, giustificandola in ragione del fatto che la decisione derivava dall'interpretazione del dettato normativo e dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
4. Avverso tale pronuncia il propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
4.1 Con il primo motivo (“I. SULLA ERRONEA DECLARATORIA DI COMPETENZA
TERRITORIALE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE”) la difesa dell'Amministrazione contesta il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, affermando che la motivazione addotta introdurrebbe un “criterio di aleatorietà nell'individuazione della competenza territoriale del Giudice adito, diverso dalla volontà delle parti, che non appare conforme ai principi regolatori il processo civile” (pag. 7 appello)
e sarebbe altresì erronea dal punto di vista della ricostruzione storica.
4.1.1 Sotto il primo profilo l'appellante ribadisce che – non essendo il comune di nascita dell'ava tra quelli attualmente compresi nel distretto di Corte di Appello di Persona_1
Trieste – non poteva trovare applicazione la regola attributiva della competenza territoriale in favore del Tribunale di Trieste, né era possibile giungere a diverse conclusioni, a ciò ostando sia l'art. 6 c.p.c. che, per ragioni di certezza del diritto, esclude che le parti possano derogare alle norme in tema di competenza a meno che non vi sia una contraria (e, quindi, espressa) indicazione da parte della legge, sia l'art. 25, comma 1 della Costituzione, il quale prevede che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, sia, infine, l'art. 5 c.p.c., il quale – in applicazione del più generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi – stabilisce espressamente che “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”. Pertanto, in attuazione dei principi di certezza legale, irretroattività e tutela dell'affidamento dei destinatari dell'azione processuale, lo stato di fatto sulla base del quale individuare il giudice competente avrebbe dovuto essere quello sussistente al momento della proposizione del ricorso.
4.1.2 Quanto al secondo profilo, parte appellante deduce l'erroneità dell'affermazione per cui
“Cosana del Collio il 7.06.1905, [era] all'epoca, Territorio Italiano, nello specifico ricadente nel Comune di Gorizia”, in quanto, come già illustrato nelle difese di primo grado, la località era stata annessa al Regno d'Italia solo nel 1920, in seguito alla Prima guerra mondiale e alla stipula del Trattato di Rapallo. 4.2 Col secondo motivo (“II. SULL'ORDINE ALL'APPELLANTE AMMINISTRAZIONE DI
PROVVEDERE ALLE SUCCEDANEE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI DEL
PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA”) parte appellante lamenta che l'ordine, contenuto nel dispositivo e rivolto “al Parte_1
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”, sarebbe viziato da ultrapetizione nonché da contraddittorietà rispetto a quanto affermato in sede di motivazione.
4.2.1 Sotto il primo profilo evidenzia che – come rilevato dallo stesso Tribunale in motivazione – in sede di note conclusive i ricorrenti avevano modificato la propria domanda, chiedendo che tale ordine fosse rivolto (non più al , ma) più genericamente, alle Parte_1
“autorità competenti”, così prestando sostanziale acquiescenza all'eccezione della difesa erariale di non poter effettuare tale attività di certazione amministrativa nei confronti di un'amministrazione appartenente alla Repubblica di VE.
4.2.2 Sotto il secondo profilo, e in disparte la questione relativa alla qualificazione di tale modifica come inammissibile mutatio libelli, il evidenzia il contrasto tra l'ordine – Parte_1
a sé rivolto – contenuto nel dispositivo, e quanto affermato dal Tribunale in sede di motivazione, ossia che il non è l'autorità tenuta a compiere materialmente Parte_1
l'annotazione, che deve invece essere eseguita dal Sindaco, quale ufficiale di stato civile.
Peraltro, in assenza di indicazioni circa il Comune tenuto all'annotazione (non potendo questo essere individuato in quello sloveno di Cosana nel Collio), il facere richiesto dal Tribunale risulterebbe irrimediabilmente indefinito e la relativa domanda sarebbe inammissibile.
Sostiene, inoltre, parte appellante che l'autorità tenuta ad adoperarsi per l'annotazione della sentenza dovrebbe invero individuarsi nel Cancelliere, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R.
396/2000.
4.3 Con il terzo e ultimo motivo (“3) ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ART 17 BIS E 17 TER DELLA LEGGE 91/1992”) l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di infondatezza e improcedibilità della domanda poiché basato su una interpretazione asseritamente errata degli artt. 17 bis e ter della l. 91/1992, i quali disciplinano il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947”.
Secondo la difesa erariale, infatti, “solo i cittadini italiani che all'epoca risiedevano in tali territori potevano usufruire della facoltà di opzione per impedire la perdita della cittadinanza”, e, pertanto, “diversamente da quanto opinato dal Tribunale, i cittadini italiani originari di tali luoghi non residenti in tali luoghi ma emigrati all'estero” [non conservavano per ciò solo la cittadinanza italiana, ma, al contrario] “seguivano la sorte del loro territorio di origine, perdendo la cittadinanza” (pag. 19 appello); in altri termini, “non […] era possibile per tali soggetti esercitare l'opzione in quanto la perdita della cittadinanza italiana operava, nei confronti di tali soggetti ipso jure, senza la condizione sospensiva dell'esercizio della facoltà di opzione” (pag. 22 appello).
Peraltro – aggiunge parte appellante – i ricorrenti ben avrebbero potuto ottenere ugualmente il riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base di una mera domanda amministrativa, previa esibizione della documentazione richiesta dall'art. 17 ter della legge n. 91/1992; tuttavia, mancando la prova dell'avvenuta proposizione della domanda in sede amministrativa, la domanda dei ricorrenti risulterebbe inammissibile e/o improcedibile.
5. Posto che i ricorrenti appellati non si costituivano in termini, alla prima udienza dell'11 marzo 2025 il Consigliere istruttore ne dichiarava la contumacia;
fissava quindi udienza per la rimessione della causa in decisione al 2 dicembre 2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnava i termini di cui all'art. 352, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c..
6. Si costituivano tardivamente gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta del 21 luglio 2025.
6.1 In primo luogo, gli appellati rilevano che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata tardivamente dal resistente, posto che la comparsa di risposta nel giudizio Parte_1 di primo grado era stata depositata in data 4 giugno 2024, ossia il giorno stesso della prima udienza. Dunque, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 281 undecies c.p.c. (a norma del quale il convenuto deve costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza, proponendo a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio), né la previsione generale di cui all'art. 38 c.p.c. (secondo cui l'incompetenza territoriale va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inammissibile. Ad ogni modo, nel merito gli appellati osservano che l'art. 4, comma 5 del d.l. n. 13/2017 individuerebbe un foro speciale che àncora la competenza territoriale alla situazione sussistente all'epoca della nascita dell'avo cittadino italiano, prescindendo dall'attuale collocazione amministrativa del comune d'origine di quest'ultimo. Nel caso di specie, al momento della nascita della Cosana del Collio faceva certamente parte dello Stato Per_1
italiano (o, comunque, di uno Stato preunitario), poiché ricadeva nell'ambito territoriale del
Comune di Gorizia;
non troverebbe quindi alcuno spazio applicativo la regola generale dell'art. 19 c.p.c.
6.2 In secondo luogo, quanto all'ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, gli appellati rilevano la correttezza della motivazione di primo grado, secondo cui detto ordine non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, ma discende direttamente dalla legge. Come ritenuto dal Tribunale, la mancata esecuzione di tali adempimenti (da eseguirsi presso il o, in alternativa, presso quello di Controparte_3
Roma) non costituirebbe quindi una inottemperanza a un ordine impartito dal giudice, bensì una violazione di legge.
6.3 Nel merito, gli appellati osservano che la perdita della cittadinanza italiana non può mai presumersi, neanche in presenza di mutamenti territoriali, ma deve essere provata in modo specifico e inequivoco, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, nella comparsa di risposta si fa riferimento a SS.UU. n. 4466/2009 e Cass. n.
26899/2016).
Rilevano, ancora, che all'epoca dell'entrata in vigore del Trattato di Parigi la risiedeva Per_1 in Argentina già da vent'anni e, quindi, non rientrava tra i soggetti destinatari dell'art. 19 del citato Trattato, che andrebbero individuati nei soli residenti nei territori ceduti. Ella, quindi, non avrebbe potuto esercitare l'opzione per la cittadinanza italiana;
né si potrebbe ritenere che l'avesse persa per il sol fatto di essere originaria dei territori ceduti. avrebbe quindi Per_1 conservato la cittadinanza italiana – mai rinunciata – e l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti.
Non si applicherebbe, invece, l'art. 17 bis della l. n. 91/1992, introdotto proprio per regolare il ben diverso caso del riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che l'avevano persa in base ai Trattati (mentre la appunto, l'avrebbe conservata). Di conseguenza Per_1
non troverebbe applicazione nemmeno la procedura di cui all'art. 17 ter della legge citata (che disciplina il riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa), sicché la domanda giudiziale, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, non sarebbe né Parte_1
improcedibile né infondata.
7. Nel precisare le conclusioni con atto del 2 ottobre 2025, il ha eccepito la tardività Parte_1
e, quindi, l'inammissibilità della costituzione degli appellati, rilevando che l'art. 293 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede che “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione ”; dunque, gli appellati avrebbero dovuto costituirsi entro l'11 marzo 2025 (data in cui il Consigliere istruttore aveva fissato l'udienza di rimessione in decisione).
8. Scaduto il 2 dicembre 2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
9. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal appellante in sede Parte_1
di precisazione delle conclusioni, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio degli appellati.
Giova premettere brevemente che, nella sua formulazione previgente, l'art. 293 c.p.c. prevedeva che il contumace potesse costituirsi “in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), tuttavia, l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata eliminata e sostituita da quella di rimessione della causa in decisione. Pur a fronte di tale significativa modifica, la novella legislativa non era però contestualmente intervenuta sull'art. 293 c.p.c., che continuava a prevedere quale termine ultimo per la costituzione l'(ormai abrogata) udienza di precisazione delle conclusioni.
È solo con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 10.10.2022, n. 149”, che si è provveduto a sanare tale difetto di coordinamento;
a seguito di tale intervento, dunque, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, è previsto che la parte che è stata dichiarata contumace possa costituirsi “in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Ebbene, come correttamente osservato dall'appellante, nel caso di specie risulta applicabile ratione temporis la formulazione dell'art. 293 c.p.c. conseguente alla modifica di cui al citato d.lgs. n. 164/2024. Ne discende che gli odierni appellati avrebbero dovuto costituirsi prima del momento in cui il Consigliere istruttore, all'udienza dell'11 marzo 2025, aveva pronunciato l'ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione (prevista per il 2 dicembre
2025).
Tuttavia, come già osservato, gli appellati si erano costituiti con comparsa del 21 luglio 2025
e, quindi, tardivamente;
di talché, stante il chiaro tenore letterale dell'attuale art. 293 c.p.c., la loro costituzione risulta inammissibile e detta parte deve ritenersi contumace (sulla necessità di interpretare in chiave letterale l'art. 293 c.p.c., con conseguente inammissibilità della costituzione tardiva del contumace, si veda il recente precedente della Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3388 del 10 dicembre 2025).
Peraltro, ad avallo di tale interpretazione risponde anche la ratio della previsione normativa, volta a contemperare il diritto di difesa delle parti con l'esercizio della funzione decisoria (v.
Corte Cost., sentenza n. 54 del 9 maggio 1968 che, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 293 cpc che, all'epoca, consentiva al contumace di costituirsi fino all'udienza in cui la causa era rimessa (dall'istruttore) al collegio ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha affermato che il fondamento di tale limite temporale è "quello di stimolarlo (il contumace) a una presenza tempestiva nella fase che piu' richiede il contraddittorio, dovendosi precisare la controversia e svolgere le prove: on si CP_4 puo' consentire una discussione orale a chi non ha partecipato a quell'istruzione che ne e' il presupposto"; v. anche Cass., sent., 20/1/1994, n. 481, anch'essa pronunciata con riferimento all'allora vigente art. 293 c.p.c., secondo cui va ritenuto “sulla base del combinato disposto degli artt. 347, 166, 171 e 293 c.p.c., che l'appellato contumace (pur se non formalmente dichiarato tale) possa costituirsi in ogni momento del procedimento ma non oltre l'udienza nella quale la causa è rimessa al collegio;
e che la mancata osservanza dell'indicato limite sia causa di preclusione, giustificata dalla necessità che i temi difensivi siano stabiliti con precisione al tempo della spedizione della causa al collegio, laddove la irrituale comparizione della parte rimasta contumace potrebbe condizionare il mutamento delle conclusioni delle altre parti e sconvolgerne il sistema difensivo”).
Pertanto, essendo inammissibile la costituzione di parte appellata, non potranno essere tenute in considerazione le argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione e riposta in appello. 10. Il primo motivo d'appello – con il quale il appellante reitera l'eccezione di Parte_1
incompetenza territoriale già proposta in primo grado e rigettata con la sentenza gravata – è infondato.
Giova preliminarmente ricordare che, a norma dell'art. 38, comma 1 c.p.c., l'incompetenza per territorio (nonché per materia e valore) deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta “tempestivamente depositata” e che, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, nei casi di incompetenza per territorio c.d. inderogabile previsti dall'art. 28 c.p.c.; tale ultima disposizione rinvia, a sua volta, alle cause in materia di stato e capacità delle persone di cui all'art. 70, comma 1, n. 3) c.p.c., tra le quali figurano anche quelle in materia di cittadinanza.
Ciò posto, nel giudizio di primo grado il ha eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Trieste con comparsa di costituzione depositata il giorno stesso della prima udienza e, quindi, tardivamente, essendo già spirato il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 281 undecies c.p.c..
Né risulta che, trattandosi nel caso di specie di territorio c.d. inderogabile, l'incompetenza sia stata rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Dunque, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale era (e rimane) inammissibile.
Non pare superfluo sottolineare, da ultimo, che tale conclusione non è inficiata dalle norme speciali in materia di Foro Erariale di cui al R.D. n. 1611/1933, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass., ord., 03/08/2018, n. 20493).
11. Per questioni di ordine logico, il terzo motivo – con cui l'appellante sostiene l'applicabilità al caso di specie non già dell'art. 1 della legge n. 91/1992, bensì della diversa disciplina sul riconoscimento della cittadinanza (in via amministrativa) di cui agli artt. 17 bis e 17 ter della legge citata – dovrà essere esaminato prima del secondo, che ha ad oggetto unicamente l'ordine di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni conseguenti al riconoscimento dello status civitatis.
Il terzo motivo è infondato e deve essere rigettato per la ragioni di cui si dirà.
11.1 Sostiene il appellante che, all'esito della seconda guerra mondiale, i cittadini Parte_1
italiani originari dei territori ceduti alla Jugoslavia – dapprima in forza del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 e, successivamente, sulla base del Trattato di Osimo del 10 novembre
1975 – sono divenuti cittadini jugoslavi, a meno che non abbiano esercitato l'opzione per la cittadinanza italiana nelle forme e nei tempi prescritti dai predetti trattati.
Si osserva che dalla lettura delle norme internazionali pattizie emerge che il presupposto per l'acquisto della cittadinanza jugoslava era individuato proprio nella presenza dell'interessato
– o, quantomeno, di un suo domicilio o di una sua stabile residenza – nel territorio ceduto.
In questo senso deve leggersi, infatti, l'art. 19 del Trattato di Parigi, che così prevedeva:
“
1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni. 3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.”.
Dalla lettura del citato art. 19, comma 1 del Trattato di Parigi si evince, dunque, che il mutamento di cittadinanza conseguente alla cessione territoriale presupponeva che l'interessato (o il suo avo, nel caso di domanda dei discendenti) fosse domiciliato proprio in quel territorio alla data del 10 giugno 1940.
Previsioni del tutto simili si rinvengono nel Trattato di Osimo, il cui art. 3 prevedeva che:
“La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il
10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.”.
In tal caso, dunque, il presupposto per l'applicazione della regola del mutamento della cittadinanza (da italiana a jugoslava) era costituito dall'avere la “residenza permanente” nel territorio ceduto alla Jugoslavia alla data del 10 giugno 1940. 11.2 Ebbene, venendo al caso in esame, è pacifico e incontestato che la sig.ra ava dei Per_1
ricorrenti, era emigrata in Argentina da cittadina italiana già nel 1926 (v. doc. 2 fascicolo ricorrenti) e che non aveva mai rinunciato al suo status civitatis, tanto da non essere mai stata registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, ove sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (v. doc. 5 fascicolo ricorrenti).
Alla data del 10 giugno 1940, quindi, la non aveva più né la residenza, né il domicilio Per_1 nel territorio ceduto;
anzi, a quell'epoca, ella si trovava stabilmente in Argentina ormai da oltre dieci anni.
Non possono, dunque, ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni pattizie sopra richiamate, in base alle quali diventavano cittadini jugoslavi, in conseguenza della mancata opzione per la cittadinanza italiana, i soli soggetti fisicamente presenti sui territori ceduti o, comunque, ivi domiciliati o residenti.
Ne consegue che nel caso di specie non può trovare applicazione nemmeno l'art. 17 bis della legge 91/1992, a mente del quale “il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952,
n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di
Osimo; b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a)”.
La disposizione appena richiamata, dettando alla lettera b) delle previsioni per il riconoscimento della cittadinanza in favore dei “figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a)”, presuppone infatti che l'avo di costoro – come previsto appunto dalla citata lettera a) – non solo fosse “già residente” nei territori poi ceduti alla Jugoslavia, ma si trovasse altresì nelle condizioni e in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo. Come si è visto, tuttavia, nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni pattizie. Pertanto, al caso in esame non sono applicabili né l'art. 17 bis della legge n. 91/1992, né la conseguente disciplina per il riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza di cui al successivo art. 17 ter (che prevede la presentazione di un'istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in base alla residenza dell'istante, ovvero all'autorità consolare). Non colgono nel segno, quindi, i rilievi dell'Amministrazione, secondo cui gli appellati non avrebbero dimostrato la sussistenza degli specifici presupposti, sostanziali e processuali, sottesi all'applicazione di tali norme, non operanti nel caso di specie.
Ne consegue che si appalesa infondata anche la tesi del appellante secondo cui, Parte_1
essendo il caso di specie disciplinato dagli artt. 17 bis e 17 ter citati, la domanda giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, presentata ai sensi dell'art. 1 della medesima legge n. 91/1992, sarebbe inammissibile o, comunque, improcedibile.
11.3 Giova ad ogni modo rammentare, proprio con riferimento all'aspetto della inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale per il riconoscimento dello status civitatis, che il diritto di cittadinanza iure sanguinis è “immanente alla tutela della persona che lo possieda per nascita, considerata nei valori essenziali”, ed è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano (Cass. S.U., sent., 24/8/2022, n. 25317).
È, dunque, consolidato in giurisprudenza l'orientamento che esclude che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, in assenza di un'espressa previsione di legge, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario – amministrativo e giurisdizionale – riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(v. sentenza n. 28873 del 2008) in tema di apolidia e richiamato anche in relazione alla cittadinanza iure sanguinis (da Corte di Cassazione S.U, sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Va rimarcato, quindi, che i ricorrenti appellati correttamente non intendevano proporre alcuna domanda ai sensi dell'art. 17 bis citato (inapplicabile, come si è detto, al caso in esame) e avevano invece adito il Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, dimostrando la sussistenza dei presupposti previsti da tale ultima disposizione.
È il caso di sottolineare, sul punto, che nel riconoscere che “la sig.ra è Persona_1 incontestatamente stata una cittadina italiana che ha risieduto in un territorio che è stato ceduto alla Repubblica Jugoslava” (v. pag. 19 atto d'appello), il Ministero appellante di fatto supera le sue stesse osservazioni in merito al fatto che, all'epoca della nascita della Per_1
Cosana del Collio fosse parte dell'Impero Austro-Ungarico (e, quindi, non facesse parte del territorio italiano). È l'appellante stesso, infatti, a sostenere che la era una cittadina Per_1
italiana per nascita, salvo poi però ritenere che ella avesse perso tale status per effetto della cessione alla Jugoslavia del territorio di cui era originaria;
come si è detto, tuttavia, sulla base dell'interpretazione delle norme pattizie di cui sopra, la tesi della perdita della cittadinanza italiana non può essere avallata. Pertanto, fermo che la era cittadina italiana per Per_1 nascita, che non aveva mai perso tale status e che non vi è contestazione sulla linea di discendenza delineata dai ricorrenti appellati (puntualmente riscontrata dalla documentazione versata in atti), rimane confermato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo ai suoi discendenti, così come già dichiarato dal giudice di prime cure.
12. Anche il secondo motivo d'appello è infondato e deve essere disatteso.
Va infatti osservato che l'ordine contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, rivolto al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, “di procedere alle Parte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata” costituisce una mera conseguenza ex lege dell'intervenuto accertamento dell'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Come correttamente osservato dal primo giudice, anche in assenza di tale ordine il
[...]
– quale autorità amministrativa con competenza generale in materia di Parte_1
cittadinanza e stato civile (art. 14 D. Lgs. n. 300/1999) – e, per esso, il Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 2 D.P.R. n. 396/2000) è tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari per la regolare tenuta dei registri dello stato civile.
In altre parole, il dispositivo della sentenza gravata è, nella parte indicata, meramente
“ricognitivo” della disciplina di legge in materia e non contiene quindi un “ordine” in senso proprio, ossia una condanna dell'Amministrazione ad eseguire un facere specifico.
Si consideri, infatti, che i predetti adempimenti, per l'appunto previsti ex lege, non conseguono automaticamente alla pronuncia della sentenza, ma devono essere eseguiti dall'ufficiale di stato civile su richiesta dell'interessato, come previsto dall'art. 12 del D.P.R.
n. 396/2000.
Tale disposizione prevede infatti, al comma 10, che “la trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto;
altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile” e, al successivo comma 11, che “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche
a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”.
Pertanto, posto che al più l'ordine di procedere alle iscrizioni e trascrizioni previste dalla legge potrebbe essere considerato “superfluo”, le doglianze del appellante – relative alla Parte_1 sussistenza di un vizio di extrapetizione e alla mancata individuazione del soggetto tenuto a effettuare tali adempimenti – sono prive di pregio.
Ed infatti, confermato il riconoscimento nei confronti dei ricorrenti dello status di cittadini italiani per diritto di sangue, le conseguenti iscrizioni, annotazioni e trascrizioni sui pubblici registri sono dovute ex lege su richiesta degli interessati e il soggetto tenuto ad eseguirle è – come correttamente individuato dal Tribunale – l'ufficiale di stato civile destinatario della richiesta dell'interessato, in qualità di organo periferico del . Parte_1 Parte_1
13. L'appello, dunque, deve essere rigettato e, per l'effetto, viene integralmente confermata la sentenza di primo grado.
13.1 Stante la contumacia degli appellati (la cui costituzione tardiva è – come detto sopra - inammissibile), nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente procedimento.
13.2 La natura pubblica dell'appellante, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass.
12.7.2019, n. 18852; v. anche Cass., 29.1.2016, n. 1778; Cass. 5.11.2014, n. 23514; Cass.,
14.3.2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 391/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della parte appellata;
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n. 879/2024 che, per l'effetto, conferma;
- nulla sulle spese. Trieste, 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I quali consentono di riconoscere la cittadinanza italiana: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947 (reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 28.11.1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25.11.1952, n. 3054), ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10.11.1975 (reso esecutivo dalla legge 14.3.1977, n. 73) alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
e b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
21.11.2024 da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in
Trieste, alla Piazza Dalmazia n.3 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._1
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._3
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_4
; C.F._4
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_5
), in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._5 [...] nata in [...] il [...], e nato in [...] Parte_4 Parte_6
il 4 ottobre 1960 (C.F. ); C.F._6
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
); C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, presso il cui indirizzo p.e.c. risultano elettivamente domiciliati, Email_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta in appello
APPELLATI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Trieste pubblicata il 10 ottobre 2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 3533/2023 R.G., notificata il 22.10.2024 –
“Riconoscimento della cittadinanza”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (come da note di precisazione del 2 ottobre 2025):
“Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Trieste nel procedimento avente numero RG 3533/2023 e registrata con num. 879/2024 - n. cronol. 7787/2024 del 10/10/2024 e Repert. n.2108/2024 del
18/10/2024 - comunicata in tale ultima data e notificata in data 22.10.2024. accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di
Roma.
Comunque annullare, revocare o con qualsivoglia formula equipollente dichiarare inefficace
l'ordine di esecuzione degli oneri pubblicitari conseguenti presso lo Stato civile, in quanto emesso in violazione del divieto di condanna ad un facere a carico dell'Amministrazione, peraltro priva di legittimazione passiva, e comunque emesso incorrendo in un vizio di extrapetizione.
Dichiarare in ogni caso inammissibile ed improcedibile la domanda rientrando la fattispecie dei richiedenti nella diversa fattispecie del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 17bis e 17ter della legge 91/1992, di cui comunque non sono stati dimostrati sussistenti gli elementi costitutivi di ordine procedurale e sostanziale indicati in tali norme”.
Per gli appellati (come da note del 25 settembre 2025): “Si chiede quindi che, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, revocando la dichiarazione di contumacia delle parti appellate, contrariis rejectis,
1) dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal e Parte_1
2) per l'effetto confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Trieste n. 879/2024 del R.G. N.R.G. 3533/2023 pubblicata in data 10.10.2024, confermando che gli odierni appellanti sono tutti cittadini italiani e, quindi, ordinare al e, per Parte_1 esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi”.
Per il Pubblico Ministero (come da parere del 4 marzo 2025):
“Il PG chiede l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto delle domande”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3 settembre 2023 gli odierni appellati adivano il Tribunale di Trieste chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana acquistata iure sanguinis per discendenza dall'ava, cittadina italiana, . Persona_1
A sostegno della propria domanda esponevano che:
- era nata a [...], “allora Regno d'Italia” (pag. 1 ricorso), il 7 Persona_1 giugno 1905 ed era emigrata in Argentina il 26 settembre 1926;
- il 17 agosto 1935 la signora aveva contratto matrimonio in Argentina con Per_1 Per_2
cittadino iugoslavo, e dalla loro unione era nata il [...]
[...] Persona_3
- la signora non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella Per_1
argentina; la stessa non risultava invero registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (v. doc. 5 fascicolo ricorrente);
- dall'unione di con erano nate, in Argentina, le Persona_3 Persona_4
ricorrenti in data 26 marzo 1970 e in data 23 Controparte_1 Parte_4 maggio 1971; - dall'unione di con erano nati, in Argentina, i Controparte_1 Persona_5
ricorrenti in data 9 gennaio 1989, in data Parte_2 Parte_3
20 dicembre 1992 e in data 30 gennaio 1996; Controparte_2
- infine, dall'unione di con in data 27 maggio 2009 Parte_4 Persona_6
era nato in [...] il ricorrente . Parte_5
I ricorrenti deducevano, altresì, di non poter conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3); che per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.
n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza
[…] indipendentemente dalla volontà della donna”) e n. 30/1983 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della L.555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana), sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre;
che la L. 555/1912 è stata disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima dell'1 gennaio 1948; che, tuttavia, la Corte di Cassazione, con le pronunce a Sezioni Unite n. 4466
e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione (come nel caso di specie) deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale e, pertanto, per effetto delle predette sentenze della
Corte costituzionale, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948.
Concludevano, dunque, che, in quanto discendenti da cittadina italiana che non aveva mai perso o rinunciato alla propria cittadinanza, essi dovevano considerarsi a loro volta cittadini italiani fin dalla nascita per trasmissione iure sanguinis dello status civitatis. 2. Si costituiva, il giorno stesso della prima udienza, il convenuto, rilevando in via Parte_1
preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, atteso che:
- non avendo i ricorrenti affermato di avere residenza o dimora in Italia, non poteva trovare applicazione il criterio di individuazione del foro competente fissato dal secondo comma dell'art. 19 bis del d.lgs. n. 150/2011 in base al quale è “competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”;
- non trovandosi attualmente il comune di nascita dell'ava (Cosana del Collio) in territorio italiano, ma facendo parte di quello della Repubblica di VE (Kozana, villaggio nel comune di Brda), non poteva trovare applicazione il criterio di collegamento territoriale fissato dall'art. 4 comma 5 del d.l. 17/02/2017, n. 13, convertito con legge 13 aprile 2017, n.
46, come modificato dall'art. 1, comma 36, L. 26 novembre 2021, n. 206, secondo cui
“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”, potendosi applicare solo la regola generale del foro del convenuto;
- trovandosi nella capitale italiana la sede dell'Ente convenuto, il Tribunale competente era da individuarsi nella sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso il Tribunale di Roma.
Il Ministero precisava altresì che – contrariamente a quanto affermato da controparte – la località di origine dell'ava non apparteneva al Regno d'Italia fin dal momento della sua nascita (risalente al 1905), ma era stata annessa al Regno solo nel 1920, in seguito al Trattato di Rapallo, e vi aveva fatto parte, inquadrata all'interno della provincia di Gorizia, fino al
1947, per poi passare alla Jugoslavia e infine alla VE.
In subordine, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda nella parte in cui pretendeva dal resistente l'adempimento di eventuali conseguenti obblighi di annotazione e di Parte_1
trascrizione della sentenza presso ufficiali di stato civile, attesa l'impossibilità di effettuare tale attività di certazione amministrativa nei confronti di un'amministrazione appartenente alla Repubblica di VE. Da ultimo, evidenziava che la fattispecie in cui ricadeva la situazione dei richiedenti era regolata dagli artt. 17 bis e 17 ter della legge 91/19921, e che in tal caso il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
Di qui, l'improcedibilità ed infondatezza dell'azione, non avendo i ricorrenti allegato di aver mai presentato tale dichiarazione e risultando ostativa alla trasmissione della cittadinanza la normativa internazionale pattizia intervenuta, essendo l'avo emigrato divenuto cittadino jugoslavo ed avendo in tal modo perduto la cittadinanza italiana all'esito della seconda guerra mondiale.
3. Con sentenza n. 879/2024 depositata il 10 ottobre 2024, il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda di riconoscimento della cittadinanza.
Rigettava preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando, in conformità all'orientamento del medesimo Tribunale, che sebbene il dettato normativo dell'art. 4 comma
5, del d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 (secondo cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”) non precisi se, per determinare la competenza, si debba avere riguardo al comune di nascita dell'avo all'epoca della nascita dello stesso o al momento della presentazione della domanda, dalla ratio della norma e da una lettura sistematica della normativa in materia di cittadinanza può evincersi che l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis viene richiesta quando si assume di essere discendenti di un cittadino italiano per nascita;
pertanto, essendo, nel caso di specie,
l'ava “nata a [...] il [...], all'epoca, Territorio Italiano, nello specifico ricadente nel Comune di Gorizia”, “competente è il Tribunale di Trieste a prescindere dall'attuale collocazione amministrativa del comune di nascita dell'ava” (pag. 4 sentenza). Rigettava altresì l'eccezione subordinata, con cui l'Amministrazione aveva opposto l'impossibilità di procedere all'annotazione della emananda sentenza, “in quanto” affermava il Tribunale, “nelle note conclusive parte ricorrente chiede di ordinare” [non più “al
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Parte_1
Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, quale comune di nascita dell'immigrante italiano”, come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, pag. 8, ma, più genericamente] “alle autorità competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle relative comunicazioni alle autorità consolari competenti” (pag. 4 sentenza).
Nel merito, rilevava che le norme di cui agli artt. 17 bis e ter della legge n. 91/1992 non erano applicabili al caso di specie, in quanto le previsioni del Trattato di Pace di Parigi e del Trattato di pace di Osimo – in base ai quali i cittadini italiani domiciliati nei territori ceduti ed i loro figli nati dopo tale data perdevano la cittadinanza italiana divenendo automaticamente cittadini dello stato subentrante, fatta salva la facoltà, per i cittadini maggiorenni, di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato – si riferivano chiaramente ai soli soggetti ancora residenti/domiciliati nei territorio ceduti alla data dell'entrata in vigore dei medesimi (o nell'anno successivo).
Nel caso di specie, la sig.ra era emigrata in Argentina in data 17 settembre Persona_1
1935; pertanto, quando il territorio del Comune di Cosana del Collio era stato ceduto dallo
Stato Italiano alla Jugoslavia, nel 1947, ella non avrebbe mai potuto esercitare il diritto di opzione o spostare la sua residenza in territorio italiano per non perdere la cittadinanza. La non aveva quindi mai perso la cittadinanza italiana e, ai sensi dell'art. 1 della legge n. Per_1
91/1992, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti.
Il Tribunale, pertanto, osservato che la linea di discendenza riportata in ricorso trovava esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risultava che i ricorrenti discendevano dalla sig.ra e che non vi erano atti di Persona_1 rinuncia alla cittadinanza né dell'ava né dei richiedenti, accoglieva la domanda, dichiarando per l'effetto che questi ultimi erano cittadini italiani;
ordinava al e, per Parte_1
esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e disponeva la compensazione delle spese di lite, giustificandola in ragione del fatto che la decisione derivava dall'interpretazione del dettato normativo e dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
4. Avverso tale pronuncia il propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
4.1 Con il primo motivo (“I. SULLA ERRONEA DECLARATORIA DI COMPETENZA
TERRITORIALE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE”) la difesa dell'Amministrazione contesta il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, affermando che la motivazione addotta introdurrebbe un “criterio di aleatorietà nell'individuazione della competenza territoriale del Giudice adito, diverso dalla volontà delle parti, che non appare conforme ai principi regolatori il processo civile” (pag. 7 appello)
e sarebbe altresì erronea dal punto di vista della ricostruzione storica.
4.1.1 Sotto il primo profilo l'appellante ribadisce che – non essendo il comune di nascita dell'ava tra quelli attualmente compresi nel distretto di Corte di Appello di Persona_1
Trieste – non poteva trovare applicazione la regola attributiva della competenza territoriale in favore del Tribunale di Trieste, né era possibile giungere a diverse conclusioni, a ciò ostando sia l'art. 6 c.p.c. che, per ragioni di certezza del diritto, esclude che le parti possano derogare alle norme in tema di competenza a meno che non vi sia una contraria (e, quindi, espressa) indicazione da parte della legge, sia l'art. 25, comma 1 della Costituzione, il quale prevede che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, sia, infine, l'art. 5 c.p.c., il quale – in applicazione del più generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi – stabilisce espressamente che “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”. Pertanto, in attuazione dei principi di certezza legale, irretroattività e tutela dell'affidamento dei destinatari dell'azione processuale, lo stato di fatto sulla base del quale individuare il giudice competente avrebbe dovuto essere quello sussistente al momento della proposizione del ricorso.
4.1.2 Quanto al secondo profilo, parte appellante deduce l'erroneità dell'affermazione per cui
“Cosana del Collio il 7.06.1905, [era] all'epoca, Territorio Italiano, nello specifico ricadente nel Comune di Gorizia”, in quanto, come già illustrato nelle difese di primo grado, la località era stata annessa al Regno d'Italia solo nel 1920, in seguito alla Prima guerra mondiale e alla stipula del Trattato di Rapallo. 4.2 Col secondo motivo (“II. SULL'ORDINE ALL'APPELLANTE AMMINISTRAZIONE DI
PROVVEDERE ALLE SUCCEDANEE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI DEL
PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA”) parte appellante lamenta che l'ordine, contenuto nel dispositivo e rivolto “al Parte_1
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”, sarebbe viziato da ultrapetizione nonché da contraddittorietà rispetto a quanto affermato in sede di motivazione.
4.2.1 Sotto il primo profilo evidenzia che – come rilevato dallo stesso Tribunale in motivazione – in sede di note conclusive i ricorrenti avevano modificato la propria domanda, chiedendo che tale ordine fosse rivolto (non più al , ma) più genericamente, alle Parte_1
“autorità competenti”, così prestando sostanziale acquiescenza all'eccezione della difesa erariale di non poter effettuare tale attività di certazione amministrativa nei confronti di un'amministrazione appartenente alla Repubblica di VE.
4.2.2 Sotto il secondo profilo, e in disparte la questione relativa alla qualificazione di tale modifica come inammissibile mutatio libelli, il evidenzia il contrasto tra l'ordine – Parte_1
a sé rivolto – contenuto nel dispositivo, e quanto affermato dal Tribunale in sede di motivazione, ossia che il non è l'autorità tenuta a compiere materialmente Parte_1
l'annotazione, che deve invece essere eseguita dal Sindaco, quale ufficiale di stato civile.
Peraltro, in assenza di indicazioni circa il Comune tenuto all'annotazione (non potendo questo essere individuato in quello sloveno di Cosana nel Collio), il facere richiesto dal Tribunale risulterebbe irrimediabilmente indefinito e la relativa domanda sarebbe inammissibile.
Sostiene, inoltre, parte appellante che l'autorità tenuta ad adoperarsi per l'annotazione della sentenza dovrebbe invero individuarsi nel Cancelliere, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R.
396/2000.
4.3 Con il terzo e ultimo motivo (“3) ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ART 17 BIS E 17 TER DELLA LEGGE 91/1992”) l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di infondatezza e improcedibilità della domanda poiché basato su una interpretazione asseritamente errata degli artt. 17 bis e ter della l. 91/1992, i quali disciplinano il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947”.
Secondo la difesa erariale, infatti, “solo i cittadini italiani che all'epoca risiedevano in tali territori potevano usufruire della facoltà di opzione per impedire la perdita della cittadinanza”, e, pertanto, “diversamente da quanto opinato dal Tribunale, i cittadini italiani originari di tali luoghi non residenti in tali luoghi ma emigrati all'estero” [non conservavano per ciò solo la cittadinanza italiana, ma, al contrario] “seguivano la sorte del loro territorio di origine, perdendo la cittadinanza” (pag. 19 appello); in altri termini, “non […] era possibile per tali soggetti esercitare l'opzione in quanto la perdita della cittadinanza italiana operava, nei confronti di tali soggetti ipso jure, senza la condizione sospensiva dell'esercizio della facoltà di opzione” (pag. 22 appello).
Peraltro – aggiunge parte appellante – i ricorrenti ben avrebbero potuto ottenere ugualmente il riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base di una mera domanda amministrativa, previa esibizione della documentazione richiesta dall'art. 17 ter della legge n. 91/1992; tuttavia, mancando la prova dell'avvenuta proposizione della domanda in sede amministrativa, la domanda dei ricorrenti risulterebbe inammissibile e/o improcedibile.
5. Posto che i ricorrenti appellati non si costituivano in termini, alla prima udienza dell'11 marzo 2025 il Consigliere istruttore ne dichiarava la contumacia;
fissava quindi udienza per la rimessione della causa in decisione al 2 dicembre 2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnava i termini di cui all'art. 352, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c..
6. Si costituivano tardivamente gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta del 21 luglio 2025.
6.1 In primo luogo, gli appellati rilevano che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata tardivamente dal resistente, posto che la comparsa di risposta nel giudizio Parte_1 di primo grado era stata depositata in data 4 giugno 2024, ossia il giorno stesso della prima udienza. Dunque, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 281 undecies c.p.c. (a norma del quale il convenuto deve costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza, proponendo a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio), né la previsione generale di cui all'art. 38 c.p.c. (secondo cui l'incompetenza territoriale va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inammissibile. Ad ogni modo, nel merito gli appellati osservano che l'art. 4, comma 5 del d.l. n. 13/2017 individuerebbe un foro speciale che àncora la competenza territoriale alla situazione sussistente all'epoca della nascita dell'avo cittadino italiano, prescindendo dall'attuale collocazione amministrativa del comune d'origine di quest'ultimo. Nel caso di specie, al momento della nascita della Cosana del Collio faceva certamente parte dello Stato Per_1
italiano (o, comunque, di uno Stato preunitario), poiché ricadeva nell'ambito territoriale del
Comune di Gorizia;
non troverebbe quindi alcuno spazio applicativo la regola generale dell'art. 19 c.p.c.
6.2 In secondo luogo, quanto all'ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, gli appellati rilevano la correttezza della motivazione di primo grado, secondo cui detto ordine non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, ma discende direttamente dalla legge. Come ritenuto dal Tribunale, la mancata esecuzione di tali adempimenti (da eseguirsi presso il o, in alternativa, presso quello di Controparte_3
Roma) non costituirebbe quindi una inottemperanza a un ordine impartito dal giudice, bensì una violazione di legge.
6.3 Nel merito, gli appellati osservano che la perdita della cittadinanza italiana non può mai presumersi, neanche in presenza di mutamenti territoriali, ma deve essere provata in modo specifico e inequivoco, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, nella comparsa di risposta si fa riferimento a SS.UU. n. 4466/2009 e Cass. n.
26899/2016).
Rilevano, ancora, che all'epoca dell'entrata in vigore del Trattato di Parigi la risiedeva Per_1 in Argentina già da vent'anni e, quindi, non rientrava tra i soggetti destinatari dell'art. 19 del citato Trattato, che andrebbero individuati nei soli residenti nei territori ceduti. Ella, quindi, non avrebbe potuto esercitare l'opzione per la cittadinanza italiana;
né si potrebbe ritenere che l'avesse persa per il sol fatto di essere originaria dei territori ceduti. avrebbe quindi Per_1 conservato la cittadinanza italiana – mai rinunciata – e l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti.
Non si applicherebbe, invece, l'art. 17 bis della l. n. 91/1992, introdotto proprio per regolare il ben diverso caso del riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che l'avevano persa in base ai Trattati (mentre la appunto, l'avrebbe conservata). Di conseguenza Per_1
non troverebbe applicazione nemmeno la procedura di cui all'art. 17 ter della legge citata (che disciplina il riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa), sicché la domanda giudiziale, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, non sarebbe né Parte_1
improcedibile né infondata.
7. Nel precisare le conclusioni con atto del 2 ottobre 2025, il ha eccepito la tardività Parte_1
e, quindi, l'inammissibilità della costituzione degli appellati, rilevando che l'art. 293 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede che “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione ”; dunque, gli appellati avrebbero dovuto costituirsi entro l'11 marzo 2025 (data in cui il Consigliere istruttore aveva fissato l'udienza di rimessione in decisione).
8. Scaduto il 2 dicembre 2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
9. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal appellante in sede Parte_1
di precisazione delle conclusioni, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio degli appellati.
Giova premettere brevemente che, nella sua formulazione previgente, l'art. 293 c.p.c. prevedeva che il contumace potesse costituirsi “in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), tuttavia, l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata eliminata e sostituita da quella di rimessione della causa in decisione. Pur a fronte di tale significativa modifica, la novella legislativa non era però contestualmente intervenuta sull'art. 293 c.p.c., che continuava a prevedere quale termine ultimo per la costituzione l'(ormai abrogata) udienza di precisazione delle conclusioni.
È solo con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 10.10.2022, n. 149”, che si è provveduto a sanare tale difetto di coordinamento;
a seguito di tale intervento, dunque, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, è previsto che la parte che è stata dichiarata contumace possa costituirsi “in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Ebbene, come correttamente osservato dall'appellante, nel caso di specie risulta applicabile ratione temporis la formulazione dell'art. 293 c.p.c. conseguente alla modifica di cui al citato d.lgs. n. 164/2024. Ne discende che gli odierni appellati avrebbero dovuto costituirsi prima del momento in cui il Consigliere istruttore, all'udienza dell'11 marzo 2025, aveva pronunciato l'ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione (prevista per il 2 dicembre
2025).
Tuttavia, come già osservato, gli appellati si erano costituiti con comparsa del 21 luglio 2025
e, quindi, tardivamente;
di talché, stante il chiaro tenore letterale dell'attuale art. 293 c.p.c., la loro costituzione risulta inammissibile e detta parte deve ritenersi contumace (sulla necessità di interpretare in chiave letterale l'art. 293 c.p.c., con conseguente inammissibilità della costituzione tardiva del contumace, si veda il recente precedente della Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3388 del 10 dicembre 2025).
Peraltro, ad avallo di tale interpretazione risponde anche la ratio della previsione normativa, volta a contemperare il diritto di difesa delle parti con l'esercizio della funzione decisoria (v.
Corte Cost., sentenza n. 54 del 9 maggio 1968 che, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 293 cpc che, all'epoca, consentiva al contumace di costituirsi fino all'udienza in cui la causa era rimessa (dall'istruttore) al collegio ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha affermato che il fondamento di tale limite temporale è "quello di stimolarlo (il contumace) a una presenza tempestiva nella fase che piu' richiede il contraddittorio, dovendosi precisare la controversia e svolgere le prove: on si CP_4 puo' consentire una discussione orale a chi non ha partecipato a quell'istruzione che ne e' il presupposto"; v. anche Cass., sent., 20/1/1994, n. 481, anch'essa pronunciata con riferimento all'allora vigente art. 293 c.p.c., secondo cui va ritenuto “sulla base del combinato disposto degli artt. 347, 166, 171 e 293 c.p.c., che l'appellato contumace (pur se non formalmente dichiarato tale) possa costituirsi in ogni momento del procedimento ma non oltre l'udienza nella quale la causa è rimessa al collegio;
e che la mancata osservanza dell'indicato limite sia causa di preclusione, giustificata dalla necessità che i temi difensivi siano stabiliti con precisione al tempo della spedizione della causa al collegio, laddove la irrituale comparizione della parte rimasta contumace potrebbe condizionare il mutamento delle conclusioni delle altre parti e sconvolgerne il sistema difensivo”).
Pertanto, essendo inammissibile la costituzione di parte appellata, non potranno essere tenute in considerazione le argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione e riposta in appello. 10. Il primo motivo d'appello – con il quale il appellante reitera l'eccezione di Parte_1
incompetenza territoriale già proposta in primo grado e rigettata con la sentenza gravata – è infondato.
Giova preliminarmente ricordare che, a norma dell'art. 38, comma 1 c.p.c., l'incompetenza per territorio (nonché per materia e valore) deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta “tempestivamente depositata” e che, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, nei casi di incompetenza per territorio c.d. inderogabile previsti dall'art. 28 c.p.c.; tale ultima disposizione rinvia, a sua volta, alle cause in materia di stato e capacità delle persone di cui all'art. 70, comma 1, n. 3) c.p.c., tra le quali figurano anche quelle in materia di cittadinanza.
Ciò posto, nel giudizio di primo grado il ha eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Trieste con comparsa di costituzione depositata il giorno stesso della prima udienza e, quindi, tardivamente, essendo già spirato il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 281 undecies c.p.c..
Né risulta che, trattandosi nel caso di specie di territorio c.d. inderogabile, l'incompetenza sia stata rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Dunque, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale era (e rimane) inammissibile.
Non pare superfluo sottolineare, da ultimo, che tale conclusione non è inficiata dalle norme speciali in materia di Foro Erariale di cui al R.D. n. 1611/1933, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass., ord., 03/08/2018, n. 20493).
11. Per questioni di ordine logico, il terzo motivo – con cui l'appellante sostiene l'applicabilità al caso di specie non già dell'art. 1 della legge n. 91/1992, bensì della diversa disciplina sul riconoscimento della cittadinanza (in via amministrativa) di cui agli artt. 17 bis e 17 ter della legge citata – dovrà essere esaminato prima del secondo, che ha ad oggetto unicamente l'ordine di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni conseguenti al riconoscimento dello status civitatis.
Il terzo motivo è infondato e deve essere rigettato per la ragioni di cui si dirà.
11.1 Sostiene il appellante che, all'esito della seconda guerra mondiale, i cittadini Parte_1
italiani originari dei territori ceduti alla Jugoslavia – dapprima in forza del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 e, successivamente, sulla base del Trattato di Osimo del 10 novembre
1975 – sono divenuti cittadini jugoslavi, a meno che non abbiano esercitato l'opzione per la cittadinanza italiana nelle forme e nei tempi prescritti dai predetti trattati.
Si osserva che dalla lettura delle norme internazionali pattizie emerge che il presupposto per l'acquisto della cittadinanza jugoslava era individuato proprio nella presenza dell'interessato
– o, quantomeno, di un suo domicilio o di una sua stabile residenza – nel territorio ceduto.
In questo senso deve leggersi, infatti, l'art. 19 del Trattato di Parigi, che così prevedeva:
“
1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni. 3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.”.
Dalla lettura del citato art. 19, comma 1 del Trattato di Parigi si evince, dunque, che il mutamento di cittadinanza conseguente alla cessione territoriale presupponeva che l'interessato (o il suo avo, nel caso di domanda dei discendenti) fosse domiciliato proprio in quel territorio alla data del 10 giugno 1940.
Previsioni del tutto simili si rinvengono nel Trattato di Osimo, il cui art. 3 prevedeva che:
“La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il
10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.”.
In tal caso, dunque, il presupposto per l'applicazione della regola del mutamento della cittadinanza (da italiana a jugoslava) era costituito dall'avere la “residenza permanente” nel territorio ceduto alla Jugoslavia alla data del 10 giugno 1940. 11.2 Ebbene, venendo al caso in esame, è pacifico e incontestato che la sig.ra ava dei Per_1
ricorrenti, era emigrata in Argentina da cittadina italiana già nel 1926 (v. doc. 2 fascicolo ricorrenti) e che non aveva mai rinunciato al suo status civitatis, tanto da non essere mai stata registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, ove sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (v. doc. 5 fascicolo ricorrenti).
Alla data del 10 giugno 1940, quindi, la non aveva più né la residenza, né il domicilio Per_1 nel territorio ceduto;
anzi, a quell'epoca, ella si trovava stabilmente in Argentina ormai da oltre dieci anni.
Non possono, dunque, ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni pattizie sopra richiamate, in base alle quali diventavano cittadini jugoslavi, in conseguenza della mancata opzione per la cittadinanza italiana, i soli soggetti fisicamente presenti sui territori ceduti o, comunque, ivi domiciliati o residenti.
Ne consegue che nel caso di specie non può trovare applicazione nemmeno l'art. 17 bis della legge 91/1992, a mente del quale “il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952,
n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di
Osimo; b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a)”.
La disposizione appena richiamata, dettando alla lettera b) delle previsioni per il riconoscimento della cittadinanza in favore dei “figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a)”, presuppone infatti che l'avo di costoro – come previsto appunto dalla citata lettera a) – non solo fosse “già residente” nei territori poi ceduti alla Jugoslavia, ma si trovasse altresì nelle condizioni e in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo. Come si è visto, tuttavia, nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni pattizie. Pertanto, al caso in esame non sono applicabili né l'art. 17 bis della legge n. 91/1992, né la conseguente disciplina per il riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza di cui al successivo art. 17 ter (che prevede la presentazione di un'istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in base alla residenza dell'istante, ovvero all'autorità consolare). Non colgono nel segno, quindi, i rilievi dell'Amministrazione, secondo cui gli appellati non avrebbero dimostrato la sussistenza degli specifici presupposti, sostanziali e processuali, sottesi all'applicazione di tali norme, non operanti nel caso di specie.
Ne consegue che si appalesa infondata anche la tesi del appellante secondo cui, Parte_1
essendo il caso di specie disciplinato dagli artt. 17 bis e 17 ter citati, la domanda giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, presentata ai sensi dell'art. 1 della medesima legge n. 91/1992, sarebbe inammissibile o, comunque, improcedibile.
11.3 Giova ad ogni modo rammentare, proprio con riferimento all'aspetto della inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale per il riconoscimento dello status civitatis, che il diritto di cittadinanza iure sanguinis è “immanente alla tutela della persona che lo possieda per nascita, considerata nei valori essenziali”, ed è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano (Cass. S.U., sent., 24/8/2022, n. 25317).
È, dunque, consolidato in giurisprudenza l'orientamento che esclude che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, in assenza di un'espressa previsione di legge, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario – amministrativo e giurisdizionale – riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(v. sentenza n. 28873 del 2008) in tema di apolidia e richiamato anche in relazione alla cittadinanza iure sanguinis (da Corte di Cassazione S.U, sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Va rimarcato, quindi, che i ricorrenti appellati correttamente non intendevano proporre alcuna domanda ai sensi dell'art. 17 bis citato (inapplicabile, come si è detto, al caso in esame) e avevano invece adito il Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, dimostrando la sussistenza dei presupposti previsti da tale ultima disposizione.
È il caso di sottolineare, sul punto, che nel riconoscere che “la sig.ra è Persona_1 incontestatamente stata una cittadina italiana che ha risieduto in un territorio che è stato ceduto alla Repubblica Jugoslava” (v. pag. 19 atto d'appello), il Ministero appellante di fatto supera le sue stesse osservazioni in merito al fatto che, all'epoca della nascita della Per_1
Cosana del Collio fosse parte dell'Impero Austro-Ungarico (e, quindi, non facesse parte del territorio italiano). È l'appellante stesso, infatti, a sostenere che la era una cittadina Per_1
italiana per nascita, salvo poi però ritenere che ella avesse perso tale status per effetto della cessione alla Jugoslavia del territorio di cui era originaria;
come si è detto, tuttavia, sulla base dell'interpretazione delle norme pattizie di cui sopra, la tesi della perdita della cittadinanza italiana non può essere avallata. Pertanto, fermo che la era cittadina italiana per Per_1 nascita, che non aveva mai perso tale status e che non vi è contestazione sulla linea di discendenza delineata dai ricorrenti appellati (puntualmente riscontrata dalla documentazione versata in atti), rimane confermato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo ai suoi discendenti, così come già dichiarato dal giudice di prime cure.
12. Anche il secondo motivo d'appello è infondato e deve essere disatteso.
Va infatti osservato che l'ordine contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, rivolto al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, “di procedere alle Parte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata” costituisce una mera conseguenza ex lege dell'intervenuto accertamento dell'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Come correttamente osservato dal primo giudice, anche in assenza di tale ordine il
[...]
– quale autorità amministrativa con competenza generale in materia di Parte_1
cittadinanza e stato civile (art. 14 D. Lgs. n. 300/1999) – e, per esso, il Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 2 D.P.R. n. 396/2000) è tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari per la regolare tenuta dei registri dello stato civile.
In altre parole, il dispositivo della sentenza gravata è, nella parte indicata, meramente
“ricognitivo” della disciplina di legge in materia e non contiene quindi un “ordine” in senso proprio, ossia una condanna dell'Amministrazione ad eseguire un facere specifico.
Si consideri, infatti, che i predetti adempimenti, per l'appunto previsti ex lege, non conseguono automaticamente alla pronuncia della sentenza, ma devono essere eseguiti dall'ufficiale di stato civile su richiesta dell'interessato, come previsto dall'art. 12 del D.P.R.
n. 396/2000.
Tale disposizione prevede infatti, al comma 10, che “la trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto;
altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile” e, al successivo comma 11, che “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche
a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”.
Pertanto, posto che al più l'ordine di procedere alle iscrizioni e trascrizioni previste dalla legge potrebbe essere considerato “superfluo”, le doglianze del appellante – relative alla Parte_1 sussistenza di un vizio di extrapetizione e alla mancata individuazione del soggetto tenuto a effettuare tali adempimenti – sono prive di pregio.
Ed infatti, confermato il riconoscimento nei confronti dei ricorrenti dello status di cittadini italiani per diritto di sangue, le conseguenti iscrizioni, annotazioni e trascrizioni sui pubblici registri sono dovute ex lege su richiesta degli interessati e il soggetto tenuto ad eseguirle è – come correttamente individuato dal Tribunale – l'ufficiale di stato civile destinatario della richiesta dell'interessato, in qualità di organo periferico del . Parte_1 Parte_1
13. L'appello, dunque, deve essere rigettato e, per l'effetto, viene integralmente confermata la sentenza di primo grado.
13.1 Stante la contumacia degli appellati (la cui costituzione tardiva è – come detto sopra - inammissibile), nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente procedimento.
13.2 La natura pubblica dell'appellante, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass.
12.7.2019, n. 18852; v. anche Cass., 29.1.2016, n. 1778; Cass. 5.11.2014, n. 23514; Cass.,
14.3.2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 391/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della parte appellata;
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n. 879/2024 che, per l'effetto, conferma;
- nulla sulle spese. Trieste, 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I quali consentono di riconoscere la cittadinanza italiana: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947 (reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 28.11.1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25.11.1952, n. 3054), ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10.11.1975 (reso esecutivo dalla legge 14.3.1977, n. 73) alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
e b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).