Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1463
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73

    Il Collegio ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza di sottoscrizione del ruolo o della cartella di pagamento non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, trattandosi di atto interno. La presunzione di legittimità del ruolo esattoriale opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per violazione art.36 bis dpr 600/73 e/o art.54 bis 633/72

    La Corte ha rigettato la censura, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale per cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, qualora la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenza tra somme dichiarate e versate. L'obbligo di comunicazione non è sanzionato da nullità.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art.7 L.212/2000

    La Corte ha rigettato la censura, condividendo l'assunto del primo Giudice che la pretesa fiscale derivò da mancati versamenti di somme discendenti dalla dichiarazione dei redditi, rendendo non necessaria un'ulteriore motivazione specifica. La Suprema Corte statuisce che, in tema di controllo cartolare ex artt. 36 bis e 54 bis, l'atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione.

  • Rigettato
    Nullità della Cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli artt.7 e 17 L.212/2000 e dell'art.8 Dlgs n.32/2001

    La Corte ha rigettato la censura, condividendo l'assunto del primo Giudice che la pretesa fiscale derivò da mancati versamenti di somme discendenti dalla dichiarazione dei redditi, rendendo non necessaria un'ulteriore motivazione specifica. La Suprema Corte statuisce che, in tema di controllo cartolare ex artt. 36 bis e 54 bis, l'atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per violazione dell'art.6 L.212/2000

    La Corte ha rigettato la censura, condividendo l'assunto del primo Giudice che la pretesa fiscale derivò da mancati versamenti di somme discendenti dalla dichiarazione dei redditi, rendendo non necessaria un'ulteriore motivazione specifica. La Suprema Corte statuisce che, in tema di controllo cartolare ex artt. 36 bis e 54 bis, l'atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte rigetta la censura perché, una volta accertato che nelle ipotesi ex art. 36-bis citato non occorre motivazione (questa desumendosi dai dati contenuti nella dichiarazione e, vieppiù, dal mancato versamento di importi autoliquidati), incombe sul Contribuente l'argomentazione dell'errore dell'Ufficio impositore nonché la prova dello stesso.

  • Rigettato
    Mancata pronuncia del Giudice su talune censure

    La Corte riconosce che vi è stata una mancata pronuncia sulla questione, ma la risolve diversamente dall'Appellante, in quanto l'Ufficio impositore aveva un interesse rilevante e qualificato al rigetto del ricorso e, perciò, era ben legittimato a presenziare in causa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'intervento dell'ufficio impositore

    La Corte riconosce che vi è stata una mancata pronuncia sulla questione, ma la risolve diversamente dall'Appellante, in quanto l'Ufficio impositore aveva un interesse rilevante e qualificato al rigetto del ricorso e, perciò, era ben legittimato a presenziare in causa, trattandosi della sorte di una propria pretesa, quale sottesa dall'impugnata cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate può autonomamente intervenire in giudizio, in assenza di chiamata in causa da parte dell'Agente della riscossione, laddove sia portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato.

  • Rigettato
    Illegittimità della condanna alla rifusione delle spese a favore dell'intervenuta Agenzia delle Entrate

    La Corte ritiene che, riconoscendosi la legittimazione processuale dell'Ufficio all'intervento, non può non riconoscersene il diritto a vedere rimborsato il profuso impegno difensivo. L'interventore volontario ad adiuvandum nel processo tributario, partecipando al giudizio a favore del condebitore solidale, beneficia degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nel processo principale, anche ai fini del rimborso delle somme versate per l'estinzione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Incapacità processuale dell'Agente della riscossione di chiamare in causa l'Ufficio impositore

    La doglianza è inconferente poiché l'Ufficio intervenne autonomamente, senza che il Giudice autorizzasse la chiamata in causa proposta dalla IS Sicilia s.p.a., e tale autonomo intervento fu legittimo.

  • Rigettato
    Mancata pronuncia del Giudice sulla lamentata impossibilità di verificare se il ruolo sotteso dalla cartella fosse sottoscritto

    La Corte constata che il primo Giudice si è pronunciato in merito, statuendo che nessun vizio del ruolo può essere fatto valere, trattandosi di atto interno sottoscritto digitalmente e che l'eventuale difetto di sottoscrizione non determina alcun vizio. A tale statuizione il Collegio aderisce, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Maturata decadenza della potestà della iscrizione a ruolo della pretesa

    La Corte aderisce alla giurisprudenza per cui il termine previsto dall'art. 36-bis, comma 1, del D.p.r. n. 600/1973 non ha natura decadenziale.

  • Rigettato
    Mancata allegazione dell'atto presupposto (difetto di motivazione)

    La Corte disattende la censura condividendo l'assunto del primo Giudice, fondato sul fatto che la pretesa fiscale derivò da mancati versamenti di somme discendenti dalla stessa dichiarazione dei redditi, di guisa che non occorreva indicare ciò che era ben presente alla Contribuente. La Suprema Corte statuisce che, in tema di controllo cartolare ex artt. 36 bis e 54 bis, l'atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione.

  • Rigettato
    Mancata notificazione dell'avviso bonario

    La Corte rigetta la censura, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale per cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, qualora la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenza tra somme dichiarate e versate. Tale comunicazione è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del saggio degli interessi e del calcolo del loro importo

    La Corte rigetta la censura, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale per cui l'obbligo di motivazione degli interessi è assolto mediante l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa e della decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. In caso di controllo automatizzato, il riferimento agli elementi della dichiarazione esonera dall'onere motivazionale in ordine agli interessi, limitatamente alla decorrenza.

  • Rigettato
    Illegittimità della calcolata proporzionalità dell'aggio di riscossione

    Il Collegio rigetta la censura, poiché il regime dell'aggio di riscossione è normativo e non risulta violato dalla proporzionalità all'importo della pretesa fiscale in riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1463
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1463
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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