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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1463/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1269/2021 depositato il 01/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2520/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 13/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016224232 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L' Appellante preliminarmente chiede di chiamare in giudizio l'Ag. delle entrate parte nel primo grado di giudizio e si riporta agli atti.
La Corte pone in riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, cartella di pagamento di € 9.341,57 notificatale dalla IS Sicilia s.p.a. per credito dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso denunciò: - la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73; - la nullità dell'atto impugnato per violazione art.36 bis dpr 600/73 e/o art.54 bis 633/72; - la nullità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art.7 L.212/2000; - la nullità della Cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli artt.7 e 17 L.212/2000 e dell'art.8 Dlgs n.32/2001; - la nullità della cartella per violazione dell'art.6 L.212/2000; - la nullità dell'atto per inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituì la IS Sicilia s.p.a. ed intervenne in giudizio la Direzione provinciale dell'Agenzia delle
Entrate.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso.
La Società contribuente ha proposto appello insistendo per l'accoglimento delle originarie censure, non prima di avere denunciato la mancata pronuncia del Giudice su talune censure nonché l'inammissibilità dell'intervento dell'ufficio impositore, erroneamente ritenuto ammissibile in Sentenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-IS, subentrata “ope legis” alla IS Sicilia s.p.a.
Nell'udienza di trattazione dell'appello, l'Appellanta ha chiesto il rinvio della trattazione con assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, cui infatti l'atto d'appello non fu notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina preliminarmente l'istanza del procuratore dell'Appellante affinché venga accordato un termine per l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrare, cui l'atto d'appello non fu notificato.
Il Collegio rigetta la domanda perché, sebbene la domanda appaia coerente con la fattispecie processuale, tuttavia il rigetto dell'appello – che qui di seguito viene puntualmente motivato – rende superfluo l'adempimento e ingiustificato il ritardo nella definizione della vertenza.
La prima e la terza doglianza d'appello vanno esaminate congiuntamente giacché vi si denuncia, rispettivamente, la mancata pronuncia del Giudice sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate e l'inammissibilità, per l'appunto, di questo intervento. La Corte bensì riconosce che la mancata pronuncia sulla questione, ma la risolve diversamente dall'Appellante, in quanto l'Ufficio impositore aveva un interesse rilevante e qualificato al rigetto del ricorso e, perciò, era ben legittimato a presenziare in causa, trattandosi della sorte di una propria pretesa, quale sottesa dall'impugnata cartella di pagamento. Questa conclusione è conforme a solido indirizzo giurisprudenziale per il quale, per l'appunto,
“l'Agenzia delle Entrate può autonomamente intervenire in giudizio, in assenza di chiamata in causa da parte dell'Agente della riscossione, laddove sia portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato anche dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti anche dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato” (Cass. Civ., sezione VI-5, Ord., 15.92021 n. 24785).
Va disattesa anche la seconda doglianza, quale denunciante l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese a favore dell'intervenuta Agenzia delle Entrate. Ciò perché, riconoscendosi la legittimazione processuale dell'Ufficio all'intervento, non può non riconoscersene il diritto a vedere rimborsato il profuso impegno difensivo. Infatti, “L'interventore volontario ad adiuvandum nel processo tributario, partecipando al giudizio a favore del condebitore solidale, beneficia degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nel processo principale, anche ai fini del rimborso delle somme versate per l'estinzione della pretesa tributaria” (Cass. Civ., sez. V, Ord., 22.2.2025 n. 4690).
Inconferente è la quarta doglianza, denunciante l'incapacità processuale dell'Agente della riscossione di chiamare in causa l'Ufficio impositore. Infatti, in causa l'Ufficio intervenne autonomamente, senza che il
Giudice autorizzasse la chiamata in causa proposta dalla IS Sicilia s.p.a.; e si è dianzi accertato che legittimo fu questo autonomo intervento.
La quinta doglianza denuncia la mancata pronuncia del Giudice sulla lamentata impossibilità di verificare se il ruolo sotteso dalla cartella fosse sottoscritto. La Corte, anzitutto, constata che il primo Giudice si è pronunciato in merito, avendo statuito che “nessun vizio del ruolo può essere fatto valere, trattandosi di atto interno sottoscritto digitalmente (l'eventuale difetto di sottoscrizione non determina alcun vizio: cfr. Cassazione civile, sez. tributaria, 30.10.2018 n. 27561)”. A tale statuizione il Collegio aderisce, richiamando la seguente statuizione della Suprema Corte:
Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15 , n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"). Si è così precisato che
"il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (...) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (...). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati" (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017) (Cass. civ., sez. VI-5, Ord., 22.1.2018 n. 1545).
Pure infondata è la sesta doglianza, quale denunciante la maturata decadenza della potestà della iscrizione a ruolo della pretesa, sul dichiarato presupposto della “perentorietà” del termine indicato dall'art. 36-bis, comma 1, del D.p.r. n. 600/1973, ossia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La Corte, infatti, aderisce alla condivisibile giurisprudenza per la quale:
Il collegio condivide il principio enunciato dalle sezioni unite di questa corte (v. sez. un. n. 21498/2004), secondo il quale il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis , così come autenticamente interpretato dalla citata L. n. 449 del 1997 , art. 28 , comma 1, non ha natura decadenziale, e non è dato ipotizzare una "trasformazione" del termine da perentorio in ordinatorio proprio in ragione della valenza precettiva ab origine della disposizione interpretativa (Cass. civ., sez. V, sent., 3.4.2013 n. 8055; conforme: Ord., 6.12.2018 n. 31627).
La settima e l'ottava doglianza vanno trattate congiuntamente perché sostanzialmente denunciano il medesimo vizio, cioè il difetto di motivazione in cartella. A ben guardare, la prima delle due censure è rubricata con riferimento alla “mancata allegazione dell'atto”, ma – a parte la riflessione che non v'era alcun atto presupposto da allegare, trattandosi di pretesa da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 – la sottostante esposizione della censura è riferita ad un diversamente argomentato difetto di motivazione.
Ebbene, la Corte disattende la censura condividendo l'assunto del primo Giudice, quale fondato sul fatto che la pretesa fiscale derivò da mancati versamenti di somme discendenti dalla stessa dichiarazione dei redditi della Contribuente, di guisa che non occorreva indicare ciò che era ben presente alla Contribuente.
Più in generale, la Suprema Corte così statuisce con riguardo all'applicazione del citato art. 36-bis in caso di disconoscimento di credito di credito di Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente:
In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/06/2024, n. 15889).
La nona doglianza denuncia la mancata notificazione dell'avviso bonario contemplato dall'art. 36-bis più volte citto. La Corte rigetta la censura, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale così esposto:
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019 , la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del
06/07/2016) (Cass. civ., sez. V, Ord., 8.7.2024 n. 18577).
La decima doglianza attiene, in parte, all'importo segnato in cartella per interessi e, per il resto, alla misura dell'aggio di riscossione. Quanto al primo aspetto, viene denunciata la mancata indicazione del saggio praticato e del calcolo per determinare l'importo; quanto al secondo aspetto, viene denunciata l'illegittimità della calcolata proporzionalità dell'aggio in rapporto alla pretesa fiscale.
La Corte rigetta la prima censura, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in generale, “L'obbligo di motivazione degli interessi in un avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte è assolto mediante l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa relativa agli interessi, che può essere implicitamente desunta dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono, e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di specificare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/05/2025, n. 12667). Con la precisazione, pertinente alla fattispecie, che “In materia di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il riferimento agli elementi della dichiarazione esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi, limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella" (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 24/11/2022, n. 34634). E, data la presenza, nella cartella in questione, degli elementi così ritenuti necessari, la Corte rigetta la censura.
Il Collegio rigetta anche la seconda censura, quale concernente la misura dell'aggio di riscossione, il regime del quale è normativo e non risulta violato dalla proporzionalità all'importo della pretesa fiscale in riscossione.
L'undicesima ed ultima doglianza d'appello denuncia l'inesistenza della pretesa fiscale, quale confermata – secondo l'Appellante – dal fatto che l'Ufficio impositore non provò la pretesa e non contestò l'assunto della
Contribuente che nulla era dovuto all'Erario. La Corte rigetta la censura perché – una volta accertato che nelle ipotesi ex art. 36-bis citato non occorre motivazione (questa desumendosi dai dati contenuti nella dichiarazione e, vieppiù, dal mancato versamento di importi autoliquidati) – incombe sul Contribuente
l'argomentazione dell'errore dell'Ufficio impositore nonché la prova dello stesso.
L'infondatezza dell'appello comporta l'obbligo dell'Appellante di rifondere all'Agenzia delle Entrate-
IS le spese di difesa del presente grado in misura di € 2.300,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1269/2021 r.g., lo rigetta;
condanna l'Appellante a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-IS le spese di difesa del presente grado in misura di
€ 2.300,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il TO Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1269/2021 depositato il 01/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2520/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 13/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016224232 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L' Appellante preliminarmente chiede di chiamare in giudizio l'Ag. delle entrate parte nel primo grado di giudizio e si riporta agli atti.
La Corte pone in riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, cartella di pagamento di € 9.341,57 notificatale dalla IS Sicilia s.p.a. per credito dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso denunciò: - la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73; - la nullità dell'atto impugnato per violazione art.36 bis dpr 600/73 e/o art.54 bis 633/72; - la nullità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art.7 L.212/2000; - la nullità della Cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli artt.7 e 17 L.212/2000 e dell'art.8 Dlgs n.32/2001; - la nullità della cartella per violazione dell'art.6 L.212/2000; - la nullità dell'atto per inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituì la IS Sicilia s.p.a. ed intervenne in giudizio la Direzione provinciale dell'Agenzia delle
Entrate.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso.
La Società contribuente ha proposto appello insistendo per l'accoglimento delle originarie censure, non prima di avere denunciato la mancata pronuncia del Giudice su talune censure nonché l'inammissibilità dell'intervento dell'ufficio impositore, erroneamente ritenuto ammissibile in Sentenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-IS, subentrata “ope legis” alla IS Sicilia s.p.a.
Nell'udienza di trattazione dell'appello, l'Appellanta ha chiesto il rinvio della trattazione con assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, cui infatti l'atto d'appello non fu notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina preliminarmente l'istanza del procuratore dell'Appellante affinché venga accordato un termine per l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrare, cui l'atto d'appello non fu notificato.
Il Collegio rigetta la domanda perché, sebbene la domanda appaia coerente con la fattispecie processuale, tuttavia il rigetto dell'appello – che qui di seguito viene puntualmente motivato – rende superfluo l'adempimento e ingiustificato il ritardo nella definizione della vertenza.
La prima e la terza doglianza d'appello vanno esaminate congiuntamente giacché vi si denuncia, rispettivamente, la mancata pronuncia del Giudice sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate e l'inammissibilità, per l'appunto, di questo intervento. La Corte bensì riconosce che la mancata pronuncia sulla questione, ma la risolve diversamente dall'Appellante, in quanto l'Ufficio impositore aveva un interesse rilevante e qualificato al rigetto del ricorso e, perciò, era ben legittimato a presenziare in causa, trattandosi della sorte di una propria pretesa, quale sottesa dall'impugnata cartella di pagamento. Questa conclusione è conforme a solido indirizzo giurisprudenziale per il quale, per l'appunto,
“l'Agenzia delle Entrate può autonomamente intervenire in giudizio, in assenza di chiamata in causa da parte dell'Agente della riscossione, laddove sia portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato anche dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti anche dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato” (Cass. Civ., sezione VI-5, Ord., 15.92021 n. 24785).
Va disattesa anche la seconda doglianza, quale denunciante l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese a favore dell'intervenuta Agenzia delle Entrate. Ciò perché, riconoscendosi la legittimazione processuale dell'Ufficio all'intervento, non può non riconoscersene il diritto a vedere rimborsato il profuso impegno difensivo. Infatti, “L'interventore volontario ad adiuvandum nel processo tributario, partecipando al giudizio a favore del condebitore solidale, beneficia degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nel processo principale, anche ai fini del rimborso delle somme versate per l'estinzione della pretesa tributaria” (Cass. Civ., sez. V, Ord., 22.2.2025 n. 4690).
Inconferente è la quarta doglianza, denunciante l'incapacità processuale dell'Agente della riscossione di chiamare in causa l'Ufficio impositore. Infatti, in causa l'Ufficio intervenne autonomamente, senza che il
Giudice autorizzasse la chiamata in causa proposta dalla IS Sicilia s.p.a.; e si è dianzi accertato che legittimo fu questo autonomo intervento.
La quinta doglianza denuncia la mancata pronuncia del Giudice sulla lamentata impossibilità di verificare se il ruolo sotteso dalla cartella fosse sottoscritto. La Corte, anzitutto, constata che il primo Giudice si è pronunciato in merito, avendo statuito che “nessun vizio del ruolo può essere fatto valere, trattandosi di atto interno sottoscritto digitalmente (l'eventuale difetto di sottoscrizione non determina alcun vizio: cfr. Cassazione civile, sez. tributaria, 30.10.2018 n. 27561)”. A tale statuizione il Collegio aderisce, richiamando la seguente statuizione della Suprema Corte:
Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15 , n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"). Si è così precisato che
"il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (...) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (...). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati" (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017) (Cass. civ., sez. VI-5, Ord., 22.1.2018 n. 1545).
Pure infondata è la sesta doglianza, quale denunciante la maturata decadenza della potestà della iscrizione a ruolo della pretesa, sul dichiarato presupposto della “perentorietà” del termine indicato dall'art. 36-bis, comma 1, del D.p.r. n. 600/1973, ossia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La Corte, infatti, aderisce alla condivisibile giurisprudenza per la quale:
Il collegio condivide il principio enunciato dalle sezioni unite di questa corte (v. sez. un. n. 21498/2004), secondo il quale il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis , così come autenticamente interpretato dalla citata L. n. 449 del 1997 , art. 28 , comma 1, non ha natura decadenziale, e non è dato ipotizzare una "trasformazione" del termine da perentorio in ordinatorio proprio in ragione della valenza precettiva ab origine della disposizione interpretativa (Cass. civ., sez. V, sent., 3.4.2013 n. 8055; conforme: Ord., 6.12.2018 n. 31627).
La settima e l'ottava doglianza vanno trattate congiuntamente perché sostanzialmente denunciano il medesimo vizio, cioè il difetto di motivazione in cartella. A ben guardare, la prima delle due censure è rubricata con riferimento alla “mancata allegazione dell'atto”, ma – a parte la riflessione che non v'era alcun atto presupposto da allegare, trattandosi di pretesa da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 – la sottostante esposizione della censura è riferita ad un diversamente argomentato difetto di motivazione.
Ebbene, la Corte disattende la censura condividendo l'assunto del primo Giudice, quale fondato sul fatto che la pretesa fiscale derivò da mancati versamenti di somme discendenti dalla stessa dichiarazione dei redditi della Contribuente, di guisa che non occorreva indicare ciò che era ben presente alla Contribuente.
Più in generale, la Suprema Corte così statuisce con riguardo all'applicazione del citato art. 36-bis in caso di disconoscimento di credito di credito di Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente:
In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/06/2024, n. 15889).
La nona doglianza denuncia la mancata notificazione dell'avviso bonario contemplato dall'art. 36-bis più volte citto. La Corte rigetta la censura, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale così esposto:
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019 , la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del
06/07/2016) (Cass. civ., sez. V, Ord., 8.7.2024 n. 18577).
La decima doglianza attiene, in parte, all'importo segnato in cartella per interessi e, per il resto, alla misura dell'aggio di riscossione. Quanto al primo aspetto, viene denunciata la mancata indicazione del saggio praticato e del calcolo per determinare l'importo; quanto al secondo aspetto, viene denunciata l'illegittimità della calcolata proporzionalità dell'aggio in rapporto alla pretesa fiscale.
La Corte rigetta la prima censura, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in generale, “L'obbligo di motivazione degli interessi in un avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte è assolto mediante l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa relativa agli interessi, che può essere implicitamente desunta dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono, e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di specificare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/05/2025, n. 12667). Con la precisazione, pertinente alla fattispecie, che “In materia di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il riferimento agli elementi della dichiarazione esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi, limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella" (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 24/11/2022, n. 34634). E, data la presenza, nella cartella in questione, degli elementi così ritenuti necessari, la Corte rigetta la censura.
Il Collegio rigetta anche la seconda censura, quale concernente la misura dell'aggio di riscossione, il regime del quale è normativo e non risulta violato dalla proporzionalità all'importo della pretesa fiscale in riscossione.
L'undicesima ed ultima doglianza d'appello denuncia l'inesistenza della pretesa fiscale, quale confermata – secondo l'Appellante – dal fatto che l'Ufficio impositore non provò la pretesa e non contestò l'assunto della
Contribuente che nulla era dovuto all'Erario. La Corte rigetta la censura perché – una volta accertato che nelle ipotesi ex art. 36-bis citato non occorre motivazione (questa desumendosi dai dati contenuti nella dichiarazione e, vieppiù, dal mancato versamento di importi autoliquidati) – incombe sul Contribuente
l'argomentazione dell'errore dell'Ufficio impositore nonché la prova dello stesso.
L'infondatezza dell'appello comporta l'obbligo dell'Appellante di rifondere all'Agenzia delle Entrate-
IS le spese di difesa del presente grado in misura di € 2.300,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1269/2021 r.g., lo rigetta;
condanna l'Appellante a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-IS le spese di difesa del presente grado in misura di
€ 2.300,00 oltre a spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il TO Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci