Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.;
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4042/2005 R.G., avente ad oggetto: azione ex art. 713 c.c., vertente
TRA
in proprio e quale erede di originaria convenuta e deceduta nel Parte_1 CP_1 Pt_2
corso del giudizio, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Pierluigi Vicidomini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via P. De Granita n.
14;
ORIGINARIO ATTORE E RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
in proprio e quale erede della sig.ra originaria convenuta e CP_2 Persona_1
deceduta nel corso del giudizio, originariamente costituita in giudizio, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma, c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Falci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.
L'Africano n. 35 e successivamente rimasta contumace all'esito della riassunzione;
ORIGINARIA CONVENUTA e RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza la sola parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 18.5.2005, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Salerno, agendo ex art. 713 c.c., al fine di Persona_1 CP_2 conseguire lo scioglimento della comunione, nonché la divisione dell'immobile sito in Salerno alla
Ancora, in via subordinata chiedeva, nell'ipotesi in cui le operazioni di divisione non risultavano di agevole divisibilità, di procedere ex art. 788 c.p.c., con divisione delle spese di giudizio in proporzione alle rispettive quote o somme assegnate.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 21.9.2005 la quale Persona_1
nulla eccependo in merito alla richiesta di divisione, concludeva opponendosi alla richiesta di vendita coattiva formulata dall'attore, evidenziando, nel caso di non praticabilità della divisione, l'intenzione di volersi avvalere del diritto di prelazione ex art. 732 c.c., con conseguente attribuzione alla stessa dell'immobile, e conguaglio della quota di eredità di al netto delle spese sostenute Parte_1 dalla convenuta di € 17.274,45, nonché della somma di € 4.395,63, quale credito eccepito in compensazione, ovvero delle diverse somme accertate nel corso del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2005, si costituiva in giudizio la quale nulla eccependo in merito alla richiesta di divisione, concludeva CP_2 opponendosi alla richiesta di vendita coattiva formulata dall'attore, evidenziando, nel caso di non praticabilità della divisione, l'intenzione di volersi avvalere del diritto di prelazione ex art. 732 c.c., con conseguente attribuzione alla stessa dell'immobile, e conguaglio della quota di eredità di al netto delle spese sostenute dalla convenuta di € 3.532,57, nonché della somma di Parte_1
€ 14.652,10, quale credito eccepito in compensazione, ovvero delle diverse somme accertate nel corso del giudizio.
Espletato l'incarica di CTU all'udienza del 20.10.2010 il procuratore di parte convenuta dava atto del decesso di e, di conseguenza, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Persona_1
Riassunta la causa, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2012 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 20.6.2013, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di ottenere dal C.T.U. i chiarimenti ivi indicati.
Successivamente, all'udienza del 7.5.2015 veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 181 e 309 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Di poi, con istanza del 4.12.2024, chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del Parte_1
giudizio e che fosse ordinato al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione giudiziale, Reg. Gen. n. 32970, Reg. Par. n. 22873. Va anzitutto evidenziata la regolare instaurazione del contraddittorio nella presente fase di riassunzione.
Tanto premesso, occorre rilevare che, in seguito alla cancellazione dal ruolo del presente giudizio intervenuta in data 7.5.2015, nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione dello stesso nel termine previsto dall'art. 307 c.p.c.
Infatti, più in particolare, deve evidenziarsi come risulti applicabile ratione temporis nel presente giudizio la previgente formulazione dell'art. 181 c.p.c., anteriore alla modifica disposta dall'art. 50, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008,
n. 133), che stabiliva che “se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
Non era, dunque, prevista l'estinzione immediata del processo: a seguito dell'ordinanza di cancellazione, ciascuna parte poteva, poi, riassumere la causa nel termine perentorio di un anno, ai sensi dell'art. 307, I comma c.p.c. ratione temporis applicabile. In mancanza di riassunzione tempestiva, si verificava l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, primo comma, c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 18.6.1992, n. 7519).
Ne consegue, pertanto, l'estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, III comma c.p.c., non risultando lo stesso tempestivamente riassunto a seguito della cancellazione della causa dal ruolo : la richiesta articolata per conto dell'originario attore deve infatti qualificarsi come istanza di riassunzione del procedimento con contestuale accertamento dell'intervenuta estinzione del giudizio.
Giova precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c., preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria, e non già reclamabile (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020, n. 26914).
Le spese di lite devono porsi a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310, IV comma c.p.c.
Su richiesta di parte, va infine ordinata, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale., disposta in data 5/7/2005, al
Reg. Gen. n. 32970, Reg. Part. n. 22873.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 4042/2005 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 307, I comma c.p.c.; 2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art. 310, IV comma c.c.
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, una volta passata in giudicato la presente sentenza, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data 5/7/2005, Reg. Gen. n. 32970, Reg.
Par. n. 22873.
Così deciso in Salerno, il 13/3/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato