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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Grixoni - Presidente
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel.
Dott. Monica Moi - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 205 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Andrea C.F._2
Sorgentone che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(P.I. ), In persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandra Macis, rappresentata e difesa dagli Avv.
Prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer
e Simona Daminelli del Foro di Milano in forza di procura generale alle liti 9.4.2020, Notaio
in Milano. Per_1
- appellata -
in punto a: contratti bancari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione 23.3.2022 e hanno adito il Tribunale di Sassari Parte_1 Parte_2
esponendo che 1) sin dal 6.5.2016 il era titolare presso , agenzia di Ozieri, del Pt_2 CP_1
c/c n.104285921 il quale alla data del 31.12.2021 recava un apparente saldo di - € 49.787,42 “del quale si contestava con azione di accertamento negativo pura l'esattezza e la debenza”; 2) la , Pt_1
nella sua qualità di fideiussore, aveva interesse ad apprendere se e quali somme fossero dovute dal debitore principale; 3) ed infatti, la banca aveva “applicato condizioni ultra legali non pattuite in forma scritta, come risultante ictu oculi dagli e/c”; 4) ella, pertanto, doveva ritenersi inadempiente –
v. art.1218 c.c. - nella corretta esecuzione delle obbligazioni di tenuta del conto e di formazione degli e/c.
Hanno chiesto 1) accertarsi che per il c/c in disamina la banca aveva annotato a debito interessi debitori e commissioni varie non previste dalla legge e non validamente pattuite in forma scritta;
2)
accertarsi che la stessa era inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c e di formazione degli e/c avendo applicato condizioni economiche ultra legali non validamente pattuite;
3) accertarsi la erroneità del saldo portato dall'ultimo e/c da considerarsi, con azione di accertamento negativo, non dovuto;
4) in subordine, accertare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c prodotto “applicando le sole condizioni ultra legali validamente pattuite in forma scritta” con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati per tempo al correntista, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la ha 1) eccepito l'incompetenza per CP_1
territorio del Giudice adito in favore della ritenuta cognizione del Tribunale di Milano o di Palermo;
2) dedotto la nullità dell'atto di citazione stante la mancata individuazione della causa petendi; 3) eccepito la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire del fideiussore neppure essendovi dimostrazione della esistenza del rapporto di fideiussione;
4) mai la banca aveva applicato condizioni economiche ultra legali non pattuite e lo ius variandi era stato esercitato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Ha concluso in conformità e, nel merito, per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale adito con sentenza n.499/2024 del
20.4.2024 ha 1) dichiarato l'atto di citazione introduttivo del giudizio affetto da nullità insanabile;
2) condannato gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigg. con cui hanno 1) lamentato la Parte_3
erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto la nullità della citazione;
2) ribadito la legittimazione attiva della ; 3) dedotto la violazione, da parte dell'istituto di credito, degli artt. Pt_1
1283 e 1284 c.c. nonché degli artt. 117, 118 e 120 TUB.
Hanno concluso, in riforma della sentenza appellata, per l'accoglimento della domanda.
L'istituto appellato ha concluso per il rigetto del gravame siccome infondato.
*
L'appello non merita di essere accolto dovendo qui confermarsi il giudizio di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado come espresso dal Giudice di Sassari.
A norma dell'art.164, IV co, cpc la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nell'art.163, n.3 (i.e. la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (ovvero, nella formulazione vigente ratione temporis, la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni).
Non è inutile evidenziare che la omissione o la assoluta incertezza degli elementi attraverso i quali individuare le ragioni della domanda non comporta esclusivamente la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa della controparte (cioè di interessi sostanzialmente disponibili ad opera del convenuto): per contro, detta omissione e/o incertezza comporta altresì la inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio a definire l'ambito stesso della pronuncia giurisdizionale richiesta e a delimitare il potere-dovere del Tribunale di decidere sulla domanda col vincolo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 cpc.
Fermo quanto precede, secondo l'insegnamento di diritto che si ritiene di condividere, nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di talune clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito e/o la illegittimità di alcuno degli addebiti da questi operati nel corso del rapporto, è onere primario dell'attore quello di allegare in maniera chiara e specifica i fatti posti a fondamento della domanda, con specifica indicazione delle ragioni in forza delle quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto di credito.
Il cennato onere di allegazione non può dirsi integrato tutte le volte in cui il correntista abbia omesso di individuare specificamente le invalidità addotte a fondamento della domanda (pure tralasciando di individuare le specifiche condizioni contrattuali che assume violate dall'istituto di credito) ovvero abbia affermato genericamente che quest'ultimo abbia annotato addebiti illegittimi. Nella specie, nell'atto di citazione, gli attori hanno unicamente dedotto che la convenuta ha “applicato condizioni ultra legali non pattuite in forma scritta, come risultante ictu oculi dagli e/c”: del pari, nelle conclusioni ivi rassegnate i medesimi hanno chiesto accertarsi che per il c/c de quo la banca aveva annotato a debito “interessi debitori e commissioni varie” non previste dalla legge e non validamente pattuite in forma scritta ovvero accertarsi che la stessa era inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c e di formazione degli e/c avendo applicato condizioni economiche ultra legali non validamente pattuite.
Orbene, l'evidente difetto di allegazione (come osservato dal Tribunale non viene neppure dedotta la norma precettiva violata dalle condizioni asseritamente applicate) e la conseguente assoluta incertezza degli elementi attraverso i quali individuare le ragioni della domanda, induce questa Corte
a confermare il giudizio di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Né, del resto, la nullità dell'atto di citazione può neppure intendersi sanata dalla costituzione della convenuta ovvero all'esito delle difese di merito rese dalla stessa.
In disparte il fatto che gli assunti difensivi sono state introdotti dalla in via subordinata, CP_1
merita rilevare che trattasi di difese che si connotano in termini di assoluta genericità (per avere la banca semplicemente replicato di aver rispettato le condizioni contrattuali previste) e prive pure di stretta correlazione con le (invero, in toto indeterminate) “ragioni poste a fondamento della domanda” introdotta dagli attori.
Con il che deve escludersi ogni efficacia sanante alla costituzione del convenuto.
Né, del resto, potrebbe neppure astrattamente riconoscersi la possibilità di sanare detta nullità attraverso l'esercizio del potere di precisazione della domanda in conformità al disposto dell'art.183,
VI co, cpc: ed invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale di primo grado, l'esercizio dello "ius
poenitendi" – v. art.183 cit. - presuppone pur sempre che le domande siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, V co, cpc (così Cass. 16517/2023).
Infine, merita osservare che, per principio di diritto, ove il Tribunale non abbia assegnato d'ufficio il termine per integrare la domanda incompleta e tale termine non sia stato richiesto dalla parte interessata (e neppure in presenza della doglianza di nullità dell'atto), né la parte abbia impugnato la sentenza sotto il profilo del mancato esercizio di tale potere ufficioso, il giudice del gravame deve
(non già fissare un termine per l'integrazione dell'atto bensì) definire il processo con una pronuncia in rito in ordine al riscontrato vizio oggetto della impugnazione (v. Cass. 20262/2024). All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Sassari è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza (e dove tutte le ulteriori questioni devono intendersi assorbite).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e attesa la semplicità della vicenda in disamina).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 1984,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Grixoni - Presidente
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel.
Dott. Monica Moi - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 205 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Andrea C.F._2
Sorgentone che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(P.I. ), In persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandra Macis, rappresentata e difesa dagli Avv.
Prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer
e Simona Daminelli del Foro di Milano in forza di procura generale alle liti 9.4.2020, Notaio
in Milano. Per_1
- appellata -
in punto a: contratti bancari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione 23.3.2022 e hanno adito il Tribunale di Sassari Parte_1 Parte_2
esponendo che 1) sin dal 6.5.2016 il era titolare presso , agenzia di Ozieri, del Pt_2 CP_1
c/c n.104285921 il quale alla data del 31.12.2021 recava un apparente saldo di - € 49.787,42 “del quale si contestava con azione di accertamento negativo pura l'esattezza e la debenza”; 2) la , Pt_1
nella sua qualità di fideiussore, aveva interesse ad apprendere se e quali somme fossero dovute dal debitore principale; 3) ed infatti, la banca aveva “applicato condizioni ultra legali non pattuite in forma scritta, come risultante ictu oculi dagli e/c”; 4) ella, pertanto, doveva ritenersi inadempiente –
v. art.1218 c.c. - nella corretta esecuzione delle obbligazioni di tenuta del conto e di formazione degli e/c.
Hanno chiesto 1) accertarsi che per il c/c in disamina la banca aveva annotato a debito interessi debitori e commissioni varie non previste dalla legge e non validamente pattuite in forma scritta;
2)
accertarsi che la stessa era inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c e di formazione degli e/c avendo applicato condizioni economiche ultra legali non validamente pattuite;
3) accertarsi la erroneità del saldo portato dall'ultimo e/c da considerarsi, con azione di accertamento negativo, non dovuto;
4) in subordine, accertare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c prodotto “applicando le sole condizioni ultra legali validamente pattuite in forma scritta” con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati per tempo al correntista, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la ha 1) eccepito l'incompetenza per CP_1
territorio del Giudice adito in favore della ritenuta cognizione del Tribunale di Milano o di Palermo;
2) dedotto la nullità dell'atto di citazione stante la mancata individuazione della causa petendi; 3) eccepito la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire del fideiussore neppure essendovi dimostrazione della esistenza del rapporto di fideiussione;
4) mai la banca aveva applicato condizioni economiche ultra legali non pattuite e lo ius variandi era stato esercitato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Ha concluso in conformità e, nel merito, per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale adito con sentenza n.499/2024 del
20.4.2024 ha 1) dichiarato l'atto di citazione introduttivo del giudizio affetto da nullità insanabile;
2) condannato gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigg. con cui hanno 1) lamentato la Parte_3
erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto la nullità della citazione;
2) ribadito la legittimazione attiva della ; 3) dedotto la violazione, da parte dell'istituto di credito, degli artt. Pt_1
1283 e 1284 c.c. nonché degli artt. 117, 118 e 120 TUB.
Hanno concluso, in riforma della sentenza appellata, per l'accoglimento della domanda.
L'istituto appellato ha concluso per il rigetto del gravame siccome infondato.
*
L'appello non merita di essere accolto dovendo qui confermarsi il giudizio di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado come espresso dal Giudice di Sassari.
A norma dell'art.164, IV co, cpc la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nell'art.163, n.3 (i.e. la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (ovvero, nella formulazione vigente ratione temporis, la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni).
Non è inutile evidenziare che la omissione o la assoluta incertezza degli elementi attraverso i quali individuare le ragioni della domanda non comporta esclusivamente la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa della controparte (cioè di interessi sostanzialmente disponibili ad opera del convenuto): per contro, detta omissione e/o incertezza comporta altresì la inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio a definire l'ambito stesso della pronuncia giurisdizionale richiesta e a delimitare il potere-dovere del Tribunale di decidere sulla domanda col vincolo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 cpc.
Fermo quanto precede, secondo l'insegnamento di diritto che si ritiene di condividere, nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di talune clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito e/o la illegittimità di alcuno degli addebiti da questi operati nel corso del rapporto, è onere primario dell'attore quello di allegare in maniera chiara e specifica i fatti posti a fondamento della domanda, con specifica indicazione delle ragioni in forza delle quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto di credito.
Il cennato onere di allegazione non può dirsi integrato tutte le volte in cui il correntista abbia omesso di individuare specificamente le invalidità addotte a fondamento della domanda (pure tralasciando di individuare le specifiche condizioni contrattuali che assume violate dall'istituto di credito) ovvero abbia affermato genericamente che quest'ultimo abbia annotato addebiti illegittimi. Nella specie, nell'atto di citazione, gli attori hanno unicamente dedotto che la convenuta ha “applicato condizioni ultra legali non pattuite in forma scritta, come risultante ictu oculi dagli e/c”: del pari, nelle conclusioni ivi rassegnate i medesimi hanno chiesto accertarsi che per il c/c de quo la banca aveva annotato a debito “interessi debitori e commissioni varie” non previste dalla legge e non validamente pattuite in forma scritta ovvero accertarsi che la stessa era inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c e di formazione degli e/c avendo applicato condizioni economiche ultra legali non validamente pattuite.
Orbene, l'evidente difetto di allegazione (come osservato dal Tribunale non viene neppure dedotta la norma precettiva violata dalle condizioni asseritamente applicate) e la conseguente assoluta incertezza degli elementi attraverso i quali individuare le ragioni della domanda, induce questa Corte
a confermare il giudizio di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Né, del resto, la nullità dell'atto di citazione può neppure intendersi sanata dalla costituzione della convenuta ovvero all'esito delle difese di merito rese dalla stessa.
In disparte il fatto che gli assunti difensivi sono state introdotti dalla in via subordinata, CP_1
merita rilevare che trattasi di difese che si connotano in termini di assoluta genericità (per avere la banca semplicemente replicato di aver rispettato le condizioni contrattuali previste) e prive pure di stretta correlazione con le (invero, in toto indeterminate) “ragioni poste a fondamento della domanda” introdotta dagli attori.
Con il che deve escludersi ogni efficacia sanante alla costituzione del convenuto.
Né, del resto, potrebbe neppure astrattamente riconoscersi la possibilità di sanare detta nullità attraverso l'esercizio del potere di precisazione della domanda in conformità al disposto dell'art.183,
VI co, cpc: ed invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale di primo grado, l'esercizio dello "ius
poenitendi" – v. art.183 cit. - presuppone pur sempre che le domande siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, V co, cpc (così Cass. 16517/2023).
Infine, merita osservare che, per principio di diritto, ove il Tribunale non abbia assegnato d'ufficio il termine per integrare la domanda incompleta e tale termine non sia stato richiesto dalla parte interessata (e neppure in presenza della doglianza di nullità dell'atto), né la parte abbia impugnato la sentenza sotto il profilo del mancato esercizio di tale potere ufficioso, il giudice del gravame deve
(non già fissare un termine per l'integrazione dell'atto bensì) definire il processo con una pronuncia in rito in ordine al riscontrato vizio oggetto della impugnazione (v. Cass. 20262/2024). All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Sassari è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza (e dove tutte le ulteriori questioni devono intendersi assorbite).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e attesa la semplicità della vicenda in disamina).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 1984,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni