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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona ELla dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1888/2024 promossa da:
Controparte_1 in proprio e unitamente , n.q. di esercenti la potestà genitoriale Persona_1 sui figli minorenni:
, Persona_2
; Persona_3
Parte_1
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Maria Stella La Malfa EL Foro di Palermo contro
Resistente contumace Controparte_2
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO ELla Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_2 propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta di Persona_4
1 nato a [...] il [...], che contraeva matrimonio con CP_3
e dalla cui unione aveva origine, in SI, l'odierna discendenza.
[...]
Il sig. non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, né rinunciò alla citta- Persona_4 dinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to ELle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione EL visto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito ELl'udienza EL 18.11.2025 ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni come precisate dai ricorrenti nelle relative note di trattazione scritta.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima ELla riforma avvenuta nel 1992 l'istituto ELla cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio EL riconoscimento ELla cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio EL cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile EL 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge EL 1912 e il contenuto ELla medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale EL 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione EL principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 ELla Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 EL 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 EL 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore ELla Legge n.91 EL 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge EL
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine ELlo ius sanguinis e nella via residuale ELlo ius soli.
La legge EL 1992 ha rivalutato il peso ELla volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita ELla cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge EL 1992, è la trasmissione ELlo status civitatis anche per via materna, avendo re-
2 cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL 1983), sia la circolare n. K. 28.1 ELl'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento ELla cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere EL medesimo status.
Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite nacque a Persona_4
Cavaso EL OM (TV) il 20.12.1866 e quindi dopo l'annessione EL Veneto al Regno
d'Italia, avvenuta il 22.10.1866: fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, Persona_4 come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il me- desimo l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al seguito) ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” EL 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione EL decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana EL 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 EL Codice civile italiano EL 1885 statuiva che “Lo stato e la ca- pacità ELle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi ELla nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita ELla cittadinanza, l'art. 11 EL codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale ELlo stato civile EL proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione EL governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base ELle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli
3 effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione ELla citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” EL 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (ELla sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) ELl'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva ELl'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula ELl'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella ELl'art. 8 ELla l. n. 555 EL 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile EL 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione ELl'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza EL 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione ELla cittadinanza straniera spontaneo e volontario EL soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva ELlo status.”.
Ed è in quest'ottica che può essere, in ogni caso, letto ed interpretato il certificato nega- tivo di naturalizzazione relativo all'ascendente capostipite (non essendo peraltro evinci- bile agli atti l'anno in cui il capostipite fece ingresso in SI).
La discendenza vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea materna at- traverso la nipote EL capostipite, sig.ra , nata il 10.09.1922 in Persona_5
SI (ivi coniugata in data 15.06.1940 con ed attraverso di lei, Persona_6
4 la figlia nata il 10.08.1945, dunque in epoca anteriore alla pro- Persona_7 mulgazione ed entrata in vigore ELla Costituzione italiana.
Con riferimento alla linea di discendenza ed al passaggio generazionale per linea mater- na, sulla base ELla normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità ELla tra- smissione ELla cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista uni- camente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, ELla L. 555 EL 13.06.1912 -
Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il fi- glio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 ELla L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita ELla citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadi- Persona_5 nanza italiana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione nean- che agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini ELla decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi ELla Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 EL 1975 e n.30 EL 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento EL nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina ELla cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce ELla Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 EL 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 EL 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo ELla Costituzione – EL ridetto art. 1, comma primo n.1 ELla Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 EL 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, ELla stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà ELla donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 ELla Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano.
5 In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi ELla nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore ELla stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 ELla L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 EL 1983, che comporta dun- que l'acquisto ELla cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 ELla legge n. 91 EL 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore ELla Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 EL 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore ELla Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità ELla citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi ELla L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di
6 donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la tra- smissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto ELla condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale ELla persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi ELla Corte
Costituzionale e ELla Corte di Cassazione, la titolarità ELla cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che EL pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina brasiliana e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di se- guito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti ELle generalità o meglio una lieve alterazione ELle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi ELla lingua EL paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione ELla cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità ELle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé diri- mente ELla discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento
7 ELl'accertamento e riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis per via amministra- tiva.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente tradotti, e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_2
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione ELl'onere ELla prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale l. n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte EL
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte EL
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
La particolare natura EL giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento EL ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
8 1 nato a [...]/RO, il 31.10.1990 (C.F. Controparte_1
CPF. 001.376.842-58) e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
2) , nata a [...]/MG, il 05.07.2015 (C.F. CPF. Persona_2
150.710.096-50) e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
3) , nata a [...]/ES, il 06.09.2023 (C.F. CPF. 234.821.147-57) Persona_3
e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
4 nato a [...]/RO, il 29.10.2000 (C.F. CPF. Parte_1
141.433.476-10) e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 15 Dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione ELla dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
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IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona ELla dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1888/2024 promossa da:
Controparte_1 in proprio e unitamente , n.q. di esercenti la potestà genitoriale Persona_1 sui figli minorenni:
, Persona_2
; Persona_3
Parte_1
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Maria Stella La Malfa EL Foro di Palermo contro
Resistente contumace Controparte_2
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO ELla Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_2 propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta di Persona_4
1 nato a [...] il [...], che contraeva matrimonio con CP_3
e dalla cui unione aveva origine, in SI, l'odierna discendenza.
[...]
Il sig. non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, né rinunciò alla citta- Persona_4 dinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to ELle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione EL visto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito ELl'udienza EL 18.11.2025 ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni come precisate dai ricorrenti nelle relative note di trattazione scritta.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima ELla riforma avvenuta nel 1992 l'istituto ELla cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio EL riconoscimento ELla cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio EL cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile EL 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge EL 1912 e il contenuto ELla medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale EL 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione EL principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 ELla Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 EL 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 EL 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore ELla Legge n.91 EL 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge EL
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine ELlo ius sanguinis e nella via residuale ELlo ius soli.
La legge EL 1992 ha rivalutato il peso ELla volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita ELla cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge EL 1992, è la trasmissione ELlo status civitatis anche per via materna, avendo re-
2 cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL 1983), sia la circolare n. K. 28.1 ELl'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento ELla cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere EL medesimo status.
Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite nacque a Persona_4
Cavaso EL OM (TV) il 20.12.1866 e quindi dopo l'annessione EL Veneto al Regno
d'Italia, avvenuta il 22.10.1866: fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, Persona_4 come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il me- desimo l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al seguito) ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” EL 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione EL decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana EL 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 EL Codice civile italiano EL 1885 statuiva che “Lo stato e la ca- pacità ELle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi ELla nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita ELla cittadinanza, l'art. 11 EL codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale ELlo stato civile EL proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione EL governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base ELle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli
3 effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione ELla citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” EL 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (ELla sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) ELl'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva ELl'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula ELl'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella ELl'art. 8 ELla l. n. 555 EL 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile EL 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione ELl'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza EL 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione ELla cittadinanza straniera spontaneo e volontario EL soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva ELlo status.”.
Ed è in quest'ottica che può essere, in ogni caso, letto ed interpretato il certificato nega- tivo di naturalizzazione relativo all'ascendente capostipite (non essendo peraltro evinci- bile agli atti l'anno in cui il capostipite fece ingresso in SI).
La discendenza vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea materna at- traverso la nipote EL capostipite, sig.ra , nata il 10.09.1922 in Persona_5
SI (ivi coniugata in data 15.06.1940 con ed attraverso di lei, Persona_6
4 la figlia nata il 10.08.1945, dunque in epoca anteriore alla pro- Persona_7 mulgazione ed entrata in vigore ELla Costituzione italiana.
Con riferimento alla linea di discendenza ed al passaggio generazionale per linea mater- na, sulla base ELla normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità ELla tra- smissione ELla cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista uni- camente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, ELla L. 555 EL 13.06.1912 -
Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il fi- glio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 ELla L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita ELla citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadi- Persona_5 nanza italiana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione nean- che agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini ELla decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi ELla Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 EL 1975 e n.30 EL 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento EL nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina ELla cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce ELla Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 EL 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 EL 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo ELla Costituzione – EL ridetto art. 1, comma primo n.1 ELla Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 EL 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, ELla stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà ELla donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 ELla Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano.
5 In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi ELla nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore ELla stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 ELla L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 EL 1983, che comporta dun- que l'acquisto ELla cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 ELla legge n. 91 EL 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore ELla Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 EL 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore ELla Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità ELla citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi ELla L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di
6 donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la tra- smissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto ELla condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale ELla persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi ELla Corte
Costituzionale e ELla Corte di Cassazione, la titolarità ELla cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che EL pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina brasiliana e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di se- guito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti ELle generalità o meglio una lieve alterazione ELle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi ELla lingua EL paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione ELla cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità ELle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé diri- mente ELla discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento
7 ELl'accertamento e riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis per via amministra- tiva.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente tradotti, e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_2
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione ELl'onere ELla prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale l. n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte EL
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte EL
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
La particolare natura EL giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento EL ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
8 1 nato a [...]/RO, il 31.10.1990 (C.F. Controparte_1
CPF. 001.376.842-58) e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
2) , nata a [...]/MG, il 05.07.2015 (C.F. CPF. Persona_2
150.710.096-50) e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
3) , nata a [...]/ES, il 06.09.2023 (C.F. CPF. 234.821.147-57) Persona_3
e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
4 nato a [...]/RO, il 29.10.2000 (C.F. CPF. Parte_1
141.433.476-10) e residente in [...], n. 555, Segato, Aracruz/ES;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 15 Dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione ELla dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
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