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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2924 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. CIANCIMINO ROSARIA) CP_1
Resistente
All'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 952,00 oltre spese generali, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato l'8.03.2023, parte ricorrente, titolare di Assegno sociale n. 04032397, ha chiesto l'accertamento della illegittimità del provvedimento di indebito notificato in data 29/08/2017 e la declaratoria della irripetibilità delle somme chieste dall'ente di previdenza, invocando la normativa di favore di cui all'art. dall'art. 52 della legge 88\89 e l'assenza di dolo nella percezione degli importi di cui veniva richiesta la restituzione pari ad € 3.933,50
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva disposta ex art. 421 c.p.c. l'audizione del funzionario responsabile del servizio n.q. di funzionario delegato del Servizio Attività Controparte_2
successive al primo pagamento la quale rappresentava che “l'indebito oggetto del
presente giudizio relativo all'assegno sociale n. 04032397 maturato per ragioni
reddituali relativamente al periodo gennaio 2011 e novembre 2013 era oggetto di
altro giudizio portante R.G. n. 5823 del 2023 definito in data 25.10.2024 con
sentenza del Dott. Civiletti n. 4288 del 2024 in cui il Tribunale ha provveduto
all'annullamento dell'indebito condannando l' alla restituzione delle somme CP_1
per euro 3253,47. L'importo non è perfettamente coincidente con quello oggetto
del presente giudizio ( 3.933,50) atteso che l' aveva effettuato un recupero CP_1
compensandolo con un credito vantato dall'Istituto di euro 680, 03, ragione per
cui è stata inviata la nota successiva del 29.08.2017 impugnata in questo
giudizio che è stata preceduta da un carteggio e dall'invio del modello TE08 A
questo punto allo stato con riferimento al presente giudizio noni vi sono più
ragioni di dare e avere tra le parti avendo anche l' provveduto alla CP_1
restituzione delle somme.”
All'udienza odierna entrambe i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cessata la materia del contendere atteso che l'indebito oggetto del presente ricorso
è stato annullato con sentenza emessa da questo Tribunale n. 4288 del 2024
depositata in atti. Va pertanto dichiarata, come richiesto congiuntamente dalle parti, cessata la materia del contendere essendo pacifico che l'indebito per cui è
stato proposto ricorso non sussiste.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto solo nel corso del presente giudizio, per mezzo dell'l'audizione del funzionario è stato possibile accertare che l'indebito oggetto del presente CP_1
giudizio era il medesimo rispetto al quale questo Tribunale, in diversa composizione, aveva provveduto all'annullamento condannando l' alla CP_1
restituzione delle somme richieste.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/09/2025.
LL UD
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2924 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. CIANCIMINO ROSARIA) CP_1
Resistente
All'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 952,00 oltre spese generali, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato l'8.03.2023, parte ricorrente, titolare di Assegno sociale n. 04032397, ha chiesto l'accertamento della illegittimità del provvedimento di indebito notificato in data 29/08/2017 e la declaratoria della irripetibilità delle somme chieste dall'ente di previdenza, invocando la normativa di favore di cui all'art. dall'art. 52 della legge 88\89 e l'assenza di dolo nella percezione degli importi di cui veniva richiesta la restituzione pari ad € 3.933,50
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva disposta ex art. 421 c.p.c. l'audizione del funzionario responsabile del servizio n.q. di funzionario delegato del Servizio Attività Controparte_2
successive al primo pagamento la quale rappresentava che “l'indebito oggetto del
presente giudizio relativo all'assegno sociale n. 04032397 maturato per ragioni
reddituali relativamente al periodo gennaio 2011 e novembre 2013 era oggetto di
altro giudizio portante R.G. n. 5823 del 2023 definito in data 25.10.2024 con
sentenza del Dott. Civiletti n. 4288 del 2024 in cui il Tribunale ha provveduto
all'annullamento dell'indebito condannando l' alla restituzione delle somme CP_1
per euro 3253,47. L'importo non è perfettamente coincidente con quello oggetto
del presente giudizio ( 3.933,50) atteso che l' aveva effettuato un recupero CP_1
compensandolo con un credito vantato dall'Istituto di euro 680, 03, ragione per
cui è stata inviata la nota successiva del 29.08.2017 impugnata in questo
giudizio che è stata preceduta da un carteggio e dall'invio del modello TE08 A
questo punto allo stato con riferimento al presente giudizio noni vi sono più
ragioni di dare e avere tra le parti avendo anche l' provveduto alla CP_1
restituzione delle somme.”
All'udienza odierna entrambe i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cessata la materia del contendere atteso che l'indebito oggetto del presente ricorso
è stato annullato con sentenza emessa da questo Tribunale n. 4288 del 2024
depositata in atti. Va pertanto dichiarata, come richiesto congiuntamente dalle parti, cessata la materia del contendere essendo pacifico che l'indebito per cui è
stato proposto ricorso non sussiste.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto solo nel corso del presente giudizio, per mezzo dell'l'audizione del funzionario è stato possibile accertare che l'indebito oggetto del presente CP_1
giudizio era il medesimo rispetto al quale questo Tribunale, in diversa composizione, aveva provveduto all'annullamento condannando l' alla CP_1
restituzione delle somme richieste.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/09/2025.
LL UD
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro