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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13673/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13673/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Rocco Piscopo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento dei ratei dell'assegno mensile di assistenza, a seguito di omologa del
3/07/2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, l'epigrafata ricorrente esponeva che con decreto di omologa reso dal Tribunale Napoli Nord il 3.07.2024 nell'ambito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 11285/23, aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno d'invalidità a decorrere da luglio 2023, ma che l' non aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione richiesta entro il termine di legge.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno di invalidità da luglio 2023 (data di decorrenza del requisito sanitario, indicata nel decreto di omologa) e/o da quella diversa data fissata dal Giudicante, con tutte le CP_ conseguenze di legge, con condanna dell' alla corresponsione della prestazione, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel mese di dicembre 2024, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione e pagamento della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla CP_1 documentazione prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata dall' (cfr. Comunicazione di CP_1 liquidazione;
Estratto pagamenti cassetto previdenziale) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti atteso che l' ha provato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1 provvedimento del 14.11.2024 (come da prospetto in atti), mentre il pagamento è avvenuto nel mese di dicembre 2024 pochi giorni dopo il deposito del ricorso ed in assenza di prova della notifica dello stesso in data antecedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13673/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Rocco Piscopo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento dei ratei dell'assegno mensile di assistenza, a seguito di omologa del
3/07/2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, l'epigrafata ricorrente esponeva che con decreto di omologa reso dal Tribunale Napoli Nord il 3.07.2024 nell'ambito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 11285/23, aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno d'invalidità a decorrere da luglio 2023, ma che l' non aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione richiesta entro il termine di legge.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno di invalidità da luglio 2023 (data di decorrenza del requisito sanitario, indicata nel decreto di omologa) e/o da quella diversa data fissata dal Giudicante, con tutte le CP_ conseguenze di legge, con condanna dell' alla corresponsione della prestazione, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel mese di dicembre 2024, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione e pagamento della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla CP_1 documentazione prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata dall' (cfr. Comunicazione di CP_1 liquidazione;
Estratto pagamenti cassetto previdenziale) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti atteso che l' ha provato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1 provvedimento del 14.11.2024 (come da prospetto in atti), mentre il pagamento è avvenuto nel mese di dicembre 2024 pochi giorni dopo il deposito del ricorso ed in assenza di prova della notifica dello stesso in data antecedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano