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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4096 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4096 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Biancone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Via degli
Aranci n. 33, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Giovanna De Toma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via
Apuania 16, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: parte ricorrente: “insistendo nella richiesta di accoglimento delle condizioni concordemente raggiunte e sottoscritte dalle parti come versate in atti. Ci si riporta quindi alle conclusioni già rassegnate e confermate da tutte le parti all'udienza del 21/05.2024 e se ne chiede
l'integrale accoglimento”.
.” Parte resistente: “La difesa del signor coglie la presente sede processuale Controparte_1
Pagina 1 per ribadire quanto già esposto con note del 19 gennaio c.a., e quindi per confermare l'immutato interesse proprio e dell'ex compagna al recepimento degli accordi tra loro intervenuti e di cui in atti, insistendo nell'accoglimento integrale delle conclusioni congiunte rassegnate nell'istanza di trattazione cartolare in data 3.4.2024”.
Condizioni concordate dalle parti: come riportate nella copia per immagine su supporto informatico del documento analogico sottoscritto da entrambe le parti e i difensori depositato da parte ricorrente il 17 maggio 2024 e da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Per l'intelligibilità della decisione si specifica che, in sede di prima udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato telematicamente e da intendere in questa sede integralmente trascritto, di cui il Giudice relatore ha dato lettura alle parti, le quali lo hanno integralmente confermato.
In tale sede il Giudice relatore, pertanto, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori alle condizioni concordati dalle parti e ha fissato udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte delle parti siano conformi all'interesse del figlio minore , nato in [...] il [...], come da estratto di nascita in atti, e Persona_1 meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore. Anche gli accordi assunti in ambito economico, con la previsione del mantenimento diretto del minore da parte di entrambi i genitori nei rispettivi periodi di collocamento, con assegno unico integralmente percepito dalla ricorrente e l'obbligo di entrambi i genitori a sostenere il 50% delle spese straordinarie, alla luce della frequentazione del minore con entrambi i genitori, come concordata dalle parti, è da ritenersi conforme all'interesse del minore.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4096 del 2023, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo Persona_1
le condizioni concordate dalle parti come riportate nella copia per immagine su supporto informatico del documento analogico sottoscritto da entrambe le parti e i difensori depositato da parte ricorrente il 17 maggio 2024 e da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
Compensa le spese di lite.”
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4096 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Biancone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Via degli
Aranci n. 33, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Giovanna De Toma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via
Apuania 16, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: parte ricorrente: “insistendo nella richiesta di accoglimento delle condizioni concordemente raggiunte e sottoscritte dalle parti come versate in atti. Ci si riporta quindi alle conclusioni già rassegnate e confermate da tutte le parti all'udienza del 21/05.2024 e se ne chiede
l'integrale accoglimento”.
.” Parte resistente: “La difesa del signor coglie la presente sede processuale Controparte_1
Pagina 1 per ribadire quanto già esposto con note del 19 gennaio c.a., e quindi per confermare l'immutato interesse proprio e dell'ex compagna al recepimento degli accordi tra loro intervenuti e di cui in atti, insistendo nell'accoglimento integrale delle conclusioni congiunte rassegnate nell'istanza di trattazione cartolare in data 3.4.2024”.
Condizioni concordate dalle parti: come riportate nella copia per immagine su supporto informatico del documento analogico sottoscritto da entrambe le parti e i difensori depositato da parte ricorrente il 17 maggio 2024 e da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Per l'intelligibilità della decisione si specifica che, in sede di prima udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato telematicamente e da intendere in questa sede integralmente trascritto, di cui il Giudice relatore ha dato lettura alle parti, le quali lo hanno integralmente confermato.
In tale sede il Giudice relatore, pertanto, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori alle condizioni concordati dalle parti e ha fissato udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte delle parti siano conformi all'interesse del figlio minore , nato in [...] il [...], come da estratto di nascita in atti, e Persona_1 meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore. Anche gli accordi assunti in ambito economico, con la previsione del mantenimento diretto del minore da parte di entrambi i genitori nei rispettivi periodi di collocamento, con assegno unico integralmente percepito dalla ricorrente e l'obbligo di entrambi i genitori a sostenere il 50% delle spese straordinarie, alla luce della frequentazione del minore con entrambi i genitori, come concordata dalle parti, è da ritenersi conforme all'interesse del minore.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4096 del 2023, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo Persona_1
le condizioni concordate dalle parti come riportate nella copia per immagine su supporto informatico del documento analogico sottoscritto da entrambe le parti e i difensori depositato da parte ricorrente il 17 maggio 2024 e da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
Compensa le spese di lite.”
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3