Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 623
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Difetto di motivazione

    Non esaminato nel dettaglio in quanto assorbito da altri motivi di ricorso.

  • Altro
    Carenza di prova della pretesa impositiva

    Non esaminato nel dettaglio in quanto assorbito da altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per pagamenti già effettuati

    La società ricorrente ha correttamente operato nel redigere il mod 770/2022 Quadro ST mod. n. 1 e 2, in quanto nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato, la società incorporante deve compilare un unico modello, che deve inglobare tutti i dati del sostituto estinto, distinti rispetto a quelli dell'incorporante. Dal confronto tra i dati indicati nel Quadro ST mod. n. 2 del 770 della società e quelli indicati nel 770 della ditta individuale della dott.ssa si rileva una totale identità sia nel periodo di riferimento che negli importi. A tutto ciò, si aggiunge che con l'atto impugnato l'A.F. pretende dalla società ricorrente il versamento di ritenute operate in data antecedente alla sua costituzione e ancor prima che iniziasse la sua attività.

  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La società ricorrente ha correttamente operato nel redigere il mod 770/2022 Quadro ST mod. n. 1 e 2, in quanto nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato, la società incorporante deve compilare un unico modello, che deve inglobare tutti i dati del sostituto estinto, distinti rispetto a quelli dell'incorporante. Dal confronto tra i dati indicati nel Quadro ST mod. n. 2 del 770 della società e quelli indicati nel 770 della ditta individuale della dott.ssa si rileva una totale identità sia nel periodo di riferimento che negli importi. A tutto ciò, si aggiunge che con l'atto impugnato l'A.F. pretende dalla società ricorrente il versamento di ritenute operate in data antecedente alla sua costituzione e ancor prima che iniziasse la sua attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 623
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 623
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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