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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3538/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011806690000 RITENUTE IRPEF 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 9.5.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania, la società “Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale
Rappresentante_1rapp.te pro tempore, sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250011806690000, trasmessa a mezzo pec in data 10.03.2025, con la quale l'Agente della Riscossione intima alla contribuente il pagamento della complessiva somma di € 14.211,37 a titolo di ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2021, somma dovuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 in ordine al modello 770/2022, eccependo: 1) il difetto di motivazione in quanto si limita a enumerare somme dovute senza esporre le ragioni in fatto e in diritto tali da legittimare la pretesa erariale e, ancora, risulta totalmente oscuro il procedimento di irrogazione e quantificazione delle sanzioni e degli interessi giacché non è dato rilevare l'importo dell'imposta sul quale le stesse sono commisurate, e il metodo di calcolo, essendo omesso il momento iniziale di maturazione degli stessi anche al fine di poter individuare il relativo tasso annuale di riferimento;
2) la carenza di prova della pretesa impositiva;
3) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo atteso che gli importi pretesi risultano tutti integralmente e regolarmente corrisposti;
4) la violazione del divieto di doppia imposizione.
Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e precisato nel merito che la Dott.ssa Nominativo_1 ha versato come da CU presenti
Ricorrente_1a sistema mentre la non ha versato le somme come da CU presenti.
Il difensore della ricorrente ha depositato memorie.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 13 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il terzo e il quarto motivo di impugnazione, i quali implicano una soluzione immediata della vicenda in ossequio alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tali motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, atteso che gli importi pretesi risultano tutti integralmente e regolarmente corrisposti con conseguente violazione del divieto di doppia imposizione. Ora, la società ricorrente, costituita con atto notarile del
12.5.2021 dalla dott.ssa Nominativo_2 e Nominativo_1 , quest'ultima gestore provvisorio della “Ricorrente_1”, nominata a seguito del decesso del titolare della farmacia,
Ricorrente_1ha ottenuto il riconoscimento al trasferimento della titolarità della “ ” e l'autorizzazione all'esercizio della farmacia denominata “Ricorrente_1 srl” con determina del Dipartimento Strutturale del Farmaco n. 5410 del 27 ottobre del 2021, provvedimento notificato il 2 novembre 2021. La “Ricorrente_1 ” ha conseguentemente cessata l'attività il 27 ottobre 2021. Ebbene, nel caso de quo, la società ricorrente ha correttamente operato nel redigere il mod 770/2022 Quadro ST mod.
n. 1 e 2, quest'ultimo relativo alla “Ricorrente_1”, in quanto nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato, come nel caso de quo, la società incorporante deve compilare un unico modello, che deve inglobare tutti i dati del sostituto estinto, distinti rispetto a quelli dell'incorporante, che presenta la dichiarazione.
Quanto al merito della controversia, dal confronto tra i dati indicati nel Quadro ST mod. n.
Nominativo_12 del 770 della società e quelli indicati nel 770 della ditta individuale della dott.ssa si rileva una totale identità sia nel periodo di riferimento che negli importi. A tutto ciò, si aggiunge che con l'atto impugnato l'A.F. pretende dalla società ricorrente il versamento di ritenute operate in data antecedente alla sua costituzione (12.5.2021) e ancor prima che iniziasse la sua attività (2.11.2021), posto che necessita dell'autorizzazione dal
Dipartimento Strutturale del Farmaco, concessa il 27 ottobre 2021.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese di giudizio considerato la particolarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
Ricorrente_11) In accoglimento del ricorso azionato dalla s.r.l. , annulla la cartella di pagamento n. 29320250011806690000;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 13 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3538/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011806690000 RITENUTE IRPEF 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 9.5.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania, la società “Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale
Rappresentante_1rapp.te pro tempore, sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250011806690000, trasmessa a mezzo pec in data 10.03.2025, con la quale l'Agente della Riscossione intima alla contribuente il pagamento della complessiva somma di € 14.211,37 a titolo di ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2021, somma dovuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 in ordine al modello 770/2022, eccependo: 1) il difetto di motivazione in quanto si limita a enumerare somme dovute senza esporre le ragioni in fatto e in diritto tali da legittimare la pretesa erariale e, ancora, risulta totalmente oscuro il procedimento di irrogazione e quantificazione delle sanzioni e degli interessi giacché non è dato rilevare l'importo dell'imposta sul quale le stesse sono commisurate, e il metodo di calcolo, essendo omesso il momento iniziale di maturazione degli stessi anche al fine di poter individuare il relativo tasso annuale di riferimento;
2) la carenza di prova della pretesa impositiva;
3) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo atteso che gli importi pretesi risultano tutti integralmente e regolarmente corrisposti;
4) la violazione del divieto di doppia imposizione.
Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e precisato nel merito che la Dott.ssa Nominativo_1 ha versato come da CU presenti
Ricorrente_1a sistema mentre la non ha versato le somme come da CU presenti.
Il difensore della ricorrente ha depositato memorie.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 13 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il terzo e il quarto motivo di impugnazione, i quali implicano una soluzione immediata della vicenda in ossequio alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tali motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, atteso che gli importi pretesi risultano tutti integralmente e regolarmente corrisposti con conseguente violazione del divieto di doppia imposizione. Ora, la società ricorrente, costituita con atto notarile del
12.5.2021 dalla dott.ssa Nominativo_2 e Nominativo_1 , quest'ultima gestore provvisorio della “Ricorrente_1”, nominata a seguito del decesso del titolare della farmacia,
Ricorrente_1ha ottenuto il riconoscimento al trasferimento della titolarità della “ ” e l'autorizzazione all'esercizio della farmacia denominata “Ricorrente_1 srl” con determina del Dipartimento Strutturale del Farmaco n. 5410 del 27 ottobre del 2021, provvedimento notificato il 2 novembre 2021. La “Ricorrente_1 ” ha conseguentemente cessata l'attività il 27 ottobre 2021. Ebbene, nel caso de quo, la società ricorrente ha correttamente operato nel redigere il mod 770/2022 Quadro ST mod.
n. 1 e 2, quest'ultimo relativo alla “Ricorrente_1”, in quanto nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato, come nel caso de quo, la società incorporante deve compilare un unico modello, che deve inglobare tutti i dati del sostituto estinto, distinti rispetto a quelli dell'incorporante, che presenta la dichiarazione.
Quanto al merito della controversia, dal confronto tra i dati indicati nel Quadro ST mod. n.
Nominativo_12 del 770 della società e quelli indicati nel 770 della ditta individuale della dott.ssa si rileva una totale identità sia nel periodo di riferimento che negli importi. A tutto ciò, si aggiunge che con l'atto impugnato l'A.F. pretende dalla società ricorrente il versamento di ritenute operate in data antecedente alla sua costituzione (12.5.2021) e ancor prima che iniziasse la sua attività (2.11.2021), posto che necessita dell'autorizzazione dal
Dipartimento Strutturale del Farmaco, concessa il 27 ottobre 2021.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese di giudizio considerato la particolarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
Ricorrente_11) In accoglimento del ricorso azionato dalla s.r.l. , annulla la cartella di pagamento n. 29320250011806690000;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 13 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota